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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente 2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Consigliere rel. 3 Dott.ssa Maria Carla Arena
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
nel reclamo iscritto al n. 549/2024 R.G.L. e vertente
Parte 1 p.iva. P.IVA 1 ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta Russo e Daniele Fumagalli, giusta procura in atti;
- reclamante
CONTRO
Controparte 1 (c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
Mazzotta
- reclamato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 47 e ss, L. 92/2012, depositato in data 2 luglio 2020, adiva il Controparte_1 Tribunale di Palmi Sezione Lavoro, convenendo in giudizio la Parte 1
-
Contr
[...] (di seguito CP_3") al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli in data 22 novembre 2019 e, per l'effetto, la reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché la condanna della società al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dalla data del recesso sino alla riammissione in servizio,
oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo. A sostegno della domanda rappresentava: Contr di essere stato assunto dalla in data 25 luglio 1996, con la qualifica di operaio e inquadrato al livello IV del CCNL lavoratori dei porti, con la mansione di manutentore presso il porto di Gioia
Tauro, con articolazione su turni giornalieri e notturni;
di aver ricevuto, in data 7 novembre 2019, la contestazione disciplinare prot. n.
DG/ADT/adt/2019/245, con la quale gli veniva contestato di aver fatto accesso, in data 6 ottobre
2019, durante l'orario di lavoro e in assenza di autorizzazione, nei pressi di un'area di cantiere e di aver asportato del materiale che sarebbe stato trasportato presso l'officina; di avere evidenziato, nel corso dell'audizione del 13 novembre 2019, l'insussistenza dei fatti posti a fondamento del procedimento disciplinare, rilevando: a) l'assenza di qualsivoglia segnaletica atta a delimitare l'area come interdetta;
b) l'inesistenza di un prelievo di materiale, essendo stato il collega CP 4 (per sua stessa ammissione) a recuperare alcune staffe metalliche poi portate all'interno di un container/magazzino; c) l'esistenza di una prassi aziendale che consentiva ai manutentori di recuperare materiali riutilizzabili da gru dismesse e di non aver abbandonato il posto di lavoro;
d) di avere, altresì, richiamato la previsione dell'art. 34 del CCNL Porti, che contempla una sanzione conservativa per condotte quali l'esecuzione di lavori non assegnati, sostenendo che la condotta contestata, anche a volerla ritenere illecita, rientrava in tale fattispecie. Contr con provvedimento prot. n. DG/ADT/adt/2019/251 del Malgrado le giustificazioni addotte, la il licenziamento per giusta causa, tempestivamente 22 novembre 2019, irrogava al CP 1 impugnato dal lavoratore a mezzo pec e raccomandata a/r, in data 8 gennaio 2020.
Si costituiva in giudizio laContr contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.
Con ordinanza del 15.07.2021, il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, accoglieva il ricorso ritenendo l'addebito contestato al CP 1 riconducibile a fattispecie disciplinari sanzionate dal CCNL di settore con una misura conservativa e non costituenti, quindi, giusta causa di licenziamento.
Annullava, pertanto, il licenziamento comminato al lavoratore ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Contr Statuto dei Lavoratori e condannava la alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto per dodici mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannava, altresì, la società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura di legge, maggiorati di interessi legali, dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione. In particolare, il Giudicante nella predetta ordinanza evidenziava: a) che la condotta attribuita al ricorrente non poteva essere qualificata come furto o appropriazione di cui all'art. 35 del CCNL
Porti poiché il datore di lavoro non aveva dimostrato quale fosse stato il bene concretamente prelevato;
non aveva altresì dimostrato che il presunto bene asportato dalla zona di cantiere fosse entrato nell'effettiva personale disponibilità del lavoratore, atteso che nessuna indicazione ulteriore era stata fornita oltre alla direzione che aveva preso il furgone;
non era stato dimostrato che il materiale di risulta fosse stato "trasferito” in proprietà alla Genius Technology Engineering sin dal momento della realizzazione del cantiere e non anche all'esito del completamento dei lavori;
la residua condotta attribuita all'allora ricorrente risultava non contestata ad esclusione
-
dell'annotazione che l'acceso all'area non era autorizzato – nella sua oggettività per come descritta nella lettera di contestazione disciplinare.
In tale contesto probatorio, il giudice della fase sommaria escludeva che la condotta attribuita al ricorrente fosse qualificabile in termini di furto o appropriazione indebita. In ordina alla residua condotta contestata che riguardava l'accesso ad un'area interdetta il giudicante riteneva che né la prospettazione del lavoratore --in base alla quale vi era una prassi che rendeva l'accesso a quell'area ordinariamente consentito per la ricerca di pezzi di ricambio – né la prospettazione del datore di lavoro – in base alla quale sussisteva ab origine uno specifico divieto di
-
accesso a quell'area impartito ai lavoratori attraverso un ordine aziendale oppure un'apposita cartellonistica avessero trovato un sufficiente riscontro probatorio.
