Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15162 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
I ITT ее S/ REGISTRAZIONE IR D RIPARAZIONE LI E L O B A D BLICA ITALIANA A E EQUA T SOGGETTA N - 1 5 1 62/03 E S E MATERIA IN NOME DEL P OLO ALL NO LA CORTE SUPREMA to que SEZIONE PRIMA CIVILE com fe. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15295/02 Dott. Giovanni - Presidente- OLLA 15368/02 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere 30818 Cron. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Dott. Renato RORDORF Consigliere Вс 011 Rep. Ud.10/04/2003 CECCHERINI ConsigliereDott. Aldo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI 1 E N O E I PORTOGHESI 12, DELLO presso 1'AVVOCATURA GENERALE Z L A I S S V 9 A I 1 C STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
C I 2 D E A 5 M N ricorrente E R 8 O P I U S P
contro
E . T M R N O A C C LO AS;
Ad. - intimata - e sul 2° ricorso n° 15368/02 proposto da: LO AS, elettivamente domiciliata in ROMA 2003 VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso l'avvocato GIORGIO 990 PIRANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE BIAMONTE, giusta mandato a margine な del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI;
- intimata avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 26/02/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2003 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato PALATIELLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo VI EC con ricorso del 5 giugno 1992 chie- deva alla Corte dei Conti 1'annullamento del decreto del Ministro del Tesoro con il quale era stata riget- tata la sua pretesa di riconoscimento dei disagi e del- 3 le malattie patiti durante la vita militare. In corso di giudizio ovvero il 16 febbraio 1996 il EC decede- - va ed il giudizio continuava per impulso della moglie 2 IN FF. Prima che esso si concludesse la donna si rivolgeva alla corte d'appello di Salerno ai sensi della legge n. 89 del 2001, precisando di avere peraltro avanzato già domanda di indennizzo direttamen- te alla corte europea di Strasburgo ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo. Resisteva alla domanda la Presidenza del Consiglio dei ministri. La corte d'appello accoglieva la domanda riconoscendo alla donna a titolo di equa riparazione da durata irragionevole del giudizio, al momento ancora in corso, la somma di euro 3.098,00. Ricorre per Cassazione la Presidenza del Consiglio dei ministri. Resiste con controricorso e propone ri- corso incidentale la FF. La ricorrente ha deposi- tato memoria. Motivi della decisione 1. I due ricorsi debbono essere riuniti.
2. Con il primo motivo di ricorso l'Avvocatura del- lo Stato lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 75 cpc e 587 e 1587 cc nonché la motivazio- ne omessa, insufficiente contraddittoria sui relativi punti. Sostiene che la corte di merito ha ritenuto la - qualità di erede in capo alla donna e pertanto di tito- lare dei diritti alla riparazione vantati dal marito - 3 senza alcuna prova e senza alcuna motivazione, essendo a tal fine insufficiente la circostanza della parteci- pazione della stessa al giudizio innanzi al giudice contabile. Con il secondo connessO motivo che va esaminato unitamente al primo la Presidenza del Consiglio dei Mi- nistri sostiene la violazione e la falsa applicazione degli artt 2, 3,,4 della legge n. 89 del 2001 nonché ancora la motivazione insufficiente ed omessa sui rela- tivi punti. Sostiene che essendo il EC defunto prima della entrata in vigore della legge invocata nella con- troversia egli comunque nulla potette acquistare in base ad essa e nulla pertanto potette trasferire mor- tis causa alla moglie oggi resistente. - 3. Osserva il collegio che la Corte di Cassazione, in una vicenda del tutto simile, ha ritenuto che l'art. 2 della legge n. 89 del 2001 se riguarda anche le vio- lazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo verificatesi prima della sua en- trata in vigore ma dopo della ratifica della Conven- zione predetta, non toglie tuttavia che in assenza di una previsione di retroattività esso abbia una effica- Conseguentemente la morte della vittima cia ex nunc. del pregiudizio da durata ingiustificata di un processo in un momento antecedente alla sua entrata in vigore, 4 se già le ha fatto acquistare il diritto a rivolgersi alla tutela del giudice di Strasburgo, non legittima l'erede a richiedere la tutela nazionale di cui alla legge n. 89 del 2001, giacché il relativo diritto non era maturato nel patrimonio del de cuius. (cass. n. 17650 del 2002). Il collegio non ha motivo per discostarsi da tale indirizzo. Poiché quindi la legge n. 89 del 2001 al citato art. 2 stabilisce l'equa riparazione in questione qua- le diritto della parte per la durata non ragionevole del suo giudizio la FF ha diritto a chiedere la riparazione stessa soltanto relativamente al periodo che decorre dalla sua costituzione nel procedimento in- nanzi alla Corte dei Conti,e non invece, come ha rite- X nuto il giudice del merito, sommario a tale periodo quello nel quale parte processuale era il defunto ma- rito. Le due doglianze in quanto allegano entrambe la mancanza del diritto in questione in capo alla donna nel periodo antecedente la sua costituzione, sono fonda- te e vanno accolte.
4. La trattazione delle doglianze incidentali della FF che lamenta la esiguità dell'indennizzo ricono- sciuto e la ingiustizia della pronuncia sulle spese 5 rimane assorbita dal fondamento del ricorso principa- le.
5. Il ricorso principale deve essere accolto men- tre deve essere dichiarato inammissibile quello inci- dentale. La sentenza impugnata deve essere cassata e la " causa deve essere rinviata ad altro giudice del merito che esaminerà la domanda di equa riparazione di cui si tratta tenendo conto del predetto limite temporale pronuncerà anche sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Salerno. In Roma il 10 aprile 2003. 41 Il Presidente Il Consigliere estensore Giuseppe Maria Berruti Giovanni Olla For Dh CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLIERE Prima Se e Civile Andrea Blanchi Depositato in Cancelleria 10 0 2003 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20-10-2003, al n. 5768 Mod. 9 Art. 5768 Camp. (€ 129.11) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricole