Sentenza 24 settembre 2014
Massime • 2
Alla dichiarazione di abitualità nel reato può provvedere il giudice della cognizione anche d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che non vi è contraddizione nella valutazione operata dal giudice, che, oltre a dichiarare il colpevole dedito al reato, lo ritenga meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, operando queste ultime sul diverso piano della pena).
Risponde del reato di omicidio a titolo di dolo eventuale il soggetto che si rappresenta la probabilità del verificarsi dell'evento in conseguenza della sua azione e ne accetta il rischio, pur di conseguire il proprio obiettivo. (Fattispecie, nella quale la Corte riteneva la responsabilità a titolo di dolo eventuale degli imputati, che nel compimento di una rapina legavano la vittima - soggetto obeso, con difficoltà motorie e in età avanzata - con nastro adesivo fino al collo, la imbavagliavano e le tenevano il volto premuto contro i cuscini).
Commentari • 2
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 23 settembre 2019 la Corte di assise di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio disposto all'esito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, Sez. 1, n. 12752 del 27 febbraio 2019, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Foggia del 27 febbraio 2017, che aveva condannato M. Michele alla pena di 1 anno di reclusione per il reato di omicidio colposo aggravato, ha affermato la responsabilità penale per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, condannandolo alla pena di 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. 1.1. Con sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato il Gup del Tribunale di Foggia …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 11 marzo 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 23 settembre 2019 la Corte di assise di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio disposto all'esito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, Sez. 1, n. 12752 del 27 febbraio 2019, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Foggia del 27 febbraio 2017, che aveva condannato M. Michele alla pena di 1 anno di reclusione per il reato di omicidio colposo aggravato, ha affermato la responsabilità penale per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, condannandolo alla pena di 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. 1.1. Con sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato il Gup del Tribunale di Foggia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2014, n. 36949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36949 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2014 |
Testo completo
369 49 /1 5 419 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/09/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1026/2014- Presidente SENTENZA N Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI Rel. Consigliere REG. GENERALE Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere N. 45622/2013 Dott. GIACOMO ROCCHI Dott. MONICA BONI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LL ON, nato il [...] SIENO GIORGIO, nato il [...] avverso la sentenza n. 7/2013 CORTE ASSISE APPELLO di TORINO del 19/06/2013; visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita in pubblica udienza del 24/09/2014 relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. IO Gialanella, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito l'avv. Francesco Bosco, che, per il ricorrente SI e, in sostituzione dell'avv. Giampaolo Zancan, per il ricorrente OR, ha chiesto l'accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di assise di appello di Torino, con sentenza del 19 giugno 2013, ha confermato la sentenza del 24 febbraio 2012 della Corte di assise di Ivrea, che, all'esito del giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di perizia medico-legale, aveva dichiarato SO OR, IO SI e TT MA responsabili, in concorso, dei reati di rapina aggravata in danno di IO SU e DE UG (capo a), di omicidio di quest'ultima soppressa mediante soffocamento (capo b), di sequestro di persona nei confronti di IO SU, legato e imbavagliato e impedito in ogni movimento (capo c), e di furto aggravato di un furgone 'Fiorino', sottratto in precedenza a IU LE (capo d); aveva condannato ciascuno alla pena di anni venti di reclusione, ritenute le contestate aggravanti bilanciate in termini di equivalenza con le concesse attenuanti generiche;
aveva dichiarato gli imputati delinquenti abituali assegnandoli, a pena espiata, alla casa di lavoro o colonia agricola, e interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, e li aveva condannati, infine, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della costituita parte civile, cui aveva riconosciuto una provvisionale immediatamente esecutiva.
2. La vicenda giunta al controllo di legittimità riguarda la rapina compiuta in Ivrea in data 1 giugno 2010, nel corso della quale è deceduta DE UG, moglie di IO SU. Il fatto è stato compiutamente ricostruito nella sentenza di primo grado sulla base degli atti di indagine svolti e dell'attività processuale espletata, che sono stati ripercorsi dalla Corte di secondo grado movendo dalle concordi dichiarazioni confessorie degli imputati SI e MA. Era, in particolare, emerso che i tre imputati, dopo aver rubato il 28 maggio 2010 un furgone 'Fiorino' a Torino e averlo trasportato a Ivrea, previ opportuni sopralluoghi davanti alla casa di abitazione dei coniugi SU, facente parte di uno stabile con plurimi appartamenti a due piani sovrapposti, si erano nascosti nel detto veicolo per esaminare dall'esterno l'abitazione e la tempistica dei loro movimenti, avendone già verificato i costumi abitudinari.
