Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4437/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. MONICA Parte_1 C.F._1
RACHELE CARRETTONI
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SIMONA DOGATI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
30/10/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 9
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1°
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'udienza del 12/02/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 04/12/1998, maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente e in data 17/07/2007; Per_2
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. La figlia minor rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_2
quali in ossequio al diritto della bigenitorialità, opereranno in regime di pagina 2 di 9 affidamento condiviso, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni attinenti l'ordinaria amministrazione.
2. La madre, signora è individuata quale genitore collocatario e Parte_1
pertanto la figlia minor continuerà ad abitare presso la casa materna sino Per_2
alla rispettiva autosufficienza economica.
3. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione, alle cure mediche, all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi di istruzione e svago, alla scelta di attività sportive e ricreative, all'acquisto e all'uso di mezzi di trasporto personali, ciò tenendo conto dei rispettivi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni di quest'ultima.
Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
4. Stante l'età della figlia adolescente, le parti sono d'accordo a che il padre possa concordare direttamente con , prossima alla maggiore età, nel rispetto Per_2
della volontà e degli impegni della stessa, le modalità di visita e frequentazione della stessa, così come il periodo delle vacanze estive e delle festività da eventualmente trascorrere assieme, da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno, con la precisazione che per quanto riguarda le corrispondenti spese ognuno provvederà autonomamente a sostenerne gli oneri.
5. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia e Per_2
sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, verserà alla madre a far data dal mese di ottobre 2024, una somma mensile di €. 400,00
(quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con pagina 3 di 9 bonifico da effettuarsi entro il 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra alle coordinate bancarie IBAN alla stessa intestate: che la Parte_1
medesima comunicherà allo stesso.
6. I genitori contribuiranno, nella misura del 50% a carico di ciascuno, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia e sino al Per_2
raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, le quali dovranno essere debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute,
mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa, per cui il genitore onerato sarà tenuto al rimborso nel mese successivo all' esibizione. Per le spese straordinarie le parti fanno rinvio al Protocollo applicato dall'intestato Tribunale,
qui integralmente riportato e trascritto:
•spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, pur-ché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
•spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
•spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 4 di 9 •spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
•spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola ; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
•spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
In ogni caso, le spese straordinarie, devono essere necessarie e, fuori dai casi espressamente previsti in questo paragrafo, devono essere assunte sempre di comune accordo fra i genitori e documentate.
Le parti concordano che il diritto di deduzione e detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 50% a favore di ciascuno, con intestazione di ogni correlata documentazione di spesa alla figlia.
7. Le parti concordano che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla sig.ra la quale presenterà la relativa domanda, impegnandosi il padre a Parte_1
sottoscrivere il relativo consenso e quant'altro necessario.
pagina 5 di 9 8. I genitori si garantiscono reciprocamente la rispettiva reperibilità telefonica (fissa e/o mobile), con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla loro volontà (a mero titolo di esempio: impegni di lavoro, assenza di segnale di linea, ecc.) e si assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della rispettiva residenza anagrafica, domicilio abituale e connessione telefonica.
9 Ciascun genitore si impegna a dare all'altro tempestiva comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente la figli . Per_2
nonché PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
10 Le parti concordano che per quanto riguarda le spese correlate alle parti comuni relative alle loro proprietà esclusive o comunque a servizio di queste ultime, le stesse continueranno ad essere ripartite al 50% (a titolo esemplificativo, spese manutenzione tetto, cortile, solaio, scala interna ecc), sino a quando i ricorrenti rimarranno proprietari delle rispettive unità immobiliari.
11 Le parti concordemente si impegnano e obbligano a provvedere in misura paritaria alla pulizia (es. giardino, scala interna, cortile), oltre che alla manutenzione delle parti comuni, secondo le modalità che si impegnano a concordare.
12 I coniugi concordano che per quanto riguarda le utenze, le tasse, gli oneri e qualsiasi costo riferiti alle parti comuni, gli stessi continueranno a dividere le correlate spese al 50%. sino a quando rimarranno proprietari delle rispettive unità
immobiliari;
13 La sig.r si impegna ed obbliga a chiedere all la liberatoria Parte_1 CP_2
del sig. in relazione alla garanzia così come dallo stesso prestata Controparte_1
pagina 6 di 9 in suo favore con il contratto di mutuo fondiario n. 3592055 del 03.03.20211 -
rep. n. 19482 racc. n. 6794 a firma del Dott. Notaio in Modena, Persona_3
registrato in Modena il 16.03.2011 al n 4302, entro il termine di sei mesi dalla sottoscrizione del ricorso del 15.10.2024, tenendo lo stesso manlevato e garantito,
in ogni tempo. da qualsivoglia richiesta di pagamento che gli dovesse pervenire dalla banca in ragione della garanzia stessa.
14 In relazione agli animali domestici (gatto di nome e cane di nome CP_3
le parti si obbligano a contribuire in misura paritaria alle loro necessità Per_4
(es. dargli da mangiare e provvedere alla rimozione degli escrementi) e a contribuire al 50% a tutte le spese relative (es. cibo, veterinario, toelettatura,
pensione, dog e catsitter, ecc) sino a quando le parti continueranno ad abitare negli attuali rispettivi appartamenti;
qualora una delle parti si trasferisca altrove, le parti sono d'accordo che il gatto resterà in proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1
mentre il cane resterà al sig e in questo caso ognuno provvederà
[...] CP_1
al pagamento al 100% delle spese correlate all'animale che terrà con sè.
15 I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e riconoscono pertanto che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento.
16 Salve le previsioni di cui a punti precedenti, le parti riconoscono di nulla poter pretendere l'una verso l'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione in dipendenza della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, avendo gli stessi già regolato e definito ogni e qualsiasi rapporto economico/patrimoniale, giuste le pattuizioni intercorse al momento della separazione.
17 I coniugi si impegnano a mantenere una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi e pagina 7 di 9 si impegnano a tenere uno nei confronti dell'altro un comportamento civile e rispettoso, scevro da toni offensivi o intrusioni nella vita privata, anche in occasione dell'interazione con terzi, impegnandosi a non divulgare notizie e dati privati.
18 Le parti dichiarano altresì di prestare acquiescenza piena e totale alla pronuncianda sentenza alle condizioni sottoscritte dagli stessi in via congiunta e rinunciare all'impugnazione della stessa, per cui chiedono che la stessa venga pronunciata come passata in giudicato.
19 Le spese legali rimarranno compensate tra le parti provvedendo ciascuna di esse al pagamento del proprio legale”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PRIGNANO
SULLA SECCHIA il 20/09/1997 fra nato a [...] Controparte_1
(MO) il 26/03/1971 e nata a [...] il [...] alle Parte_1
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PRIGNANO SULLA SECCHIA
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1997 - Atto n. 10 - Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/02/2025.
pagina 8 di 9 Il Giudice Estensore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
dott. Riccardo Di Pasquale
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