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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/08/2025, n. 11841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11841 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.39727, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AU OS ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito a
Roma, in Via Quintilio Varo n. 112; parte attrice contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
Repubblica Italiana e, per essa, la in persona Controparte_2 del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
ORghesi n. 12, è domiciliata;
parti convenuta
FATTO
Il Sig. agiva in giudizio in qualità di erede del Sig. Parte_1 Persona_1
, nato a [...] il [...] e deceduto ad Auschwitz il 23.05.1944, in virtù
[...] dei seguenti legami di parentela: l'attore era il figlio della Sig.ra Persona_2
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, nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 6.06.2003, a sua volta figlia del Per_1
Sig. . Persona_1
Parte attrice narrava che il Sig. , in data 31.03.1944, era stato Persona_1 arrestato a Roma nel quartiere c.d. Ghetto dalle forze armate tedesche e condotto nel campo di prigionia di Fossoli di Carpi sino al 16.05.1944, data in cui era stato caricato sul convoglio ferroviario n.10, in condizioni disumane, per essere trasferito in un campo di concentramento in In data 23.05.1944, il de CP_1 cuius era giunto ad Auschwitz, dove era stato ucciso immediatamente, a soli 57 anni, nelle camere a gas, poiché non aveva superato la “selezione”, essendo considerato dai Nazisti, “troppo vecchio”. L'attore chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni patiti dal sig. per essere stato catturato e deportato Per_1 dalle forze armate del Terzo Reich. Parte attrice chiedeva, altresì, il risarcimento del danno da perdita parentale subito dagli eredi della vittima.
In conclusione, parte attrice chiedeva di: dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma;
ritenere e dichiarare le parti convenute responsabili civilmente per il danno materiale e morale che il Sig. aveva Per_1 subito a causa della sua deportazione ed uccisione nel campo di sterminio di
Auschwitz e, conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore ad €50.000,00, oltre interessi del
4% e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo o nella misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_2 preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, inoltre, la prescrizione dei diritti risarcitori derivanti dall'uccisione di . Parte convenuta rilevava che al caso di specie Persona_1 doveva applicarsi l'art.2947, comma 3 c.c. secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno del reato posto a fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque
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decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili dell'illecito posto a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa e, nello specifico, al 1944.
Nel merito, parte convenuta eccepiva l'estrema genericità dell'atto di citazione in ordine ai pregiudizi patiti e alla quantificazione del risarcimento nonché il difetto di prova relativamente alla qualità di erede.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto dalle attrici a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che le stesse avrebbero potuto ottenere se non fossero incorse nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto 1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva, altresì, la decurtazione delle somme eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791. In relazione a tali benefici economici,
l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: 1) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni Controparte_2 caso, dichiarare le domande formulate dalla parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) in via subordinata, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attore aveva percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
All'udienza del 23/10/2023, il Giudice dichiarava la contumacia della CP_1
All'udienza del 3/03/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso
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di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme. Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di Roma vi rientra, altresì, la
“persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo
o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo
o della collettività”.
Posto che la fattispecie in esame riguarda la deportazione ad Auschwitz e l'uccisione del nonno dell'attore, ne discende l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si
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tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
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La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
L'attore ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento, iure hereditatis, del danno patito dal nonno, , per essere stato deportato e ucciso nelle Persona_3 camere a gas di Auschwitz nonché di quello da perdita parentale subito dai suoi
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eredi. Al fine di poter vagliare la domanda risarcitoria avanzata, occorre richiamare le vicende relative al de cuius dell'attore alla luce delle allegazioni fornite.
D) La liquidazione del danno.
Alla luce dei documenti prodotti (documentazione storica raccolta dalla CDEC -
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea e certificati ufficiali della Comunità Ebraica di Roma), il fatto storico è da ritenersi provato.
L'uccisione di configura un'ipotesi di crimine di guerra o Persona_1 contro l'umanità come sopra definito. Tale fattispecie costituisce, pertanto, un fatto illecito dannoso ex art.2043 c.c.
