Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 10/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
NRG 81/2023
Tribunale di Biella
Davanti al giudice onorario dott.ssa Rita Buccetti, oggi 8 aprile 2025 è chiamata la causa promossa da nei confronti di in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante p.t iscritta al ruolo nell'anno 2023 al numero 81.
L'udienza è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. .(udienza c.d. figurata)
Il procuratore di parte convenuta ha depositato note di trattazione scritta da intendersi integralmente richiamate e trascritte. Nulla risulta depositato dal procuratore di parte attrice. Giova a tal proposito rilevare che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, la mancata precisazione delle conclusioni non comporta alcuna diretta conseguenza, in quanto si presume che la parte abbia voluto far riferimento alle domande o eccezioni formulate precedentemente nei suoi atti di causa (cfr ex multis Cass. N.
11222/2018, Cass. n. 26523/2020)
Il giudice si ritira per deliberare.
All'esito della camera di consiglio viene data lettura di motivazione e dispositivo della seguente sentenza mediante deposito telematico della seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice Onorario in funzione di giudice unico
- dott.ssa Rita Buccetti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in persona Parte_2
del titolare proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
sostegno della propria opposizione – premesso il protrarsi di rapporti commerciali tra le parti dal 2018 nonchè l'esistenza di vincoli di parentela tra le stesse - deduceva l'inadempimento di controparte per ritardi nella consegna delle merci e difformità tra l'ordinato e il ricevuto che avrebbero determinato danni economici (in alcuni casi consistenti in scontistiche concesse ai propri clienti) da dimostrarsi e meglio quantificarsi in corso di causa. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
l'accertamento del proprio credito nei confronti di controparte a titolo di danni e, eseguite le dovute compensazioni, dichiararsi che nulla è dovuto a in via subordinata, CP_1
accertarsi il credito di nel minor importo provato in corso di causa. Si costituiva CP_1
in giudizio in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 Controparte_2
contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto ritenendo la proposta opposizione meramente dilatoria in quanto generica e infondata poichè del tutto priva di qualunque allegazione probatoria. Rilevava, altresì, l'impossibilità di dedurre adeguate difese proprio in ragione della assoluta genericità delle argomentazioni avversarie.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione proposta.
Giova preliminarmente precisare che la presente sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.132 e 118 disp.att. cpc e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisone non essendo il Giudice tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisone” concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbire ( o superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto concretamente provato dal giudicante.
1.Premessa: Come è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario processo di cognizione che si svolge secondo le regole del procedimento ordinario con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso. In tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, ciò in quanto non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova poiché non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti. Solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre in termini sostanziali è il creditore (opposto, convenuto in senso processuale) che ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato ex art. 2697 cod. civ., mentre al debitore (opponente, attore in senso processuale) compete di addurre eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito;
talchè le difese con le quali il debitore miri ad evidenziare l'inesistenza, invalidità o non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel procedimento d'ingiunzione) ma configurano delle eccezioni (ex multis Cass. 22.4.2003
n.6421).
2. La pretesa creditoria. La pretesa creditoria avanzata nel presente giudizio trova origine dal rapporto commerciale di fornitura di generi dolciari intercorrente tra le parti.
Ed invero, si occupa di produzione artigianale e commercializzazione Controparte_1
(principalmente all'ingrosso) di prodotti dolciari e alimentari. In tale contesto l'odierna convenuta ebbe a fornire a controparte, a far tempo dal 2018, numerose partite di prodotti alimentari dapprima a Eurodolce di F. ZI , successivamente a Eurodolce s.r.l. e, da ultimo, a partire dal gennaio 2022, alla odierna attrice Parte_2
Secondo la prospettazione di parte creditrice il precedente titolare, nella persona di
, comunicava a mezzo mail i nuovi dati aziendali ai fini della Parte_3
fatturazione dei documenti poi rimasti insoluti. Detta circostanza non risulta esser stata contestata da controparte e, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.115 c.p.c. può ritenersi pacifica in causa con esonero della parte dal correlativo onere probatorio.
A fronte delle predette forniture l'odierna creditrice emetteva le fatture n. 10/2022 di €
4083,20 con scadenza 30.4.2022, fattura n. 241/2022 di € 2552,00 con scadenza 31.5.2022, fattura n. 340/2022 di € 1936,00 con scadenza 30.6.2022. (vedi fascicolo monitorio) poi risultate insolute avendo l'istituto bancario comunicato che le relative RIBA erano impagate e, pertanto, venivano azionate in via monitoria.
A fronte di tale ricostruzione fattuale parte attrice allega, a sostegno della propria opposizione, un asserito inadempimento di controparte in ordine alle forniture ritenute effettuate con ritardo e/o non conformi agli ordinativi e asserisce di aver conseguentemente subito danni economici (in parte consistenti nelle scontistiche operate ai clienti) non meglio quantificati.
Giova preliminarmente rilevare, con riferimento all'assolvimento degli oneri probatori nell'ambito del giudizio che ci occupa, che parte attrice non ha sollevato specifiche contestazioni con riguardo alla fonte della pretesa creditoria ovvero la sussistenza di un contratto (verbale e/o scritto) di fornitura - con ciò potendosi ritenere provato in causa il fatto costitutivo del credito ex art. 115 c.p.c. - nè ha eccepito il mancato ricevimento delle fatture limitandosi ad una mera allegazione di un asserito inadempimento di controparte genericamente descritto quale mancanza di conformità della merce ricevuta rispetto agli ordinativi e a non meglio indicati ritardi nelle forniture.
3. Le ragioni di opposizione. A fronte di tale quadro probatorio le ragioni addotte dall'opponente per contrastare il fatto costitutivo del credito appaiono del tutto infondate non avendo parte attrice provato nè offerto di provare come sarebbe stato suo onere - alcun fatto modificativo, estintivo o impeditivo del sorgere del credito posto che le argomentazioni difensive sono rimaste mere allegazioni non supportate da alcuna prova o principio di prova. E' appena il caso di rilevare che il granitico orientamento della Suprema
Corte, è nel senso che il creditore che agisca per l'adempimento deve dare la prova unicamente della propria fonte negoziale o legale del suo diritto mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, sarà poi quest'ultima (rectius il debitore) a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento, (cfr per tutte Cass. SSUU 30.10.2001 n. 13533), prova che, come sovra esposto, è risultata carente nel caso che ci occupa.
Ciò posto, pare potersi concludere che la pretesa creditoria deve ritenersi fondata con conseguente doverosità del pagamento dovuto e rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata e, come tale, non meritevole di accoglimento. Ogni ulteriore argomentazione deve ritenersi disattesa e/o assorbita.
5.Spese. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55/2014 e successive modificazioni tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della complessità e del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività concretamente svolta in € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, e così complessivi € 2540,00 per compensi, oltre a Iva , Cap ex lege e 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma 2° D.M. Cit. e anticipazioni documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1.rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
497/2022 RG n. 1260/2022 emesso in data 1.12.2022 dal Tribunale di Biella.
2.. dichiara tenuta e come tale condanna (P.Iva Parte_2
) con sede in Ponderano in persona del titolare (c.f. P.IVA_1 Parte_2
a rimborsare a con sede in Vicopisano (P IVA C.F._1 Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t. sig. le spese del P.IVA_2 Controparte_2
presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 2540,00 oltre ad IVA CAP, rimborso spese forfettarie e anticipazioni documentate.
Così deciso in Biella in data 8 aprile 2025
La Giudice Onorario
Dott.ssa Rita Buccetti