Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 370/2022
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 370/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. DRAGO VINCENZO e dell'avv. MARTELLI MARA ( ) PIAZZA DEI TRIBUNALI 5 40124 BOLOGNA;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Bologna in Piazza dei Tribunali, 5 presso lo studio del difensore avv. MARTELLI MARA
ATTORE/APPELLANTE PER REVOCAZIONE
Contro
(C.F. ), CP_2 C.F._3
C.F. ), CP_3 C.F._4
C.F. ), Controparte_4 C.F._5 tutti con il patrocinio dell'avv. DESIDERIO SOFIA, elettivamente domiciliato in VIA PALESTRO, 7 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. DESIDERIO SOFIA
CONVENUTI\APPELLATI PER REVOCAZIONE
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 07.05.2024:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE: << Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis rejectis, 1. ordinare ai sensi degli artt. 401 e 373 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 98/2022, pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna in data 19.01.2022, all'esito del procedimento n. 2611/2018 R.G., poiché la sua esecuzione arreca alla sig.ra un danno grave e irreparabile, per i motivi esplicitati in Controparte_1 atti;
2. revocare la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna in data 19.01.2022, per i motivi di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali. >>.
APPELLATI: <<• In via preliminare dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda di revocazione per carenza della procura speciale ex art. 398 cpc
• Rigettare la domanda di sospensione perché infondata in fatto ed in diritto
• Nel merito:
• Rigettare la domanda di revocazione perché infondata in fatto ed in diritto
• Confermare integralmente la sentenza n. 98/22 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 19/01/2022.
• Condannare l'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per responsabilità aggravata. • Con vittoria di spese. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche. >>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in proprio a mezzo PEC in data 22/02/2022, chiedeva di accertare la sussistenza dell'errore Controparte_1
revocatorio ex art. 395, 1^ c. n. 4, cpc della sentenza in atti, che ha definito il giudizio pagina 2 di 11 di appello R.G. n. 2611/2021, sul rilievo che essa era frutto dell'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Giudice dell'appello, avendo qualificato quale Controparte_1
parte del presunto negozio giuridico invece che terzo per gli effetti prodotti sul regime probatorio in capo al terzo, che ha facoltà di provare il suo diritto con ogni mezzo anche orale.
Si sosteneva più nello specifico che << Invero, nella specie, ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 395, n. 4, c.p.c., in quanto il Giudice di secondo grado ha motivato la sentenza omettendo la valutazione di elementi determinanti. Segnatamente, è stata ritenuta non provata la domanda di simulazione, ritenendo che la prova da fornire dovesse essere necessariamente scritta. Tuttavia, è noto che il regime probatorio varia notevolmente a seconda che l'azione di simulazione sia proposta dalle parti ovvero dai creditori e dai terzi.: …..[OMISSIS]…….. L'appellante era da considerarsi terzo……… …..[OMISSIS]……. Nel caso di specie, l'attrice si è trovata nell'impossibilità morale di procurarsi la prova scritta: essendo i due appena sposati, non ha voluto “appesantire” con una scrittura un gesto di fiducia verso il coniuge, evidentemente poi non ricambiato. La simulazione assoluta - istituto di riferimento della fattispecie in esame - introduce il principio secondo il quale la simulazione può essere provata con ogni mezzo, anche tramite prove orali, tra cui il giuramento decisorio che è stato in primo grado, con opposizione degli odierni appellati, disposto ed espletato dal Giudice. Segnatamente, mediante il mezzo istruttorio sopra indicato, i convenuti hanno ammesso, non negandolo, che l'attrice ha versato la somma di circa
80.000,00 per la ristrutturazione dell'immobile di Zola Predosa.
Questa circostanza è idonea e sufficiente a sopperire alla mancanza di prova scritta, se non altro ai fini di un riconoscimento di debito.
Ne discende l'erroneità, nel caso di specie, posta in essere dalla autorità giudiziari nel ritenere non provata la domanda di simulazione, ritenendo che la prova da fornire dovesse essere necessariamente scritta, prova soddisfatta che, invece, avrebbe potuto dare voce alle ragioni dell'odierna esponente e avrebbe permesso di giudicare pagina 3 di 11 correttamente. Per tali motivi, si ritiene che l'omessa valutazione di tali determinanti constatazioni abbia pregiudicato l'accoglimento della domanda attorea. >>1 (Cfr. Atto di citazione in revocazione pag. 2-3-4 enfasi del grassetto e del sottolineato propri alla fonte).
1.1 Resistevano alla domanda revocatoria , e CP_2 CP_3
rilevandone l'inammissibilità per differenti illustrate ragioni, Controparte_4
chiedendo financo l'anticipazione della prima udienza fissata ad oltre dieci mesi.
1.1.1 In data 04.08.2022 si costituiva per parte appellante un nuovo difensore nella persona dell'avv. Mara Martelli.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, era posta definitivamente in decisione sulle rassegnate conclusioni e con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. La revocazione non può essere accolta e va, dunque, respinta per inammissibilità dell'impugnazione straordinaria.
