Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 1
È inammissibile il procedimento per la confisca di cui all'art. 12 sexies, comma primo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 2 D.L. 20 giugno 1994, n. 399, convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 501, quando lo stesso è iniziato nei confronti del successore di persona fisica defunta, ritenuta, solo "post mortem", come interposta del condannato per uno dei delitti indicati dal medesimo art. 12 sexies nell'acquisto dei beni oggetto della richiesta di ablazione, in quanto l'avente causa del preteso soggetto interposto non è equiparabile all'erede del supposto interponente, ma terzo estraneo rispetto a quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2014, n. 45138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45138 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 20/06/2014
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 1992
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 50063/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di MILANO;
avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano in data 2/07/2103, nel procedimento n. 57/2012 Reg. Ord.;
nei confronti di:
NZ PA, nato a [...] il [...];
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 20 giugno 2014, dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del procuratore generale presso questa corte, in persona del sostituto procuratore generale, Giuseppe Volpe, il quale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato. RILEVATO IN FATTO
1. GG UC (detto GG) fu condannato, con sentenza in data 19 dicembre 1979 della Corte di appello di Milano, irrevocabile il 2 aprile 1982, per il delitto di sequestro a scopo di estorsione dell'imprenditore, OR PI, dopo essere stato assolto dal medesimo reato, per insufficienza di prove, con la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Milano il 13 novembre 1976. Nello stesso processo fu imputata di favoreggiamento personale e reale la convivente del GG, AR IA, la quale, già con la sentenza di primo grado del 13 novembre 1976, fu assolta da entrambi i reati, rispettivamente, perché il fatto non costituisce reato e perché il fatto non sussiste;
e l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sua assoluzione fu dichiarato inammissibile per rinuncia all'impugnazione con la suddetta sentenza del 19 dicembre 1979. Nel corso del processo di primo grado fu iscritta ipoteca su due immobili, entrambi intestati alla AR: un appartamento in Milano, via Cremosano, 4, composto da tre locali e servizi, con annesso vano cantina, acquistato il 29 novembre 1972; e un altro appartamento in Milano, via Ripamonti, 166, al piano sesto, con annesso terrazzo, cantina e due box, acquistato il 2 aprile 1975. L'ipoteca fu iscritta il 15 aprile 1975 per un valore di 25 milioni e l'iscrizione fu rinnovata il 13 aprile 1995.
Dopo oltre dieci anni, il 2 ottobre 2005, avvenne la morte della AR, preceduta dal decesso del GG, morto in carcere il 15 novembre 1993.
Con istanza in data 18 gennaio 2012 AR PA, figlio riconosciuto di AR IA e naturale del GG, nella qualità di erede universale della madre, assolta dal delitto di favoreggiamento reale, ha chiesto alla Corte di appello di Milano, giudice dell'esecuzione, l'autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca iscritta il 15 aprile 1975 e rinnovata il 13 aprile 1995 sugli appartamenti e rispettive pertinenze, di cui sopra. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, richiesto del parere sulla domanda del AR, ne ha chiesto il rigetto e contestualmente, con atto del 1 marzo 2012, ha avanzato istanza di confisca degli stessi immobili: dell'appartamento in via Ripamonti, a norma dell'art. 240 cod. pen. o del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 1, convertito in L. n. 356 del 1992;
e dell'immobile in via Cremosano, ai sensi del citato art. 12 sexies.
La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 22 giugno - 3 luglio 2012, ha disposto la confisca degli immobili suddetti, in applicazione del D.L. n. 306 del 1992, cit., solo art. 12 sexies, comma 1, ritenendoli fittiziamente intestati alla AR, convivente del condannato GG al tempo dei rispettivi acquisti, poiché, secondo il giudice dell'esecuzione, sussistevano le condizioni previste dal citato art. 12 sexies, comma 1, ovvero la sproporzione del valore degli immobili rispetto ai redditi dichiarati o all'attività economica sia del GG, sia della AR, senza che fosse stata data adeguata giustificazione della loro legittima provenienza, e tali condizioni dovevano ritenersi operanti anche nei riguardi dell'erede dell'apparente proprietaria dei beni, il sunnominato AR PA, subentrato nella stessa posizione della madre.
Avverso la predetta ordinanza è stato proposto dal AR ricorso per cassazione, convertito da questa Corte in opposizione allo stesso Giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 667 c.p.p., comma 4, in relazione all'art. 676 c.p.p., comma 1.