2.1. Nella scelta dei tempi e delle vittime gli imputati si erano avvalsi delle informazioni loro derivate da un 'basista', tale IA DO, che, fermato e in seguito separatamente processato per la rapina pure contestata agli imputati, aveva, tra l'altro, riferito di avere saputo, parlando con SI, della opportunità di commettere una rapina e di avere in seguito ricevuto dal medesimo la conferma delle premesse favorevoli del progetto e successivamente il racconto 2 delle modalità del fatto, attuato dallo stesso con la collaborazione di MA e di altra persona. DO aveva, in particolare, parlato di un progetto 'allettante', che vedeva quali vittime i coniugi SU, le cui abitudini erano state monitorate per rilevarne, senza riuscirci, l'assenza dall'abitazione. Le opportunità favorevoli alla buona riuscita dell'operazione erano state illustrate dalla Corte di primo grado, che aveva attinto dalle descritte evidenze probatorie disponibili e aveva rappresentato, a ragione, che le vittime erano persone anziane, il marito di anni settantanove cieco dalla nascita e la moglie di anni settantasette malferma in salute e seriamente impedita nei suoi movimenti, possessori di una riserva di denaro liquido in casa (pari a ventottomila euro alla data del fatto), resa palese sia dalla loquacità del primo sia dalle dichiarazioni fatte dalla seconda, e diffusesi nel vicinato, in occasione di un incendio occorso anni prima.
2.2. I tre imputati, OR, SI e MA, al mattino del fatto, già riscontrata l'abitudine di IO SU, che, per concorde affermazione dei testi, era solito affacciarsi fuori di casa verso le ore 7.30 per fumare una sigaretta, si erano appostati nei pressi della sua abitazione, adeguatamente travisati per neutralizzare la telecamera, posta all'entrata dell'alloggio, e muniti di guanti di lattice, e avevano atteso l'apertura della porta da parte del detto SU. Erano quindi intervenuti, non appena avevano scorto l'uomo aprire la porta, riuscendo in breve a bloccarlo e immobilizzarlo, legandolo con nastro adesivo e imbavagliandolo, ottenendo, nel determinato stato di indotta intimidazione, informazioni sul luogo e sulle modalità di custodia del denaro, e incerottandogli, infine, anche la bocca perché gridava.
2.3. Nel corso dell'azione era scesa dal piano superiore la moglie DE UG, il cui intervento non era stato previsto per l'informazione ricevuta che essa era paralizzata e non si muoveva. Anche la donna era stata legata con nastro adesivo apposto alle caviglie e avvolto ai polsi fino al collo, imbavagliata e tenuta con il volto premuto contro i cuscini per restare zitta, riportando nella colluttazione contusioni e frattura delle costole e rimanendo sotto pressione per la durata dell'azione criminosa, protrattasi 'più di mezz'ora'. La durata dell'intervento era dipesa dalla difficoltà della ricerca del denaro e dei preziosi, che aveva imposto di verificare il luogo in cui erano stati nascosti e di concentrare poi la ricerca nelle pentole e negli armadietti di cucina, seguendo le indicazioni date dallo stesso SU.
2.4. Dopo l'abbandono da parte degli imputati, con il compendio rapinato, dell'appartamento e delle vittime imbavagliate, SU era riuscito con sforzo ad aprire la porta dell'abitazione con il braccio sinistro libero dal legame e a 3 chiedere aiuto ai vicini, che, accorsi alle sue grida, lo avevano liberato dal nastro adesivo e avevano rinvenuto la già deceduta UG a terra, all'interno dell'abitazione, in posizione prona con gli arti inferiori legati fra loro con nastro adesivo e avvinta dallo stesso nastro intorno al collo fino all'altezza della fronte.
2.5. La Corte di primo grado, che nella ricostruzione del fatto aveva operato specifici richiami alle fonti probatorie utilizzate di natura dichiarativa, documentale e tecnica, aveva più specificamente rimarcato, a completamento della disamina svolta, e a conclusione delle premesse fattuali della decisione, l'iter identificativo degli imputati, fondato sugli esiti dei rilievi tecnici, della comparazione dei profili genetici e dei rilevamenti dei tabulati telefonici, e i plurimi referenti obiettivi che avevano riscontrato le dichiarazioni degli imputati SI e MA (come i fotogrammi presso il distributore di carburante in Ivrea e dell'autovelox sulla statale n. 26, il materiale fotografico, il furto del veicolo 'Fiorino', gli esiti della consulenza medico-legale disposta dal P.M., cui erano seguite la consulenza difensiva e la perizia disposta dal G.i.p.).