2.1 Come, infatti, eccepito dalla controparte la proposizione della revocazione è avvenuta senza il conferimento al difensore della procura speciale, richiesta dall'art. 398, 3° co., cpc, richiesta che deve intendersi come necessaria a pena d'inammissibilità. Infatti, il difensore e procuratore Avv. Vincenzo Drago notificava ed iscriveva a ruolo l'atto di citazione per revocazione, utilizzando la procura generale rilasciata da in calce all'atto di citazione del primo grado. Per Controparte_1
giurisprudenza consolidata è inutilizzabilità tale procura, considerato che secondo i principi generali la procura deve essere successiva al provvedimento da impugnare.
Costituisce, infatti, ius receptum che << L'atto di citazione introduttivo del procedimento per revocazione contro le sentenze della corte d'appello deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente giudizio di primo grado. >>. [Cfr.
Cass. Sez. 3 - ,Sentenza n. 22739 del 12/09/2019 (Rv. 654940 - 01)]. Omologamente e 1 In buona sostanza si è riportato in maniera quasi totale il contenuto dell'atto di citazione in revocazione. pagina 4 di 11 in applicazione degli stessi principi riguardanti il rilascio della procura speciale, si è affermato per l'ipotesi di ricorso per cassazione che <<il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell bis comma c.p.c. richiama i precedenti articoli>365 e seguenti dello stesso codice) deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente ricorso per cassazione. >> [Cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 16224 del 31/07/2015 (Rv.
636338 - 01); conformemente Sez.
3 - Sentenza n. 30326 del 21/11/2019 (Rv. 656148
- 01) e Sez. 3, Ordinanza n. 700 del 16/01/2006 (Rv. 587261 - 01)].
Del resto in materia l'art. 125, 2^ e 3^ co., cpc recita : “La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale”.
Né può venire in rilievo la previsione di sanatoria prevista dall'art. 182 cpc, nella ovvia formulazione antecedente alla cd “Riforma Cartabia”2, in quanto si può assumere che l'ultimo comma dell'art. 125 cpc impone la declaratoria della nullità insanabile dell'atto di citazione in revocazione, perché non è prevista nessuna sanatoria. Infatti, dal combinato disposto degli art. 125, secondo comma, e 182 cpc può ricavarsi una volontà del legislatore di favorire la sanatoria degli atti processuali affetti dai vizi della procura. Tuttavia il terzo comma dell'art 125 cpc, espressamente riferito agli atti necessitanti di procura speciale, esclude ogni possibile sanatoria. A Tale proposito può richiamarsi l'insegnamento della Corte di Cassazione a Sez. Unite, che si
è espressa sul punto: << Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva [ salvi i diritti dei terzi ] non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.>>. [Cfr.
Cass Sez. U, Sentenza n. 13431 del 13/06/2014 (Rv. 631299 - 01); conformemente
Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 8933 del 29/03/2019 (Rv. 653305 - 01)].
È evidente l'identità di ratio con la revocazione, per la proposizione della quale è prevista inderogabilmente il conferimento di procura speciale al difensore, come sopra già evidenziato.
È evidente anche, poi, che la solo successiva costituzione dell'avv. Mara
Martelli, munita di procura speciale, non può valere a sanare un difetto che oramai si era già consolidato e che sanabile non era.
2.2 Sia pure come ratio decidendi alternativa e subordinata alla precedente, il motivo di revocazione è inammissibile, perché involvente una valutazione di tipo giuridico della motivazione gravata e non certo limitata all'esistenza di un error facti.
Costituisce ius receptum che << L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (Nella
pagina 6 di 11 specie, la S.C. ha affermato il principio escludendo il vizio revocatorio in un giudizio per cassazione nel quale era stato omesso il rilievo che il controricorso era stato notificato alla parte personalmente, anziché al procuratore nel domicilio eletto). >>
[Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021 (Rv. 661483 - 01); conforme in precedenza Cass. n. 3190 del 2006 (Rv. 590611 – 01)]. Ed ancora che << È inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso l'ordinanza con cui la Corte di cassazione, dopo avere esattamente identificato nella loro materialità alcuni atti come decreti adottati dal Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, ne abbia poi riconosciuto, in via interpretativa, il valore normativo (e non già meramente amministrativo) qualificandoli come attuativi della potestà spettante all'intero
Consiglio di Presidenza di disciplinare con proprie delibere, in base al regolamento dell'assemblea, i compiti di vigilanza dei presidenti dei gruppi consiliari sull'utilizzo dei contributi, trattandosi, in tesi, non già di errore percettivo sull'identificazione degli atti, ma di attività di interpretazione e valutazione degli stessi, tra l'altro conforme quella già in precedenza compiuta in relazione ai medesimi decreti. >> [Cass. Sez. U -
, Ordinanza n. 4367 del 18/02/2021 (Rv. 660444 - 01) ].
La revocatoria odierna è inammissibile in quanto l'errore supposto, per come prospettato, non costituisce un errore di fatto ma un errore di diritto, posto che l'affermazione della Corte implicherebbe pur sempre e necessariamente, una valutazione giuridica attinente al merito probatorio della lite.
