CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2023, n. 29065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29065 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI EA, legale rappresentante della AUTOVERGIATE F.LLI SI s.r.l. Nei confronti di: EL LA RD nato a [...] il [...] AR NI nato a [...] il [...] EL AR nato a [...] il [...] IA TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/01/2023 del TRIBUNALE di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto riqualificarsi il ricorso in appello ex art. 322 cod. proc. pen. e la trasmissione dello stesso al Tribunale di Napoli;
letta la memoria del difensore di EL AR, Avv. GIOVANNI CARLO ESPOSITO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie del difensore di AR NI e IA TO, Avv. NA NO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29065 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Noia rigettava l'istanza di restituzione di una autovettura Ferrari proposta da EA RO, legale rappresentante della Autovergiate F.11i RO s.r.I.. 1.1 Avverso il provvedimento ricorre per cassazione il difensore di RO , premettendo che 1.1.1 Autovergiate aveva concluso con UA RT un contratto di permuta in virtù del quale acquistava la proprietà del veicolo Ferrari;
1.1.2 successivamente Autovergiate cedeva l'autovettura a Pit Stop Rent;
1.1.3 con decreto di sequestro del 19 settembre 2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia disponeva il sequestro del veicolo nell'ambito di procedimento penale a carico di UA RT, AR IO e AL LA DI per i reati di cui agli artt. 646, 648-bis, 486 e 479 cod. pen.; 1.1.4 Pit Stop Rent citava in giudizio Autovergiate per la restituzione della somma corrisposta per l'acquisto della Ferrari, oltre al risarcimento del danno;
veniva poi stipulato un accordo transattivo in base al quale Autovergiate restituiva a Pit Stop Rent il prezo pagato per l'acquisto. 1.2 Ciò premesso, il difensore rileva che il Tribunale aveva del tutto omesso di motivare sulla necessità del mantenimento del vincolo probatorio che da anni pendeva sul bene, e che continuava a cagionare danni economici al terzo proprietario del bene, che lo aveva acquistato in assoluta buona fede, essendosi il Collegio limitato ad affermare l'impossibilità di determinare la proprietà dello stesso;
nel caso si fosse ritenuta la praticabilità dello strumento di impugnazione dell'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. il difensore chiede di trasmettere il ricorso al Tribunale territorialmente competente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Appare opportuno prendere le mosse dagli articoli del codice che disciplinano la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio;
l'art. 262 cod. proc. pen. prevede, al suo primo comma, che "Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza..."; l'art. 263 dispone che: "1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.
2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. 3. In caso di 2 controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato. 5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127." Ciò premesso, si deve rilevare come in materia di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, la giurisprudenza ha registrato diversi orientamenti;
innanzitutto non è pertinente nel caso in esame la sentenza recentemente resa a Sezioni Unite da questa Corte secondo la quale, in base a quanto emerge dall'informazione provvisoria, la decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio, adottata dal giudice dell'udienza preliminare, non è impugnabile dall'interessato, posto che il caso riguardava una istanza proposta dall'interessato (e non dal terzo) decisa dal giudice dell'udienza preliminare (e non dal giudice del dibattimento). Una parte della giurisprudenza ritiene ammissibile il ricorso: "È ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione, avanzata dal terzo, in relazione alle cose sottoposte a sequestro probatorio disposto dal giudice per l'udienza preliminare. (In motivazione, la Corte ha chiarito che tale soluzione, costituzionalmente orientata, è idonea a colmare il vuoto di tutela, garantendo l'interesse all'immediata restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, assicurata dall'ordinamento sia in fase di indagini preliminari, sia nel corso del giudizio, sia in fase esecutiva)" Sez.5, n. 37145 del 24/05/2022, Rovagnati S.p.a., Rv. 283598); una sentenza risalente ha invece affermato che "in tema di provvedimenti cautelari reali, sia nell'ipotesi di sequestro conservativo (ex art. 316 cod. proc. pen.), sia di sequestro preventivo (ex art. 321 cod. proc. pen.), sia di sequestro probatorio (ex art. 253 cod. proc. pen.), come emerge dal combinato disposto degli artt. 257, 318 e 322, con l'art. 324 cod. proc. pen., il codice processuale prevede solamente la richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una di tali misure, ovvero l'appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen., per il solo sequestro preventivo, fuori dei casi previsti dall'art. 322 dello stesso codice, e, contro i conseguenti provvedimenti, il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. Non è previsto, invece, alcun mezzo di impugnazione nei confronti dei provvedimenti di diniego di detti sequestri, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione proposto avverso il 3 Ar\r" provvedimento di diniego