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Ordinanza 11 luglio 2022
Ordinanza 11 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/07/2022, n. 21837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21837 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 27553-2020 proposto da: - SP ZI IMMACOLATO, SP GI, F.LLI SP SE E ZI S.N.C. AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio dell'avvocato VALERIO SANTAGATA, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLA MONTAGNA;
- ricorrenti -
contro - ACQUEDOTTO LUCANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo STUDIO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati DO NI ER e BR LI;
3 Ric.n. 27553/20 - Cass.SSUU Camera di Consiglio 12 aprile 2022 Civile Ord. Sez. U Num. 21837 Anno 2022 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 11/07/2022 - COMUNE DI BERNALDA in persona dei Sindaco pro tempore;
- REGIONE BASILICATA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 56 presso l'Ufficio di Rappresentanza dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA PANETTA;
- CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO IN LIQUIDAZIONE, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, rappresentato e difeso dall'avvocato DO RANU'; - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già denominata FONDIARIA SAI S.P.A. quale società incorporante di Unipol Assicurazioni s.p.a., Compagnia di Assicurazioni di Milano s.p.a., Premafin Finanziaria s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 318 4 presso lo studio dell'avvocato TOMMASO CORAPI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TO RTO RAN O;
- QUEGLI ASSICURATORI DEI LLOYD"S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEL CERTIFICATO N. 1859691, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/a presso lo studio dell'avvocato MICHELE CLEMENTE, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO USAI;
- controricorrenti -
contro - PROVINCIA DI MATERA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 43, presso lo studio dell'avvocato LUANA NANNI, che la rappresenta e difende - resistente - nonchè contro 4 Ric.n. 27553/20 - Cass.SSUU Camera di Consiglio 12 aprile 2022
- intimato -
avverso la sentenza n. 63/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 04/06/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere GIACOMO MARIA STALLA. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 SE e GR IM SP, nonché la F.11i IT SE e GR snc agricola, propongono quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale Regionale Acque Pubbliche della Campania reiettiva delle domande da loro proposte per ottenere il risarcimento dei danni subiti sui propri terreni (perdita di animali e di attrezzature aziendali, mobilio e scorte;
lucro cessante;
morali); danni conseguiti agli eventi meteorici ed all'esondazione dei fiumi Basento e Bradano verificatisi nei giorni 1 e 2 marzo 2011 in Comune di Bernalda (MT). Si evince, in particolare, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa che: • con la domanda in questione, introdotta il 6 ottobre 2011, gli SP convenivano in giudizio la Regione Basilicata, la Provincia di Matera, il Comune di Bernalda, il Consorzio di Bonifica di Bradano Metaponto e l'OT LU spa, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di danni conseguenti ai suddetti eventi, quantificati in euro 1.512.636,00, oltre accessori e spese: in via principale, ex articolo 2051 cod.civ. per rapporto di custodia con la cosa (alveo del Bradano, circostanti canali artificiali di bonifica, paratie della diga di San IU, condotta dell'acquedotto LU) e, in via subordinata, ex articolo 2043 cod.civ. per omessa manutenzione dei terreni ed alvi idrici;
• costituitisi in giudizio i convenuti (eccezion fatta per il Comune di Bernalda), taluni dei quali chiamavano in causa, in manleva, le compagnie assicuratrici Fondiaria Sai spa (poi Unipolsai Assicurazioni spa) ed Assicuratori Lloyds, il Tribunale Regionale disponeva consulenza tecnica d'ufficio con nomina di ingegnere idraulico, e quindi rigettava la domanda dei ricorrenti stan e l'accertata eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento (caratteriz Ric.n. 27553/20 - Cass.SSUU Camera di Consiglio 12 aprile 2022 Il 5 statisticamente da un tempo di ritorno complessivamente superiore a trent'anni), integrante caso fortuito di esclusione di entrambe le fattispecie di responsabilità dedotte in giudizio;