La Corte di appello di Milano, investita nuovamente del caso, con ordinanza del 2 luglio 2013, ha accolto l'opposizione del AR avverso il provvedimento di confisca;
conseguentemente ha revocato la confisca degli immobili e disposto la cancellazione dell'ipoteca iscritta il 15 aprile 1975 e rinnovata il 13 aprile 1995. A ragione della propria decisione, la Corte ha addotto due argomenti principali: a) l'intervenuta assoluzione di AR IA, presunta interposta fittizia, dal delitto di favoreggiamento reale avente per oggetto proprio uno dei due immobili confiscati e, precisamente, quello ubicato in via Ripamonti, e l'assenza di prova, incombente sul pubblico ministero, che la AR fosse solo apparentemente proprietaria dei beni, non essendo a tal fine sufficienti le argomentazioni riportate nella sentenza di condanna del GG, secondo cui gli immobili, peraltro non confiscati in sede di cognizione, sarebbero appartenuti allo stesso condannato che vi avrebbe investito i proventi delle sue attività delittuose, non disponendo il GG e neppure la AR di lecite fonti di reddito proporzionate al valore dei beni;
b) la buona fede dell'erede legittimo ed universale della AR, il figlio PA, nato dalla sua unione con il GG: AR PA era, infatti, solo un bambino quando, nella prima metà degli anni settanta, furono acquistati gli immobili e, ad ulteriore riprova della buona fede dell'erede, l'ordinanza sottolinea che era stato proprio il AR, con la sua richiesta di cancellazione dell'ipoteca, a determinare l'istanza del Procuratore generale di confisca degli immobili ipotecati oltre trentasei anni prima.
2. Avverso l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, il quale denuncia la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge.
Il ricorrente osserva: a) l'assoluta irrilevanza, con riguardo all'immobile in via Ripamonti, del proscioglimento della AR dal delitto di favoreggiamento reale, giusta sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano in data 13 novembre 1976, considerato che, nella medesima sentenza assolutoria, l'immobile de quo era ricondotto alla effettiva titolarità e disponibilità del GG, condannato in via definitiva per i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione ed associazione per delinquere qualificata come mafiosa;
b) la positiva ricorrenza degli altri requisiti per disporre la confisca speciale di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 1, su entrambi gli appartamenti e relative pertinenze, come da elementi richiamati nella prima ordinanza di confisca, illegittimamente obliterati dal giudice dell'opposizione, considerato altresì il rapporto di convivenza more uxorio tra la AR e il GG, tale da attenuare l'onere probatorio dell'interposizione fittizia;
c) la indebita equiparazione dell'erede legittimo ed universale della AR al terzo estraneo di buona fede, atteso che AR PA era subentrato nell'identica posizione della madre defunta, proprietaria apparente dei beni sottoposti a confisca, da attribuire all'effettiva titolarità del GG;
d) l'erronea esclusione della confisca in conseguenza della morte del condannato, GG, avvenuta nell'anno 1993, avendo la giurisprudenza di legittimità ritenuto applicabile la speciale confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies anche nel caso di estinzione della pena per morte del reo, trattandosi di evento successivo all'irrevocabilità della condanna legittimante, in presenza delle altre condizioni di legge, la misura di sicurezza patrimoniale.
3. Nella requisitoria depositata il 17 febbraio 2014, il Procuratore generale presso questa Corte, condividendo i rilievi della parte pubblica ricorrente e ritenendo, quindi, legittima la confisca disposta nell'originaria ordinanza, oggetto di opposizione, ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'impugnato provvedimento di revoca della misura.
4. È pervenuta, il 12 giugno 2014, memoria del difensore di AR PA, avvocato Ivano Chiesa del foro di Milano, il quale, previa osservazione che il provvedimento ablativo è stato emesso circa quaranta anni dopo l'acquisto degli immobili e trentasei anni dopo l'assoluzione della proprietaria di essi, confuta i motivi di ricorso che ascriverebbero maggior rilievo agli elementi puramente indiziari di intestazione fittizia degli immobili rispetto all'assoluzione, con ampia formula, di AR IA dal reato di favoreggiamento reale nei riguardi di GG UC, il quale, secondo l'indimostrata tesi della parte pubblica, avrebbe procurato coi proventi della sua attività illecita la provvista necessaria per l'acquisto dell'immobile in via Ripamonti;
in ogni caso, rispetto ad entrambi gli immobili confiscati, sussisterebbe la buona fede del terzo istante per la cancellazione delle ipoteche, AR PA, erede di AR IA e figlio naturale del GG, il quale era solo un bambino al tempo in cui furono acquistati e ipotecati gli immobili, senza tacere che proprio il AR, con la sua istanza, aveva provocato la richiesta del Procuratore generale di Milano di confisca dei beni;
sarebbe giuridicamente aberrante la tesi del Procuratore generale, secondo cui la qualità di interposto fittizio si trasmetterebbe per diritto ereditario;
la confisca non potrebbe estendersi oltre il presunto interposto fittizio, pena la creazione di un'abnorme vincolo sul bene ravvisato nella sua astratta e perpetua assoggettabilità a confisca, ex art. 11 sexies, cit., e ciò in contrasto con i principi di libera circolazione dei beni e di tutela della buona fede dei terzi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va subito rilevato che l'intero procedimento nei suoi contrastanti esiti, come pure il ricorso del Procuratore generale a questa Corte, muovono da un errato inquadramento della cornice giuridica in cui va iscritto il caso in esame.