relativamente a uno dei predetti sequestri" ( Sez.6, 1925 del 20/05/1999,Giordano, Rv. 21451); nello stesso senso Sez.1, n. 45623 del 17/12/2010, Lo Piccolo, Rv. 249177: "Non è appellabile l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottata dal giudice nella fase del giudizio. (Conforme: Sez.1 n. 1635 del 16/12/2014, Ioannis, Rv. 261864) e Sez. 6, 54424 del 27/04/2018 PG/Calabrò, Rv. 274680 - 02, che richiama in motivazione Sez. 5, n. 3250 del 12/12/2012, dep. 2013, Suero, Rv. 254376: "È inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro (conservativo, preventivo o probatorio) avanzata nel corso del giudizio di merito" Come si vede, tutte le predette sentenze si pongono il problema di colmare il vuoto di tutela rispetto all'interesse alla restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio che l'ordinamento processuale ha assicurato alla parte sia nella fase delle indagini preliminari (mediante l'istituto dell'opposizione previsto dall'articolo 263, comma 5, cod. proc. pen.), sia in quelle successive del giudizio (che ammette l'impugnazione delle ordinanze emesse nel dibattimento ex art. 586 cod. proc. pen.), sia infine in sede di esecuzione (artt. 666, comma 6, e 676 cod. proc. pen.). Punto centrale del problema relativo al sequestro probatorio è però che se ciò che è stato sequestrato serve per la prova, deve rimanere in sequestro, mentre nel caso contrario deve esserne disposta la restituzione;
se però vi è controversia sulla proprietà, deve essere applicato il terzo comma dell'art. 263 cod. proc. pen. e la questione deve essere rimessa al giudice civile;
la motivazione del Tribunale è pertanto errata, posto che ha preso in esame soltanto la questione relativa all'accertamento della proprietà della autovettura Ferrari in sequestro, ma nulla ha detto sulle esigenze probatorie sottostanti al sequestro, ovvero la necessità di mantenere il sequestro per l'accertamento dei fatti;
in altri termini, il Tribunale non poteva occuparsi della questione sulla proprietà dell'autovettura, decisione che semmai spetterebbe al giudice civile, dovendo la sua cognizione essere limitata alla sussistenza o meno dei requisiti per il mantenimento del sequestro probatorio. Inoltre, anche se non vi è censura nel ricorso sul punto, si deve comunque rilevare che l'art. 263 cod. proc. pen. prevede che sull'istanza di restituzione si decida con le forme dell'art. 127 cod. proc. pen., per cui non poteva il Tribunale decidere de plano, ma avrebbe dovuto fissare udienza in camera di consiglio: pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l'ordinanza impugnata deve essere 4 annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Noia che dovrà provvedere alla fissazione dell'udienza prevista dall'art. 127 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone al trasmissione degli atti al Tribunale di Noia per il prosieguo. Così deciso il 19/05/2023
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto riqualificarsi il ricorso in appello ex art. 322 cod. proc. pen. e la trasmissione dello stesso al Tribunale di Napoli;
letta la memoria del difensore di EL AR, Avv. GIOVANNI CARLO ESPOSITO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie del difensore di AR NI e IA TO, Avv. NA NO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29065 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Noia rigettava l'istanza di restituzione di una autovettura Ferrari proposta da EA RO, legale rappresentante della Autovergiate F.11i RO s.r.I.. 1.1 Avverso il provvedimento ricorre per cassazione il difensore di RO , premettendo che 1.1.1 Autovergiate aveva concluso con UA RT un contratto di permuta in virtù del quale acquistava la proprietà del veicolo Ferrari;
1.1.2 successivamente Autovergiate cedeva l'autovettura a Pit Stop Rent;
1.1.3 con decreto di sequestro del 19 settembre 2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia disponeva il sequestro del veicolo nell'ambito di procedimento penale a carico di UA RT, AR IO e AL LA DI per i reati di cui agli artt. 646, 648-bis, 486 e 479 cod. pen.; 1.1.4 Pit Stop Rent citava in giudizio Autovergiate per la restituzione della somma corrisposta per l'acquisto della Ferrari, oltre al risarcimento del danno;
veniva poi stipulato un accordo transattivo in base al quale Autovergiate restituiva a Pit Stop Rent il prezo pagato per l'acquisto. 1.2 Ciò premesso, il difensore rileva che il Tribunale aveva del tutto omesso di motivare sulla necessità del mantenimento del vincolo probatorio che da anni pendeva sul bene, e che continuava a cagionare danni economici al terzo proprietario del bene, che lo aveva acquistato in assoluta buona fede, essendosi il Collegio limitato ad affermare l'impossibilità di determinare la proprietà dello stesso;
nel caso si fosse ritenuta la praticabilità dello strumento di impugnazione dell'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. il difensore chiede di trasmettere il ricorso al Tribunale territorialmente competente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Appare opportuno prendere le mosse dagli articoli del codice che disciplinano la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio;
l'art. 262 cod. proc. pen. prevede, al suo primo comma, che "Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza..."; l'art. 263 dispone che: "1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.
