Ordinanza cautelare 26 gennaio 2024
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 07/02/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02855/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio eletto presso il suo studio in NO AN (SA), via Calabria n. 9 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso in Italia ai fini di lavoro subordinato del -OMISSIS-, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka e notificato al ricorrente il 06/11/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente – cittadino del Bangladesh – ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 22 ottobre 2023, con cui l’Ambasciata d’Italia a Dacca ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale.
A sostegno del ricorso, ha dedotto: (i) di aver ottenuto il necessario nulla osta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Salerno; (iii) che, una volta ricevuto tale atto, aveva presentato domanda di visto all'Ambasciata Italiana a Dacca; (iv) che tuttavia il 6 novembre 2023 gli veniva consegnato il provvedimento di diniego così motivato: “vi sono ragionevoli dubbi della sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto”.
Ciò posto, il ricorrente ha affidato il ricorso a tre motivi, lamentando, in sintesi: (i) l’invalidità del provvedimento impugnato, perché redatto esclusivamente in lingua inglese, anziché nella lingua bengalese, comprensibile al ricorrente; (ii) la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, per non avere l’Amministrazione resistente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda; (iii) il difetto di motivazione.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio, eccependo la nullità della procura alle liti e, nel merito, l’infondatezza del ricorso. Ha inoltre prodotto documentazione includente una relazione sui fatti di causa, ove la sede diplomatica ha evidenziato che: (i) il rischio migratorio era stato ritenuto sussistente in quanto: (a) sebbene il nulla osta si riferisse ad un periodo lavorativo di 90 giorni, il ricorrente aveva presentato domanda per un soggiorno di 270 giorni; (b) il ricorrente, dichiaratamente disoccupato, non aveva dedotto alcunché circa le condizioni economiche del soggiorno e, inoltre, l’alloggio in Italia sarebbe stato a suo carico (e non del datore di lavoro); (ii) il provvedimento era stato tradotto in lingua inglese in conformità all’art. 2, co. 2, del d.lgs. 286/1998.
3. In seguito all’udienza camerale del 24 gennaio 2024, la domanda cautelare avanzata dal ricorrente è stata respinta.
4. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento, nei limiti di quanto di seguito precisato.
6. In primo luogo deve essere respinta l’eccezione mossa in via preliminare dall’Amministrazione resistente, essendo stata versata in atti una procura alle liti munita di legalizzazione della competente autorità diplomatica.
7. Venendo al merito, il Collegio deve necessariamente rilevare che, sulla base degli atti di causa, non risulta che l’Amministrazione abbia preventivamente comunicato il preavviso di rigetto.
Tale circostanza, non contestata neppure dall’Amministrazione resistente, induce a ravvisare la fondatezza del primo motivo di ricorso, incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, norma che – alla luce delle disposizioni ratione temporis applicabili – trovava piena applicazione al procedimento di rilascio del visto di cui si discute (conclusosi infatti antecedentemente all’entrata in vigore del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, che ha eliminato per i procedimenti in questione la necessità di tale adempimento).
Non opera, d’altra parte, il meccanismo di non annullabilità di cui all’art. 21 octies , comma 2, l. 241/1990, trattandosi di un potere di natura pacificamente discrezionale.
Dalla ravvisata fondatezza dell’esposta censura discende l’annullamento del gravato provvedimento di diniego, ferma restando l’ampia discrezionalità della pubblica amministrazione nella valutazione del c.d. rischio migratorio, alla luce delle circostanze fattuali emergenti dall’istruttoria.
8. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta-Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna la resistente Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida forfetariamente in euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato se versato, da liquidare nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.