Il Giudice riteneva, infatti, che dall'istruttoria era emerso che: 1) nell'occasione in cui si sarebbero verificati i fatti oggetto di contestazione, il reclamato non aveva ricevuto alcun ordine di servizio, scritto o orale, mediante il quale si richiedeva di cercare materiale di risulta nell'area di dismissione delle gru;
2) quantomeno sino all'estate del 2019, era emersa la prova dell'assenza di un divieto di accesso dal contenuto interdittivo rigoroso nel cantiere sud, fermo restando che "quella di smontaggio era comunque un'area destinata a lavorazioni pericolose sicché l'accesso doveva intendersi implicitamente inibito, salvo autorizzazione, per esigenze di sicurezza."; 3) sempre in data 6.10.2019, il cantiere di dismissione non era in attività, essendo un giorno festivo.
Alla luce di tale ricostruzione, il Tribunale osservava che la tesi del ricorrente relativa alla presunta irrilevanza giuridica dell'accesso "senza incarico" perché costituente condotta “ordinariamente consentita" non poteva essere condivisa.
Concludeva, quindi, affermando che l'accesso all'area di dismissione delle gru lato nord doveva essere considerato non autorizzato, considerato che l'accesso all'area di smontaggio non era libero in senso stretto, cioè quell'area non costituiva una normale zona di frequentazione per i manutentori e che, in data 6.10.2019, CP_1 non aveva ricevuto un apposito incarico per la ricerca di pezzi di ricambio.
L'inadempimento posto in essere dall'allora ricorrente era inquadrabile nella previsione di cui all'art. 34 del CCNL richiamato, comma 1, lettera f, in rapporto alla violazione del divieto di osservare le norme e le misure di sicurezza;
inadempimento sanzionato con la multa o con la sospensione in relazione alla gravità e all'eventuale recidiva.
In definitiva, il Tribunale di Palmi dichiarava il licenziamento illegittimo poiché non assistito dal requisito della giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., posto che l'inadempimento è già sanzionato con una misura conservativa che ne impedisce la valutazione nell'ambito della diversa e più grave sanzione espulsiva.
Contr proponeva opposizione, ai sensi dell'art. Con ricorso depositato in data 12.08.2021, la Società
1, comma 51 e ss., L. 92/2012, avverso la predetta ordinanza.
In particolare, la Società impugnava la decisione del giudice della fase sommaria nella parte in cui aveva ritenuto che il fondamento del licenziamento del lavoratore fosse basato soltanto sull'accesso non autorizzato all'interno dell'area del cantiere gestita dalla Società Genius Technology
Engineering s.r.l. e non anche l'attiva ivi svolta, consistita nell'asportazione del materiale presente nella predetta area. La Parte 1 censurava, altresì, l'ordinanza opposta nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto esservi dei “dubbi” in ordine alla sussistenza o meno di un effettivo ed esplicito divieto di accesso all'area in questione, evidenziando che invero il cantiere de quo fosse un'area perimetrata gestita da un soggetto terzo e, in quanto tale, non accessibile da parte di terzi salvo espressa autorizzazione.
Sotto tale profilo, l'odierno appellante riteneva erronea la decisione del Giudice nella parte in cui aveva affermato che la condotta illecita del sig. CP 1 era riconducibile a fattispecie per le quali il
CCNL di settore prevede una sanzione conservativa (sanzioni dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione) e, quindi, punibile in tal senso.
La causa veniva decisa con sentenza n. 1070/2024, pubblicata in data 11.10.2024, con la quale il
Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, rigettava la domanda della società, confermando l'ordinanza opposta.
Il Tribunale osservava: 1) che era irrilevante quanto dedotto dall'opponente in ordine alla circostanza che il precedente giudice avesse ritenuto incerto l'oggetto della contestazione ed i motivi posti a base del licenziamento, atteso che l'ordinanza impugnata era stata motivata proprio sul presupposto dell'avvenuta contestazione del furto ovvero dell'appropriazione indebita ed avendo il giudice ritenuto in concreto non integrate dette fattispecie di reato;
2) correttamente il giudice della fase sommaria aveva ritenuto in concreto non integrate le fattispecie di furto ovvero di appropriazione indebita;
3) sotto tale ultimo profilo, non poteva trovare accoglimento la tesi dell'opponente in ordine alla circostanza che il lavoratore non avesse offerto prova del bene concretamente asportato dal cantiere, posto che incombe sul datore di lavoro l'onere probatorio in ordine al fatto contestato al prestatore di lavoro. Contr Il giudice di prime cure evidenziava, inoltre, l'irrilevanza delle censure sollevate dalla nella parte in cui sembrava ritenere che la decisione opposta in ordine alla legittimità del licenziamento fosse stata incentrata sulla presenza o assenza di cartellonistica che inibisse l'accesso all'area del cantiere, sebbene il precedente giudice aveva osservato che - pur nell'eventuale dimostrazione della presenza del divieto - la condotta del CP 1 avrebbe dovuto comunque essere sanzionata ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera f) del CCNL di riferimento e non già con la sanzione espulsiva. Contr Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la per i motivi di seguito esplicitati.