• interposto appello, sopraggiungeva la sentenza qui impugnata con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nel confermare la decisione di primo grado, ha rilevato la manifesta infondatezza della domanda osservando che: - né il Consorzio di Bonifica né l'OT LU avevano legittimazione passiva, dal momento che, come desumibile dalla consulenza tecnica d'ufficio, la causa dell'esondazione non era riconducibile né all'apertura delle paratie di San IU (che anzi avevano alleviato l'ondata di piena) né alla falla occorsa alla condotta idrica, costituente conseguenza dell'esondazione; - neppure poteva riconoscersi legittimazione passiva alla Provincia di Matera ed al Comune di Bernaida, dal momento che non erano state a queste amministrazioni assegnate, da parte della Regione Basilicata, le risorse umane, finanziarie ed organizzative necessarie all'assolvimento delle funzioni di tenuta e manutenzione dei bacini idrici pubblici e delle opere idrogeologiche ex art. 7 d.lvo 112/98; - quanto all'unico soggetto astrattamente responsabile, cioè la Regione Basilicata (art.2 lett.e) d.P.R. 8/72, artt.89 e 90 d.P.R. 616/67), risultava dirimente il carattere eccezionale delle precipitazioni meteoriche, costituenti caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode in quanto causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (come più volte affermato dalla S.C. proprio in tema di responsabilità civile per danni ad immobili da acque piovane); - pur risultando provata la mancata effettuazione da parte della Regione, negli anni pregressi, di interventi manutentivi nella zona interessata, la responsabilità di quest'ultima andava comunque esclusa dal momento che, a fronte di un evento eccezionale ed imprevedibile perché connotato da un tempo di ritorno complessivamente superiore a trent'anni (CTU) e, inoltre, tale definito anche dal d.PCM 10 marzo 2011 e dal D.M. Politiche Agricole del 4 agosto 2011, doveva ritenersi che i danni si sarebbero verificati anche qualora gli interventi manutentivi fossero stati attuati;
- andava inoltre considerato che gli immobili aziendali dei ricorrenti erano situati nell'alveo del fiume Bradano, cioè in una zona classificata come soggetta al deflusso elle 6 Ric.n. 27553/20 - Cass.SSUU Camera di Consiglio 12 aprile 2022 Il piene e gravata da espressi divieti di costruire, stante la generale condizione di pericolosità idraulica alluvionale, così come da mappe predisposte dall'Autorità di bacino (in particolare, risultava che i capannoni dei ricorrenti non fossero ancora edificati nel 2000, cioè prima dell'adozione di questi strumenti di tutela e di forte limitazione delle attività antropiche, comprese quelle agricole); - sicché "vista l'accertata irrilevanza causale de/l'omessa manutenzione, la responsabilità dell'ente regionale, ai sensi sia dell'articolo 2051 che dell'articolo 2043 cod.civ., deve conseguentemente essere esclusa" (sent.pag. 18). § 1.2 Con il primo motivo di ricorso per cassazione gli SP lamentano - ex art.360, co. 1^ nn.3, 4 e 5 cod.proc.civ. - omessa motivazione, violazione degli articoli 2043 e 2697 del cod.civ., 115 e 116 cocl.proc.civ.. Per avere il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche erroneamente escluso la responsabilità dei convenuti ex articolo 2043 cod.civ.: - basandosi esclusivamente sulla ctu;
- senza considerare che, in tema di responsabilità extracontrattuale, grava sul convenuto l'onere della prova del caso fortuito o della mancanza di colpa, qui non assolto;
- senza neppure valutare l'elemento documentale decisivo costituito dal progetto 'Green Rive'', attestante la necessità di interven1:i manutentivi del fiume Bradano così come, solo successivamente, realizzati. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, co. 1" nn.3 e 4, cod.proc.civ. - omessa motivazione e violazione di legge in ordine alla nozione di caso fortuito esimente ex art.2051 cod.civ. e, in particolare, ai caratteri di assoluta eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento. Caratteri che andavano valutati nella loro oggettività e concretezza, e non con riguardo a provvedimenti amministrativi, a maggior ragione considerate le caratteristiche di alta probabilità alluvionale del luogo e la sua inclusione nel piano idrografico predisposto dall'Autorità di bacino. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, co. 1^ nn.3 e 4 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2043 cod.civ., nonché 115 e 116 cod.proc.civ.. Per avere il Tribunale Superiore affermato la ricorrenza nella specie del caso fortuito, nonostante che i convenuti non avessero addotto elementi probatori in tal senso;