3. La Corte di assise di appello, dopo aver richiamato nel dettaglio le ragioni di doglianza sviluppate dalle difese con i distinti motivi di appello: -ha ritenuto non convincenti i motivi addotti dagli appellanti con riguardo alla denunciata assenza di sicura prova della loro effettiva responsabilità nell'omicidio di DE UG, singolarmente enunciando gli elementi probatori acquisiti;
ha rilevato sul punto la palese inconsistenza della tesi difensiva dell'appellante SI, volta a isolare la responsabilità dell'esecutore materiale del delitto da quella dei coimputati, laddove il delitto era stato commesso previo concerto tra i correi e l'azione, meticolosamente preparata, si era inserita in un quadro chiaro nei suoi elementi essenziali;
ha rimarcato la certa piena corresponsabilità di TT MA;
ha ripercorso la posizione di SO OR, dichiaratosi estraneo al fatto, enunciando i molteplici elementi che asseveravano la dichiarazione di reità; ha rappresentato la sussistenza del rapporto causale tra l'azione violenta esplicata e il decesso di DE UG, evidenziata senza dubbi dal consulente del P.M., rilevando che il perito, nominato dal G.i.p., nonostante una non riuscita interpretazione della volontà dei soggetti agenti, aveva accertato che era stata la compressione degli orifizi respiratori a determinare l'asfissia della vittima, ponendosi anche come la causa della sua morte, ed evidenziando che non potevano trarsi ragioni di perplessità in relazione all'assunto peritale che la morte era seguita -oltre che all'azione di soffocamento- anche alla fibrosi polmonare da cui la vittima era affetta, alla luce del principio della equivalenza delle cause di cui all'art. 41, commi 1 e 2, cod. pen., riferito alla fattispecie, e 4 della disamina dell'elemento soggettivo del reato, e cioè della rappresentazione in capo agli imputati della possibile morte della indicata vittima quale conseguenza del loro agire;
- ha ritenuto che tale rappresentazione unitamente all'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento, oggetto di ampia disamina, aveva connotato la condotta degli agenti e la qualificava in termini di omicidio volontario;
ha sottolineato che tale inquadramento giuridico. già assunto dal primo Giudice, trovava conforto nella giurisprudenza di questa Corte che richiamava, mentre diverse letture non avevano sostegno logico.
4. La Corte del gravame, che sottolineava la mancanza di contestazioni in ordine agli ulteriori reati addebitati, la cui disamina sintetizzava, rilevava che la complessiva gravità delle condotte non consentiva in alcun modo la riduzione del carico sanzionatorio, né un diverso bilanciamento delle circostanze;
l'autonomia dei singoli atti costitutivi della continuazione di evidente allarme sociale rendeva conto della entità dei disposti aumenti di pena e la dichiarazione di abitualità nel reato, assumibile anche di ufficio, era coerente con la formulazione del capo di accusa.
5. Avverso la sentenza di appello, divenuta definitiva per TT MA il 19 settembre 2013, hanno proposto ricorso per cassazione SO OR e IO SI con distinti atti a mezzo dei rispettivi difensori.
6. SO OR ricorre per mezzo dell'avv. Giampaolo Zancan e chiede l'annullamento della sentenza sulla base di unico motivo, con quale denuncia erroneità, carenza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per essere stato ritenuto il delitto contestato al capo b) della imputazione quale omicidio volontario, sia pure nella forma del dolo eventuale, invece che essere qualificato ai sensi dell'art. 586 cod. pen.
6.1. Secondo il ricorrente, i Giudici di merito non hanno correttamente valutato le risultanze della perizia di ufficio, che, sulla base di precise risultanze di prova, aveva affermato testualmente che la dinamica dell'accaduto "potrebbe portare alla considerazione che la morte della signora DE UG non sia espressione di una volontà inequivoca di voler uccidere la donna, quanto una evenienza inattesa dell'aggressore che nel tentativo di non farla urlare ha causato l'asfissia della stessa". Né poteva escludersi la valenza di tale affermazione con il mero rilievo della intervenuta, e non richiesta, interpretazione da parte del perito dell'elemento soggettivo del reato in capo ai soggetti agenti. 5 6.2. Anche l'argomento dell'accettazione del rischio dell'evento morte da parte dei rapinatori, perché pienamente consapevoli dello stato di sofferenza cui avevano obbligato la vittima, è contraddittorio avendo gli elaborati medico-legali riconosciuto che tale stato non poteva provocare la morte se non associato alla fibrosi polmonare, dalla quale la donna era affetta e che era ignota agli imputati. Lo stesso perito ha inoltre chiarito in udienza che la volontà di uccidere la donna poteva esprimersi più rapidamente e semplicemente con altre modalità rispetto a quella adottata, e anche i rantoli e i respiri affannosi della vittima dimostrano che l'azione di costrizione respiratoria non è stata continua. Pertanto, ad avviso del ricorrente, l'evento morte, non funzionale alla rapina e non direttamente voluto, non poteva essergli attribuito sulla base di affermata, e non provata, accettazione del rischio.
