Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/05/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 11029/2021
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11029/2021 R.G. Lavoro, promossa da
con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Caputo;
Parte_1
contro
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., contumace;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda - volta ad ottenere l'accertamento dell'effettività del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura intercorso tra la parte ricorrente e per complessive 102 giornate Parte_2 lavorative nel corso dell'anno 2017 e dell'anno 2018 e, quindi, la condanna dell'istituto resistente alla reiscrizione all'interno degli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del Comune di residenza delle precitate giornate (oggetto di disconoscimento) nonché la restituzione di qualsiasi somma eventualmente richiesta dall'istituto – deve essere per quanto di ragione accolta per le motivazioni di seguito illustrate.
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7845 del 19/05/2003 (Rv. 563309); Cass. Sez. Lav., Sentenza n.
15147 del 05/07/2007 (Rv. 598418); Cass. Sez. Lav., Sentenza n.
4232 del 05/04/2000 (Rv. 535362)].
Ciò posto in linea generale, nel caso in esame occorre constatare che tutti i testi escussi nel presente giudizio (da reputare attendibili per aver appreso personalmente i fatti da sé dichiarati e per aver reso dichiarazioni tra loro non difformi) hanno dichiarato che la ricorrente ha lavorato per la sig.ra all'incirca per 102 giornate in ciascuno degli anni Parte_2 di causa, occupandosi di piantare insalata e ortaggi, raccogliere gli ortaggi e di pulire il terreno dall'erba, che la ricorrente lavorava per sette ore al giorno essendo soggetta alle direttive della sig.ra Parte_2
Siffatte deposizioni sono ulteriormente corroborate dalle risultanze dei cedolini paga rilasciati.
In definitiva tutti gli elementi raccolti inducono a ritenere dimostrato lo svolgimento del rapporto di lavoro tra la parte ricorrente e la sig.ra Parte_2
Alla luce delle emergenze processuali, deve dichiararsi il diritto dell'istante alla re-iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso.
A fronte di tanto deve essere rigetta la domanda di condanna alla restituzione delle somme trattenute dall' posto che di tali CP_1
2 trattenute parte ricorrente non ha offerto alcuna risultanza probatoria.
Le spese di giudizio sono compensate per 1/4 in ragione del rigetto della domanda da ultimo citata e nella restante quota, liquidata come da dispositivo negli importi minimi previsti tenuto conto del carattere seriale della controversia, sono poste a carico dell'istituto secondo prevalente soccombenza con distrazione in favore del procuratore costituito per averne dichiarato l'anticipo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto:
- dichiara che parte ricorrente ha espletato attività di lavoro subordinato quale bracciante agricolo alle dipendenze della sig.ra per complessive 102 giornate lavorative nel corso Parte_2 dell'anno 2017 e per complessive 102 giornate lavorative nel corso dell'anno 2018;
- dichiara il diritto della parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di residenza per le giornate di cui al punto precedente con condanna dell' alla conseguenziale re-iscrizione; CP_1
- rigetta le restanti domande;
- compensa per 1/4 le spese di lite condanna l' alla CP_1 rifusione della restante quota che liquida complessivamente in
Euro 1.875,00, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Bari, 15.05.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca
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