Avuto riguardo, anzitutto, alla richiesta di risarcimento avanzata iure hereditatis per il danno patito dalla vittima in seguito alla sua uccisione, si osserva che il pregiudizio consistente nella perdita della vita (bene giuridico autonomo rispetto alla salute) è fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/09/2019, n. 22525). Pertanto, la domanda di risarcimento è rigettata relativamente a tale voce di danno. È, invece, trasmissibile iure hereditatis il danno morale patito dal de cuius per la sofferenza conseguente all'arresto, avvenuto in data 31.03.1944, alla detenzione nel campo di prigionia di Fossoli di Carpi sino al 16.05.1944 nonché alla sua deportazione in condizioni disumane ad Auschwitz, dove era giunto il 23.05.1944. Tale danno si liquida in via equitativa in euro 30.000,00 in favore dell'attore nonché di tutti gli eredi legittimi e legittimari di anche non costituiti nel presente Per_1 Per_1 giudizio.
Avuto riguardo, invece, alla richiesta di risarcimento del danno da perdita parentale subito dagli eredi di , si rileva quanto segue. Avuto Persona_1 riguardo alla posizione di (odierno attore) non può essere Parte_1 riconosciuto alcun risarcimento del danno da perdita parentale in seguito alla morte del nonno. Invero, il risarcimento può essere riconosciuto al nipote soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela, concorrano ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
08/03/2022, n. 7592). Dunque, perché possa essere risarcito il danno da lesione del rapporto parentale in favore di soggetti estranei al ristretto nucleo familiare,
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quali sono da considerarsi i nipoti, è necessario un legame affettivo concreto e una solidarietà, tali per cui la perdita del congiunto sia idonea a cagionare uno stravolgimento della vita della vittima secondaria. La liquidazione di tale tipologia di danno deve tenere conto delle circostanze del caso concreto relative, anzitutto, all'intensità del vincolo parentale che non può ritenersi sussistente in re ipsa in ragione del rapporto formale di parentela intercorrente con il de cuius. Invero, ciò che deve essere risarcito ai sensi dell'art.2059 c.c. è il danno-conseguenza, rappresentato dalla perdita delle utilità derivanti dal legame familiare: reciproco affetto e solidarietà. Tali elementi non sono ravvisabili nella fattispecie in esame in quanto è deceduto il 23/05/1944 e, dunque, prima che il Persona_1 nipote nascesse (come risultante dal certificato di nascita prodotto, Parte_1
è nato il [...]). Pertanto, la domanda di risarcimento del danno da
[...] perdita parentale proposta iure proprio dall'attore è rigettata.
Diverse considerazioni devono svolgersi per il credito risarcitorio derivante dal danno da perdita parentale subìto dalla figlia della vittima, , Persona_4 all'epoca dodicenne, trasmesso agli eredi secondo le regole della successione legittima. Invero, nel caso di specie, è certamente ravvisabile in capo a quest'ultima la perdita delle utilità derivanti dal legame familiare quale diretta conseguenza del fatto illecito consistente nel crimine contro l'umanità posto in essere nei confronti del padre.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.17785/2024, ha riconosciuto la possibilità di richiedere iure hereditatis il risarcimento del danno subìto dal de cuius per la perdita parentale. Nel caso in esame, l'attore ha agito per il danno da perdita parentale subito dalla figlia della vittima del crimine contro l'umanità, sua dante causa, deceduta prima dell'instaurazione del presente giudizio, in data 6.06.2003. Tale posta risarcitoria dovuta alle vittime secondarie, pur non essendo stata richiesta giudizialmente da , è Per_2 Per_1 trasmissibile agli eredi come credito ereditario perché entrata nel patrimonio della de cuius.
Si può procedere, pertanto, alla liquidazione del danno in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c., prendendo come riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di
Roma per il 2025, le quali prevedono per il danno da perdita parentale un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda
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della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad euro 11.549,20, che costituisce il valore ideale di ogni punto. I fattori che incidono sulla liquidazione del risarcimento sono: il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
Nel caso di specie, è calcolato per la perdita parentale subita da Persona_4 un punteggio di 29 punti totali di cui: punti 18 per il grado di parentela, punti 2,5 per l'età della vittima, punti 4,5 per l'età della figlia al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro €334.926,80.
Adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno sia risalente al 1944. Il decorso di un tale lasso temporale, invero, ha determinato una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, con la conseguenza che il risarcimento deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
Dunque, in ragione del lungo decorso temporale, sulla somma determinata con le tabelle romane è operata una decurtazione pari al 70% e, pertanto, il risarcimento viene rideterminato in via equitativa nella somma di €100.477, 80. Tale importo è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di , anche non costituiti nel presente Persona_4 giudizio. Nel caso in cui vi siano altri eredi rimasti estranei al presente giudizio, all'attore spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma. Tale somma è già attualizzata e comprensiva di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo.
Si precisa che sulle somme risarcitorie sopra determinate all'attualità non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile sez. un. n.
1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della totale inerzia dei diretti danneggiati e della
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lunghissima attesa della parte attrice nell'agire a titolo risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Roma n.22274/2018; Trib.
Salerno n.741/2020; Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del 13/05/2024; Tribunale
Bologna, sez. III n. 2079 del 16/07/2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2273 del
2/08/2024).
E) Compensatio lucri cum damno.
Infine, occorre vagliare l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022. Si osserva che il fondamento della compensatio lucri cum damno si rinviene nel principio di causalità giuridica che impone di tenere conto di tutte le conseguenze immediate e dirette (in tal senso, l'art. 1223 c.c.) dell'evento dannoso non solo svantaggiose ma anche vantaggiose, onde evitare che il risarcimento perda la sua funzione compensativa e determini un arricchimento. L'individuazione del fondamento della regola nell'esigenza di tenere conto del risultato economico complessivo determinato dall'illecito sul patrimonio del danneggiato, è alla base dell'orientamento giurisprudenziale che subordina la rilevanza del lucro alla sussistenza di due specifici presupposti: quello per cui il vantaggio deve essere causato dall'illecito e quello per cui esso deve essere inerente al bene o all'interesse leso (ex multis, Cass., 7.1.2000, n. 81;
Cass., 2.3.2010, n. 4950; Cass., 20.5.2013, n. 12248). A tale riguardo, si rileva quanto segue. L'attore ha agito in giudizio iure hereditatis per il risarcimento dei danni patiti in prima persona da in seguito alla sua deportazione Persona_1 ad Auschwitz nonché per le perdite parentali subite dai suoi eredi. L'Avvocatura dello Stato ha prodotto la documentazione relativa agli indennizzi percepiti dai familiari di . In particolare: Persona_1
1. Certificazione Unione Comunità Israelitiche Italiane del 17.3.1964 – deportazione;
Persona_1
2. Istanza di assegnazione e liquidazione quota parte del 10.4.1964 – Sed Piazza
Letizia;
3. Presidenza del Consiglio dei ministri – relazione e provvedimenti del 15.6.1976
– ; Persona_1
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4. Attestazione n. 779 del 5.6.2000 – deportazione;
Persona_1
5. Autorizzazione di pagamento Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 179 del 6.12.2000 – Di OR Graziella;
6. Determina Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 70685 del 28.11.2001 – conferimento assegno vitalizio Di OR Graziella;
7. Determina Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 70798 del 24.3.2003 – conferimento assegno vitalizio;
Persona_4
8. Autorizzazione di pagamento Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1476 del 14.4.2003 – ; Persona_4
9. Determina Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 071027 del 3.8.2009 – conferimento assegno vitalizio Di OR NA;
10. Riepilogo dati movimentati 2007-2009 – Di OR NA;
11. Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 47163 del 24.6.2024 – tabella ammontare importi percepiti dagli eredi di . Persona_1
Dall'analisi di tale documentazione, emerge che le sole somme relative al bene giuridico la cui lesione è stata oggetto di risarcimento nel presente giudizio sono quelle erogate in favore di in quanto orfana di Persona_4 Persona_1
. L'eccezione è, pertanto, accolta unicamente rispetto a tali somme. In
[...] particolare, l'importo complessivo delle somme percepite da quest'ultima, così come risultante dalla nota del MEF prodotta dall'Avvocatura, è pari ad euro
729,12. Ne discende che il risarcimento per la perdita parentale patita da quest'ultima richiesto iure hereditatis dall'attore è rideterminato nella somma di euro 99.748,68.
