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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/09/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano La Corte di Appello di Bari
Sezione Prima Civile
nella seguente composizione:
1) Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) Dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22.5.2025 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. 1643/2024 R.G., proposto da
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Lama dei EL (CH) alla C.da Fico San Martino n. 13, Cod.Fisc. , C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Di Renzo (Cod.Fisc. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Lanciano (CH) alla via Renzetti n. 9, in virtù di procura ad litem conferita su foglio separato e allegato al Ricorso in appello;
contro
nata a [...]. Dominicana) il 07.02.1995 e residente in [...]Controparte_1 di Bari (BA) al Vico Deliso n.14, Cod.Fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._3
Emanuela Miccoli ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Chieti alla via Cauta n. 14, in virtù di procura ad litem conferita su foglio separato e allegato alla Comparsa di costituzione e risposta in appello;
Con la partecipazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 22.5.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti. Con Sentenza n. 4512/2024, pubblicata in data 05.11.2024, il Tribunale di Bari, Prima Sezione
Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento iscritto con il n. 2853/2024 R.G. ha così statuito: “...dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Controparte_1
1 e in Repubblica Domenicana il 12/11/2011 e trascritto nel CP_1 Parte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Lama dei EL al n. 3, parte II, serie C, anno 2011; dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
conferma le statuizioni dettate all'udienza del 16/10/2024; ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; condanna il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge”.
1.1 Giova premettere che dal matrimonio contratto tra le parti sono nati i figli (il Persona_1
13.05.2011) e (il 17.09.2015), e che il Tribunale di Chieti ha pronunciato Sentenza Persona_2 parziale n. 250/2021, pubblicata il 16.4.2021, dichiarativa della separazione tra i coniugi nonchè
Sentenza definitiva n. 237/2023, pubblicata il 03.5.2023, che ha pronunciato l'addebito al marito, e, per quanto rileva nel presente giudizio, ha confermato le statuizioni dell'ordinanza presidenziale del
06.02.2021 in ordine all'affido esclusivo dei figli alla madre, alla loro collocazione presso costei, alla misura del contributo paterno per il loro mantenimento (Euro 200,00 mensili per ciascuno, oltre rivalutazione annuale Istat da gennaio 2022), al concorso paritario dei genitori alle spese straordinarie per la prole come individuate dalle “Linee guida” approvate dal C.N.F. il 29.11.2017; inoltre, ha revocato l'obbligo del resistente di versare il mantenimento della ricorrente a far data da luglio 2022. Detta sentenza ha inoltre previsto quali ulteriori statuizioni: la declaratoria dell'illiceità del trasferimento dei minori in Puglia effettuato dalla in violazione dell'ordinanza del 10.7.2022 del Tribunale CP_1
(successiva Sentenza n. 1179/2022-n. 842/2023 R.G., pubblicata il 25.9.2024, della Corte di Appello de
L'Aquila ha autorizzato il trasferimento de quo) e l'ordine di iscrivere i figli presso istituti scolastici siti nel comune abruzzese di ultimo domicilio ovvero in un comune limitrofo;
la previsione di immediati colloqui telefonici e in videochiamata per tre volte settimanali tra il padre e i figli ovvero, in caso di disaccordo, nei giorni all'uopo previsti nonchè di due incontri settimanali al ritorno in libertà del , Pt_1 da svolgersi in modalità protetta alla presenza di personale dei Servizi Sociali coordinato da un assistente sociale e uno psicologo esperto in dinamiche familiari, all'interno di una struttura adeguata e secondo il calendario da stilarsi;
la redazione a cura dei Servizi Sociali di una relazione mensile al Giudice Tutelare territorialmente competente sull'andamento delle frequentazioni padre-figli; il rigetto delle altre domande;
la disciplina delle spese di lite;
la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'accertamento dell'eventuale rilevanza penale del comportamento della di violazione della CP_1 ordinanza del G.I. e la comunicazione della sentenza e della la relazione della CTU al Tribunale per i
Minorenni de L'Aquila, per conoscenza e per quanto di sua competenza, con riferimento al procedimento n. 324/2020 VG.
1.2 Maturate le condizioni di legge, con ricorso depositato il 07.3.2024 la Controparte_1 ha adito il Tribunale di Bari affinché dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio e statuisse in modo da “...
2. disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla sig.ra Controparte_1
con permanenza stabile presso la medesima nella dimora che intenderà fissare;
3. disporre a
[...]