In data 31.03.2025, si è costituito in giudizio il sig. CP 1 contestando analiticamente i motivi di gravame, ex adverso formulati, sulla scorta delle motivazioni svolte nel giudizio di primo grado e chiedendo il rigetto del reclamo.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 9 ottobre 2025, fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, rubricato "l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto irrilevante la corretta individuazione del fatto oggetto di contestazione" la reclamante impugna la sentenza di primo grado, censurando la decisione del giudice di prime cure in ordine alla esatta individuazione dell'oggetto della contestazione ed ai motivi posti a fondamento del licenziamento.
In particolare, la società assume che dall'esame della lettera di contestazione emerge che il lavoratore avrebbe, dopo circa 45 minuti, lasciato l'area di cantiere "asportando del materiale e, quindi, si è allontanato caricando il predetto materiale all'interno del furgone aziendale e si è diretto verso l'officina".
Contr il Tribunale di Palmi avrebbe, dunque, omesso di considerare che l'addebito non Secondo la si esauriva nel mero accesso non autorizzato all'interno dell'area di cantiere, ma comprendeva anche l'asportazione del materiale ivi presente e il successivo allontanamento. A sostegno di tale tesi difensiva, la società richiama le dichiarazioni rese dal CP 1 in sede di giustificazioni,
sostenendo che quest'ultimo avrebbe confermato di essersi recato all'interno della banchina allestita per la demolizione delle gru dismesse, dove era presente materiale di risulta, e di averne prelevato una parte. Il motivo è inammissibile in quanto ripropone le medesime doglianze avanzate con il ricorso in opposizione, ritenute già irrilevanti, nella sentenza impugnata, in quanto fondate su un presupposto sbagliato, ovvero che il Giudice della fase sommaria avesse ritenuto che oggetto della contestazione fosse il mero accesso non autorizzato all'interno di un'area di cantiere.
Così non è: il Giudice della fase sommaria, dopo avere espresso dei dubbi sull'effettivo oggetto della contestazione, aveva comunque motivato la decisione sul presupposto che la condotta contestata fosse proprio quella di furto o di appropriazione indebita.
Con il secondo motivo di appello denuncia “l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Contr giudice ha ritenuto che non ha fornito prova del contestato furto."
Il motivo è infondato
Come correttamente rilevato dal giudice dell'opposizione, la condotta di furto o appropriazione indebita di materiali non risulta in alcun modo provata: basti dire non è stato nemmeno identificato di quale oggetto si sarebbe appropriato il CP_1 né quale utilizzo ne avrebbe fatto.
Gli elementi non sono certamente di poco conto: è evidente che per provare la fattispecie di furto o appropriazione indebita è necessario preliminarmente identificare cosa sia stato oggetto di indebita appropriazione, anche al fine di consentire una valutazione della gravità della condotta;
è necessario inoltre dimostrare che il soggetto si sia impossessato del bene appartenente ad altri con l'animo di farla proprio: nel caso di specie non vi è alcuna prova che “il materiale” prelevato sia fuoriuscito dalla disponibilità della datrice di lavoro e complessivamente dal ciclo lavorativo.
A tal proposito la tesi della società in base alla quale il materiale sarebbe già stato acquistato dalla società appaltatrice, con la conseguenza che l'asportazione dello stesso dal cantiere sarebbe già sufficiente a configurare la fattispecie di furto, trova smentita nel contratto di appalto prodotto dalla società in base al quale "al termine dei lavori l'acquirente acquista dalla venditrice i materiali risultanti dallo smontaggio e demolizione”. La vendita, dunque, non era ancora perfezionata.
Peraltro, solo ad abundantiam, la circostanza (non corrispondente, come visto, al vero) che gli stessi fossero già stati acquistati dall'appaltatrice, avrebbe dovuto essere nota al lavoratore per integrare l'elemento soggettivo della fattispecie di reato in parola.
L'argomentazione difensiva della società in base alla quale il CP_1 non avrebbe provato che il materiale asportato fossero delle staffe e che le stesse fossero state riutilizzate costituisce la cartina al tornasole dell'erroneità dei presupposti sui quali si fondano le tesi difensive: non era il lavoratore a dovere dimostrare la propria “innocenza” bensì a la società a fornire la prova di quale materiale fosse stato asportato e dell'uso che il lavoratore ne avesse eventualmente fatto.