tanto più che soltanto la dimostrazio e da parte dei medesimi di aver eseguito una reale manutenzione dell'al eo 7 Ric.n. 27553/20 - Cass.SSUU Camera di Consiglio 12 aprile 2022 fluviale, con ripristino degli argini originari (come solo in seguito sarebbe accaduto, proprio a causa dell'evento, con il progetto Green River), avrebbe consentito di valutare la probabile verificabilità a priori dell'evento lesivo. Con il quarto motivo di ricorso si deduce omessa motivazione e violazione delle citate norme codicistiche sulla prova e sulla responsabilità civile. Per avere il Tribunale Superiore erroneamente ritenuto provato che l'azienda agricola dei ricorrenti (di risalente proprietà familiare e di esercizio regolarmente autorizzato) fosse stata insediata nella zona successivamente alla classificazione della medesima come soggetta a deflussi di piena, circostanza comunque ininfluente per provare il caso fortuito. § 1.3 Gli enti intimati e le compagnie assicuratrici si sono costituiti in giudizio (ad eccezione del Comune di Bernalda, mentre la Provincia di Matera si è limitata a depositare procura speciale al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione) con distinti controricorsi. Essi hanno preliminarmente eccepito la tardività del ricorso per cassazione, in quanto notificato via Pec (2.11.2020) oltre il termine di 45 giorni (artt.200-202 RD 1775/1933) dalla comunicazione di Cancelleria della sentenza impugnata (dichiaratamente avvenuta 1'8 luglio 2020). Hanno poi eccepito l'inammissibilità dei motivi di ricorso, in quanto genericamente volti a suscitare in questa sede - seppure sotto la strumentale configurazione di una violazione di legge ovvero di una (del tutto inesistente) insufficienza motivazionale - una nuova valutazione fattuale e probatoria del quadro istruttorio;
tanto più preclusa, come deduzione ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ., stante il vincolo della 'doppia conforme' qui applicabile ex articolo 348 ter, co. 5" cod.proc.civ.. Hanno inoltre osservato, nel rilevare la palese inconsistenza della domanda avversaria, come correttamente il Tribunale Superiore, una volta ravvisato (tramite dati peritali di tipo statistico-pluviometrico e non provvedimenti amministrativi) il caso fortuito costituito dalla eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento meteorico, avesse poi escluso entrambi i titoli di responsabilità extracontrattuale dedotti in giudizio dagli SP. Taluni controricorrenti hanno poi ribadito in questa sede la propria radicale estraneità ai fatti, in quanto relativi ad immobili non affidati alla loro cura e 8 Ric.n. 27553/20 - Cass.SSUU Camera di Consiglio 12 aprile 2022 manutenzione (Consorzio di Bonifica), ovvero siti a monte della falla di conduttura (OT LU spa). I ricorrenti hanno depositato memoria ribadendo, sulla base degli orientamenti di legittimità, che erroneamente il Tribunale Superiore avrebbe ritenuto eccezionale ed imprevedibile l'evento in questione e che, di conseguenza, la condotta di non diligente manutenzione dei luoghi non potrebbe ritenersi qui irrilevante. Anche OT LU spa ha depositato memoria. § 2. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. L'art.202 del R.D. n. 1775 del 1933 (T.U. Acque Pubbliche), qui applicabile, dispone che il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le sentenze emesse dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - tanto in grado di appello (art.200) quanto in unico grado su materie di cognizione diretta (art.201) - sia assoggettato alle "norme del Capo V, Titolo V, Libro I, del Codice di procedura civile". Sullo specifico punto dei termini di proposizione del ricorso, stabilisce lo stesso art.202 (u.co.) che: "I termini indicati nell'articolo 518 del Codice di procedura civile sono ridotti alla meta' e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'articolo 183", A sua volta, quest'ultima disposizione prescrive che: "Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 a 360 del Codice di procedura civile. La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti. Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all'ufficio del registro e ne da' avviso alle parti perche' provvedano alla registrazione. Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione. 9 Ric.n. 27553/20 — Cass.SSUU Camera di Consiglio 12 aprile 2022 Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze quando non siano state pronunziate in presenza di esse, mediante notifica a norma del comma precedente. La notificazione e' fatta al domicilio o residenza dichiarati o eletti a norma dell'art. 158; (...)" Il compendio normativo così delineato è stato più volte esaminato da queste Sezioni Unite (Cass.SSUU nn. 8048/18; 29393/18; 2502/20 ed altre), le quali hanno sulla base di esso individuato: - il termine di proposizione del ricorso avanti ad esse in quello di cui all'art.518 del codice di procedura civile del 1865 (come vigente al momento dell'entrata in vigore dell'art.202 RD 1775/33 e da questo richiamato in forza di un rinvio di natura recettizia), dunque di novanta giorni, con dimezzamento ex lege a quarantacinque giorni;
- il momento di decorrenza di questo termine in quello della notificazione del dispositivo integrale della sentenza da parte del Cancelliere, ex art.183 cit.. Si è inoltre affermato che, per quanto quest'ultima disposizione ricolleghi la notificazione del dispositivo integrale della sentenza al previo espletamento delle formalità di registrazione, il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione decorre per il solo fatto dell'avvenuta notificazione, ed indipendentemente dalla registrazione (se ancora dovuta secondo la sopravvenuta disciplina impositiva di cui al d.P.R. 131/86) del provvedimento, avente rilevanza esclusivamente fiscale e non processuale (Cass.SSUU n. 7607/10, Cass.SSUU n. 2441.3/11, Cass.SSUU n. 23393/18 cit.). Resta ferma - ma solo nel caso di mancata notificazione di c:opia integrale del dispositivo ex art.183 cit. - l'applicabilità del termine 'lungo' per proporre il ricorso per cassazione ex art.327 del cod.proc.civ. oggi vigente (Cass.SSUU n. 23745/20). Il sistema che ne risulta è stato da questa Corte vagliato anche sotto il profilo della sua compatibilità costituzionale, ed in proposito già Cass.5.;SUU n. 26578/13 ebbe ad affermare la manifesta infondatezza dei dubbi di collisione con l'art.24 Cost. "atteso che il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione decorre dalla notifica integrale del dispositivo e, dunque, consente un adeguato esercizio del diritto di difesa". 10 Ric.n. 27553/20 - Cass.SSUU Camera di Consiglio 12 aprile 2022 Sul tema è poi recentemente intervenuta l'ordinanza Cass. SS.UU. n.9313/22, la quale ha a sua volta escluso che il regime di impugnazione nei quarantacinque giorni dalla notificazione di copia integrale del dispositivo si ponga in contrasto con il precetto costituzionale. Ciò sia perché esso non appare irragionevole o arbitrario alla luce della discrezionalità che l'ordinamento riconosce al legislatore in materia di conformazione degli istituti processuali, rilevando anzi in proposito l'interesse dello Stato alla sollecita formazione del giudicato ed al consolidamento dei rapporti giuridici, a maggior ragione con riguardo a materie, come quella delle acque pubbliche, in cui vengono in considerazione interessi pubblici e collettivi, sia perché "con la notificazione integrale del dispositivo la parte acquista conoscenza del deposito della sentenza e della decisione adottata dal TSAP nel decidere la causa, ed è previsto un congruo termine per l'impugnazione" (ord.cit.). Orbene, nella concretezza del caso il ricorso per cassazione è stato notificato a tutte le parti intimate, via Pec, il 2.11.2020, a fronte di notificazione di Cancelleria agli SP, presso il domicilio eletto, di copia integrale del dispositivo in data 8.7.2020, dunque oltre il suddetto termine dimezzato. Le date in esame sono acclarate in atti perché - oltre ad essere state riferite nella narrativa del ricorso dagli stessi SP, i quali non hanno del resto in alcun modo replicato in memoria alle eccezioni di tardività opposte nei controricorsi - risultano dagli allegati (nn. 2 e 4) al ricorso medesimo. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida: a favore di Regione Basilicata, Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto liq., UnipolSai Assicurazioni spa ed Assicuratori Lloyd's, in euro 7.000,00 ciascuno;
a favore di OT LU spa, in euro 8.000,00; per ognuno oltre euro 200,00 per esposti, rimborso forfettario ed accessori di legge;
v.to l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; 11 Ric.n. 27553/20 — Cass.SSUU Camera di Consiglio 12 aprile 2022 - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, tenutasi in data 12 aprile 2022.