2 carico del padre il pagamento del contributo di mantenimento per spese ordinarie nella misura di
€.250,00 per ciascuno dei figli, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici Istat, con obbligo di versamento in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese;
4. disporre a carico del padre l'obbligo di partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie dei figli, quali quelle sanitarie non mutuabili e quelle dovute per istruzione, attività sportive e parascolastiche, vita sociale e di relazione;
5. disporre che il abbia colloqui telefonici con i figli minori e che il diritto di visita del padre con Pt_1 gli stessi, al momento del ritorno in libertà, avvenga due pomeriggi a settimana, con modalità protette e dunque alla presenza costante di personale dei servizi sociali, in un luogo all'interno di una struttura adeguata, coordinata da un team composto da figure professionali, quali Assistente Sociale e Psicologo esperto in dinamiche familiari.
6. autorizzare l'iscrizione dei figli minori nel passaporto della madre”.
1.3 All'esito dell'udienza del 16.10.2024, celebrata in assenza del resistente, il Presidente ha reso i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. confermando le statuizioni regolanti lo stato di separazione “non essendo intervenute nelle more modificazioni sostanziali nelle rispettive condizioni economiche delle parti che ne impongano il riequilibrio”; nel contempo, in difetto di richieste istruttorie, il difensore della ricorrente ha preso atto della ordinanza presidenziale e, precisate le conclusioni, ha chiesto che la causa venisse assegnata a sentenza per la decisione immediata .
2.1 Con ricorso notificato l'01.01.2025 il ha chiesto la riforma della Sentenza divorzile di primo Pt_1 grado instando affinchè questa Corte “...disponga che il ricorrente non sia più considerato onerato ed obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento a favore della prole, a far data dal momento in cui egli è rimasto del tutto sprovvisto di reddito ovvero dall'anno 2021 ed a tanto debba provvedere l'unico genitore percepente reddito, a cui concedere altresì la percezione dell'assegno unico universale quale genitore affidatario, sino al mutamento delle condizioni economiche del ricorrente. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi
i gradi di giudizio”.
2.2 Nello specifico, il ha impugnato il capo n. 4 del dispositivo della sentenza che ha Pt_1 confermato quanto stabilito nell'udienza del 16.10.2024, dichiarando in maniera illegittima, illogica e apodittica, che non sono intervenute modificazioni sostanziali delle condizioni economiche delle parti. A suo avviso, vi sarebbe oggettiva differenza tra le condizioni esaminate dal Tribunale di Chieti al tempo della separazione allorquando la era disoccupata mentre il lavorava a tempo CP_1 Pt_1 determinato, e quelle del giudizio divorzile in cui la donna ha dichiarato di gestire una attività economica e ha riconosciuto lo stato di detenzione dell'uomo. Tuttavia, la sentenza impugnata, resa nella dichiarata contumacia del resistente (il quale ha depositato Memoria difensiva in pari data dell'udienza presidenziale e della assegnazione della causa a sentenza), ha accertato l'obbligo di versare il mantenimento muliebre omettendo di valutare i fatti di causa e le dichiarazioni della stessa in CP_1 primo luogo, la dichiarazione della donna di aver intrapreso l'attività imprenditoriale di yogurteria, grazie ad un finanziamento della Regione Puglia, con entrate di circa Euro 8.000/10.000 mensili ma con ricavo di Euro 1.200 al netto delle spese;
in secondo luogo, l'incontestata e oggettiva condizione detentiva del dal 2021 sino, presumibilmente, al 2025 con conseguente capacità reddituale pari a zero. Pt_1
3 2.3 Da ultimo, il primo giudice avrebbe violato le previsioni dell'articolo 337 ter c.p.c. omettendo di disporre l'accertamento a mezzo polizia tributaria a fronte delle informazioni economiche non sufficientemente documentate dalle parti.
3.1 Si è costituita in giudizio la sig.ra contestando le deduzioni avversarie e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto;
con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ha rilevato l'erronea ricostruzione dei fatti di causa contestando il presunto squilibrio economico dei coniugi e l'asserita “capacità reddituale pari a zero” del sin dal 2021: costui nelle Pt_1 more del giudizio separativo avrebbe sempre svolto attività lavorativa e avuto disponibilità economica nonostante l'applicazione della misura cautelare domiciliare nell'ottobre 2022 e della detenzione carceraria nell'ottobre 2023, beneficiando della retribuzione percepita e degli assegni familiari, delle risorse provenienti dal lavoro svolto durante la limitazione della libertà personale e dell'indennità di disoccupazione ( , anche in relazione al lavoro svolto all'interno della casa circondariale. Il tutto, Per_3 comunque, senza mai provvedere ai mezzi di sussistenza per i propri figli. Tale assunto è confermato dalla documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate (a seguito di istanza ex art.492 bis c.p.c.) e dalla dichiarazione del terzo acquisita nella procedura espropriativa mobiliare in danno del , il Pt_1 quale, ad ogni buon conto, ha ripreso a svolgere attività lavorativa successivamente alla scarcerazione disposta con ordinanza del 05.8.2024.
