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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 5 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1245/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Gioiosa Ionica, Parte_1 C.F._1
Via Gramsci n. 28/A, presso lo studio dell'avv. Letizia CANNIZZARO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento l. n 18/80;
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato in data 4 maggio 2024,
ha chiesto il riconoscimento dello stato di invalidità al 100% con necessità di Parte_1
accompagnamento ex l. n. 18/80 contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott.ssa , in fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto. Persona_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con notifiche perfezionatesi in data
20.11.2024, l' convenuto non si è costituito e va pertanto dichiarato contumace. CP_2
Pag. 1 a 8 Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che la ricorrente è affetta da patologie che comportano un'inabilità pari al 70% senza necessità di assistenza continua per lo svolgimento delle attività quotidiane.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica globale e generica in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU.
La domanda è infondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
In merito, occorre inoltre precisare che ai sensi della legge n. 18/1980, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi.
Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dalla dott.ssa , si evince che Persona_1
il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie e proceduto alla valutazione medico legale indicando la percentuale di invalidità.
Pag. 2 a 8 Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie della perizianda, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Il CTU ha altresì puntualmente risposto alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente nella fase sub procedimentale di cui all'art. 195 c.p.c., avendo cura di ben esplicitare le ragioni della sua valutazione medica, ed in particolare che: “…Entrando nello specifico delle “reali” patologie da cui risulterebbe affetta la periziata e ritenute ignorate da questo consulente, la documentazione sanitaria allegata, oltre alle visite specialistiche oculistiche da cui non sembrerebbe emergere un peggioramento del deficit visivo già noto, è rappresentata dai controlli periodici eseguiti presso il centro di riferimento, l'U.O.C. di Co Pediatria dell' Osp. , da esami strumentali ed Controparte_4
ematochimici, nonché da accessi in P.S. del dicembre 2018 e gennaio 2019 per la comparsa di crisi epilettiche, correlate alla malattia, la cui presenza risulta documentata sino al gennaio 2021. La circostanza che tali ultime si siano verificate non è mai stata ignorata da questo ctu, che anzi doverosamente le ha poste in diagnosi;
tuttavia, la documentazione allegata dimostra la scomparsa delle stesse dopo opportuna terapia medica, con netto miglioramento del quadro clinico generale. Inoltre, in sede di visite di controllo, cui si rimanda, è costante il rilievo di un buono stato di salute, obiettivato e riferito, di un “quadro clinico stazionario, dieta libera e varia, alvo e diuresi regolari, cicli regolari, sonno ristoratore e assenza di crisi epilettiche”, a fronte delle gravi condizioni di salute postulate dall'Avv. Cannizzaro e delle gravi inesattezze riportate nella certificazione del Dott. Per_2
del 23/01/22, quali la presenza di ritardo psico-motorio, di mediocri condizioni cliniche generali e di disordini del metabolismo. Quanto alle indagini strumentali, al di là del riscontro ovviamente positivo dell'elettroencefalogramma eseguito a ridosso delle crisi, risultano allegate una TC cerebrale e una RMN cerebrale completamente negative ed una batteria completa di esami ematochimici del tutto nella norma, per come anche si evince dall'attenta lettura delle visite di controllo. La sintomatologia clinica cui verosimilmente
l'Avv. Cannizzaro fa riferimento e che sarebbe contenuta nella documentazione del 2008,
Pag. 3 a 8 risulta comunque riportata in anamnesi e altro non è che appannaggio del deficit enzimatico non trattato e di una diagnosi tardiva, causa del deficit visivo. Si ritiene di aver ampiamente considerato la patologia nella sua complessità e di averne correttamente valutato la sua incidenza sulla capacità lavorativa.”.
Il CTU alla luce di tali considerazioni ha confermato le valutazioni per come già formulate nella bozza ed ha concluso che la ricorrente è affetta da: “ • Deficit di biotinidasi con marcato deficit visivo binoculare da sub-atrofia del nervo ottico e crisi epilettiche in buon compenso terapeutico cod An 9323 70% con decorrenza dall'epoca della domanda.”.
Parte ricorrente, nell'istaurazione del presente giudizio, non ha altresì prodotto nuova documentazione sanitaria dalla quale poter desumere un aggravamento dello stato medico rispetto a quello già oggetto di accertamento ed ha specificamente contestato l'asserita carenza nell'elaborato peritale delle crisi epilettiche con perdita di coscienza, dei disordini non specificati del metabolismo e della cecità di entrambi gli occhi, ed ha altresì dedotto l'incapacità di leggere e scrivere a causa dei gravi problemi che affliggono la vista.
Ebbene, rispetto a tali difese va in primo luogo osservato che la ricorrente non può dirsi analfabeta, posto che ella ha frequentato le scuole dell'obbligo, né ella si è proclamata totalmente cieca. Allo stesso tempo, come indicato in atti, ella è stata già riconosciuta cieca ventesimista ed al riguardo non è forse inutile specificare che, astrattamente, il beneficio richiesto dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l. n. 18 del 1980, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 429 del 1991, è cumulabile con l'indennità speciale per cecità parziale di cui all'art. 3 della l. n. 508 del 1988, a condizione che, tuttavia, il requisito sanitario sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22126 del 11/09/2018).