Peraltro, va evidenziato che CP 1 ha sempre negato con fermezza le circostanze poste a fondamento della contestazione e, nelle proprie giustificazioni, ha espressamente dichiarato: “[...] precisa di non aver prelevato nessun materiale dall'area in cui si trovano i resti delle gru demolite
e invita il datore di lavoro a voler prendere eventualmente visione di immagini e/o videoriprese che riguardino l'area di cui trattasi".
Contr Con il terzo motivo di reclamo, la lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto privo di riscontro probatorio l'esistenza di un divieto di accesso al cantiere, assumendo invece che la cartellonistica recante il predetto divieto fosse presente sin dal primo giorno di avvio delle attività del cantiere stesso.
Peraltro, a dire della Società, assumerebbe dirimente rilevanza la circostanza che il CP 1
unitamente al collega CP 4 avrebbe avuto accesso al cantiere non dall'ingresso lato monte, bensì dall'apertura lato male, e ciò dimostrerebbe l'evidente intento di celare la loro attività illecita.
Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi adottata dal Tribunale
Già nella sentenza impugnata, infatti, era stato chiarito che “parte resistente sembra ritenere che la decisione opposta in ordine alla legittimità del licenziamento sia stata incentrata sulla presenza od assenza del divieto di accesso, quando, in realtà, il precedente giudice aveva ritenuto eccessiva la sanzione comminata, pur nell'eventuale dimostrazione della presenza del divieto, avendo osservato che in quest'ultima ipotesi la condotta del CP 1 avrebbe dovuto, comunque, essere sanzionata ex art. 34, comma 1, lett. f), CCNL di riferimento con l'ammonizione scritta, la multa o la sospensione" con conseguente inammissibilità del terzo motivo di reclamo.
Con il quarto motivo di gravame, la reclamante impugna il capo della sentenza in questione laddove viene affermato che la condotta illecita del sig. CP_1 sia riconducibile a fattispecie per le quali il
CCNL prevede l'applicazione di una sanzione conservativa.
In particolare, la datrice di lavoro afferma che la corretta valutazione dei fatti di causa escluderebbe, senza alcun dubbio, che i fatti oggetto di contestazione possano essere ricondotti ad una fattispecie di sanzione conservativa e, nella specie, all'ammonizione scritta, la multa o la sospensione.
A sostegno della propria linea difensiva, assume che l'oggetto della contestazione disciplinare e del successivo provvedimento espulsivo non lascerebbe spazio a diverse interpretazioni: la condotta Contr contestata non integra una mera violazione delle misure di sicurezza, non avendo la contestato tale violazione, bensì fatti ben differenti, ovvero il venire meno del rapporto fiduciario per avere il
CP 1 fatto accesso senza alcuna autorizzazione in un cantiere gestito da una società terza, appropriandosi illecitamente di materiali ivi in lavorazione.
Anche tale motivo è infondato, a bene vedere la doglianza si fonda sulla non dimostrata appropriazione illecita di materiale. In altri termini, la società non contesta che l'ingresso non autorizzato in un'area interdetta rientri nella fattispecie prevista dall'art. 34 del CCNL;
contesta, piuttosto, che tale disposizione possa comprendere anche la condotta di appropriazione. Osservazione senz'altro corretta: il punto è, tuttavia, che come più volte evidenziato la condotta di appropriazione non risulta affatto dimostrata.
In definitiva l'unica condotta che ha trovato riscontro probatorio consiste nell'ingresso in un'area interdetta e il prelievo non autorizzato di materiale da riutilizzare rientrano, che come correttamente ritenuto dal giudice della fase sommaria, nelle condotte punite con sanzioni conservative dall'art. 34, comma 1, lettera c (che prevede le sanzioni conservative dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione per colui che esegue lavori non assegnati e, quindi, senza alcuna autorizzazione da parte del datore di lavoro) e lettera f (che prevede le sanzioni conservative dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione per colui che non osserva le norme e non applica le misure di sicurezza e sull'igiene del lavoro) e come tali non passibili di essere sanzionate con il licenziamento ex art. 18, comma 4, Legge n. 300/1970; il reclamo deve essere, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della reclamante nella misura specificata in dispositivo e sono liquidate, avuto riguardo al valore della causa, ai minimi tariffari, D.M. n.
147/2022, scaglione indeterminabile – complessità media.
P.Q.M.
-la Corte d'Appello di Reggio Calabria Sezione Lavoro definitivamente pronunziando sul
-
reclamo proposto con ricorso depositato dalla Parte 1
Controparte 1 avverso la sentenza n. 1070/2024 del Tribunale di Palmi - Sezione contro il Sig.
Lavoro, pubblicata in data 11 ottobre 2024:
-· rigetta il reclamo;
- condanna la reclamante a rifondere al reclamato le spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre accessori di legge.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2025.