3.2 Contrariamente all'assunto di parte avversaria, ha precisato che le proprie condizioni economiche hanno legittimato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in quanto rispondenti ai presupposti di legge, come dimostrato dalla documentazione agli atti del giudizio di primo grado e nuovamente allegata in questa sede unitamente all'Attestazione ISEE valida fino al 31.12.2025.
3.3 Sulla base dei fatti di causa così ricostruiti nonché dell'attenta disamina delle risultanze documentali ed istruttorie acquisite in prime cure, le doglianze dell'appellante sono infondate in diritto e le richieste risultano basate su argomentazioni inveritiere: la Sentenza de qua risulta legittima alla luce dell'obbligo capo al genitore non collocatario di mantenere i figli anche se disoccupato, costantemente affermato dai giudici di legittimità.
4. E dunque, all'esito dell'udienza “cartolare” del 22.5.2025 in cui le parti hanno depositato Note di trattazione con la precisazione delle rispettive conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione.
Con nota in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede ha formulato parere di accoglimento dell'appello.
5.1.1 Riepilogate le principali allegazioni difensive delle parti e le vicende che hanno caratterizzato il procedimento di appello, in punto di diritto sostanziale è necessario inquadrare la disciplina in subiecta materia. Come è noto, l'art. 30 della Costituzione sancisce il dovere genitoriale di mantenere, istruire ed educare i figli minorenni e anche maggiorenni non economicamente autosufficienti, anche se nati fuori dal matrimonio ed indipendentemente dell'effettuato, o meno, riconoscimento. Inoltre, l'art. 147 Cod.Civ. impone ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis
Cod.Civ. che contempla espressamente il diritto in tal senso dei figli. Questo diritto/dovere persiste inalterato alla fine della relazione sentimentale tra i genitori, nonché successivamente alla loro
4 separazione e per un periodo di tempo indeterminato sino a che i figli non ab biano raggiunto l'indipendenza economica e non viene meno con il raggiungimento della maggiore età e con il compimento degli studi universitari. Il dovere de quo impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.Civ. Sez. I, 22.3.2005 n. 6197;
Cass.Civ., Sez. I, 24.02.2006 n.4203). La corretta determinazione del concorso di ciascun genitore negli oneri finanziari, è parametrata, secondo il disposto dell'art. 148 Cod.Civ., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali.
5.1.2 I figli perdono il diritto all'assegno di mantenimento allorquando diventano economicamente autosufficienti, nel senso che il raggiungimento della maggiore età e neanche il compimento degli studi universitari esonerano il genitore non affidatario dal continuare a versare il mantenimento;
l'obbligo cessa, altresì, allorquando il figlio maggiorenne abbia mantenuto un atteggiamento inerte ovvero abbia senza giustificata motivazione rifiutato proposte lavorative. Detto principio, al pari dell'onere di dimostrare le circostanze “estintive”, sono state costantemente affermate dalla Suprema
Corte: ”l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art.
148 c.c., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso” (Cass.Civ., Sez. I, 06.11.2006 n. 23673; Cass.Civ. n. 7990/1996; Cass.Civ..n. 228/2001;
Cass.Civ., n. 23596/2006; Cass.Civ. n. 1773/2012; Cass.Civ. n. 12592/2016). Inoltre, il giudice di legittimità ha previsto che l'obbligo de quo perdura fino a quando il figlio maggiorenne non raggiunga l'indipendenza economica, o comunque sia messo nelle condizioni di poterla raggiungere avendo conseguito un livello di studi o una qualifica professionale confacente alle sue condizioni sociali, alle sue aspirazione ed inclinazioni naturali manifestate da tempo (Cass.Civ., 07.4.2006, n. 8221; Cass.Civ.,
12.12.2002 n. 17717). Ancora, l'obbligo de quo a carico del genitore non convivente non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass.Civ. n.
17183/2020; Cass.Civ. 13.10.2021 n. 27904; Cass.Civ. 14.12.2018 n. 32529). Ne consegue che l'inerzia del figlio come pure il rifiuto ingiustificato di proposte lavorative può assumere rilievo ai fini del giudizio sulla corresponsione dell'assegno di mantenimento, il cui accertamento da parte del giudice adito deve «ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post – universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del
5 lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione” (Cass.Civ., sentenza 26.01.2011, n. 1830).
5.2.1 Orbene, nel caso di specie occorre in primo luogo esaminare l'asserita impossibilità dell'appellante a contribuire al mantenimento della prole a cagione dello stato di detenzione che gli avrebbe impedito di percepire reddito sin dal 2021 e che, a suo avviso, deve esonerarlo da detto onere.