7. IO SI ricorre per mezzo dell'avv. Francesco Bosco e chiede l'annullamento della sentenza sulla base di tre motivi.
7.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per essere stato egli ritenuto responsabile del reato di omicidio volontario sotto tre profili.
7.1.1. Il primo profilo attiene, ad avviso del ricorrente, alla omessa considerazione del suo contributo materiale limitato sostanzialmente al bloccaggio degli arti inferiori della vittima per essersi egli, poi, spostato in altra stanza per reperire la refurtiva, rappresentandosi che, nel ritenere inconsistente la proposta ricostruzione, non si è tenuto conto della corretta collocazione della sua condotta all'interno dell'abitazione nel corso dell'attività illecita e del fatto che egli non ha in alcun modo ostruito le vie respiratorie della vittima né predisposto il nastro in prossimità del collo.
7.1.2. Il secondo profilo riguarda il difetto di prova del nesso di causalità tra la condotta tenuta e la morte della vittima, poiché non si è tenuto conto del carattere decisivo per l'evento della preesistente situazione patologica di quest'ultima. Tale situazione, che, come sottolineato dal consulente di parte, ha reso letali le condotte ascritte, non è stata neppure apprezzata in relazione alla sua non conoscenza da parte degli imputati, che hanno scelto l'obiettivo per la condizione di ipovedenza di SU e non per le condizioni della moglie.
7.1.3. Il terzo profilo è relativo alla ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato che, dovendo dedursi dalle azioni in concreto poste in essere, è suscettibile di differente valutazione in termini di previsione e volizione. 6 In particolare, secondo il ricorrente, egli non era a conoscenza delle condizioni di salute della vittima nella forma patologica descritta dal perito medico-legale e tali da porsi come concausa dell'evento mortale;
si è limitato a legare le estremità inferiori della vittima, non occupandosi di tenerla ferma e contenerne eventualmente la spinta fisica;
l'ipotesi difensiva dell'assoluta inconsapevolezza del successivo e non immediato evento mortale è confortata dal comportamento posteriore alla rapina dei tre imputati, che hanno commentato la notizia appresa leggendo un quotidiano. I fatti in contestazione dovevano, pertanto, essere qualificati diversamente come integranti l'omicidio preterintenzionale, secondo quanto ritenuto, in caso analogo in termini fattuali, dalla richiamata decisione di questa Corte n. 4640 del 19 dicembre 2003, con la quale, a fronte di una condotta certamente più invasiva in danno della vittima per la posizione e la differente pressione esercitata, è stato riconosciuto sussistente il differente detto reato.
7.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nella parte in cui non è stato contenuto nel minimo l'aumento per la continuazione fra il reato di cui al capo b) e i reati di cui ai capi a), c) e d), e non sono state concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. Secondo il ricorrente, la Corte di secondo grado, che, nel giustificare il rigetto della richiesta di diminuzione della pena relativa agli operati aumenti in continuazione, ha fatto riferimento alla preordinazione dei delitti, alla loro preparazione, alle modalità dell'azione e ai mezzi usati, giudicando presenti tratti di indulgenza da parte del primo Giudice, ha omesso di considerare che era stato già riconosciuto l'istituto della continuazione e che la pena doveva essere applicata in relazione a tale istituto. Né si è tenuto conto nella sentenza impugnata della sua condotta processuale, che, attraverso la confessione immediata e spontanea, ha consentito la corretta ricostruzione della vicenda e permesso di chiarire numerosi aspetti privi di riscontri, pervenendosi alla conferma delle pene per tutti gli imputati senza distinguerne le posizioni.
7.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la dichiarazione di delinquenza abituale a suo carico e ha disposto la successiva applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza, in mancanza della richiesta del P.M. nelle sue conclusioni all'esito della requisitoria di primo grado. 7 Né, al riguardo, può essere condivisa la valutazione fatta in sentenza circa l'adottabilità della decisione anche di ufficio e, comunque, circa la garantita partecipazione della pubblica accusa attraverso la formulazione del capo di imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di SO OR è infondato.
2. Le deduzioni svolte con l'unico motivo attengono al denunciato vizio motivazionale, che connota lo sviluppo argomentativo della decisione impugnata, nella qualificazione del reato di cui al capo b) della imputazione in termini di omicidio volontario sorretto da dolo eventuale, invece che quale conseguenza non voluta del reato di rapina, riconducibile alla previsione normativa di cui all'art. 586 cod. pen.