Consigliere relatore
(dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente 2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Consigliere rel. 3 Dott.ssa Maria Carla Arena
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
nel reclamo iscritto al n. 549/2024 R.G.L. e vertente
Parte 1 p.iva. P.IVA 1 ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta Russo e Daniele Fumagalli, giusta procura in atti;
- reclamante
CONTRO
Controparte 1 (c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
Mazzotta
- reclamato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 47 e ss, L. 92/2012, depositato in data 2 luglio 2020, adiva il Controparte_1 Tribunale di Palmi Sezione Lavoro, convenendo in giudizio la Parte 1
-
Contr
[...] (di seguito CP_3") al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli in data 22 novembre 2019 e, per l'effetto, la reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché la condanna della società al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dalla data del recesso sino alla riammissione in servizio,
oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo. A sostegno della domanda rappresentava: Contr di essere stato assunto dalla in data 25 luglio 1996, con la qualifica di operaio e inquadrato al livello IV del CCNL lavoratori dei porti, con la mansione di manutentore presso il porto di Gioia
Tauro, con articolazione su turni giornalieri e notturni;
di aver ricevuto, in data 7 novembre 2019, la contestazione disciplinare prot. n.
DG/ADT/adt/2019/245, con la quale gli veniva contestato di aver fatto accesso, in data 6 ottobre
2019, durante l'orario di lavoro e in assenza di autorizzazione, nei pressi di un'area di cantiere e di aver asportato del materiale che sarebbe stato trasportato presso l'officina; di avere evidenziato, nel corso dell'audizione del 13 novembre 2019, l'insussistenza dei fatti posti a fondamento del procedimento disciplinare, rilevando: a) l'assenza di qualsivoglia segnaletica atta a delimitare l'area come interdetta;
b) l'inesistenza di un prelievo di materiale, essendo stato il collega CP 4 (per sua stessa ammissione) a recuperare alcune staffe metalliche poi portate all'interno di un container/magazzino; c) l'esistenza di una prassi aziendale che consentiva ai manutentori di recuperare materiali riutilizzabili da gru dismesse e di non aver abbandonato il posto di lavoro;
d) di avere, altresì, richiamato la previsione dell'art. 34 del CCNL Porti, che contempla una sanzione conservativa per condotte quali l'esecuzione di lavori non assegnati, sostenendo che la condotta contestata, anche a volerla ritenere illecita, rientrava in tale fattispecie. Contr con provvedimento prot. n. DG/ADT/adt/2019/251 del Malgrado le giustificazioni addotte, la il licenziamento per giusta causa, tempestivamente 22 novembre 2019, irrogava al CP 1 impugnato dal lavoratore a mezzo pec e raccomandata a/r, in data 8 gennaio 2020.
Si costituiva in giudizio laContr contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.
Con ordinanza del 15.07.2021, il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, accoglieva il ricorso ritenendo l'addebito contestato al CP 1 riconducibile a fattispecie disciplinari sanzionate dal CCNL di settore con una misura conservativa e non costituenti, quindi, giusta causa di licenziamento.
Annullava, pertanto, il licenziamento comminato al lavoratore ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Contr Statuto dei Lavoratori e condannava la alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto per dodici mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannava, altresì, la società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura di legge, maggiorati di interessi legali, dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione. In particolare, il Giudicante nella predetta ordinanza evidenziava: a) che la condotta attribuita al ricorrente non poteva essere qualificata come furto o appropriazione di cui all'art. 35 del CCNL
Porti poiché il datore di lavoro non aveva dimostrato quale fosse stato il bene concretamente prelevato;
non aveva altresì dimostrato che il presunto bene asportato dalla zona di cantiere fosse entrato nell'effettiva personale disponibilità del lavoratore, atteso che nessuna indicazione ulteriore era stata fornita oltre alla direzione che aveva preso il furgone;
non era stato dimostrato che il materiale di risulta fosse stato "trasferito” in proprietà alla Genius Technology Engineering sin dal momento della realizzazione del cantiere e non anche all'esito del completamento dei lavori;
la residua condotta attribuita all'allora ricorrente risultava non contestata ad esclusione
-
dell'annotazione che l'acceso all'area non era autorizzato – nella sua oggettività per come descritta nella lettera di contestazione disciplinare.
In tale contesto probatorio, il giudice della fase sommaria escludeva che la condotta attribuita al ricorrente fosse qualificabile in termini di furto o appropriazione indebita. In ordina alla residua condotta contestata che riguardava l'accesso ad un'area interdetta il giudicante riteneva che né la prospettazione del lavoratore --in base alla quale vi era una prassi che rendeva l'accesso a quell'area ordinariamente consentito per la ricerca di pezzi di ricambio – né la prospettazione del datore di lavoro – in base alla quale sussisteva ab origine uno specifico divieto di
-
accesso a quell'area impartito ai lavoratori attraverso un ordine aziendale oppure un'apposita cartellonistica avessero trovato un sufficiente riscontro probatorio.