In proposito, va chiarito che nelle more del giudizio di separazione, il Tribunale penale di Chieti, ha pronunciato la Sentenza n. 334/2022 del 11.04.2022 con cui ha riconosciuto Parte_1 colpevole dei reati di cui all'art. 572, comma 1 e 2, c.p., agli artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 comma
1 n. 1, e art. 577, comma 1, n.1 c.p., e lo ha condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e lo ha sospeso dalla responsabilità genitoriale per il periodo di anni sette. Detta sentenza, confermata dalla
Corte di Appello de L'Aquila in data 20.12.2022, è divenuta irrevocabile il 18.9.2023 a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso per Cassazione promosso dal , il quale è stato ristretto Pt_1 presso la Casa Circondariale di Lanciano e successivamente di Campobasso.
Con ordinanza n. 969/2024 in data 05.8.2024, il competente Ufficio di Sorveglianza ne ha disposto la scarcerazione per ammissione al regime alternativo alla detenzione.
5.2.2 Sul punto la Suprema Corte ha più volte chiarito che lo stato di detenzione non esonera il genitore dal corrispondere il mantenimento in favore dei figli, poiché l'obbligo di assistenza familiare permane anche durante lo stato di detenzione e la sua inosservanza comporta, tra le conseguenze, anche la reclusione. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'indisponibilità da parte dell'obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se perdura per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non è dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'obbligato” (Cass., Sez.
VI, Sentenza 15.9.2016 n. 41697). Ancora recentemente i giudici di legittimità hanno chiarito che “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di detenzione dell'obbligato non può considerarsi causa di forza maggiore giustificativa dell'inadempimento, in quanto la responsabilità per
l'omessa prestazione non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, per colpa dell'obbligato” (Cass., Sez. VI, Sentenza 01.3.2022 n. 13144) e che lo stato di detenzione dell'obbligato (e la conseguente mancanza di occupazione lavorativa) non può considerarsi causa di forza maggiore giustificativa dell'inadempimento, in quanto la responsabilità per l'omessa prestazione non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato, potendo rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (Cass.Civ., Sez. I, Ordinanza 08.5.2024 n. 12478)
5.3.1 Nel caso di specie, deve darsi conto della produzione documentale e della ricostruzione in facto operata dalla appellata che valgono a smentire l'asserita mancanza di reddito in capo al sin dal Pt_1
2021: in particolare, la dichiarazione di terzo resa in data 25.8.2022 dimostra come costui lavorasse alle dipendenze della con contratto di apprendistato Controparte_2 sin dal 03.5.2021, con la qualifica di operaio e retribuzione netta di Euro 1.500,00; mentre l'Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza evidenzia come lo stato di detenzione sia cessato alla data del 05.8.2024. D'altronde, il scegliendo di non costituirsi in giudizio Parte_1
6 tempestivamente e restando assente all'udienza presidenziale, non ha contrastato le prospettazioni e le istanze della scrutinate dal primo giudice, né ha fornito supporto probatorio all'assunto CP_1 difensivo neppure in questa sede.
5.3.2 Ancora, giova ricordare che la misura del mantenimento è commisurata alle necessità attuali del figlio e che, secondo il principio di legittimità ormai consolidato, le esigenze della prole aumentano in ragione dell'accrescimento dell'età senza che la parte richiedente ne fornisca specifica documentazione, così da giustificare l'aumento del contributo. Pertanto, sulla base degli elementi probatori acquisiti e dei principi richiamati, questa Corte ritiene congrua la quantificazione del mantenimento in favore di ciascun figlio nella misura di Euro 200,00, osservando che detta misura, confermativa della statuizione presidenziale in sede separativa risalente al 06.02.2021, corrisponde all'importo minimo della contribuzione posta a carico del genitore disoccupato secondo la prassi seguita dai tribunali del circondario.
6. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da Parte_1
è infondato e non può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono
[...] liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, considerando lo scaglione del “valore indeterminabile-complessità bassa” nella quantificazione minima
(fasi di studio, introduttiva e decisionale).
7. Sussistono i presupposti per l'applicazione al presente procedimento dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n.115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n.228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto con il n. 1643/2024 R.G., così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle
[...] spese di lite liquidate nella misura di Euro 3.474,00 per compenso di avvocato, oltre il rimborso del
15% per spese generali, oltre C.n.a. e I.v.a. come per legge, da versarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione della al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
3) dà Controparte_1 atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R.
n.115/2002, nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della L. 228/2012.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello del giorno 08.7.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Capasso Dott.ssa Maria Mitola
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