2.1. La Corte di merito, che ha diffusamente analizzato la vicenda fattuale sottoposta al suo esame nei limiti devolutivi della impugnazione proposta e ha criticamente ripercorso il compendio probatorio che la sostiene, sintetizzato sub 2) del "ritenuto in fatto", ha condiviso la valutazione del primo Giudice, che aveva ravvisato nella condotta come ricostruita gli estremi, sul piano oggettivo e soggettivo, del delitto di omicidio volontario di cui all'art. 575 cod. pen. Tale condivisa qualificazione è correlata, nel giudizio espresso in sede di merito, alla ritenuta sussistente volontarietà delle azioni criminali poste in essere dal ricorrente e dai coimputati nei confronti di DE UG (esplicatesi nella immobilizzazione delle gambe della stessa con nastro adesivo da pacchi, nell'avvolgimento in multiple volute del medesimo nastro intorno al suo capo con interessamento del collo, nella ostruzione degli orifizi aerei, narici e bocca, con la compressione del volto contro i cuscini del divano, nel mantenimento della stessa in posizione prona, ulteriormente penosa per la capacità respiratoria a causa della pressione della sua obesità sul diaframma e nonostante l'opposta, e percepibile anche all'orecchio, reazione dalla stessa espressa con gemiti, rantoli e convulsioni), e alla rappresentazione della morte della vittima come conseguenza di quelle condotte, ostruttive per cospicuo tempo delle vie respiratorie e dotate per tale ragione, per nozione di comune esperienza umana, di efficacia nel determinismo dell'esito letale per asfissia. La Corte, che non ha prescisso dal rilevare la inconferenza, alla stregua delle indicate emergenze, dell'argomentazione difensiva dell'appellante OR circa la mancanza di un'azione efficace e continuativa di strozzamento in danno della vittima, ha anche rimarcato che è indefettibile, in capo a chi intende rubare in un'abitazione che sa essere attualmente abitata, "la rappresentazione preventiva 8 che il mero furto possa trasformarsi in rapina e che la violenza necessaria per superare la resistenza delle persone offese possa eccedere i preventivati margini di lesività", anche in considerazione della diversa conoscenza della realtà in cui avrebbero dovuto svolgersi gli atti programmati (verificatasi nella specie per la dedotta non preventivata attiva presenza della vittima, già giudicata paralizzata e inoffensiva), e ha ritenuto, facendo corretto uso dei principi di diritto più volte affermati in questa sede di legittimità in punto di dolo, che l'elemento soggettivo si è connotato quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale in termini di accettazione del rischio, da parte degli agenti, della morte della vittima quale conseguenza delle condotte illecite attuate, che si sono, pertanto, poste come premessa causale al decesso.
2.2. La deduzione difensiva circa la non corretta operata disamina e valutazione da parte dei Giudici di merito delle conclusioni della perizia di ufficio, secondo le quali, sulla base della dinamica dell'accaduto, la morte di DE UG non avrebbe espresso una "volontà inequivoca" di uccidere, ma si sarebbe posta come "evenienza inattesa dell'aggressore", che ne ha causato l'asfissia nel tentativo di non farla urlare, è in contrasto con la specifica analisi che la Corte ha condotto in merito alle argomentazioni e conclusioni del perito. La sentenza, dopo avere correttamente evidenziato che l'interpretazione della volontà dei soggetti agenti non era stata richiesta al perito -cui è sicuramente estranea l'indagine sintomatica dei vari livelli crescenti di intensità di volontà dolosa, demandata al giudice, e riferita agli elementi fattuali indicativi all'esterno della volontà omicidiaria (tra le altre, Sez. 1, n.12594 del 29/01/2008, dep. 27/03/2008, Li e altri, Rv.240276)- ha ragionevolmente puntualizzato, con congruenti testuali richiami fattuali, che la conclusione peritale è stata nel senso che l'azione violenta esplicata sulla vittima ha dato adito a sue difficoltà respiratorie e ha costituito rilevante momento probatorio nella connessione eziologica degenerata nella sua morte, e ha puntualizzato -a fronte dell'assunto peritale che il decesso ha fatto seguito, oltre che alla espletata azione di soffocamento, alla preesistente grave fibrosi polmonare della vittima, e alla luce del principio della equivalenza causale di cui all'art. 41, commi 1 e 3, cod. pen.- che la coesistenza di due cause concorrenti non assume rilievo e non esclude il nesso causale tra la condotta omicida e l'evento morte quando, come nella specie, detto evento non si sarebbe verificato, almeno con la intervenuta precipitazione temporale, senza il violento intervento esterno per opera dei rapinatori, che ha alterato le condizioni fisiche della vittima.
