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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. IO LA Presidente
Dott. IO NA Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.2135 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025,
promosso da:
, nata a [...], il01/02/1957, elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. COCCO ORTU ALBERTO che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1
in VIA SONNINO, 77 09100 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. PISANO FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: Le parti all'udienza del 22.10.2025 concordano sul versamento del contributo di mantenimento per il figlio attualmente studente a Roma per l'ammontare di Per_1
euro 500,00 ciascuno;
somma da versare direttamente al figlio maggiorenne ai sensi dell'art. 337
septies c.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con Parte_1 Controparte_1
ricorso depositato da in data 31/03/2025, all'udienza del 22/10/2025 le parti hanno dato atto Pt_1
di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
Il Giudice ha quindi provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. in conformità alle conclusioni delle parti, determinando in euro 500,00 a carico di ciascun genitore la somma da versare direttamente al figlio maggiorenne entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Persona_2
rivalutazione secondo gli indici ISTAT e partecipazione alle spese straordinarie nella misura del
50%. Inoltre, a seguito di discussione orale non essendovi necessità di ulteriore istruzione ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 31.03.2025), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
. Controparte_1 Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Cagliari il 03/07/1993 tra
, nato a [...], il [...] e , nata Parte_1 Controparte_1
a CAGLIARI (CA), il 16/02/1958, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 135, parte I, anno 1993 - Comune di Cagliari).
Sull'accordo delle parti:
2. determina in euro 500,00 a carico di ciascun genitore la somma da versare direttamente al figlio maggiorenne entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione secondo gli indici Persona_2
ISTAT e partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
3. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
18/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IO NA IO LA
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