Il Giudice riteneva, infatti, che dall'istruttoria era emerso che: 1) nell'occasione in cui si sarebbero verificati i fatti oggetto di contestazione, il reclamato non aveva ricevuto alcun ordine di servizio, scritto o orale, mediante il quale si richiedeva di cercare materiale di risulta nell'area di dismissione delle gru;
2) quantomeno sino all'estate del 2019, era emersa la prova dell'assenza di un divieto di accesso dal contenuto interdittivo rigoroso nel cantiere sud, fermo restando che "quella di smontaggio era comunque un'area destinata a lavorazioni pericolose sicché l'accesso doveva intendersi implicitamente inibito, salvo autorizzazione, per esigenze di sicurezza."; 3) sempre in data 6.10.2019, il cantiere di dismissione non era in attività, essendo un giorno festivo.
Alla luce di tale ricostruzione, il Tribunale osservava che la tesi del ricorrente relativa alla presunta irrilevanza giuridica dell'accesso "senza incarico" perché costituente condotta “ordinariamente consentita" non poteva essere condivisa.
Concludeva, quindi, affermando che l'accesso all'area di dismissione delle gru lato nord doveva essere considerato non autorizzato, considerato che l'accesso all'area di smontaggio non era libero in senso stretto, cioè quell'area non costituiva una normale zona di frequentazione per i manutentori e che, in data 6.10.2019, CP_1 non aveva ricevuto un apposito incarico per la ricerca di pezzi di ricambio.
L'inadempimento posto in essere dall'allora ricorrente era inquadrabile nella previsione di cui all'art. 34 del CCNL richiamato, comma 1, lettera f, in rapporto alla violazione del divieto di osservare le norme e le misure di sicurezza;
inadempimento sanzionato con la multa o con la sospensione in relazione alla gravità e all'eventuale recidiva.
In definitiva, il Tribunale di Palmi dichiarava il licenziamento illegittimo poiché non assistito dal requisito della giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., posto che l'inadempimento è già sanzionato con una misura conservativa che ne impedisce la valutazione nell'ambito della diversa e più grave sanzione espulsiva.
Contr proponeva opposizione, ai sensi dell'art. Con ricorso depositato in data 12.08.2021, la Società
1, comma 51 e ss., L. 92/2012, avverso la predetta ordinanza.
In particolare, la Società impugnava la decisione del giudice della fase sommaria nella parte in cui aveva ritenuto che il fondamento del licenziamento del lavoratore fosse basato soltanto sull'accesso non autorizzato all'interno dell'area del cantiere gestita dalla Società Genius Technology
Engineering s.r.l. e non anche l'attiva ivi svolta, consistita nell'asportazione del materiale presente nella predetta area. La Parte 1 censurava, altresì, l'ordinanza opposta nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto esservi dei “dubbi” in ordine alla sussistenza o meno di un effettivo ed esplicito divieto di accesso all'area in questione, evidenziando che invero il cantiere de quo fosse un'area perimetrata gestita da un soggetto terzo e, in quanto tale, non accessibile da parte di terzi salvo espressa autorizzazione.
Sotto tale profilo, l'odierno appellante riteneva erronea la decisione del Giudice nella parte in cui aveva affermato che la condotta illecita del sig. CP 1 era riconducibile a fattispecie per le quali il
CCNL di settore prevede una sanzione conservativa (sanzioni dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione) e, quindi, punibile in tal senso.
La causa veniva decisa con sentenza n. 1070/2024, pubblicata in data 11.10.2024, con la quale il
Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, rigettava la domanda della società, confermando l'ordinanza opposta.
Il Tribunale osservava: 1) che era irrilevante quanto dedotto dall'opponente in ordine alla circostanza che il precedente giudice avesse ritenuto incerto l'oggetto della contestazione ed i motivi posti a base del licenziamento, atteso che l'ordinanza impugnata era stata motivata proprio sul presupposto dell'avvenuta contestazione del furto ovvero dell'appropriazione indebita ed avendo il giudice ritenuto in concreto non integrate dette fattispecie di reato;
2) correttamente il giudice della fase sommaria aveva ritenuto in concreto non integrate le fattispecie di furto ovvero di appropriazione indebita;
3) sotto tale ultimo profilo, non poteva trovare accoglimento la tesi dell'opponente in ordine alla circostanza che il lavoratore non avesse offerto prova del bene concretamente asportato dal cantiere, posto che incombe sul datore di lavoro l'onere probatorio in ordine al fatto contestato al prestatore di lavoro. Contr Il giudice di prime cure evidenziava, inoltre, l'irrilevanza delle censure sollevate dalla nella parte in cui sembrava ritenere che la decisione opposta in ordine alla legittimità del licenziamento fosse stata incentrata sulla presenza o assenza di cartellonistica che inibisse l'accesso all'area del cantiere, sebbene il precedente giudice aveva osservato che - pur nell'eventuale dimostrazione della presenza del divieto - la condotta del CP 1 avrebbe dovuto comunque essere sanzionata ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera f) del CCNL di riferimento e non già con la sanzione espulsiva. Contr Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la per i motivi di seguito esplicitati.
