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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/10/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 53/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 17.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 09.01.2025 da , e da Parte_1 Pt_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to BORRATA EDNA, tendente ad ottenere lo
[...] scioglimento del matrimonio contratto in Napoli in data 14.12.1983; rilevato che dal matrimonio sono nati quattro figli, attualmente tutti maggiorenni;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 19.06.2013; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- chiedono l'applicazione dell'accordo di separazione ad eccezione dell'assegno mantenimento che il Sig.re doveva corrispondere a favore dei figli minori Parte_2 ed della moglie. 1 Attualmente i figli sono maggiorenni ed in caso di difficoltà economiche si avvalgono degli ammortizzatori sociali e del reddito di cittadinanza, mentre la ex coniuge si avvale dell'assegno di sociale erogato dallo stato. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 14.12.1983 da Parte_1
, nata a [...] il [...], e da , nato a [...] il
[...] Parte_2
17.07.1964, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.289, parte I, serie, anno 1983);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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