2.3. La Corte del gravame, anche evidenziando la non rilevanza -al fine della ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato- del non avvenuto serraggio del nastro da pacchi al collo della vittima, ha avvertito coerentemente che non era in discussione la ricorrenza del dolo omicidiario intenzionale, rendendo 9 implicitamente conto della infondatezza anche dell'ulteriore rilievo difensivo dedotto come carenza argomentativa della decisione- circa il possibile ricorso a modi più rapidi e semplici di soppressione della vittima ove ci fosse stata una volontà omicida, vertendo l'analisi sulla connotazione diretta, alternativa o anche eventuale del momento soggettivo, e ritenendo, sì come già rilevato, dimostrate la rappresentazione della probabilità del verificarsi dell'evento in conseguenza dell'azione commessa e l'accettazione di tale rischio, alla cui argomentata e non apodittica disamina non è stata estranea la considerazione delle difficoltà motorie, dello stato di obesità e dell'età della vittima, pur di conseguire l'obiettivo di eseguire la razzia dei beni dei coniugi SU.
2.4. Né la conferma del condiviso inquadramento giuridico del reato di omicidio è astratta dalla compiuta analisi anche della contestata impostazione sistematica della vicenda per la opposta sua riconducibilità allo schema delineato dall'art. 586 cod. pen., ancora reclamato dal ricorrente nella rubrica dell'unico motivo proposto. La Corte, invero, con pertinente richiamo in diritto (Sez. 1, n. 2587 del 23/10/1997, dep. 27/02/1998, Di Gregorio e altri, Rv. 210075, cui si aggiungono tra le altre, Sez. 5, n. 3262 del 13/02/1999, dep. 11/03/1999, P.G. in proc. IOne U., Rv. 213028; Sez. 1, n. 21039 del 26/04/2005, dep. 06/06/2005, De Angelis, Rv. 231770), ha ribadito che risponde del reato di omicidio a titolo di dolo eventuale -una volta accertato che l'evento mortale, riconducibile alla condotta volontariamente posta in essere, fosse prevedibile- l'agente che abbia accettato il rischio del suo avverarsi pur di portare a termine l'azione criminosa, e, richiamata la fattispecie relativa a vittima morta soffocata in seguito a imbavagliamento cui era stata sottoposta dai rapinatori, ha escluso la ricorrenza sia della ipotesi dell'omicidio preterintenzionale, in cui la morte del soggetto passivo del reato deve essere, seppure non voluta, conseguenza di una condotta intenzionalmente diretta a ledere, sia della ipotesi della morte come conseguenza di altro delitto, in cui l'evento è conseguenza non presente nella cosciente determinazione del reo neanche a livello di possibilità.
3. Alle svolte considerazioni segue il rigetto dell'indicato ricorso.
4. Anche il ricorso proposto da IO SI deve essere rigettato per essere infondati o inammissibili i motivi che lo sostengono.
5. Le doglianze sviluppate con il primo motivo si articolano su un triplice versante che riguarda il contributo materiale posto in essere dal ricorrente con riferimento al reato di omicidio, il nesso causale tra l'evento morte e la causa che lo ha determinato, e l'elemento soggettivo dello stesso reato di omicidio. 10 5.1. Il primo profilo è privo di giuridico pregio, oltre a essere aspecifico nella sua omessa correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione. La Corte di secondo grado, nel rispondere ai rilievi difensivi in ordine al contestato concorso del ricorrente nel delitto di omicidio, ha, infatti, logicamente ripercorso, in coerenza con i principi in tema di concorso di persone nel reato ai sensi dell'art. 110 cod. pen. e in relazione all'atipicità della condotta criminosa concorsuale (tra le altre, Sez. 1, n. 5631 del 17/01/2008, dep. 05/02/2008, Maccioni, Rv. 238648), sia il quadro in cui si è inserita l'azione, preceduta da concerto tra i correi (esplicatosi nella meticolosa preparazione anche delle modalità del delitto e nella scelta dei soggetti, manifestamente più deboli, da depredare), sia il comportamento convergente poi tenuto dagli stessi in esecuzione del proposito delittuoso e nel contesto di un'azione unitaria, non scalfito dagli imprevisti, rimarcando in particolare che i lamenti della vittima -a fronte degli atti di violenza infertile-, avvertiti anche dal non vicino coniuge, hanno superato "secondo logica e ragionevolezza" l'eventuale disattenzione del medesimo ricorrente, intento, secondo le sue indicazioni, a immobilizzare gli arti inferiori della vittima e a reperire la refurtiva nell'appartamento, e, al contrario, concorrente pieno nella congiunta azione delittuosa.
