Sentenza 16 dicembre 2014
Massime • 1
Non è appellabile l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottata dal giudice nella fase del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2014, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 16/12/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico G. - Consigliere - N. 3621
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 35247/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS AS N. IL 10/03/1956;
avverso l'ordinanza n. 59/2014 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA, del 18/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, in camera di consiglio il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, in persona del Dott. Scardaccione Eduardo, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e per la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
RILEVA
1. - Con ordinanza deliberata e depositata il 18 luglio 2014 il Tribunale ordinario di Ancona, in funzione di giudice dell'appello delle misure cautelari reali, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto OA ON, proprietario della autovettura Mercedes, sequestrata, ai sensi dell'art. 253 c.p.p., nel processo a carico di MA IO (imputato di favoreggiamento della immigrazione illegale), avverso la sentenza di quello stesso Tribunale, 6 febbraio 2014, nella parte in cui il giudice aveva omesso di provvedere sulla richiesta di restituzione del veicolo e ne aveva disposto la confisca.
Il Tribunale ha motivato: in atto il veicolo deve considerarsi sottoposto al sequestro probatorio disposto nella fase delle indagini, in quanto la sentenza, recante il provvedimento di confisca, non è esecutiva;
avverso i provvedimenti del giudice dibattimentale di rigetto della richiesta di restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non è esperibile il rimedio dell'appello incidentale, previsto dall'art. 322 ter c.p.p. (rectius:
322 bis) in materia di sequestro preventivo;
il terzo istante per la restituzione (non legittimato a impugnare la sentenza cha ha disposto la confisca) può far valere le sue ragioni mediante incidente di esecuzione.
2. - L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocata Lorenza Scaravelli, mediante atto recante la data del 29 luglio 2014, col quale sviluppa tre motivi.
2.1 - Col primo motivo il difensore, richiamando vari arresti di legittimità, denunzia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 263 e 322 bis c.p.p., deducendo: errata è la tesi del giudice a quo, circa la esperibilità dell'incidente di esecuzione, in quanto la sentenza non è ancora passata in giudicato;
non trova applicazione, nella specie, l'art. 263 c.p.p. che disciplina la fase delle indagini preliminari;
una volta instaurato il giudizio, l'appello al giudice provinciale costituisce il rimedio di carattere generale in caso di rigetto della istanza di restituzione;
la contraria tesi comporta un trattamento sperequato tra l'imputato, il quale può accedere al giudizio di secondo grado e, quindi, a quello di legittimità, e il terzo estraneo il quale potrebbe esperire soltanto l'opposizione davanti allo stesso giudice del rigetto della richiesta di dissequestro.
Il difensore, quindi, in via gradata censura l'omessa conversione dell'appello nella opposizione ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 5. 2.2 - Con gli altri due motivi di ricorso il difensore, censura nel merito, sotto i profili del vizio della motivazione (secondo motivo) e della violazione di legge (terzo motivo) la disposta confisca. 3. - Il ricorso è infondato.
3.1 - I precedenti di legittimità evocati dal ricorrente non confortano la tesi sostenuta.
Le sentenze citate, recanti riferimento alle misure cautelari reali, concernono il sequestro conservativo, non quello probatorio. Nessuno degli arresti richiamati ha enunciato il principio di diritto della legittimazione del terzo interessato alla proposizione dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., avverso i provvedimenti del giudice del dibattimento in materia di sequestro probatorio.
Questa Corte suprema di cassazione ha, invece, fissato in termini proprio il contrario principio: "Non è appellabile l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottata dal giudice nella fase del giudizio" (Sez. 1, n. 45623 del 17/12/2010 - dep. 29/12/2010, Lo Piccolo, Rv. 249177).
3.2 - L'inammissibilità del gravame incidentale proposto dal ricorrente avverso la decisione del giudice del dibattimento davanti al Tribunale provinciale, preclude l'esame delle ulteriori censure in ordine alla confisca del veicolo.
3.3 - Deve essere disattesa, infine, anche la gradata richiesta di riqualificazione della impugnazione esperita come opposizione ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 5. Il rimedio de quo è contemplato dalla legge in relazione ai provvedimenti adottati nella fase delle indagini preliminari dal Pubblico Ministero in ordine alla restituzione delle cose sequestrate.
La ridetta disposizione, pertanto, non è pertinente al caso in esame, in quanto il provvedimento impugnato è stato deliberato dal giudice nella fase del giudizio.
3.4 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2015