Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01411/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01417/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2024, proposto da
Pacifico Rame S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Comandè, Enzo Puccio e Ilaria Arrigo, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso lo studio del primo in Palermo, Via Caltanissetta n. 2D;
contro
Regione Sicilia - Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Energia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;
per l’accertamento
- DELL’ILLEGITTIMITÀ DELL’INERZIA SERBATA IN RELAZIONE ALL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PRESENTATA IL 7/11/2023, PER LA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN SISTEMA DI ACCUMULO DI 40 MW, OLTRE A OPERE DI CONNESSIONE;
- DELL’OBBLIGO DI PROVVEDERE SULL’ISTANZA;
e per la condanna
- ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATORIO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato - Energia e Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Energia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2025 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che la parte ricorrente ha dato impulso al procedimento per la realizzazione di un impianto di accumulo di 40 Mw stand-alone (non connesso a un impianto di produzione di energia), allocato nel Comune di Butera;
- che l’istanza, dopo l’iniziale transito al MASE, è stata ritrasmessa il 7/11/2023 all’Assessorato regionale Energia e Servizi di pubblica utilità, unitamente alla documentazione richiesta (mentre il 22/2/2024 sono stati versati gli oneri istruttori a favore dell’amm.ne per 7.370,29 €);
- che, da quel momento, sarebbe iniziata un’inspiegabile fase di stallo perdurante fino ad oggi;
- che infatti il procedimento non si è ancora concluso, quando ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. 387/2003 il termine massimo è 90 giorni per i progetti di cui al comma 3- bis , mentre per i restanti è 60 giorni (al netto delle procedure di VIA ove previste);
- che nel caso di specie, il termine sarebbe di 60 giorni, in quanto non è prevista alcuna valutazione ambientale né l’area è sottoposta a vincoli che richiedano l’intervento del MIC;
- che la Società agisce pertanto in giudizio per vedere affermata l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’autorità competente, e chiede di condannarla a concludere il procedimento;
Dato atto:
- che l’amministrazione si è costituita in giudizio solo formalmente;
- che, nella discussione orale in Camera di consiglio, il legale di parte ricorrente ha rappresentato che – dopo il rinvio disposto per la convocazione della Conferenza di Servizi – non vi è stata un’evoluzione fruttuosa della vicenda, in difetto del provvedimento finale;
Considerato:
- che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
- che ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. 307/2003 per tempo vigente “L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti” ;
- che il caso di specie coinvolge un’area non sottoposta a vincolo, per cui il termine previsto è soltanto di 60 giorni;
- che, invero, l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 è stato abrogato dal D. Lgs. 25/11/2024 n. 190, in vigore dal 30/12/2024;
- che il nuovo iter autorizzatorio contempla una prima fase tesa alla verifica della completezza documentale e una successiva indizione di Conferenza di Servizi (per le opere di competenza regionale);
- che la norma transitoria (art. 15) statuisce che restano regolate dal diritto previgente le “ procedure in corso” intendendosi “quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto” ;
- che non è noto se detta verifica sia stata effettuata, ma anche ammettendo l’applicabilità della normativa sopravvenuta la pretesa è comunque fondata per la perdurante inerzia della p.a. fin dalla prima fase;
Tenuto conto:
- che, come evidenziato da T.A.R. Sardegna, sez. I – 15/7/2024 n. 547, in fattispecie parzialmente analoghe a quella all’esame, la giurisprudenza ha precisato che “Il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (…). Deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l'espressione di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronunzia espressa da parte del M.A.S.E." (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024 e in senso analogo, “ex multis”, T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 21/06/2024, n. 12670)” ;
- che si richiama, in proposito, anche T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I – 24/4/2024 n. 293, nonché il precedente di questa Sezione 25/9/2024 n. 2625;
Ritenuto:
- che sussiste, perciò, l'obbligo dell'Assessorato resistente, in forza del principio sancito in linea generale dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con la suddetta istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego) conclusivo della procedura pertinente;
- che va, di conseguenza, dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Energia, sulla predetta istanza della ricorrente, con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo Ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di che trattasi;
- che a tal fine appare congruo assegnare, per l'adempimento, il termine di giorni 15 per riattivarlo e 90 per concluderlo, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza;
- che, per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega, il quale provvederà, in via sostitutiva, su istanza della ricorrente, nei successivi sessanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico dell'Assessorato;
- che è opportuno rammentare come: a) ai sensi del comma 8, ultimo periodo, dell’art. 2 L. 241/1990 si prevede che “ Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti ” al fine delle valutazioni di competenza in ordine alla responsabilità amministrativa o alla sussistenza di un danno erariale; b) ai sensi del comma 9 dello stesso art. 2 della l. n. 241/1990 si prevede che “ La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente ”;
- che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’amministrazione convenuta, nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 in ragione del valore della causa (indeterminabile), della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
- dichiara illegittimo il silenzio serbato dall’Assessorato intimato in giudizio;
- assegna al detto Assessorato il termine di quindici (15) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per riattivare il procedimento e l'ulteriore termine di novanta (90) giorni per concluderlo, previa acquisizione dei pareri delle autorità competenti o, in caso di loro inadempimento, mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi;
- nomina Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un dirigente della Regione munito della necessaria competenza, che provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità.
- condanna l’amministrazione statale resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all' art. 2 comma 8 della L. 241/90, al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO