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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/11/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice istr.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1641/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 26/11/2025 senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato a CC (FR), in Via Cupone n. 27, presso lo studio degli avv.ti Antonella Ricci e Daniela Paolella, dalle quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla citazione introduttiva attore
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_3 domiciliati a Cassino (FR), in Via Torino n. 8, presso lo studio degli avv.ti Marco Mattia ed
VA IS, dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del 13/9/2021 convenuti con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cassino
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6/5/2021 il GN ha agito ai sensi dell'art. Parte_1
263 c.c. per ottenere la declaratoria della nullità e dell'inefficacia del riconoscimento del minore , effettuato dal GN . A sostegno dei propri assunti Persona_1 Controparte_2
l'attore ha riferito di aver avuto nel 2015 una relazione adulterina con la GNa CP_1
, allora sposata con il GN , da cui il 30/11/2016 sarebbe nato il bambino.
[...] CP_2
***
Costituiti con comparsa del 13/9/2021, i GNi e in via preliminare hanno CP_2 CP_1 eccepito l'inammissibilità dell'iniziativa processuale dell'attore assumendo l'inapplicabilità della norma codicistica a fronte della nascita del minore di cui sia chiesto il disconoscimento durante il matrimonio celebrato tra i genitori individuati nei registri anagrafici. Hanno dato
1 conto, nello stesso tempo, dell'illegittimità, per difetto di instaurazione di contraddittorio sul punto, della designazione, ad opera del Giudice Tutelare di Cassino, del curatore speciale richiesto dal GN in vista dell'avvio della controversia. Fatte salve tali censure, i Pt_1 convenuti hanno negato che dall'accoglimento della domanda possano derivare concrete utilità per il bambino. Hanno fatto riferimento, ancora, agli atteggiamenti persecutori assunti verso la GNa dal GN , reo a loro dire di non aver accettato l'interruzione CP_1 Pt_1 della relazione a cui si allude in citazione e, disposto, per questo motivo, a condizionare la condotta della donna, anche nei rapporti con i familiari, dapprima manifestandosi a più riprese con toni aggressivi e assillanti nei luoghi frequentati da quella e, poi, con attivazione del procedimento ex art. 263 c.c.. Sul rilievo della temerarietà della domanda attorea i consorti in via riconvenzionale hanno chiesto, dunque, che il giudice, respinta ogni avversa pretesa, condanni l'istante al risarcimento dei pregiudizi derivanti dagli illeciti subiti dalla convenuta e al pagamento delle spese e dei danni ex art. 96 c.p.c..
***
Con comparsa del 30/9/2021 si è costituto anche il curatore speciale di , Persona_1 nominato con decreto emesso il 20/4/2021 dal Giudice Tutelare del Tribunale di Cassino.
Il rappresentante del minore ha chiesto l'accertamento dell'effettivo rapporto di filiazione.
***
Considerata l'idoneità della questione preliminare sollevata nelle difese dei convenuti a definire il giudizio, le parti sono state invitate a dedurre sull'ammissibilità dell'iniziativa processuale del GN e sulla possibilità, in ipotesi negativa, di inquadrare la Pt_1 domanda dell'attore e le conclusioni del curatore speciale nell'ambito dell'art. 248 c.c..
Con sentenza non definitiva n. 1624/2022, pubblicata il 24/10/2022, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione di disconoscimento, estromettendo il minore dal giudizio e disponendo la prosecuzione dell'istruttoria ai fini della trattazione dei soli profili del contenzioso riguardanti il risarcimento invocato nelle difese di parte convenuta.
Espletati i relativi incombenti, all'udienza del 26/11/2025 la controversia è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza concessione dei termini contemplati dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Tribunale reputa che le richieste di condanna avanzate dai GNi e non possano essere accolte. CP_2 CP_1
Come sottolineato anche nella sentenza n. 1624/2022, la proposizione, ad opera del GN
, dell'azione poi rivelatasi inammissibile non sembra configurare, di per sé, una Pt_1 manifestazione della strategia persecutoria tratteggiata nelle difese di parte convenuta, tanto più ove si consideri che la donna ha ammesso la frequentazione extraconiugale con l'istante e avvalorato la possibilità, almeno teorica, che il figlio , di conseguenza, Per_1 potesse non essere stato concepito con il genitore risultante dalle evidenze anagrafiche.
Ciò posto, sulle ulteriori deduzioni presenti nella comparsa del 13/9/2021 il Collegio rileva che in occasione dell'interrogatorio formale a cui è stato sottoposto l'attore non ha confessato fatti idonei a confermare le tesi della controparte in tema di responsabilità.
Escluse le circostanze apprese de relato actoris, del tutto ininfluenti ai fini del decidere, altrettanto vale per i risultati della prova testimoniale condotta durante il giudizio.
La GNa , sorella della convenuta, sebbene abbia menzionato presunte Parte_2 minacce rivolte alla donna dal GN , ha ammesso di non avervi assistito di persona, Pt_1 essendosi limitata ad ascoltare alcuni colloqui avuti per telefono dagli interessati.
2 Di analogo tenore si sono rivelate le dichiarazioni rese dal GN , cugino Testimone_1 del padre anagrafico di , e quelle del GN cognato della madre. Per_1 Persona_2
Quest'ultimo, oltre a riferirsi a eventi e situazioni apprese dalla moglie (la GNa Parte_2
) ha aggiunto che in occasione di un incontro al quale aveva avuto modo di
[...] partecipare il GN si era anche detto disposto “a lasciare stare” la convenuta. Pt_1
I messaggi allegati alla seconda memoria istruttoria della GNa , riconosciuti dalle CP_1 persone informate sui fatti (comunque, riferiti a conversazioni intercorse non direttamente tra il GN e l'ex amante, ma tra costei e la stessa GNa ), Pt_1 Parte_2 lungi dal contenere ricatti, lasciano trasparire la volontà dell'attore di non interrompere la frequentazione del piccolo e recriminazioni per la condotta ostativa della controparte. Per_1
Nelle conversazioni intrattenute dalla convenuta non emerge l'ipotesi, neppure adombrata, che il minore non appartenesse a colui che rivendicava l'esercizio dei diritti genitoriali.
All'effettività del rapporto esistente tra il GN e il bambino, almeno nei primi tempi, Pt_3 hanno fatto cenno i GNi e amici dell'istante. Parte_4 Parte_5
Trovano conferma, in questo senso, le affermazioni dell'attore in merito alla disponibilità della GNa a consentire la relazione tra e il presunto padre biologico e CP_1 Per_1 all'intenzione della convenuta, per ragioni di opportunità, di mantenere l'uomo nell'ombra”.
A fronte di un simile quadro si deve concludere per la mancata integrazione degli elementi soggettivi e oggettivi dell'illecito aquiliano alla base delle istanze risarcitorie dei convenuti.
***
L'eventualità che il figlio della GNa potesse non essere del GN , CP_1 CP_2 fondata, come detto, anche sul contegno della convenuta, e il rigetto della domanda riconvenzionale giustificano la compensazione integrale delle spese nei rapporti tra le parti ancora costituite in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1641/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria proposta da e nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di per le ragioni indicate in motivazione;
Parte_1
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 26/11/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
3
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice istr.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1641/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 26/11/2025 senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato a CC (FR), in Via Cupone n. 27, presso lo studio degli avv.ti Antonella Ricci e Daniela Paolella, dalle quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla citazione introduttiva attore
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_3 domiciliati a Cassino (FR), in Via Torino n. 8, presso lo studio degli avv.ti Marco Mattia ed
VA IS, dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del 13/9/2021 convenuti con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cassino
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6/5/2021 il GN ha agito ai sensi dell'art. Parte_1
263 c.c. per ottenere la declaratoria della nullità e dell'inefficacia del riconoscimento del minore , effettuato dal GN . A sostegno dei propri assunti Persona_1 Controparte_2
l'attore ha riferito di aver avuto nel 2015 una relazione adulterina con la GNa CP_1
, allora sposata con il GN , da cui il 30/11/2016 sarebbe nato il bambino.
[...] CP_2
***
Costituiti con comparsa del 13/9/2021, i GNi e in via preliminare hanno CP_2 CP_1 eccepito l'inammissibilità dell'iniziativa processuale dell'attore assumendo l'inapplicabilità della norma codicistica a fronte della nascita del minore di cui sia chiesto il disconoscimento durante il matrimonio celebrato tra i genitori individuati nei registri anagrafici. Hanno dato
1 conto, nello stesso tempo, dell'illegittimità, per difetto di instaurazione di contraddittorio sul punto, della designazione, ad opera del Giudice Tutelare di Cassino, del curatore speciale richiesto dal GN in vista dell'avvio della controversia. Fatte salve tali censure, i Pt_1 convenuti hanno negato che dall'accoglimento della domanda possano derivare concrete utilità per il bambino. Hanno fatto riferimento, ancora, agli atteggiamenti persecutori assunti verso la GNa dal GN , reo a loro dire di non aver accettato l'interruzione CP_1 Pt_1 della relazione a cui si allude in citazione e, disposto, per questo motivo, a condizionare la condotta della donna, anche nei rapporti con i familiari, dapprima manifestandosi a più riprese con toni aggressivi e assillanti nei luoghi frequentati da quella e, poi, con attivazione del procedimento ex art. 263 c.c.. Sul rilievo della temerarietà della domanda attorea i consorti in via riconvenzionale hanno chiesto, dunque, che il giudice, respinta ogni avversa pretesa, condanni l'istante al risarcimento dei pregiudizi derivanti dagli illeciti subiti dalla convenuta e al pagamento delle spese e dei danni ex art. 96 c.p.c..