- ricorrenti -
contro - ACQUEDOTTO LUCANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo STUDIO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati DO NI ER e BR LI;
3 Ric.n. 27553/20 - Cass.SSUU Camera di Consiglio 12 aprile 2022 Civile Ord. Sez. U Num. 21837 Anno 2022 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 11/07/2022 - COMUNE DI BERNALDA in persona dei Sindaco pro tempore;
- REGIONE BASILICATA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 56 presso l'Ufficio di Rappresentanza dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA PANETTA;
- CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO IN LIQUIDAZIONE, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, rappresentato e difeso dall'avvocato DO RANU'; - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già denominata FONDIARIA SAI S.P.A. quale società incorporante di Unipol Assicurazioni s.p.a., Compagnia di Assicurazioni di Milano s.p.a., Premafin Finanziaria s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 318 4 presso lo studio dell'avvocato TOMMASO CORAPI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TO RTO RAN O;
- QUEGLI ASSICURATORI DEI LLOYD"S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEL CERTIFICATO N. 1859691, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/a presso lo studio dell'avvocato MICHELE CLEMENTE, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO USAI;
- controricorrenti -
contro - PROVINCIA DI MATERA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 43, presso lo studio dell'avvocato LUANA NANNI, che la rappresenta e difende - resistente - nonchè contro 4 Ric.n. 27553/20 - Cass.SSUU Camera di Consiglio 12 aprile 2022
- intimato -
avverso la sentenza n. 63/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 04/06/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere GIACOMO MARIA STALLA. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 SE e GR IM SP, nonché la F.11i IT SE e GR snc agricola, propongono quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale Regionale Acque Pubbliche della Campania reiettiva delle domande da loro proposte per ottenere il risarcimento dei danni subiti sui propri terreni (perdita di animali e di attrezzature aziendali, mobilio e scorte;
lucro cessante;
morali); danni conseguiti agli eventi meteorici ed all'esondazione dei fiumi Basento e Bradano verificatisi nei giorni 1 e 2 marzo 2011 in Comune di Bernalda (MT). Si evince, in particolare, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa che: • con la domanda in questione, introdotta il 6 ottobre 2011, gli SP convenivano in giudizio la Regione Basilicata, la Provincia di Matera, il Comune di Bernalda, il Consorzio di Bonifica di Bradano Metaponto e l'OT LU spa, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di danni conseguenti ai suddetti eventi, quantificati in euro 1.512.636,00, oltre accessori e spese: in via principale, ex articolo 2051 cod.civ. per rapporto di custodia con la cosa (alveo del Bradano, circostanti canali artificiali di bonifica, paratie della diga di San IU, condotta dell'acquedotto LU) e, in via subordinata, ex articolo 2043 cod.civ. per omessa manutenzione dei terreni ed alvi idrici;
• costituitisi in giudizio i convenuti (eccezion fatta per il Comune di Bernalda), taluni dei quali chiamavano in causa, in manleva, le compagnie assicuratrici Fondiaria Sai spa (poi Unipolsai Assicurazioni spa) ed Assicuratori Lloyds, il Tribunale Regionale disponeva consulenza tecnica d'ufficio con nomina di ingegnere idraulico, e quindi rigettava la domanda dei ricorrenti stan e l'accertata eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento (caratteriz Ric.n. 27553/20 - Cass.SSUU Camera di Consiglio 12 aprile 2022 Il 5 statisticamente da un tempo di ritorno complessivamente superiore a trent'anni), integrante caso fortuito di esclusione di entrambe le fattispecie di responsabilità dedotte in giudizio;