5.2. Né ha alcun fondamento il secondo profilo delle doglianze, afferente al dedotto difetto di prova del nesso di causalità tra la condotta tenuta e la morte della vittima, in dipendenza della decisività della preesistente situazione patologica della stessa "di per sé sola idonea a causare l'evento morte". Sulla questione deve richiamarsi quanto argomentato (sub 2.2.) con riferimento alla posizione del ricorrente OR, che ha sottoposto a questa Corte censure sostanzialmente analoghe, del pari riferite alla valutazione tecnica delle condizioni di salute della vittima e al loro apprezzamento nella ricostruzione della vicenda omicidiaria. Agli svolti, e richiamati, rilievi che, dando conto della correttezza e coerenza dell'iter argomentativo della decisione, escludono la fondatezza delle censure, deve aggiungersi una duplice considerazione. La prima considerazione attiene all'aspecifica riproposizione del rilievo del consulente tecnico di parte circa il carattere non letale della condotta tenuta dagli imputati se la vittima fosse stata un soggetto privo di patologie, senza alcun confronto critico con le ignorate ragioni poste a fondamento della risposta resa, motivatamente riferita alla prospettazione, sottesa alla deduzione, contraria agli interessi dello stesso deducente. La seconda considerazione riguarda la non consentita riproposta rilettura in fatto con richiami peraltro privi di autosufficienza a stralci di trascrizioni dei verbali di udienza non allegati- delle conclusioni del perito di ufficio, già oggetto di esplicito apprezzamento nel loro contenuto anche in rapporto agli, ora 11 riproposti, argomenti difensivi, e la cui coerente sintesi conclusiva non è né meramente assertiva né manifestamente illogica.
5.3. Privo di fondatezza è anche il terzo profilo delle doglianze difensive, relativo alla ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato. Contrariamente alla tesi difensiva che ha opposto la non configurabilità di tale elemento neppure sotto il profilo del dolo eventuale, l'analisi svolta dalla Corte di merito, in continuità argomentativa con la sentenza del primo Giudice, è, infatti, coerente con i principi di diritto che attengono alla imputazione soggettiva della fattispecie incriminatrice e alla individuazione dei vari livelli di intensità della volontà dolosa. Tale diffusa analisi, già ripercorsa sub 2.1., 2.2. e 2.3. in relazione al ricorso proposto da OR, è, anche, del tutto congruente con le emergenze fattuali, specificamente richiamate e ritenute esaustivamente e univocamente dimostrative della rappresentazione da parte degli agenti della probabilità del verificarsi dell'evento in conseguenza della loro azione e dell'accettazione di tale rischio pur di conseguire il proprio obiettivo. Né inducono ragioni di riflessione il rinnovato riferimento difensivo alle non conosciute condizioni di salute della vittima, che, oltre a non avere escluso il nesso causale tra la condotta omicida e l'evento morte, sono state giudicate visibili e ben percepibili e, comunque, ragionevolmente scompensate e tali da integrare il rischio di un decesso per effetto dello spavento indotto dalla situazione determinatasi e dal trattamento riservato, violento e temporalmente non limitato;
la riaffermata limitazione del contributo dato alla vicenda, invece logicamente apprezzata nel suo nesso logico e funzionale con la condotta dei concorrenti;
l'affermata successiva apprensione dell'evento morte attraverso la lettura di un quotidiano, del tutto ininfluente rispetto al già avvenuto esaurimento della sequenza degli atti che hanno determinato lo stesso evento.
