Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2015, n. 139
CASS
Sentenza 14 ottobre 2015

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Ai fini della operatività della norma transitoria relativa alla nuova disciplina dettata per la restituzione nel termine di cui al secondo comma dell'art. 175 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11 Legge 28 aprile 2014, n. 67, la pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado non è equiparabile all'emissione del decreto penale di condanna. Ne consegue che, in forza del principio "tempus regit actum", il procedimento per la restituzione nel termine iniziato sotto la vigenza del novellato art. 175, comma secondo, deve essere deciso sulla base della disciplina novellata.

In tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il giudice, a norma dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 67 del 2014, è tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell'interessato - che indichino le ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato - e in forza degli ordinari poteri di accertamento, che l'istante non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento. Ne consegue che il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. (Fattispecie in cui la S. C. ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine, in quanto l'interessato, a fronte della notificazione del decreto di condanna a mani del padre, capace e convivente, non aveva dedotto circostanze specifiche ostative della conoscenza effettiva del provvedimento, restando così precluso l'accertamento da parte del giudice).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2015, n. 139
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 139
Data del deposito : 14 ottobre 2015

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