• interposto appello, sopraggiungeva la sentenza qui impugnata con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nel confermare la decisione di primo grado, ha rilevato la manifesta infondatezza della domanda osservando che: - né il Consorzio di Bonifica né l'OT LU avevano legittimazione passiva, dal momento che, come desumibile dalla consulenza tecnica d'ufficio, la causa dell'esondazione non era riconducibile né all'apertura delle paratie di San IU (che anzi avevano alleviato l'ondata di piena) né alla falla occorsa alla condotta idrica, costituente conseguenza dell'esondazione; - neppure poteva riconoscersi legittimazione passiva alla Provincia di Matera ed al Comune di Bernaida, dal momento che non erano state a queste amministrazioni assegnate, da parte della Regione Basilicata, le risorse umane, finanziarie ed organizzative necessarie all'assolvimento delle funzioni di tenuta e manutenzione dei bacini idrici pubblici e delle opere idrogeologiche ex art. 7 d.lvo 112/98; - quanto all'unico soggetto astrattamente responsabile, cioè la Regione Basilicata (art.2 lett.e) d.P.R. 8/72, artt.89 e 90 d.P.R. 616/67), risultava dirimente il carattere eccezionale delle precipitazioni meteoriche, costituenti caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode in quanto causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (come più volte affermato dalla S.C. proprio in tema di responsabilità civile per danni ad immobili da acque piovane); - pur risultando provata la mancata effettuazione da parte della Regione, negli anni pregressi, di interventi manutentivi nella zona interessata, la responsabilità di quest'ultima andava comunque esclusa dal momento che, a fronte di un evento eccezionale ed imprevedibile perché connotato da un tempo di ritorno complessivamente superiore a trent'anni (CTU) e, inoltre, tale definito anche dal d.PCM 10 marzo 2011 e dal D.M. Politiche Agricole del 4 agosto 2011, doveva ritenersi che i danni si sarebbero verificati anche qualora gli interventi manutentivi fossero stati attuati;
- andava inoltre considerato che gli immobili aziendali dei ricorrenti erano situati nell'alveo del fiume Bradano, cioè in una zona classificata come soggetta al deflusso elle 6 Ric.n. 27553/20 - Cass.SSUU Camera di Consiglio 12 aprile 2022 Il piene e gravata da espressi divieti di costruire, stante la generale condizione di pericolosità idraulica alluvionale, così come da mappe predisposte dall'Autorità di bacino (in particolare, risultava che i capannoni dei ricorrenti non fossero ancora edificati nel 2000, cioè prima dell'adozione di questi strumenti di tutela e di forte limitazione delle attività antropiche, comprese quelle agricole); - sicché "vista l'accertata irrilevanza causale de/l'omessa manutenzione, la responsabilità dell'ente regionale, ai sensi sia dell'articolo 2051 che dell'articolo 2043 cod.civ., deve conseguentemente essere esclusa" (sent.pag. 18). § 1.2 Con il primo motivo di ricorso per cassazione gli SP lamentano - ex art.360, co. 1^ nn.3, 4 e 5 cod.proc.civ. - omessa motivazione, violazione degli articoli 2043 e 2697 del cod.civ., 115 e 116 cocl.proc.civ.. Per avere il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche erroneamente escluso la responsabilità dei convenuti ex articolo 2043 cod.civ.: - basandosi esclusivamente sulla ctu;
- senza considerare che, in tema di responsabilità extracontrattuale, grava sul convenuto l'onere della prova del caso fortuito o della mancanza di colpa, qui non assolto;
- senza neppure valutare l'elemento documentale decisivo costituito dal progetto 'Green Rive'', attestante la necessità di interven1:i manutentivi del fiume Bradano così come, solo successivamente, realizzati. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, co. 1" nn.3 e 4, cod.proc.civ. - omessa motivazione e violazione di legge in ordine alla nozione di caso fortuito esimente ex art.2051 cod.civ. e, in particolare, ai caratteri di assoluta eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento. Caratteri che andavano valutati nella loro oggettività e concretezza, e non con riguardo a provvedimenti amministrativi, a maggior ragione considerate le caratteristiche di alta probabilità alluvionale del luogo e la sua inclusione nel piano idrografico predisposto dall'Autorità di bacino. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, co. 1^ nn.3 e 4 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2043 cod.civ., nonché 115 e 116 cod.proc.civ.. Per avere il Tribunale Superiore affermato la ricorrenza nella specie del caso fortuito, nonostante che i convenuti non avessero addotto elementi probatori in tal senso;
