CASS
Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2023, n. 27881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27881 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte d'appello di Sassari nel procedimento a carico di: UD AN nato a [...] il [...] avverso il provvedimento del Tribunale di Sassari in data 28/3/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere CI LI;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Pietro Molino ha l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il giudice monocratico del Tribunale di Sassari ha condannato UD AN per i reati di cui agli artt. 635 c. 2 c.p. e 424 c.p., a lui ascritti, alla pena di mesi 6 e gg. 15 di reclusione, con pena sospesa. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Sassari, articolando un unico motivo con il quale denuncia, ai sensi Penale Sent. Sez. 2 Num. 27881 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 16/05/2023 dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 168, ultimo comma, cod. pen.. Il Giudice ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante dal casellario giudiziale in atti risultasse che il beneficio era stato in precedenza riconosciuto già quattro volte. 3. Il ricorso è fondato. Il giudice di merito ha concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena, nonostante la presenza di una causa ostativa, ai sensi dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., costituita dall'aver l'imputato già usufruito in passato per altre due volte del beneficio, secondo quanto risultante del certificato del casellario giudiziale versato negli atti del fascicolo processuale a disposizione del giudice (Sez. 1, n. 998 del 05/11/2008, dep. 2009,Ingenito, Rv. 242506). La revoca della sospensione condizionale, nel caso in cui il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa. Invero i relativi effetti, di diritto sostanziale, si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento dal giudice della cognizione e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (tra le ultime Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429). È pertanto errata la sentenza di appello nella parte in cui non dispone di ufficio la revoca della sospensione condizionale della pena. 4.Nonostante si tratti di conseguenza della condanna, obbligatoria e predeterminata "ex lege", va riconosciuto al pubblico ministero l'interesse all'impugnazione. Non può richiamarsi il principio elaborato in passato dalla Corte di legittimità secondo cui sarebbe inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale che lamenti la mancata revoca della sospensione condizionale della pena, giacché, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., detta revoca può essere richiesta al giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 45316 del 12/11/2009, Lancianese, Rv. 245665 - 01; Sez. 4, n. 3496 del 01/02/1996, Mastro, Rv. 204186 ). Difatti, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite NG (sentenza n. 37345 del 23/04/2015, NG, Rv. 264381), in questo caso la parte pubblica non si sarebbe potuta rivolgere fruttuosamente al giudice dell'esecuzione, dato che quest'ultimo non avrebbe potuto revocare il beneficio, poiché le cause ostative di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen. erano note al giudice della cognizione. 5.L'annullamento può essere pronunciato senza rinvio, considerato che, come detto, la revoca della sospensione condizionale consegue ope legis alla condanna, senza implicare valutazioni di merito. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, che va revocata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, statuizione che elimina. Roma,16/5/2023 Il Consigliere estensore I -P r-e\ ente CI LI fispbqt,izi Rosi r, rib,"du Depositato in Cancelleria Roma, lì . 271423
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere CI LI;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Pietro Molino ha l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il giudice monocratico del Tribunale di Sassari ha condannato UD AN per i reati di cui agli artt. 635 c. 2 c.p. e 424 c.p., a lui ascritti, alla pena di mesi 6 e gg. 15 di reclusione, con pena sospesa. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Sassari, articolando un unico motivo con il quale denuncia, ai sensi Penale Sent. Sez. 2 Num. 27881 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 16/05/2023 dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 168, ultimo comma, cod. pen.. Il Giudice ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante dal casellario giudiziale in atti risultasse che il beneficio era stato in precedenza riconosciuto già quattro volte. 3. Il ricorso è fondato. Il giudice di merito ha concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena, nonostante la presenza di una causa ostativa, ai sensi dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., costituita dall'aver l'imputato già usufruito in passato per altre due volte del beneficio, secondo quanto risultante del certificato del casellario giudiziale versato negli atti del fascicolo processuale a disposizione del giudice (Sez. 1, n. 998 del 05/11/2008, dep. 2009,Ingenito, Rv. 242506). La revoca della sospensione condizionale, nel caso in cui il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa. Invero i relativi effetti, di diritto sostanziale, si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento dal giudice della cognizione e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (tra le ultime Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429). È pertanto errata la sentenza di appello nella parte in cui non dispone di ufficio la revoca della sospensione condizionale della pena. 4.Nonostante si tratti di conseguenza della condanna, obbligatoria e predeterminata "ex lege", va riconosciuto al pubblico ministero l'interesse all'impugnazione. Non può richiamarsi il principio elaborato in passato dalla Corte di legittimità secondo cui sarebbe inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale che lamenti la mancata revoca della sospensione condizionale della pena, giacché, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., detta revoca può essere richiesta al giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 45316 del 12/11/2009, Lancianese, Rv. 245665 - 01; Sez. 4, n. 3496 del 01/02/1996, Mastro, Rv. 204186 ). Difatti, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite NG (sentenza n. 37345 del 23/04/2015, NG, Rv. 264381), in questo caso la parte pubblica non si sarebbe potuta rivolgere fruttuosamente al giudice dell'esecuzione, dato che quest'ultimo non avrebbe potuto revocare il beneficio, poiché le cause ostative di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen. erano note al giudice della cognizione. 5.L'annullamento può essere pronunciato senza rinvio, considerato che, come detto, la revoca della sospensione condizionale consegue ope legis alla condanna, senza implicare valutazioni di merito. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, che va revocata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, statuizione che elimina. Roma,16/5/2023 Il Consigliere estensore I -P r-e\ ente CI LI fispbqt,izi Rosi r, rib,"du Depositato in Cancelleria Roma, lì . 271423