5.4. Né le conclusioni univoche, che -considerando prevedibile l'evento mortale riconducibile alla condotta volontariamente posta in essere- hanno ravvisato la sussistenza della tipica responsabilità concorsuale ordinaria, tale da esporre tutti i concorrenti alla pena stabilita per il reato in cui hanno concorso indipendentemente dalla natura e dalla incidenza dell'azione di ciascuno, imponevano di verificare di ufficio la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie della responsabilità per concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen., la cui applicabilità soggiace, tra l'altro, al limite negativo che non ricorra la responsabilità ai sensi dell'art. 110 cod. pen. (tra le altre, Sez. U, n. 337 del 18/1272008, dep. 19/01/2009, Antonucci, Rv. 241574; Sez. 6, n. 18489 del 13/01/2010, dep. 14/05/2010, P.G. in proc. Rubino, Rv. 246914). Quanto alla ulteriore deduzione difensiva afferente alla contestata esclusione della qualificazione del fatto in termini di omicidio preterintenzionale è sufficiente 12 richiamare, a dimostrazione della infondatezza della censura, l'articolato apparato logico della sentenza che, ricostruendo, con pertinente richiamo al condiviso precedente di questa Corte (Sez. 1, n. 2587 del 23/10/1997, dep. 27/02/1998, Di Gregorio e altri, Rv. 210075), l'evento mortale, riconducibile alla condotta volontariamente posta in essere, come comunque prevedibile, con accettazione del rischio del suo verificarsi, ha ritenuto che non potesse ravvisarsi la preterintenzione che suppone che la morte del soggetto passivo non sia comunque voluta, anche criticamente ripercorrendo il dibattito sulla questione della qualificazione del fatto, già intervenuto in primo grado, e rimarcando la non congruenza rispetto al fatto delle decisioni di legittimità, richiamate dalle difese, a conforto del contestato inquadramento giuridico, con ignorate argomentazioni in diritto. 6. È infondato anche il secondo motivo formulato dal ricorrente SI, che censura per violazione di legge e vizio di motivazione l'entità del disposto aumento della pena base stabilita per il reato di omicidio (capo b) in relazione ai reati di cui ai capi a), c) e d), e il diniego del giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate e ritenute. La sentenza impugnata ha, infatti, esplicitato, dopo le determinazioni in punto responsabilità, le ragioni che giustificavano la scelta giudiziale, e, in particolare, ha logicamente valorizzato, dopo avere indicato i tratti di indulgenza sanzionatoria mostrati dal primo Giudice (tra i quali l'allineamento della sanzione per il delitto più grave al minimo edittale e il riconoscimento delle attenuanti generiche) a conferma della non sussistente arbitrarietà repressiva, la complessiva gravità delle condotte, che ha specificamente illustrato, richiamando i parametri di riferimento fissati dall'art. 133 cod. pen., con riguardo alla intensità dell'elemento soggettivo, alle modalità dell'azione, ai mezzi usati, e alla condotta susseguente al reato, a conforto della non riducibilità del carico sanzionatorio;
ha congruamente rappresentato -quanto al ricorrente SI- la modestia della sua lealtà, espressasi, senza la indicazione dei complici, con "/a tipica omertà dell'ambiente di malavita"; ha coerentemente rimarcato lo spessore e la pluralità delle aggravanti contestate a conferma del condiviso operato bilanciamento delle circostanze;
ha plausibilmente evidenziato, con riguardo ai singoli atti costitutivi della continuazione, l'adeguatezza dell'incremento punitivo disposto a fronte della peculiare gravità del delitto di rapina per la duplicità delle vittime e per l'ammontare del bottino, e dell'evidente allarme sociale conseguito al sequestro di persona. Tali valutazioni, attinenti ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, correttamente esercitato e logicamente esplicato, si sottraggono alle deduzioni svolte, che infondatamente oppongono l'omessa 13 considerazione del già riconosciuto vincolo della continuazione e reiterano la richiesta, già negativamente valutata, di un più mite trattamento sanzionatorio, e inammissibilmente reclamano una rilettura in fatto della condotta collaborativa tenuta, che la Corte ha apprezzato in rapporto alla modestia della espressa lealtà processuale, attestata dal silenzio serbato con riguardo ai nomi delle altre persone coinvolte, pure evidenziato nella sentenza di primo grado.
7. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della erronea applicazione della legge penale in cui è incorsa la sentenza impugnata per la disposta conferma della dichiarazione della sua abitualità a delinquere, è inammissibile per difetto di correlazione con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata nel rigettare, per manifesta infondatezza, l'eccepita omessa richiesta del Pubblico Ministero al riguardo. La Corte di assise di appello, invero, ha correttamente rilevato che non solo la dichiarazione di abitualità può essere assunta anche di ufficio con esatti richiami in diritto (Sez.
1. n. 6926 del 7/11/2008, dep. 18/02/2009, Filosa, Rv. 243222), ma anche che la partecipazione del Pubblico Ministero all'esercizio dell'azione penale è soddisfatta mediante la formulazione del capo di imputazione, che comprende l'accusa, e che l'operata e confermata dichiarazione non è in contraddizione con il riconoscimento, avvenuto nella specie, delle attenuanti generiche, discendendo dall'esercizio del suo potere discrezionale da parte del giudice che ritenga, in presenza delle condizioni previste dalla norma, e qui sussistenti, che il colpevole sia dedito al reato (tra le altre Sez. 4, n. 3237 del 24/05/2012 dep. 14/08/2012, Pittao, Rv. 253156), mentre la concessione delle attenuanti generiche opera sul piano della pena. Di tali ragioni non si è fatto carico il ricorrente, che, non sottoponendole a specifica critica dopo averle enunciate, ha espresso un mero dissenso di generica contrapposizione argomentativa.
8. Al rigetto dei ricorsi segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Angela Tardio DEPOSITATA Umberto Giordano مسلمان IngeleEardr IN CANCELLERIA 14 SET 2015 CANCELLIERE M E R P Pistro Diep U S