tanto più che soltanto la dimostrazio e da parte dei medesimi di aver eseguito una reale manutenzione dell'al eo 7 Ric.n. 27553/20 - Cass.SSUU Camera di Consiglio 12 aprile 2022 fluviale, con ripristino degli argini originari (come solo in seguito sarebbe accaduto, proprio a causa dell'evento, con il progetto Green River), avrebbe consentito di valutare la probabile verificabilità a priori dell'evento lesivo. Con il quarto motivo di ricorso si deduce omessa motivazione e violazione delle citate norme codicistiche sulla prova e sulla responsabilità civile. Per avere il Tribunale Superiore erroneamente ritenuto provato che l'azienda agricola dei ricorrenti (di risalente proprietà familiare e di esercizio regolarmente autorizzato) fosse stata insediata nella zona successivamente alla classificazione della medesima come soggetta a deflussi di piena, circostanza comunque ininfluente per provare il caso fortuito. § 1.3 Gli enti intimati e le compagnie assicuratrici si sono costituiti in giudizio (ad eccezione del Comune di Bernalda, mentre la Provincia di Matera si è limitata a depositare procura speciale al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione) con distinti controricorsi. Essi hanno preliminarmente eccepito la tardività del ricorso per cassazione, in quanto notificato via Pec (2.11.2020) oltre il termine di 45 giorni (artt.200-202 RD 1775/1933) dalla comunicazione di Cancelleria della sentenza impugnata (dichiaratamente avvenuta 1'8 luglio 2020). Hanno poi eccepito l'inammissibilità dei motivi di ricorso, in quanto genericamente volti a suscitare in questa sede - seppure sotto la strumentale configurazione di una violazione di legge ovvero di una (del tutto inesistente) insufficienza motivazionale - una nuova valutazione fattuale e probatoria del quadro istruttorio;
tanto più preclusa, come deduzione ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ., stante il vincolo della 'doppia conforme' qui applicabile ex articolo 348 ter, co. 5" cod.proc.civ.. Hanno inoltre osservato, nel rilevare la palese inconsistenza della domanda avversaria, come correttamente il Tribunale Superiore, una volta ravvisato (tramite dati peritali di tipo statistico-pluviometrico e non provvedimenti amministrativi) il caso fortuito costituito dalla eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento meteorico, avesse poi escluso entrambi i titoli di responsabilità extracontrattuale dedotti in giudizio dagli SP. Taluni controricorrenti hanno poi ribadito in questa sede la propria radicale estraneità ai fatti, in quanto relativi ad immobili non affidati alla loro cura e 8 Ric.n. 27553/20 - Cass.SSUU Camera di Consiglio 12 aprile 2022 manutenzione (Consorzio di Bonifica), ovvero siti a monte della falla di conduttura (OT LU spa). I ricorrenti hanno depositato memoria ribadendo, sulla base degli orientamenti di legittimità, che erroneamente il Tribunale Superiore avrebbe ritenuto eccezionale ed imprevedibile l'evento in questione e che, di conseguenza, la condotta di non diligente manutenzione dei luoghi non potrebbe ritenersi qui irrilevante. Anche OT LU spa ha depositato memoria. § 2. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. L'art.202 del R.D. n. 1775 del 1933 (T.U. Acque Pubbliche), qui applicabile, dispone che il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le sentenze emesse dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - tanto in grado di appello (art.200) quanto in unico grado su materie di cognizione diretta (art.201) - sia assoggettato alle "norme del Capo V, Titolo V, Libro I, del Codice di procedura civile". Sullo specifico punto dei termini di proposizione del ricorso, stabilisce lo stesso art.202 (u.co.) che: "I termini indicati nell'articolo 518 del Codice di procedura civile sono ridotti alla meta' e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'articolo 183", A sua volta, quest'ultima disposizione prescrive che: "Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 a 360 del Codice di procedura civile. La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti. Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all'ufficio del registro e ne da' avviso alle parti perche' provvedano alla registrazione. Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione. 9 Ric.n. 27553/20 — Cass.SSUU Camera di Consiglio 12 aprile 2022 Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze quando non siano state pronunziate in presenza di esse, mediante notifica a norma del comma precedente. La notificazione e' fatta al domicilio o residenza dichiarati o eletti a norma dell'art. 158; (...)" Il compendio normativo così delineato è stato più volte esaminato da queste Sezioni Unite (Cass.SSUU nn. 8048/18; 29393/18; 2502/20 ed altre), le quali hanno sulla base di esso individuato: - il termine di proposizione del ricorso avanti ad esse in quello di cui all'art.518 del codice di procedura civile del 1865 (come vigente al momento dell'entrata in vigore dell'art.202 RD 1775/33 e da questo richiamato in forza di un rinvio di natura recettizia), dunque di novanta giorni, con dimezzamento ex lege a quarantacinque giorni;
- il momento di decorrenza di questo termine in quello della notificazione del dispositivo integrale della sentenza da parte del Cancelliere, ex art.183 cit.. Si è inoltre affermato che, per quanto quest'ultima disposizione ricolleghi la notificazione del dispositivo integrale della sentenza al previo espletamento delle formalità di registrazione, il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione decorre per il solo fatto dell'avvenuta notificazione, ed indipendentemente dalla registrazione (se ancora dovuta secondo la sopravvenuta disciplina impositiva di cui al d.P.R. 131/86) del provvedimento, avente rilevanza esclusivamente fiscale e non processuale (Cass.SSUU n. 7607/10, Cass.SSUU n. 2441.3/11, Cass.SSUU n. 23393/18 cit.). Resta ferma - ma solo nel caso di mancata notificazione di c:opia integrale del dispositivo ex art.183 cit. - l'applicabilità del termine 'lungo' per proporre il ricorso per cassazione ex art.327 del cod.proc.civ. oggi vigente (Cass.SSUU n. 23745/20). Il sistema che ne risulta è stato da questa Corte vagliato anche sotto il profilo della sua compatibilità costituzionale, ed in proposito già Cass.5.;SUU n. 26578/13 ebbe ad affermare la manifesta infondatezza dei dubbi di collisione con l'art.24 Cost. "atteso che il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione decorre dalla notifica integrale del dispositivo e, dunque, consente un adeguato esercizio del diritto di difesa". 10 Ric.n. 27553/20 - Cass.SSUU Camera di Consiglio 12 aprile 2022 Sul tema è poi recentemente intervenuta l'ordinanza Cass. SS.UU. n.9313/22, la quale ha a sua volta escluso che il regime di impugnazione nei quarantacinque giorni dalla notificazione di copia integrale del dispositivo si ponga in contrasto con il precetto costituzionale. Ciò sia perché esso non appare irragionevole o arbitrario alla luce della discrezionalità che l'ordinamento riconosce al legislatore in materia di conformazione degli istituti processuali, rilevando anzi in proposito l'interesse dello Stato alla sollecita formazione del giudicato ed al consolidamento dei rapporti giuridici, a maggior ragione con riguardo a materie, come quella delle acque pubbliche, in cui vengono in considerazione interessi pubblici e collettivi, sia perché "con la notificazione integrale del dispositivo la parte acquista conoscenza del deposito della sentenza e della decisione adottata dal TSAP nel decidere la causa, ed è previsto un congruo termine per l'impugnazione" (ord.cit.). Orbene, nella concretezza del caso il ricorso per cassazione è stato notificato a tutte le parti intimate, via Pec, il 2.11.2020, a fronte di notificazione di Cancelleria agli SP, presso il domicilio eletto, di copia integrale del dispositivo in data 8.7.2020, dunque oltre il suddetto termine dimezzato. Le date in esame sono acclarate in atti perché - oltre ad essere state riferite nella narrativa del ricorso dagli stessi SP, i quali non hanno del resto in alcun modo replicato in memoria alle eccezioni di tardività opposte nei controricorsi - risultano dagli allegati (nn. 2 e 4) al ricorso medesimo. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida: a favore di Regione Basilicata, Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto liq., UnipolSai Assicurazioni spa ed Assicuratori Lloyd's, in euro 7.000,00 ciascuno;
a favore di OT LU spa, in euro 8.000,00; per ognuno oltre euro 200,00 per esposti, rimborso forfettario ed accessori di legge;
v.to l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; 11 Ric.n. 27553/20 — Cass.SSUU Camera di Consiglio 12 aprile 2022 - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, tenutasi in data 12 aprile 2022.