***
Con comparsa del 30/9/2021 si è costituto anche il curatore speciale di , Persona_1 nominato con decreto emesso il 20/4/2021 dal Giudice Tutelare del Tribunale di Cassino.
Il rappresentante del minore ha chiesto l'accertamento dell'effettivo rapporto di filiazione.
***
Considerata l'idoneità della questione preliminare sollevata nelle difese dei convenuti a definire il giudizio, le parti sono state invitate a dedurre sull'ammissibilità dell'iniziativa processuale del GN e sulla possibilità, in ipotesi negativa, di inquadrare la Pt_1 domanda dell'attore e le conclusioni del curatore speciale nell'ambito dell'art. 248 c.c..
Con sentenza non definitiva n. 1624/2022, pubblicata il 24/10/2022, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione di disconoscimento, estromettendo il minore dal giudizio e disponendo la prosecuzione dell'istruttoria ai fini della trattazione dei soli profili del contenzioso riguardanti il risarcimento invocato nelle difese di parte convenuta.
Espletati i relativi incombenti, all'udienza del 26/11/2025 la controversia è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza concessione dei termini contemplati dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Tribunale reputa che le richieste di condanna avanzate dai GNi e non possano essere accolte. CP_2 CP_1
Come sottolineato anche nella sentenza n. 1624/2022, la proposizione, ad opera del GN
, dell'azione poi rivelatasi inammissibile non sembra configurare, di per sé, una Pt_1 manifestazione della strategia persecutoria tratteggiata nelle difese di parte convenuta, tanto più ove si consideri che la donna ha ammesso la frequentazione extraconiugale con l'istante e avvalorato la possibilità, almeno teorica, che il figlio , di conseguenza, Per_1 potesse non essere stato concepito con il genitore risultante dalle evidenze anagrafiche.
Ciò posto, sulle ulteriori deduzioni presenti nella comparsa del 13/9/2021 il Collegio rileva che in occasione dell'interrogatorio formale a cui è stato sottoposto l'attore non ha confessato fatti idonei a confermare le tesi della controparte in tema di responsabilità.
Escluse le circostanze apprese de relato actoris, del tutto ininfluenti ai fini del decidere, altrettanto vale per i risultati della prova testimoniale condotta durante il giudizio.
La GNa , sorella della convenuta, sebbene abbia menzionato presunte Parte_2 minacce rivolte alla donna dal GN , ha ammesso di non avervi assistito di persona, Pt_1 essendosi limitata ad ascoltare alcuni colloqui avuti per telefono dagli interessati.
2 Di analogo tenore si sono rivelate le dichiarazioni rese dal GN , cugino Testimone_1 del padre anagrafico di , e quelle del GN cognato della madre. Per_1 Persona_2
Quest'ultimo, oltre a riferirsi a eventi e situazioni apprese dalla moglie (la GNa Parte_2
) ha aggiunto che in occasione di un incontro al quale aveva avuto modo di
[...] partecipare il GN si era anche detto disposto “a lasciare stare” la convenuta. Pt_1
I messaggi allegati alla seconda memoria istruttoria della GNa , riconosciuti dalle CP_1 persone informate sui fatti (comunque, riferiti a conversazioni intercorse non direttamente tra il GN e l'ex amante, ma tra costei e la stessa GNa ), Pt_1 Parte_2 lungi dal contenere ricatti, lasciano trasparire la volontà dell'attore di non interrompere la frequentazione del piccolo e recriminazioni per la condotta ostativa della controparte. Per_1
Nelle conversazioni intrattenute dalla convenuta non emerge l'ipotesi, neppure adombrata, che il minore non appartenesse a colui che rivendicava l'esercizio dei diritti genitoriali.
All'effettività del rapporto esistente tra il GN e il bambino, almeno nei primi tempi, Pt_3 hanno fatto cenno i GNi e amici dell'istante. Parte_4 Parte_5
Trovano conferma, in questo senso, le affermazioni dell'attore in merito alla disponibilità della GNa a consentire la relazione tra e il presunto padre biologico e CP_1 Per_1 all'intenzione della convenuta, per ragioni di opportunità, di mantenere l'uomo nell'ombra”.
A fronte di un simile quadro si deve concludere per la mancata integrazione degli elementi soggettivi e oggettivi dell'illecito aquiliano alla base delle istanze risarcitorie dei convenuti.
***
L'eventualità che il figlio della GNa potesse non essere del GN , CP_1 CP_2 fondata, come detto, anche sul contegno della convenuta, e il rigetto della domanda riconvenzionale giustificano la compensazione integrale delle spese nei rapporti tra le parti ancora costituite in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1641/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria proposta da e nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di per le ragioni indicate in motivazione;
Parte_1
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 26/11/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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