Né del resto la parte ricorrente può dolersi del mancato esperimento, in sede di CTU, di esami e visite specialistiche. A fronte dell'ampia documentazione sanitaria in atti il CTU ha logicamente ritenuto che il quadro clinico fosse sufficientemente chiaro ed esaustivo, ed inoltre, per quanto attiene all'onere della prova, esso grava sempre sull'attore, anche in caso di procedimenti particolarmente atteggiati come quello in esame destinato all'accertamento di requisiti sanitari necessari per la percezione di benefici assistenziali.
Rispetto alle conclusioni peritali, dunque, le critiche mosse all'accertamento non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa
Pag. 4 a 8 l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte
(cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
La parte ricorrente, invero, si duole formalmente delle conclusioni formulate dal perito in fase di Atp. Tuttavia, esse trovano risconto nella documentazione in atti e paiono confermate anche in quella medica sopravvenuta. In questa sede pare opportuno rilevare che ai fini dell'acquisizione di tale documentazione ex art. 149 disp. att. c.p.c. ciò che rileva non
è la certificazione in sé, quanto l'aggravamento delle condizioni cliniche. Ebbene, dalla documentazione prodotta in data 12.11.2024 non può evincersi né l'insorgenza della patologia dell'ipoacusia, né un peggioramento delle condizioni mediche. Per quanto concerne la capacità di ascolto, infatti, non vi è traccia di alcuna situazione patologica, posto che i valori diagnosticati rientrano all'interno di parametri di normale funzionamento dell'apparato uditivo. Inoltre, dagli stessi certificati si apprende che viene riferito uno stato di benessere clinico, che l'alvo e la diuresi risultano regolari, che vi è normalità del ritmo sonno veglia e del ciclo mestruale, nonché si dà atto dell'alimentazione libera e varia. Quanto sino ad ora esposto conferma, dunque, le conclusioni cliniche già rappresentate dal consulente tecnico nell'elaborato oggetto di contestazione. Ed invero, se anche i certificati in esame recanti data dell'otto novembre 2024 dell'azienda ospedaliera Renato Dulbecco di danno atto CP_4
dell'assunzione di una specifica terapia, ciò che rileva è l'attestazione nello stesso della bontà delle condizioni cliniche generali, così come testimoniato dagli esami effettuati e ivi indicati.
Né, del resto, la parte ricorrente ha prodotto i risultati dell'ulteriore visita programmata presso la medesima azienda ospedaliera per la data del 21 gennaio 2025. In assenza di ulteriori considerazioni mediche, deve dunque ritenersi che la consulenza in esame appaia confermata da quanto attestato nella documentazione appena esaminata. Né, ancora, l'assunzione di una specifica terapia può da sola assurgere a criterio determinante il riconoscimento delle condizioni cliniche legittimanti la percezione del beneficio assistenziale dell'accompagno.
Ciò che dunque difetta, all'esita di tale disamina, è la sussistenza di almeno uno dei requisiti prescritti dalla legge per l'accesso alla provvidenza invocata, che come noto, sono fissati dalla legge nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non
Pag. 5 a 8 essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nel bisogno di un'assistenza continua.
Ebbene, non appare che alcuna di queste condizioni sia stata invero pure esplicitata, avendo la parte rilevato, diversamente, le proprie difficoltà, le quali, pur se certamente sussistenti, non paiono sfociare nell'ambito dei requisiti di legge.
In ragione di tale disamina, la richiesta di rinnovazione in questo giudizio della CTU non risulta ammissibile.
Va infatti ricordato che la consulenza tecnica, che, è utile ricordare, non costituisce un mezzo di prova, è diretta unicamente ad integrare l'attività decisoria del giudice, sia in quanto capace di offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi concreti di giudizio. Essa, tuttavia, risulta non esperibile ove le critiche siano manifestamente infondate.
Quanto esposto in ricorso si traduce dunque in forme di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, o lacune nel processo di valutazione, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. Cass. lav. n.
2151/2004).
Tali conclusioni devono inoltre dirsi confermate anche alla luce dell'assenza di documentazione sanitaria sopravvenuta dalla quale eventualmente dedursi una forma di aggravamento tale da ritenere l'elaborato peritale superato o infondato.
In conclusione, può dirsi che la consulenza resa in fase di Atp ex art. 445 bis c.p.c. non risulta censurabile o superata da eventuali sopravvenienze. La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I, 03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Pag. 6 a 8 Le asserzioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale.
A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
Al cospetto di tali specifiche valutazioni le contestazioni contenute in ricorso si prestano, dunque, ad essere considerate mere deduzioni di parte prive di rigore scientifico.
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
In conclusione, non si fa luogo a nomina di un nuovo CTU.
Il ricorso è, pertanto, rigettato.
Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nulla per le spese.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
Pag. 7 a 8 - pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato CP_1
decreto.
Locri, 5 marzo 2025 Il Giudice
Salvatore La Valle
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