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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/09/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 805 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato CALA' Parte_1
SILVANA
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giantony Ilardo e Delia Cernigliaro Pt_2
- Appellato -
All'udienza dell'11.09.2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 616/2023 del 4/07/2023 il Tribunale GL di Agrigento respinse la domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
26.11.2021, volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di disconoscimento della prestazioni di lavoro in agricoltura notificatogli in data 8/4/2021, per violazione di legge e carenza di motivazione e, nel merito, in base alla premessa di aver lavorato negli anni 2016 e 2019 alle dipendenze della Società Semplice Bracco quale bracciante agricolo, il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per detti anni e ad essere reiscritto negli elenchi dei braccianti agricoli, sospendendo ogni richiesta di restituzione delle somme già versate a titolo di disoccupazione agricola, nonché la restituzione delle somme eventualmente trattenute. Disattesa l'eccezione di inefficacia del provvedimento impugnato (ritenuto sufficientemente motivato, nella parte in cui informa che “a seguito di accertamento
1 ispettivo di cui al verbale n.2020005194 del 19.03.2021 ….è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato da Lei instaurato con l'Azienda Agricola Bracco dall'1/10/2017 al 31/12/2018 in quanto insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art.2094 c.c.”) che riportava, peraltro, la possibilità di proporre ricorso ai sensi dell'art. 42 l. 88/1989 presso il (puntualmente presentato dal ricorrente, che si doleva, CP_1 invece, della violazione del suo diritto di difesa), il Tribunale ha ricordato che grava sul lavoratore istante l'onere di allegare specificamente gli elementi che integrano la fattispecie costitutiva del diritto al trattamento di disoccupazione, non potendosi altrimenti attribuire significato all'eventuale mancata contestazione del convenuto al riguardo e dovendo il giudice rilevare d'ufficio la carenza assertiva imputabile all'attore; che, ancora, “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, Pt_2 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993”, con la conseguenza che “in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”; ha rilevato che il ricorrente si era limitato in ricorso ad allegare lo svolgimento di attività agricola negli anni indicati, omettendo l'indicazione dei caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, seppure con le proprie particolarità) oggetto di disconoscimento e di cui domanda l'accertamento al fine di ottenere l'indennità di disoccupazione, nulla precisando “in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, con conseguente assoggettamento al relativo potere organizzativo, al dovere di osservare orari e turni di lavoro predeterminati;
alla ricezione di una retribuzione costante;
alle mansioni concretamente svolte e al luogo in cui ha lavorato;
non ha provveduto alla descrizione specifica del campo, delle coltivazioni, delle proprie mansioni.” Per la riforma di tale pronuncia ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato in Cancelleria in data 31/07/2023, reiterando le argomentazioni di merito già dedotte a sostegno del rivendicato diritto e sollecitando l'ammissione della prova testimoniale tempestivamente indicata. Ha resistito l' con memoria dell'8.09.2025. Pt_2
Ribadisce l' che il disconoscimento del rapporto di lavoro si inseriva Pt_3 nel contesto di un accertamento ispettivo (esitato nella verifica del carattere simulato di gran parte degli altri rapporti instaurati con i braccianti agricoli, v. verbale del 19 marzo 2021, relativo al periodo 1.07.2016-13.08.2020) con il quale si era evidenziato l'impiego di un volume di personale dipendente di gran lunga
2 superiore al fabbisogno di manodopera stimato dalla medesima – e diminuito drasticamente a seguito dell'inizio delle verifiche ispettive – che attestava, altresì, attraverso l'analisi delle denunce Iva, un andamento assolutamente antieconomico dell'attività di impresa i cui conti bancari non avevano evidenziato movimentazione di contanti tale da giustificare l'erogazione delle retribuzioni;
evidenzia, pertanto, la manifesta infondatezza del gravame e delle ragioni prospettate, per la mancata allegazione, ancor prima che di prova, dei fatti costitutivi dell'asserito rapporto di lavoro subordinato agricolo. All'odierna udienza la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
******* L'appello è infondato e va respinto alla luce delle considerazioni già espresse in precedenti analoghi, pronunciati da questa Corte sulla medesima vicenda, cui si rinvia anche ex art. 118 disp att c.p.c. (v. sentenza n. 179/2025 del 20.03.2025). Stabilisce l'art.1 del DPR 3.12.1970, n.1049 (recante norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli): “le disposizioni di cui all'articolo 32, primo comma, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituite dalle seguenti;
ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”. L'orientamento consolidato della Suprema Corte, qui condiviso, è nel senso che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca Pt_2
l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass.Sez. L. Sentenza n. 12001 del 16/05/2018 e n. 2739/2016) ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto” (Cassazione Civile,
