Sentenza 26 maggio 2001
Massime • 1
Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, la dipendenza da alcool non è di per sè motivo sufficiente a far venire meno la fiducia del datore di lavoro, essendo necessario accertare di volta in volta la condotta del dipendente, nella concretezza dello svolgimento del rapporto, così come per ogni altro lavoratore, alla stregua degli ordinari criteri stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo, al fine di valutare la legittimità o meno della sanzione irrogata (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad un dipendente bancario, avendo accertato che il provvedimento non era stato adottato per il fatto in sè della patologia da cui questi era affetto, ma per taluni comportamenti particolarmente gravi dello stesso dipendente che, ancorché favoriti dal suo stato psichico, avevano comportato discredito e disordine anche nei confronti della clientela).
Commentari • 2
- 1. Licenziamento per giusta causa per Uso di alcol sul posto di lavoroPasquale Santoro · https://www.filodiritto.com/ · 30 marzo 2018
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È questa la conclusione cui è giunto il Collegio del Tribunale di Verbania in data 04.09.2009 a seguito di reclamo avverso l'ordinanza emessa in sede cautelare dal Giudice del Lavoro dello stesso Tribunale. Per il Collegio, infatti, il licenziamento dovrà essere sospeso e il dipendente reintegrato fino a che non sia nel concreto accertata la proporzionalità della sanzione inflittagli dall'Amministrazione Locale di appartenenza. Indipendentemente quindi dalla commissione o meno dei fatti ascritti, sarà, secondo il Collegio, il requisito della proporzionalità ad essere decisivo per la soluzione della controversia che nel frattempo sta proseguendo nella fase di merito. Al dipendente erano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7192 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR IO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DI CELMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA DI NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALFONSO RENDANO 6, presso lo studio dell'avvocato SCIPIONE DE MARTINO ROSAROLI, rappresentata e difesa dagli Avvocati ALFREDO MUSTO e GAETANO RIZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3648/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 12/11/99 R.G.N. 47798/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica del 02/03/01 dal Consigliere Dott. Raffaele OGLIA;
udito l'Avvocato RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.12.1997 il Banco di Napoli proponeva appello avverso la sentenza del 28.4.1997 con la quale il Pretore di Napoli, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato nel confronti di AN NE, aveva condannato il Banco a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a corrispondere allo stesso le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla riammissione in servizio.
L'Istituto appellante deduceva l'erroneità della sentenza pretorile la quale, pur avendo ritenuti provati, in quanto non contestati, i fatti addebitati al dipendente, li aveva ritenuti non collegabili al rapporto di lavoro attribuendoli piuttosto alla condizione psico-fisica dello stesso.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Napoli, con sentenza notificata l'8.1.2000, accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda del NE. Osservava il Giudice del gravame, per quanto ora interessa, che una serie di episodi di aggressione ed intimidazione posti in essere dall'appellato e denunziati in numerose note e richieste di intervento delle Forze dell'ordine, dimostravano l'irrecuperabilità del dipendente e l'inidoneità di qualsiasi altra sanzione a tutelare l'interesse del Banco;
gli stessi fatti (compiuti tutti nell'ambito dell'orarlo di lavoro) che, per la loro ripetitività e gravità avevano comportato in precedenza misure cautelari, rendevano pienamente proporzionale la sanzione inflitta. Infondata era poi - secondo il Tribunale - la tesi del Pretore circa il collegamento di ogni comportamento censurato con uno stato di impossibilità fisica e psichica in cui si sarebbe trovato il NE: questi era stato già ritenuto, da parte dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università di Napoli, del tutto idoneo all'espletamento delle proprie mansioni. Nè era sostenibile che quei comportamenti, in quanto collegabili alla sua patologia conseguente all'uso di alcool, fossero per ciò solo non valutabili secondo le regole generali della loro piena imputabilità all'autore.
Avverso detta sentenza il NE ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, cui ha replicato, con controricorso, il Banco di Napoli.