Al contrario, per le già indicate considerazioni circa i presupposti di operatività della compensatio lucri cum damno, nessuna decurtazione deve essere operata sull'importo liquidato per il risarcimento del danno morale patito in prima persona da , vittima del crimine contro l'umanità, il quale rimane Persona_1 determinato in euro 30.000,00.
Rimane salva la possibilità di operare in sede esecutiva - laddove emergesse ulteriore documentazione attestante indennizzi percepiti da - Persona_4 ulteriori decurtazioni in quanto le stesse sono previste ex lege dalla disciplina relativa alla Procedura di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità di cui è causa. A tale riguardo, si
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osserva che l'art.4 del d.m. di attuazione del 28 giugno 2023 prevede espressamente che: “Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la
Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3.
4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla
Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, nonché a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980,
n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_3 cui al primo periodo” - sono poste a carico del CP_3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta dall'attore, dichiara sussistente la responsabilità della convenuta Controparte_1 contumace, per i crimini contro l'umanità di cui è causa e, per l'effetto, condanna la di al risarcimento dei seguenti Controparte_1 CP_1 danni:
- il danno subìto da in favore di (in Persona_1 Parte_1 qualità di erede), liquidato in €30.000,00, oltre interessi legali dal
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deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna
è valida per l'intera somma di €30.000,00 solo qualora l'attore risulti l'unico avente diritto in qualità di erede legittimo/legittimario di
; Persona_1
- il danno subìto da in favore di (in Persona_4 Parte_1 qualità di erede), liquidato in €99.748,68, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna
è valida per l'intera somma di €99.748,68 solo qualora l'attore risulti l'unico avente diritto in qualità di erede legittimo/legittimario di
; Persona_4
b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_1
c) condanna le parti convenute al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.000,00, oltre spese generali (15%) da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice antistatario ex art.93 c.p.c. e sono poste a carico del Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022.
Roma, Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.39727, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AU OS ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito a
Roma, in Via Quintilio Varo n. 112; parte attrice contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
Repubblica Italiana e, per essa, la in persona Controparte_2 del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
ORghesi n. 12, è domiciliata;
parti convenuta
FATTO
Il Sig. agiva in giudizio in qualità di erede del Sig. Parte_1 Persona_1
, nato a [...] il [...] e deceduto ad Auschwitz il 23.05.1944, in virtù
[...] dei seguenti legami di parentela: l'attore era il figlio della Sig.ra Persona_2
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, nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 6.06.2003, a sua volta figlia del Per_1
Sig. . Persona_1
Parte attrice narrava che il Sig. , in data 31.03.1944, era stato Persona_1 arrestato a Roma nel quartiere c.d. Ghetto dalle forze armate tedesche e condotto nel campo di prigionia di Fossoli di Carpi sino al 16.05.1944, data in cui era stato caricato sul convoglio ferroviario n.10, in condizioni disumane, per essere trasferito in un campo di concentramento in In data 23.05.1944, il de CP_1 cuius era giunto ad Auschwitz, dove era stato ucciso immediatamente, a soli 57 anni, nelle camere a gas, poiché non aveva superato la “selezione”, essendo considerato dai Nazisti, “troppo vecchio”. L'attore chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni patiti dal sig. per essere stato catturato e deportato Per_1 dalle forze armate del Terzo Reich. Parte attrice chiedeva, altresì, il risarcimento del danno da perdita parentale subito dagli eredi della vittima.
In conclusione, parte attrice chiedeva di: dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma;
ritenere e dichiarare le parti convenute responsabili civilmente per il danno materiale e morale che il Sig. aveva Per_1 subito a causa della sua deportazione ed uccisione nel campo di sterminio di
Auschwitz e, conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore ad €50.000,00, oltre interessi del
4% e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo o nella misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_2 preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, inoltre, la prescrizione dei diritti risarcitori derivanti dall'uccisione di . Parte convenuta rilevava che al caso di specie Persona_1 doveva applicarsi l'art.2947, comma 3 c.c. secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno del reato posto a fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque
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decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili dell'illecito posto a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa e, nello specifico, al 1944.