3 sezione lavoro, 5/4/2000 n.4232, v. pure Cassazione Civile, sezione lavoro, 29/5/2000 n.7093). Conseguentemente, rileva la Corte, qualsiasi lavoratore che invochi direttamente e/o indirettamente la concessione di benefici aventi natura assistenziale o previdenziale (come nella fattispecie) ha l'onere di dare prova della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto, rispetto al quale il dato formale dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli configura una presunzione semplice. In tale ambito, dunque, la circostanza che l' – in base ad autonomo Pt_2 accertamento ispettivo esitato nel su citato verbale del 19 marzo 2021– abbia disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato agricolo perché simulato, cancellando il ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, comportava l'onere dell'odierno appellante di dimostrare, mediante gli ordinari mezzi di prova, l'effettività e la fondatezza del rapporto di lavoro medesimo, senza che assuma rilievo alcuno la circostanza che il verbale ispettivo riguardasse soltanto l'asserito datore di lavoro. Premesso che, dunque, nella specie, l'accoglimento del gravame è subordinato all'allegazione e prova degli elementi tipici del rapporto subordinato, ritiene la Corte che l'appellante non abbia offerto un quadro probatorio idoneo a dimostrare la sussistenza del rapporto lavorativo oggetto del presente giudizio. Occorre, in proposito, osservare come la prova del rapporto subordinato passi, anzitutto, dalla dimostrazione del vincolo di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare della parte datoriale, nonché dall'allegazione di quelle circostanze sintomatiche dalle quali possa desumersi presuntivamente la sussistenza del rapporto lavorativo. Fra queste rientrano in particolare: l'osservanza di un vincolo di orario, il versamento di una retribuzione a cadenze periodiche, lo stabile inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa dell'impresa, la continuità del rapporto, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dell'impresa, l'assenza di rischio economico in capo al prestatore, la sottoposizione al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore di lavoro (da ritenere attenuata in ipotesi di prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata- v. Cass n.7587/2018). Elementi, quelli elencati, neppure allegati in prime cure dal ricorrente che, limitandosi a contestare l'esito dell'ispezione nonché la legittimità del provvedimento impugnato e di tutti gli atti che ne derivano ed omettendo, altresì, di precisare i comuni e le località in cui erano ubicati i terreni presso i quali aveva svolto le sue mansioni (neppure indicate) oltre che l'orario di lavoro osservato e i
4 giorni della settimana in cui le ha prestate, ha dedotto - a sostegno dell'assunto di avere svolto attività lavorativa nel corso degli anni dal 2016 al 2019, come risultante, a suo dire “sia dai contratti di lavoro, dalle buste paghe e dai CUD dei relativi anni” - una prova testimoniale già correttamente ritenuta inammissibile dal Tribunale, perché meramente assertiva dell'esistenza del rapporto lavorativo disconosciuto dall' non articolata in maniera circostanziata (“E' vero che il sig. Pt_2 per il periodo che va dal 01.10.2016 al 31.12.2019 ha lavorato alle Parte_1 dipendenze dalla Società Semplice Bracco”; “E' vero che il sig. svolgeva lavoro di coltivazione e raccolta alle dipendenze della Società Semplice Bracco”;“E' vero che lei vedeva tutti i giorni per il periodo che va dal 01.10.2016 al 31.12.2019 il sig. sul posto di lavoro svolgere attività alle dipendenze della Società Semplice Bracco”: v. pagg. 4 e 5 del ricorso di primo grado). La carenza di allegazioni è, inoltre, ostativa all'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art 421 e 437 cpc, che possono riguardare soltanto fatti tempestivamente allegati dalle parti, e laddove sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (v. Cass. Ordinanza n.1100 del 16/01/2023 e sentenza n.25346 del 9/10/2019). La prova testimoniale che l'appellante reitera in questa sede, peraltro senza indicazioni dei testimoni da assumere e su capitoli diversi da quelli proposti in ricorso, è, quindi, inammissibile. Parimenti non utile allo scopo, a fronte della contestazione del carattere fittizio del rapporto o dell'insussistenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., è la documentazione prodotta dal lavoratore (costituita dalle buste paga, dai contratti di lavoro, dalle Comunicazioni obbligatorie Unificato Unilav anni 2016, 2018 e 2019 e dai modelli reddituali relativi agli stessi anni), per il suo carattere meramente indiziario in quanto di provenienza unilaterale ossia formata dal presunto datore di lavoro sulla scorta dei medesimi dati che l' ha contestato, ed inidonea, quindi, Pt_2
a dimostrare sia l'esistenza che la consistenza del dedotto rapporto di lavoro agricolo nel periodo controverso, come è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. Proprio perché funzionali a fornire l'apparenza di regolarità nei casi di rapporti lavorativi simulati, l'indagine circa l'effettivo svolgimento della prestazione per l'azienda datrice, non può, difatti, fondarsi sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera. In ogni caso, stante la genericità del loro contenuto, i predetti Modelli Unilav e le buste paga, oltre che i contratti di lavoro (ove le mansioni sono indicate come generici lavori vari di bracciante agricolo), nulla apportano alla tesi del ricorrente e non smentiscono l'esito dell'indagine ispettiva.
5 Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, la sentenza di primo grado va confermata. Malgrado la soccombenza, l'appellante va esonerato dal pagamento delle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c., in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 616/2023 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 4 luglio 2023. Nulla sulle spese. Palermo 11 settembre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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