In prossimità dell'udienza il Banco intimato ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione lamenta il ricorrente che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il Banco di Napoli sapeva da tempo del suo stato di persona sottoposta a ricoveri per alcolizzati, sicché i comportamenti contestati erano riconducibili esclusivamente alla sua patologia, di fronte alla quale, anche in adempimento degli obblighi prescritti dall'art. 2087 c.c., il Banco avrebbe dovuto piuttosto riservargli una collocazione lavorativa compatibile con quella patologia, senza contatti con il pubblico.
Il motivo non è fondato e non può essere, quindi, accolto. In via di principio va rilevato che, anche se, al di là di pregiudizi socialmente diffusi, la dipendenza da alcool non è di per sè motivo sufficiente al venir meno della fiducia del datore di lavoro, la condotta del lavoratore dipendente dovrà essere valutata di volta in volta, nella concretezza dello svolgimento del rapporto, così come per ogni altro lavoratore, alla stregua degli ordinari criteri stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo, al fine di valutare la legittimità della sanzione irrogata (Cass., 13.2.1997, n. 1314). Orbene, nel caso di specie, il Tribunale di Napoli, attraverso una accurata motivazione, esente da vizi logici e giuridici, ha compiutamente ricostruito una serie di episodi di aggressione e di intimidazione posti in essere dal ricorrente durante il servizio, e denunziati in numerose richieste di intervento delle forze dell'ordine, traendone il convincimento della piena legittimità del licenziamento. anche in considerazione della gravità dei comportamenti denunziati anche sotto il profilo soggettivo, in quanto manifestazione di una personalità incline al compimento di atti violenti e di insubordinazione.
Nessun pregio ha l'argomento difensivo del ricorrente secondo cui i comportamenti in questione, in quanto collegabili alla sua particolare patologia, conseguente all'uso di sostanze alcooliche, siano per ciò solo non valutabili secondo le regole generali di imputabilità degli stessi al loro autore, in quanto non varrebbe ad escludere tale imputabilità sotto il profilo della coscienza e volontarietà del comportamento la circostanza che gli stessi siano stati dettati o quanto meno favoriti dallo stato di dipendenza dall'alcool, essendo pacifico che il nesso psichico non possa escludersi per effetto di una scelta - comunque volontaria e consapevole - di esporsi ad una minorata capacità di valutazione e controllo delle proprie azioni anche nel riguardi dell'attività lavorativa svolta. A ben vedere, è proprio la scarsa considerazione dei possibili riflessi nell'ambiente di lavoro della propria incontrollabile manifestazione del volere, dovuta alla costante dedizione all'uso di sostanze alcooliche, che rende evidente il venir meno, in maniera definitiva ed irrecuperabile, dell'elemento fiduciario posto a base del rapporto di lavoro.
Il licenziamento in questione non è stato adottato per il fatto in sè della patologia da cui era affetto il dipendente, ma per taluni comportamenti, particolarmente gravi che lo stesso aveva posto in essere, ancorché favorito dal suo stato psichico, e che per ciò solo comportavano discredito e disordine, anche nei confronti dei clienti, nell'ambito del servizio svolto dal Banco. Del tutto incongruo è il richiamo all'art. 2087 c.c., sia perché lo stato di salute psichica del ricorrente in nessun modo è ricollegabile all'attività lavorativa, e, quindi, al doveri incombenti sul datore di lavoro per quanto riguarda l'integrità psico-fisica dei propri dipendenti, sia perché, in ogni caso, questi stessi doveri, essendo posti non solo a tutela del singolo lavoratore, ma anche dell'intera comunità di lavoro, comportano anche l'obbligo del datore di lavoro di prevenire o rimuovere tutte le cause di pericolo o di grave turbamento dell'attività lavorativa o dell'ambiente di lavoro derivanti da comportamenti violenti o comunque dannosi posti in essere da uno dei dipendenti. Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto, mentre appare equo compensare integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2001