Nel merito, parte convenuta eccepiva l'estrema genericità dell'atto di citazione in ordine ai pregiudizi patiti e alla quantificazione del risarcimento nonché il difetto di prova relativamente alla qualità di erede.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto dalle attrici a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che le stesse avrebbero potuto ottenere se non fossero incorse nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto 1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva, altresì, la decurtazione delle somme eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791. In relazione a tali benefici economici,
l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: 1) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni Controparte_2 caso, dichiarare le domande formulate dalla parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) in via subordinata, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attore aveva percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
All'udienza del 23/10/2023, il Giudice dichiarava la contumacia della CP_1
All'udienza del 3/03/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso
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di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme. Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di Roma vi rientra, altresì, la
“persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo
o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo
o della collettività”.
Posto che la fattispecie in esame riguarda la deportazione ad Auschwitz e l'uccisione del nonno dell'attore, ne discende l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si
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tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
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La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
L'attore ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento, iure hereditatis, del danno patito dal nonno, , per essere stato deportato e ucciso nelle Persona_3 camere a gas di Auschwitz nonché di quello da perdita parentale subito dai suoi
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eredi. Al fine di poter vagliare la domanda risarcitoria avanzata, occorre richiamare le vicende relative al de cuius dell'attore alla luce delle allegazioni fornite.
D) La liquidazione del danno.
Alla luce dei documenti prodotti (documentazione storica raccolta dalla CDEC -
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea e certificati ufficiali della Comunità Ebraica di Roma), il fatto storico è da ritenersi provato.
L'uccisione di configura un'ipotesi di crimine di guerra o Persona_1 contro l'umanità come sopra definito. Tale fattispecie costituisce, pertanto, un fatto illecito dannoso ex art.2043 c.c.
Avuto riguardo, anzitutto, alla richiesta di risarcimento avanzata iure hereditatis per il danno patito dalla vittima in seguito alla sua uccisione, si osserva che il pregiudizio consistente nella perdita della vita (bene giuridico autonomo rispetto alla salute) è fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/09/2019, n. 22525). Pertanto, la domanda di risarcimento è rigettata relativamente a tale voce di danno. È, invece, trasmissibile iure hereditatis il danno morale patito dal de cuius per la sofferenza conseguente all'arresto, avvenuto in data 31.03.1944, alla detenzione nel campo di prigionia di Fossoli di Carpi sino al 16.05.1944 nonché alla sua deportazione in condizioni disumane ad Auschwitz, dove era giunto il 23.05.1944. Tale danno si liquida in via equitativa in euro 30.000,00 in favore dell'attore nonché di tutti gli eredi legittimi e legittimari di anche non costituiti nel presente Per_1 Per_1 giudizio.
Avuto riguardo, invece, alla richiesta di risarcimento del danno da perdita parentale subito dagli eredi di , si rileva quanto segue. Avuto Persona_1 riguardo alla posizione di (odierno attore) non può essere Parte_1 riconosciuto alcun risarcimento del danno da perdita parentale in seguito alla morte del nonno. Invero, il risarcimento può essere riconosciuto al nipote soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela, concorrano ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
08/03/2022, n. 7592). Dunque, perché possa essere risarcito il danno da lesione del rapporto parentale in favore di soggetti estranei al ristretto nucleo familiare,
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quali sono da considerarsi i nipoti, è necessario un legame affettivo concreto e una solidarietà, tali per cui la perdita del congiunto sia idonea a cagionare uno stravolgimento della vita della vittima secondaria. La liquidazione di tale tipologia di danno deve tenere conto delle circostanze del caso concreto relative, anzitutto, all'intensità del vincolo parentale che non può ritenersi sussistente in re ipsa in ragione del rapporto formale di parentela intercorrente con il de cuius. Invero, ciò che deve essere risarcito ai sensi dell'art.2059 c.c. è il danno-conseguenza, rappresentato dalla perdita delle utilità derivanti dal legame familiare: reciproco affetto e solidarietà. Tali elementi non sono ravvisabili nella fattispecie in esame in quanto è deceduto il 23/05/1944 e, dunque, prima che il Persona_1 nipote nascesse (come risultante dal certificato di nascita prodotto, Parte_1
è nato il [...]). Pertanto, la domanda di risarcimento del danno da
[...] perdita parentale proposta iure proprio dall'attore è rigettata.
Diverse considerazioni devono svolgersi per il credito risarcitorio derivante dal danno da perdita parentale subìto dalla figlia della vittima, , Persona_4 all'epoca dodicenne, trasmesso agli eredi secondo le regole della successione legittima. Invero, nel caso di specie, è certamente ravvisabile in capo a quest'ultima la perdita delle utilità derivanti dal legame familiare quale diretta conseguenza del fatto illecito consistente nel crimine contro l'umanità posto in essere nei confronti del padre.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.17785/2024, ha riconosciuto la possibilità di richiedere iure hereditatis il risarcimento del danno subìto dal de cuius per la perdita parentale. Nel caso in esame, l'attore ha agito per il danno da perdita parentale subito dalla figlia della vittima del crimine contro l'umanità, sua dante causa, deceduta prima dell'instaurazione del presente giudizio, in data 6.06.2003. Tale posta risarcitoria dovuta alle vittime secondarie, pur non essendo stata richiesta giudizialmente da , è Per_2 Per_1 trasmissibile agli eredi come credito ereditario perché entrata nel patrimonio della de cuius.
Si può procedere, pertanto, alla liquidazione del danno in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c., prendendo come riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di
Roma per il 2025, le quali prevedono per il danno da perdita parentale un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda
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della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad euro 11.549,20, che costituisce il valore ideale di ogni punto. I fattori che incidono sulla liquidazione del risarcimento sono: il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
Nel caso di specie, è calcolato per la perdita parentale subita da Persona_4 un punteggio di 29 punti totali di cui: punti 18 per il grado di parentela, punti 2,5 per l'età della vittima, punti 4,5 per l'età della figlia al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro €334.926,80.
Adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno sia risalente al 1944. Il decorso di un tale lasso temporale, invero, ha determinato una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, con la conseguenza che il risarcimento deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
Dunque, in ragione del lungo decorso temporale, sulla somma determinata con le tabelle romane è operata una decurtazione pari al 70% e, pertanto, il risarcimento viene rideterminato in via equitativa nella somma di €100.477, 80. Tale importo è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di , anche non costituiti nel presente Persona_4 giudizio. Nel caso in cui vi siano altri eredi rimasti estranei al presente giudizio, all'attore spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma. Tale somma è già attualizzata e comprensiva di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo.
Si precisa che sulle somme risarcitorie sopra determinate all'attualità non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile sez. un. n.
1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della totale inerzia dei diretti danneggiati e della
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lunghissima attesa della parte attrice nell'agire a titolo risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Roma n.22274/2018; Trib.
Salerno n.741/2020; Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del 13/05/2024; Tribunale
Bologna, sez. III n. 2079 del 16/07/2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2273 del
2/08/2024).
E) Compensatio lucri cum damno.
