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Sentenza 24 novembre 2023
Sentenza 24 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2023, n. 47337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47337 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN PE nato il [...] avverso l'ordinanza del 12/05/2023 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47337 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. In data 3 febbraio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano convalidava il sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero della somma di C 109.620,00 nei confronti di EN PE;
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 12 maggio 2023, rigettava l'impugnazione proposta 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di EN PE, lamentando l'apparenza della motivazione con riferimento al fumus commissi delicti, in quanto il tribunale non aveva fornito alcuna spiegazione circa la sussistenza del reato presupposto, limitandosi ad indicare alcune astratte possibilità non suffragate da alcun elemento indiziario e completamente avulse dalle circostanze nel caso concreto e richiamando una più vasta indagine che niente aveva a che vedere con il caso in esame e nella quale EN PE non risultava neppure indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a base della decisione, per cui il ricorso appare inammissibile: in particolare, il Tribunale ha evidenziato: 1) che l'indagato era stato trovato nel possesso di un'importante somma di denaro, in relazione alla quale non aveva saputo fornire giustificazioni, cambiando per ben tre volte la versione dei fatti;
2) che l'indagato non aveva una situazione reddituale congrua rispetto all'entità della somma versata;
3) il 2 c taglio delle banconote e le modalità di occultamento e confezionamento del denaro;
4) i numerosi trasferimenti di somme effettuati EN verso l'estero. Pertanto il Tribunale, che ha ritenuto condivisibile la tesi secondo cui il delitto presupposto dovesse essere individuato in quello di frode fiscale e di guadagni non dichiarati nell'esercizio di attività commerciali, ha correttamente applicato il principio secondo il quale "integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell'imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza)." (Sez.2, Sentenza n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308 - 01); tale orientamento va ribadito poiché applicazione della regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028 - 01). Trattasi di principi affermati relativamente a sentenze di condanna, che valgono tanto più in fase cautelare, nella quale non è richiesta la piena prova del reato commesso, essendo sufficienti semplici indizi;
va infatti sottolineato che ai fini dell'emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli: gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/10/2023
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47337 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. In data 3 febbraio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano convalidava il sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero della somma di C 109.620,00 nei confronti di EN PE;
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 12 maggio 2023, rigettava l'impugnazione proposta 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di EN PE, lamentando l'apparenza della motivazione con riferimento al fumus commissi delicti, in quanto il tribunale non aveva fornito alcuna spiegazione circa la sussistenza del reato presupposto, limitandosi ad indicare alcune astratte possibilità non suffragate da alcun elemento indiziario e completamente avulse dalle circostanze nel caso concreto e richiamando una più vasta indagine che niente aveva a che vedere con il caso in esame e nella quale EN PE non risultava neppure indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a base della decisione, per cui il ricorso appare inammissibile: in particolare, il Tribunale ha evidenziato: 1) che l'indagato era stato trovato nel possesso di un'importante somma di denaro, in relazione alla quale non aveva saputo fornire giustificazioni, cambiando per ben tre volte la versione dei fatti;
2) che l'indagato non aveva una situazione reddituale congrua rispetto all'entità della somma versata;
3) il 2 c taglio delle banconote e le modalità di occultamento e confezionamento del denaro;
4) i numerosi trasferimenti di somme effettuati EN verso l'estero. Pertanto il Tribunale, che ha ritenuto condivisibile la tesi secondo cui il delitto presupposto dovesse essere individuato in quello di frode fiscale e di guadagni non dichiarati nell'esercizio di attività commerciali, ha correttamente applicato il principio secondo il quale "integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell'imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza)." (Sez.2, Sentenza n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308 - 01); tale orientamento va ribadito poiché applicazione della regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028 - 01). Trattasi di principi affermati relativamente a sentenze di condanna, che valgono tanto più in fase cautelare, nella quale non è richiesta la piena prova del reato commesso, essendo sufficienti semplici indizi;
va infatti sottolineato che ai fini dell'emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli: gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/10/2023