In data 31.03.2025, si è costituito in giudizio il sig. CP 1 contestando analiticamente i motivi di gravame, ex adverso formulati, sulla scorta delle motivazioni svolte nel giudizio di primo grado e chiedendo il rigetto del reclamo.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 9 ottobre 2025, fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, rubricato "l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto irrilevante la corretta individuazione del fatto oggetto di contestazione" la reclamante impugna la sentenza di primo grado, censurando la decisione del giudice di prime cure in ordine alla esatta individuazione dell'oggetto della contestazione ed ai motivi posti a fondamento del licenziamento.
In particolare, la società assume che dall'esame della lettera di contestazione emerge che il lavoratore avrebbe, dopo circa 45 minuti, lasciato l'area di cantiere "asportando del materiale e, quindi, si è allontanato caricando il predetto materiale all'interno del furgone aziendale e si è diretto verso l'officina".
Contr il Tribunale di Palmi avrebbe, dunque, omesso di considerare che l'addebito non Secondo la si esauriva nel mero accesso non autorizzato all'interno dell'area di cantiere, ma comprendeva anche l'asportazione del materiale ivi presente e il successivo allontanamento. A sostegno di tale tesi difensiva, la società richiama le dichiarazioni rese dal CP 1 in sede di giustificazioni,
sostenendo che quest'ultimo avrebbe confermato di essersi recato all'interno della banchina allestita per la demolizione delle gru dismesse, dove era presente materiale di risulta, e di averne prelevato una parte. Il motivo è inammissibile in quanto ripropone le medesime doglianze avanzate con il ricorso in opposizione, ritenute già irrilevanti, nella sentenza impugnata, in quanto fondate su un presupposto sbagliato, ovvero che il Giudice della fase sommaria avesse ritenuto che oggetto della contestazione fosse il mero accesso non autorizzato all'interno di un'area di cantiere.
Così non è: il Giudice della fase sommaria, dopo avere espresso dei dubbi sull'effettivo oggetto della contestazione, aveva comunque motivato la decisione sul presupposto che la condotta contestata fosse proprio quella di furto o di appropriazione indebita.
Con il secondo motivo di appello denuncia “l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Contr giudice ha ritenuto che non ha fornito prova del contestato furto."
Il motivo è infondato
Come correttamente rilevato dal giudice dell'opposizione, la condotta di furto o appropriazione indebita di materiali non risulta in alcun modo provata: basti dire non è stato nemmeno identificato di quale oggetto si sarebbe appropriato il CP_1 né quale utilizzo ne avrebbe fatto.
Gli elementi non sono certamente di poco conto: è evidente che per provare la fattispecie di furto o appropriazione indebita è necessario preliminarmente identificare cosa sia stato oggetto di indebita appropriazione, anche al fine di consentire una valutazione della gravità della condotta;
è necessario inoltre dimostrare che il soggetto si sia impossessato del bene appartenente ad altri con l'animo di farla proprio: nel caso di specie non vi è alcuna prova che “il materiale” prelevato sia fuoriuscito dalla disponibilità della datrice di lavoro e complessivamente dal ciclo lavorativo.
A tal proposito la tesi della società in base alla quale il materiale sarebbe già stato acquistato dalla società appaltatrice, con la conseguenza che l'asportazione dello stesso dal cantiere sarebbe già sufficiente a configurare la fattispecie di furto, trova smentita nel contratto di appalto prodotto dalla società in base al quale "al termine dei lavori l'acquirente acquista dalla venditrice i materiali risultanti dallo smontaggio e demolizione”. La vendita, dunque, non era ancora perfezionata.
Peraltro, solo ad abundantiam, la circostanza (non corrispondente, come visto, al vero) che gli stessi fossero già stati acquistati dall'appaltatrice, avrebbe dovuto essere nota al lavoratore per integrare l'elemento soggettivo della fattispecie di reato in parola.
L'argomentazione difensiva della società in base alla quale il CP_1 non avrebbe provato che il materiale asportato fossero delle staffe e che le stesse fossero state riutilizzate costituisce la cartina al tornasole dell'erroneità dei presupposti sui quali si fondano le tesi difensive: non era il lavoratore a dovere dimostrare la propria “innocenza” bensì a la società a fornire la prova di quale materiale fosse stato asportato e dell'uso che il lavoratore ne avesse eventualmente fatto.
Peraltro, va evidenziato che CP 1 ha sempre negato con fermezza le circostanze poste a fondamento della contestazione e, nelle proprie giustificazioni, ha espressamente dichiarato: “[...] precisa di non aver prelevato nessun materiale dall'area in cui si trovano i resti delle gru demolite
e invita il datore di lavoro a voler prendere eventualmente visione di immagini e/o videoriprese che riguardino l'area di cui trattasi".
Contr Con il terzo motivo di reclamo, la lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto privo di riscontro probatorio l'esistenza di un divieto di accesso al cantiere, assumendo invece che la cartellonistica recante il predetto divieto fosse presente sin dal primo giorno di avvio delle attività del cantiere stesso.
Peraltro, a dire della Società, assumerebbe dirimente rilevanza la circostanza che il CP 1
unitamente al collega CP 4 avrebbe avuto accesso al cantiere non dall'ingresso lato monte, bensì dall'apertura lato male, e ciò dimostrerebbe l'evidente intento di celare la loro attività illecita.
Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi adottata dal Tribunale
Già nella sentenza impugnata, infatti, era stato chiarito che “parte resistente sembra ritenere che la decisione opposta in ordine alla legittimità del licenziamento sia stata incentrata sulla presenza od assenza del divieto di accesso, quando, in realtà, il precedente giudice aveva ritenuto eccessiva la sanzione comminata, pur nell'eventuale dimostrazione della presenza del divieto, avendo osservato che in quest'ultima ipotesi la condotta del CP 1 avrebbe dovuto, comunque, essere sanzionata ex art. 34, comma 1, lett. f), CCNL di riferimento con l'ammonizione scritta, la multa o la sospensione" con conseguente inammissibilità del terzo motivo di reclamo.
Con il quarto motivo di gravame, la reclamante impugna il capo della sentenza in questione laddove viene affermato che la condotta illecita del sig. CP_1 sia riconducibile a fattispecie per le quali il
CCNL prevede l'applicazione di una sanzione conservativa.
In particolare, la datrice di lavoro afferma che la corretta valutazione dei fatti di causa escluderebbe, senza alcun dubbio, che i fatti oggetto di contestazione possano essere ricondotti ad una fattispecie di sanzione conservativa e, nella specie, all'ammonizione scritta, la multa o la sospensione.
A sostegno della propria linea difensiva, assume che l'oggetto della contestazione disciplinare e del successivo provvedimento espulsivo non lascerebbe spazio a diverse interpretazioni: la condotta Contr contestata non integra una mera violazione delle misure di sicurezza, non avendo la contestato tale violazione, bensì fatti ben differenti, ovvero il venire meno del rapporto fiduciario per avere il
CP 1 fatto accesso senza alcuna autorizzazione in un cantiere gestito da una società terza, appropriandosi illecitamente di materiali ivi in lavorazione.
Anche tale motivo è infondato, a bene vedere la doglianza si fonda sulla non dimostrata appropriazione illecita di materiale. In altri termini, la società non contesta che l'ingresso non autorizzato in un'area interdetta rientri nella fattispecie prevista dall'art. 34 del CCNL;
contesta, piuttosto, che tale disposizione possa comprendere anche la condotta di appropriazione. Osservazione senz'altro corretta: il punto è, tuttavia, che come più volte evidenziato la condotta di appropriazione non risulta affatto dimostrata.
In definitiva l'unica condotta che ha trovato riscontro probatorio consiste nell'ingresso in un'area interdetta e il prelievo non autorizzato di materiale da riutilizzare rientrano, che come correttamente ritenuto dal giudice della fase sommaria, nelle condotte punite con sanzioni conservative dall'art. 34, comma 1, lettera c (che prevede le sanzioni conservative dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione per colui che esegue lavori non assegnati e, quindi, senza alcuna autorizzazione da parte del datore di lavoro) e lettera f (che prevede le sanzioni conservative dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione per colui che non osserva le norme e non applica le misure di sicurezza e sull'igiene del lavoro) e come tali non passibili di essere sanzionate con il licenziamento ex art. 18, comma 4, Legge n. 300/1970; il reclamo deve essere, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della reclamante nella misura specificata in dispositivo e sono liquidate, avuto riguardo al valore della causa, ai minimi tariffari, D.M. n.
147/2022, scaglione indeterminabile – complessità media.
P.Q.M.
-la Corte d'Appello di Reggio Calabria Sezione Lavoro definitivamente pronunziando sul
-
reclamo proposto con ricorso depositato dalla Parte 1
Controparte 1 avverso la sentenza n. 1070/2024 del Tribunale di Palmi - Sezione contro il Sig.
Lavoro, pubblicata in data 11 ottobre 2024:
-· rigetta il reclamo;
- condanna la reclamante a rifondere al reclamato le spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre accessori di legge.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2025.
Consigliere relatore
(dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(dott.ssa Marialuisa Crucitti)