Infatti, la difesa revocatoria spaccia per errore revocatorio quello che sarebbe certamente un motivo d'impugnazione ordinario, in quanto relativo ad una censura attinente al regime probatorio della simulazione accordabile e riconoscibile al caso di specie, che è questione del tutto indifferente all'odierno rimedio. Si è, infatti, dogmaticamente ritenuto che l'errore di fatto, riconducibile all'art 395 c.p.c, n. 4, deve comunque consistere in una mera svista materiale, la quale abbia indotto il giudice a credere nell'esistenza di un fatto decisivo, che non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato mentre nel caso di specie il preteso pagina 7 di 11 errore di fatto revocatorio integra in un errore di diritto, attinente l'erronea applicazione di norme giuridiche e, pertanto, non è deducibile con il rimedio della revocazione esperita.
È evidente che l'odierna domanda di revocazione ex art, 395 n. 4 cpc è carente dei presupposti legali, perché in generale l'errore non può riguardare la violazione o la falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici. Essa deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa.
Del resto è pacifico che <<l di fatto che pu dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell n. cod. proc. civ. richiamato dall bis consiste nell percezione degli atti causa si sostanzia nella supposizione un la cui verit incontrastabilmente esclusa oppure positivamente stabilita sempre il oggetto errore non abbia costituito punto controverso sul quale impugnata per pronunciato. tal genere presuppone quindi contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso emergenti una dalla e l dagli documenti processuali purch da lato realt desumibile sia frutto valutazione>o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti;
pertanto, non costituisce errore di fatto, ma di diritto, quello inerente all'idoneità dell'atto di notificazione a determinare l'effetto di far decorrere il termine iniziale per l'impugnazione, ove tale inidoneità sia stata affermata in esito alla valutazione giuridica dell'atto stesso. >>.[Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5303 del
12/06/1997 (Rv. 505161 - 01); conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 30/03/1998
pagina 8 di 11 (Rv. 514076 - 01); Cass. Sez. 1, Sentenza n. 226 del 12/01/1999 (Rv. 522193 - 01) ;
Cass. Sez. U, Sentenza n. 523 del 25/07/2000 (Rv. 538802 - 01); Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 23856 del 18/09/2008 (Rv. 604352 - 01); Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 17179 del
14/08/2020 (Rv. 658566 - 01); Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 10040 del 29/03/2022 (Rv.
664401 - 02); Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5326 del 21/02/2023 (Rv. 666999 - 01) ].
3. Le spese di lite, assenti notule depositate, liquidate in parte dispositiva in linea con il corrispondente scaglione di valore per le fasi ivi previste, secondo gli importi previsti dal DM 147/2022, vanno addebitate secondo soccombenza, che non può che far capo all' attore/appellante in revocazione, tuttavia, esse dovranno essere poste in capo al difensore avv. Vincenzo Drago, che ha agito senza la necessaria procura speciale alle liti. Costituisce, infatti, ius receptum che <in materia di disciplina delle spese processuali nel caso azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto cui nome egli dichiari agire giudizio nella fase che trattasi inesistenza ad litem falsa rilasciata diverso quello dichiaratamente rappresentato per processi fasi processo diverse il quale l speso non riverbera alcun effetto sulla e resta attivit processuale legale assume esclusivamente la responsabilit conseguentemente ammissibile sua condanna a pagare le diversamente invece invalidit sopravvenuta inefficacia alle in quanto>l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. (Nella specie, la S.C. ha condannato il difensore al pagamento delle spese processuali in esito a pronuncia di improcedibilità del ricorso per cassazione, risultando la procura rilasciata per l'impugnazione di altra sentenza, sul rilievo che tale vizio rende la procura radicalmente inesistente). >>[Cfr. ex multis pagina 9 di 11 tra le più recenti Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29209 del 12/11/2024 (Rv. 672892 - 01); conformemente Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13728 del 16/05/2024 (Rv. 671134 - 01);
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34638 del 16/11/2021 (Rv. 663013 - 01); Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 13055 del 25/05/2018 (Rv. 649105 - 01)].
4. Ricorre per la parte attorea/appellante in revocazione la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma
17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <quando l anche incidentale respinta integralmente o dichiarata inammissibile improcedibile la parte che proposta tenuta a versare un ulteriore importo titolo di contributo unificato pari quello dovuto per stessa impugnazione principale norma del comma il giudice d atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti cui al periodo precedente e pagamento sorge momento deposito dello stesso.>> Analogamente per le ragioni esplicate in punto spese di lite questa somma dovrà essere addebitata unicamente al difensore privo di procura avv.
Vincenzo Drago.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda di revocazione.
2. Condanna l' avv. Vincenzo Drago al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di , e che liquida in CP_2 CP_3 Controparte_4
€.10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico dell' avv. Vincenzo Drago di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 25.03.2025
Il Presidente
pagina 10 di 11 Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Infatti, il primo periodo del secondo comma dell'art. 182 cpc è stato rimodellato dall'art. 3, comma 13, lett. a) del D.L.vo
10.10.2022 n. 149 a decorrere dal 28.02.2023, modifica (Quando rileva la mancanza di procura….) che a norma del successivo art. 35, comma 1, si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. pagina 5 di 11