Sentenza 7 febbraio 2013
Massime • 1
Nell' ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali possono annoverarsi le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore di fatto. (Nella specie la Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva respinto la richiesta di considerare il fatto ascritto cagionato da costringimento fisico per assenza di allegazione di elementi significativi a sostegno).
Commentari • 8
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2013, n. 20171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20171 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 07/02/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 375
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - N. 30958/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocati Palma Francesca e Scatozza Umberto, quali difensori di:
NG NG (n. il 20/10/1989) e di IU AN (n. il
24/06/1988);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, Sezione penale, in data 08/03/2012. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Adriano Iasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Luigi Riello, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.
Udito l'Avvocato Claudio Marcone - sostituto processuale dell'Avvocato Umberto Scatozza - il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento di entrambi i ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza del 17/06/2011, il G.U.P. del Tribunale di Fermo dichiarò NG NG e IU AN responsabili di rapina aggravata e - con la riduzione per la scelta del rito - li condannò alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa ciascuno.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame ma la Corte d'appello di Ancona, con sentenza dell'08/03/2012, confermò la decisione di primo grado.
Ricorrono per cassazione - con due distinti ricorsi, ma analoghe doglianze - i difensori degli imputati deducendo la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla reiezione di tutte le doglianze della difesa. In particolare evidenziano la manifesta illogicità con la quale viene esclusa la sussistenza del costringimento fisico subita dai due imputati ad opera degli altri ignoti correi (l'Avvocato Scatozza evidenzia, anche, l'assenza di "indizi atti a comprovare la libera e cosciente volontà degli imputati" nel commettere la rapina). Si lamentano inoltre del diniego delle attenuanti generiche (il solo Avvocato Palma) e della eccessività della pena (anche tenuto conto - secondo l'Avvocato Scatozza del costringimento fisico subito dagli imputati). Il solo Avvocato Palma evidenzia, infine, la violazione di legge e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovare la traduzione degli interrogatori degli imputati;
e ciò nonostante le contraddizioni contenute nei diversi interrogatori degli imputati rilevati dagli stessi giudici di merito.
I difensori dei ricorrenti concludono, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono inammissibili per violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia - come nel caso di specie - compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 311.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Inoltre i ricorsi sono inammissibili anche per violazione dell'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 cod. proc. pen., lett. c), perché le doglianze (sono le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano, peraltro, immuni da vizi logici o giuridici. Infatti il Giudice di merito - dopo aver richiamato la condivisa sentenza di primo grado (si vedano le pagine 1 e 2 e 4 e 5 dell'impugnata sentenza) - ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni per le quali ritiene la responsabilità dei ricorrenti per il reato di cui sopra (concordi e coerenti dichiarazioni delle P.O. ed esito accertamenti). A fronte di quanto sopra gli imputati contrappongono solo mere generiche contestazioni in fatto che non smentiscono la ricostruzione operata dai Giudici di merito e che si risolvono unicamente in una generica alternativa ricostruzione dei fatti (non ammissibile in questa sede di legittimità per quanto sopra evidenziato). Per quanto riguarda in particolare l'invocato costringimento fisico degli imputati, da questi subito ad opera dei correi non identificati, i difensori dei ricorrenti, oltre a non tener conto di quanto correttamente evidenziato dai entrambi i Giudici di merito, non forniscono alcun elemento o allegazione che possa in qualche modo confortare quanto apoditticamente sostenuto, tra l'altro, in evidente contrasto con tutti gli elementi probatori acquisiti. In proposito si deve rilevare che una pur datata - ma pienamente condivisa - giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che deve negarsi, nel nostro ordinamento processuale penale, un onere probatorio a carico dell'imputato modellato sui principi propri del processo civile;
non altrettanto è da dirsi per il cosiddetto onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato, coerentemente al proprio interesse, è tenuto a fornire all'ufficio, in attuazione del dovere civico di collaborazione alla ricerca della verità materiale, le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove accertati, a volgere il giudizio in suo favore. Fra tali fatti e circostanze, oltre a quelli che escludono la punibilità di un fatto realizzante, in tutti i suoi elementi positivi, una fattispecie criminosa (quali possono essere le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore di fatto) devono farsi rientrare anche quelli che, pur attenendo alla intrinseca struttura oggettiva e soggettiva del reato, rivestano carattere di eccezionalità ed atipicità rispetto al normale svolgersi delle vicende umane, come è il caso del malore improvviso del conducente che rappresenta senza dubbio un'eccezione alla regola del carattere cosciente e volontario della condotta dell'uomo (Sez. U, Sentenza n. 12093 del 14/06/1980 Ud. - dep. 17/11/1980 - Rv. 146696; Sez. 4^, Sentenza n. 11810 del 02/10/1987 Ud. - dep. 23/11/1987 - Rv. 177092; Sez. 1^, Sentenza n. 15493 del 11/11/1988 Ud. - dep. 11/11/1989 - Rv. 182491; Sez. 5^, Sentenza n. 9134 del 06/08/1991 Ud. - dep. 11/09/1991 - Rv. 191193). Manifestamente infondata è anche l'eccezione relativa alla traduzione degli interrogatori. Si deve, in proposito evidenziare che i giudici di merito non rilevano alcuna contraddizione o errore dovuto alla cattiva traduzione (pag. 4 dell'impugnata sentenza) e proprio per tale motivo rigettano correttamente l'istanza di rinnovazione della traduzione;
ne', d'altronde, i ricorrenti evidenziano in cosa consistono le contraddizioni di cui parlano e la loro rilevanza sulla decisione. Decisione che affronta, invece, tutta la ricostruzione e impostazione difensiva dei ricorrenti escludendone la fondatezza sulla base delle prove acquisite. Inoltre, gli imputati hanno scelto di procedere con giudizio abbreviato secco (cioè senza richiesta di integrazione probatoria) e non hanno sollevato alcuna obbiezione sulle traduzioni. Orbene questa Suprema Corte ha più volte affermato che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice - nel caso di specie, invece, assolto - di motivare il diniego di tale richiesta (Sez. 2^, Sentenza n. 3609 del 18/01/2011 Ud. - dep. 01/02/2011 - Rv. 249161). Inoltre, in tema di giudizio abbreviato, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria, sollecitato a norma dell'art. 603 cod. proc. pen., comma 3, dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato "senza integrazione probatoria", non costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, cod. proc. pen., comma 1, lett. d), (Sez. 6^, Sentenza n. 7485 del
16/10/2008 Ud. - dep. 20/02/2009 - Rv. 242905). Infine, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6^, Sentenza n. 40496 del 21/05/2009 Ud. - dep. 19/10/2009 - Rv. 245009).
Manifestamente infondate sono, anche, le doglianze relative al diniego delle attenuanti generiche e alla congruità della pena. Infatti, il Giudice di merito ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato i motivi che sorreggono il diniego delle attenuanti generiche. Invero, la Corte territoriale valuta correttamente i vari elementi fissati dall'art. 133 c.p., per la concessione delle predette attenuanti. Questa Suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (gravità del fatto, sintomatica di elevata pericolosità sociale degli imputati;
si veda sul punto ad esempio: Sez. 2^, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691; Sez. 6^, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud. - dep. 23/09/2010 - Rv. 248244). Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte - condivisi dal Collegio - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il Giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. Ad esempio in un caso posto all'attenzione di questa Suprema Corte - che ha considerato corretta la relativa motivazione - il giudice di merito aveva ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in relazione alla gravità del fatto (Si veda Sez. 1^, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. - dep. 31/03/1994 - Rv. 196880; Sez. 1^, Sentenza n. 1666 del 11/12/1996 Ud. - dep. 21/02/1997 - Rv. 206936; Sez. 2^, Sentenza n. 106 del 04/11/2009 Ud. - dep. 07/01/2010 - Rv. 246045). Infine, per la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2^, Sentenza n. 3609 del 18/01/2011 Ud. - dep. 01/02/2011 - Rv. 249163). Ebbene entrambi i giudici merito nel valutare complessivamente la vicenda hanno, quindi, di fatto ritenuto - con giudizio incensurabile in questa sede - che la gravità del fatto prevalga sugli elementi evidenziati nell'appello e non consenta il riconoscimento dell'attenuanti generiche. In relazione, poi, alle contestazioni della motivazione sul punto mosse negli odierni ricorsi - che si fondano su richiami giurisprudenziali che indicano alcune delle ragioni per le quali si possono riconoscere le attenuanti generiche - la difesa del ricorrente non considera quale è la funzione delle attenuanti generiche. In proposito questa Corte di Cassazione ha stabilito il principio - condiviso dal Collegio -che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge (ritenuta, invece, congrua nel caso di specie come si vedrà in seguito), in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1^, Sentenza n. 11361 del 19/10/1992 Ud. - dep. 25/11/1992 - Rv. 192381; Sez. 2, Sentenza n. 2769 del 02/12/2008 Ud. - dep. 21/01/2009 - Rv. 242709). Inoltre, l'obbligo di motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez. 2^, Sentenza n. 38383 del 10/07/2009 Ud. - dep. 01/10/2009 - Rv. 245241). Infine, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3^, Sentenza n. 19639 del 27/01/2012 Ud. - dep. 24/05/2012 - Rv. 252900).
La Corte di appello ha, poi, ben evidenziato gli elementi che le hanno fatto ritenere la pena irrogata congrua. In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (quello di cui sopra;
Sez. 4^, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004 Ud. - dep. 26/10/2004 - Rv. 230278).
Si deve rilevare, poi, che le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794). Orbene a fronte di quanto sopra esposto, la difesa degli imputati contrappone solo astratti principi generali e generiche contestazioni, che non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello. In particolare non evidenzia alcuna illogicità o contraddizione nella motivazione della Corte di appello allorché conferma la decisione del Tribunale. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1^, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634). Infine, si deve osservare che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (che tra l'altro nel caso di specie non si ravvisano).
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuna al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2013