Articolo 561 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 561. Funzionamento del Consiglio della magistratura militare 1. Gli oneri per il funzionamento del Consiglio della magistratura militare, di cui al libro I, titolo III, capo VI, sezione II, comprese le indennita' di seduta e le spese di missione per i componenti non magistrati militari, gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010