Infine, occorre vagliare l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022. Si osserva che il fondamento della compensatio lucri cum damno si rinviene nel principio di causalità giuridica che impone di tenere conto di tutte le conseguenze immediate e dirette (in tal senso, l'art. 1223 c.c.) dell'evento dannoso non solo svantaggiose ma anche vantaggiose, onde evitare che il risarcimento perda la sua funzione compensativa e determini un arricchimento. L'individuazione del fondamento della regola nell'esigenza di tenere conto del risultato economico complessivo determinato dall'illecito sul patrimonio del danneggiato, è alla base dell'orientamento giurisprudenziale che subordina la rilevanza del lucro alla sussistenza di due specifici presupposti: quello per cui il vantaggio deve essere causato dall'illecito e quello per cui esso deve essere inerente al bene o all'interesse leso (ex multis, Cass., 7.1.2000, n. 81;
Cass., 2.3.2010, n. 4950; Cass., 20.5.2013, n. 12248). A tale riguardo, si rileva quanto segue. L'attore ha agito in giudizio iure hereditatis per il risarcimento dei danni patiti in prima persona da in seguito alla sua deportazione Persona_1 ad Auschwitz nonché per le perdite parentali subite dai suoi eredi. L'Avvocatura dello Stato ha prodotto la documentazione relativa agli indennizzi percepiti dai familiari di . In particolare: Persona_1
1. Certificazione Unione Comunità Israelitiche Italiane del 17.3.1964 – deportazione;
Persona_1
2. Istanza di assegnazione e liquidazione quota parte del 10.4.1964 – Sed Piazza
Letizia;
3. Presidenza del Consiglio dei ministri – relazione e provvedimenti del 15.6.1976
– ; Persona_1
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4. Attestazione n. 779 del 5.6.2000 – deportazione;
Persona_1
5. Autorizzazione di pagamento Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 179 del 6.12.2000 – Di OR Graziella;
6. Determina Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 70685 del 28.11.2001 – conferimento assegno vitalizio Di OR Graziella;
7. Determina Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 70798 del 24.3.2003 – conferimento assegno vitalizio;
Persona_4
8. Autorizzazione di pagamento Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1476 del 14.4.2003 – ; Persona_4
9. Determina Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 071027 del 3.8.2009 – conferimento assegno vitalizio Di OR NA;
10. Riepilogo dati movimentati 2007-2009 – Di OR NA;
11. Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 47163 del 24.6.2024 – tabella ammontare importi percepiti dagli eredi di . Persona_1
Dall'analisi di tale documentazione, emerge che le sole somme relative al bene giuridico la cui lesione è stata oggetto di risarcimento nel presente giudizio sono quelle erogate in favore di in quanto orfana di Persona_4 Persona_1
. L'eccezione è, pertanto, accolta unicamente rispetto a tali somme. In
[...] particolare, l'importo complessivo delle somme percepite da quest'ultima, così come risultante dalla nota del MEF prodotta dall'Avvocatura, è pari ad euro
729,12. Ne discende che il risarcimento per la perdita parentale patita da quest'ultima richiesto iure hereditatis dall'attore è rideterminato nella somma di euro 99.748,68.
Al contrario, per le già indicate considerazioni circa i presupposti di operatività della compensatio lucri cum damno, nessuna decurtazione deve essere operata sull'importo liquidato per il risarcimento del danno morale patito in prima persona da , vittima del crimine contro l'umanità, il quale rimane Persona_1 determinato in euro 30.000,00.
Rimane salva la possibilità di operare in sede esecutiva - laddove emergesse ulteriore documentazione attestante indennizzi percepiti da - Persona_4 ulteriori decurtazioni in quanto le stesse sono previste ex lege dalla disciplina relativa alla Procedura di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità di cui è causa. A tale riguardo, si
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osserva che l'art.4 del d.m. di attuazione del 28 giugno 2023 prevede espressamente che: “Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la
Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3.
4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla
Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, nonché a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980,
n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_3 cui al primo periodo” - sono poste a carico del CP_3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta dall'attore, dichiara sussistente la responsabilità della convenuta Controparte_1 contumace, per i crimini contro l'umanità di cui è causa e, per l'effetto, condanna la di al risarcimento dei seguenti Controparte_1 CP_1 danni:
- il danno subìto da in favore di (in Persona_1 Parte_1 qualità di erede), liquidato in €30.000,00, oltre interessi legali dal
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deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna
è valida per l'intera somma di €30.000,00 solo qualora l'attore risulti l'unico avente diritto in qualità di erede legittimo/legittimario di
; Persona_1
- il danno subìto da in favore di (in Persona_4 Parte_1 qualità di erede), liquidato in €99.748,68, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna
è valida per l'intera somma di €99.748,68 solo qualora l'attore risulti l'unico avente diritto in qualità di erede legittimo/legittimario di
; Persona_4
b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_1
c) condanna le parti convenute al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.000,00, oltre spese generali (15%) da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice antistatario ex art.93 c.p.c. e sono poste a carico del Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022.
Roma, Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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