2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. 3. In caso di 2 controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato. 5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127." Ciò premesso, si deve rilevare come in materia di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, la giurisprudenza ha registrato diversi orientamenti;
innanzitutto non è pertinente nel caso in esame la sentenza recentemente resa a Sezioni Unite da questa Corte secondo la quale, in base a quanto emerge dall'informazione provvisoria, la decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio, adottata dal giudice dell'udienza preliminare, non è impugnabile dall'interessato, posto che il caso riguardava una istanza proposta dall'interessato (e non dal terzo) decisa dal giudice dell'udienza preliminare (e non dal giudice del dibattimento). Una parte della giurisprudenza ritiene ammissibile il ricorso: "È ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione, avanzata dal terzo, in relazione alle cose sottoposte a sequestro probatorio disposto dal giudice per l'udienza preliminare. (In motivazione, la Corte ha chiarito che tale soluzione, costituzionalmente orientata, è idonea a colmare il vuoto di tutela, garantendo l'interesse all'immediata restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, assicurata dall'ordinamento sia in fase di indagini preliminari, sia nel corso del giudizio, sia in fase esecutiva)" Sez.5, n. 37145 del 24/05/2022, Rovagnati S.p.a., Rv. 283598); una sentenza risalente ha invece affermato che "in tema di provvedimenti cautelari reali, sia nell'ipotesi di sequestro conservativo (ex art. 316 cod. proc. pen.), sia di sequestro preventivo (ex art. 321 cod. proc. pen.), sia di sequestro probatorio (ex art. 253 cod. proc. pen.), come emerge dal combinato disposto degli artt. 257, 318 e 322, con l'art. 324 cod. proc. pen., il codice processuale prevede solamente la richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una di tali misure, ovvero l'appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen., per il solo sequestro preventivo, fuori dei casi previsti dall'art. 322 dello stesso codice, e, contro i conseguenti provvedimenti, il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. Non è previsto, invece, alcun mezzo di impugnazione nei confronti dei provvedimenti di diniego di detti sequestri, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione proposto avverso il 3 Ar\r" provvedimento di diniego relativamente a uno dei predetti sequestri" ( Sez.6, 1925 del 20/05/1999,Giordano, Rv. 21451); nello stesso senso Sez.1, n. 45623 del 17/12/2010, Lo Piccolo, Rv. 249177: "Non è appellabile l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottata dal giudice nella fase del giudizio. (Conforme: Sez.1 n. 1635 del 16/12/2014, Ioannis, Rv. 261864) e Sez. 6, 54424 del 27/04/2018 PG/Calabrò, Rv. 274680 - 02, che richiama in motivazione Sez. 5, n. 3250 del 12/12/2012, dep. 2013, Suero, Rv. 254376: "È inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro (conservativo, preventivo o probatorio) avanzata nel corso del giudizio di merito" Come si vede, tutte le predette sentenze si pongono il problema di colmare il vuoto di tutela rispetto all'interesse alla restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio che l'ordinamento processuale ha assicurato alla parte sia nella fase delle indagini preliminari (mediante l'istituto dell'opposizione previsto dall'articolo 263, comma 5, cod. proc. pen.), sia in quelle successive del giudizio (che ammette l'impugnazione delle ordinanze emesse nel dibattimento ex art. 586 cod. proc. pen.), sia infine in sede di esecuzione (artt. 666, comma 6, e 676 cod. proc. pen.). Punto centrale del problema relativo al sequestro probatorio è però che se ciò che è stato sequestrato serve per la prova, deve rimanere in sequestro, mentre nel caso contrario deve esserne disposta la restituzione;
se però vi è controversia sulla proprietà, deve essere applicato il terzo comma dell'art. 263 cod. proc. pen. e la questione deve essere rimessa al giudice civile;
la motivazione del Tribunale è pertanto errata, posto che ha preso in esame soltanto la questione relativa all'accertamento della proprietà della autovettura Ferrari in sequestro, ma nulla ha detto sulle esigenze probatorie sottostanti al sequestro, ovvero la necessità di mantenere il sequestro per l'accertamento dei fatti;
in altri termini, il Tribunale non poteva occuparsi della questione sulla proprietà dell'autovettura, decisione che semmai spetterebbe al giudice civile, dovendo la sua cognizione essere limitata alla sussistenza o meno dei requisiti per il mantenimento del sequestro probatorio. Inoltre, anche se non vi è censura nel ricorso sul punto, si deve comunque rilevare che l'art. 263 cod. proc. pen. prevede che sull'istanza di restituzione si decida con le forme dell'art. 127 cod. proc. pen., per cui non poteva il Tribunale decidere de plano, ma avrebbe dovuto fissare udienza in camera di consiglio: pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l'ordinanza impugnata deve essere 4 annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Noia che dovrà provvedere alla fissazione dell'udienza prevista dall'art. 127 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone al trasmissione degli atti al Tribunale di Noia per il prosieguo. Così deciso il 19/05/2023