Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a sopperire alle occorrenti spese col provento indicato nel disegno di legge n. 152 presentato il 29 novembre 1948 al Parlamento e recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a sopperire alle occorrenti spese col provento indicato nel disegno di legge n. 152 presentato il 29 novembre 1948 al Parlamento e recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.