Sentenza 19 maggio 2014
Massime • 3
Il furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta sia di tenue valore e sia effettivamente destinata a soddisfare un grave ed urgente bisogno; ne consegue che, per far degradare l'imputazione da furto comune a furto lieve, non è sufficiente la sussistenza di un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, occorrendo, invece, una situazione di grave ed indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il furto di 61 confezioni di lamette e di 2 confezioni di assorbenti, per un valore totale di 886 euro, potesse configurare l'ipotesi attenuata).
Nell'ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata che aveva escluso la configurabilità dello stato di necessità con riferimento ad imputato che non aveva offerto alcuna indicazione concreta in ordine agli elementi necessari ad integrare la scriminante invocata).
Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625-bis cod. pen., è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., la valutazione relativa ad utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (Fattispecie in cui si è escluso in tema di furto che la mera indicazione di un nominativo costituisca una condotta sufficiente a consentire la individuazione dei correi nel senso richiesto dalla norma).
Commentari • 10
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 25 settembre 2024, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Perugia, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. 2.- Il rimettente espone di dover giudicare, nelle forme del rito abbreviato, di un'imputazione per furto in abitazione, ai sensi degli artt. 110 e …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 25 settembre 2024, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Perugia, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. 2.- Il rimettente espone di dover giudicare, nelle forme del rito abbreviato, di un'imputazione per furto in abitazione, ai sensi degli artt. 110 e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2014, n. 32937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32937 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 19/05/2014
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 1514
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 44650/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IU ST AT N. IL 15/03/1985;
avverso la sentenza n. 5727/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 12/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Carmine Stabile, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza resa in data 2 aprile 2012, confermata dalla Corte d'appello di Bologna il 12 aprile 2013, il Tribunale di Forlì condannava CI TE CA alla pena di giustizia, all'esito di rito abbreviato, per il delitto di furto, in danno del supermercato Conad, di beni per un valore complessivo di Euro 886,99;
entrambi i giudici di merito ritenevano sussistere le due aggravanti contestate, dell'aver agito su cose esposte alla pubblica fede e dell'uso di un mezzo fraudolento, con riferimento all'espediente di occultare i beni all'interno di una borsa rivestita di carta stagnola, per eludere la rilevazione delle barre antitaccheggio all'uscita del negozio.
2. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato, con atto del proprio difensore, avv. Antonio Piccolo, con il quale si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E, in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 2, e art. 192 c.p.p., comma 2. 2.1 Il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione, trattandosi di furto commesso per necessità, come si desumeva dai beni oggetto della sottrazione e dall'utilizzo di una tecnica rudimentale (l'utilizzo di una borsa schermata), diffusa tra chi commette questo tipo di reato.
2.2 Viene inoltre censurato il diniego della sospensione condizionale della pena, in considerazione di due precedenti di polizia, ed il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 625 bis c.p., avendo l'imputato indicato il nominativo del complice.
2.3 Infine è censurata l'eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, essendo tutte le censure formulate manifestamente infondate.
2. In particolare lo stato di necessità era chiaramente da escludere in considerazione dell'oggetto della sottrazione, non certamente di tipo "alimentare" (61 confezioni di lamette e 2 confezioni di assorbenti, per un valore complessivo di Euro 886,99); oltretutto il ricorrente non indica alcuna ragione per la quale i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la scriminante prevista dall'art. 54 c.p., se non la tecnica adoperata (l'utilizzo di una tecnica rudimentale), l'oggetto (generi alimentari) e l'esiguo valore, elementi tutti insussistenti nel caso concreto e comunque insufficienti, poiché ai fini del riconoscimento della scriminante egli aveva un preciso onere di allegazione degli elementi necessari ad integrarla (il pericolo attuale di un danno grave alla persona, l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo).
2.1 Nell'ordinamento processuale penale, infatti, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali possono annoverarsi le cause di giustificazione (Sez. 2^, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916).
2.2 Anche ai fini della sussistenza dell'ipotesi attenuata del furto commesso in stato di bisogno, disciplinato dall'art. 626 c.p.p., comma 1, n. 2, è necessario, in primo luogo, che la cosa sottratta sia di tenue valore in senso oggettivo, evenienza che nel caso di specie sicuramente deve escludersi, considerato il valore rilevante delle cose sottratte (pari ad Euro 886,99) ed in secondo luogo che la sottrazione sia diretta al soddisfacimento di un bisogno primario, non solo sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, ma anche da un punto di vista oggettivo, essendo necessario che la cosa sottratta sia effettivamente destinata a soddisfare tale bisogno. Sulla base di tale impostazione, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto di dovere escludere la possibilità di fare degradare l'imputazione da furto comune a furto lieve in presenza di un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, ritenendosi invece necessaria una situazione di grave ed indilazionabile bisogno, alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa (Sez. 2^, n. 42375 del 05/10/2012, Michelucci, Rv. 254348).
3. Con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 625 bis c.p., per aver l'imputato consentito prima del giudizio l'individuazione dei correi attraverso l'indicazione del nominativo di un complice, la motivazione della decisione è congrua e per niente illogica, laddove afferma che la mera indicazione di un nominativo non è condotta sufficiente a consentire di individuare i correi, nel senso richiesto dalla norma del codice penale;
in proposito è opportuno ricordare che il giudice, nell'apprezzare il contributo dell'imputato, può riconoscere la sussistenza dell'attenuante solo allorché ne riconosca motivatamente l'efficienza e la concretezza. In una tale prospettiva, egli gode di un ampio potere discrezionale di valutazione, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606 c.p.p., lett. E. Nel caso di specie deve escludersi la configurabilita di alcuna violazione di legge o di un vizio di motivazione, atteso che la Corte di appello di Bologna ha congruamente illustrato le ragioni delle sue determinazioni, sottolineando l'insufficienza delle indicazioni fornite dallo CI.
4. Anche il diniego della sospensione condizionale della pena appare logicamente motivato, con il richiamo a due recentissimi precedenti di polizia, sintomatici di una personalità incline a commettere reati contro il patrimonio negli esercizi commerciali (tre in venti giorni); come è noto, ai sensi dell'art. 164 c.p., comma 1, la sospensione condizionale della pena è ammessa solo se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati;
il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nel citato art. 133, ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio (Sez. 4^, n. 22045 del 10/05/2012, Ciobanu, Rv. 252972) e tra questi può fondarsi sui precedenti di polizia (Sez. 2^, n. 18189 del 05/05/2010, Vaglietti, Rv. 247469), espressamente presi in considerazione dal n. 2 del comma 2 dell'art. 133 tra gli indici dai quali il giudice deve desumere la capacità a delinquere del colpevole.
5. Quanto alla pena, censurata perché eccessiva, correttamente il giudice di appello osserva che si tratta di sanzione prossima al minimo edittale, per cui, in ossequio al costante orientamento di questa Corte, quando questa venga compresa nel minimo o in prossimità del minimo, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 c.p., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto (Sez. 2^, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685), oppure l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravita del reato o alla personalità del reo (Sez. 3^, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). In ogni caso la sentenza fornisce una specifica motivazione sul punto, richiamando le modalità del fatto, espressione di una certa professionalità, oltre ai due recenti precedenti di polizia.
6. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2014