Per ricondurre l'oggetto di questo procedimento sui suoi corretti binari giuridici, giova puntualizzare i seguenti passaggi: a) GG UC (detto GG) e AR IA, sua convivente, hanno subito il medesimo processo penale come imputati, rispettivamente, di sequestro di persona a scopo di estorsione e favoreggiamento (personale e reale): tale processo, come si è detto, è stato definito con sentenza di condanna del GG, in appello, emessa il 19 dicembre 1979 (irrevocabile il 2 aprile 1982), e di assoluzione della AR già in primo grado, giusta sentenza del 13 novembre 1976 (irrevocabile il 19 dicembre 1979); b) nell'ambito di quel lontano processo, svoltosi secondo le norme del codice di procedura penale previgente, fu iscritta, in data 15 aprile 1975, in pendenza del giudizio di primo grado, ipoteca legale (e non giudiziale) sui due appartamenti e relative pertinenze, in Milano, già sopra indicati, entrambi di proprietà della AR, a norma dell'art. 189 c.p., comma 1, nel testo all'epoca vigente, in funzione della garanzia dei crediti di giustizia, come da richiesta del pubblico ministero;
c) gli effetti di tale ipoteca, iscritta per un valore di venticinque milioni, non cessarono, come previsto dall'art. 189 c.p., comma 4, con il definitivo proscioglimento della AR,
proprietaria degli immobili, dai delitti di favoreggiamento (personale e reale) del GG, in forza della ricordata sentenza del 13 novembre 1976; d) al contrario, dopo quasi venti anni dalla prima iscrizione e successivamente alla morte del GG, avvenuta il 15 novembre 1993, l'iscrizione ipotecaria fu rinnovata, a norma dell'art. 2847 cod. civ., il 13 aprile 1995; e) quasi diciassette anni dopo, il 18 gennaio 2012, AR PA, erede universale della madre, AR IA, nel frattempo a sua volta deceduta il 2 ottobre 2005, ha chiesto alla Corte di appello di Milano, giudice dell'esecuzione, la cancellazione della detta ipoteca, determinando la correlata istanza del pubblico ministero, contrario alla cancellazione, di confisca degli stessi immobili ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, sopravvenuto art. 12 sexies, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, come novellato dal D.L. 20 giugno 1994, n. 399,
conv. in L. 8 agosto 1994, n. 501; f) la richiesta del Procuratore della Repubblica di Milano, accolta dalla Corte di appello, giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, è stata invece respinta, in sede di opposizione proposta dal AR, con ordinanza della stessa Corte in data 2 luglio 2013, oggetto dell'attuale ricorso, la quale ha revocato la confisca e disposto la cancellazione dell'ipoteca.
Dalla sequela storica che precede è, dunque, chiaro che i beni immobili de quibus, in costanza di vita della presunta proprietaria fittizia (la AR) e del preteso proprietario reale (il GG), quest'ultimo condannato per delitto di elevato allarme sociale (sequestro di persona a scopo di estorsione), sono stati assoggettati, nel processo penale da loro subito, all'ipoteca legale prevista dall'art. 189 cod. pen., successivamente abrogata dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 218 (art. 65 disp. att. cod. proc. pen.), ma fatta salva nei processi trattati secondo la normativa previgente, giusta disposizione transitoria di cui all'art. 241 D.Lgs., cit.; tale ipoteca legale, oggi sostituita dal sequestro conservativo, costituisce istituto del tutto diverso, per presupposti e finalità di garanzia dei crediti di giustizia, dalla confisca cosiddetta allargata (e dall'eventuale sequestro ad essa funzionale), di cui al D.L. n. 306 del 1992 sopravvenuto, art. 11 sexies, conv. in L. n. 356 del 1992, con successive integrazioni, cit.; va aggiunto che, nel processo penale supposto dall'attuale procedimento di esecuzione, il tema della pretesa apparenza degli acquisti immobiliari da parte della AR, da ricondursi esclusivamente agli investimenti del convivente, GG, condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione, non formò oggetto di specifico dibattito processuale se non nei limiti dell'escluso favoreggiamento della stessa AR nei riguardi del GG, per essersi prestata, secondo l'ipotesi accusatoria smentita dall'esito assolutorio, a figurare come intestataria dell'appartamento in Milano, via Ripamonti n. 166, ipotizzato frutto del reimpiego del denaro versato dai familiari del sequestrato, OR, per ottenerne la liberazione.
Non esiste, dunque, un accertamento di interposizione fittizia dei beni immobili in questione, già di proprietà della AR e trasferiti a titolo di successione universale mortis causa al di lei figlio, AR PA, che sia opponibile a quest'ultimo, e ciò non solo per la buona fede dell'avente causa, come ritenuto nel provvedimento impugnato, ma più radicalmente per l'insostenibilità giuridica dello stesso presupposto che si assume, nell'ordinanza impugnata, incolpevolmente ignorato, vale a dire un'intestazione apparente di beni immobili mai espressamente dedotta e accertata in contraddittorio dell'interessata, se non nei limiti del contestatole favoreggiamento reale, pertinente peraltro ad uno solo degli appartamenti ipotecati, dal quale la stessa AR è stata definitivamente assolta perché il fatto non sussiste fin dal lontano 1976, come si è detto;
senza tacere che il AR, figlio naturale non riconosciuto del condannato GG, non risulta neppure erede di quest'ultimo, deceduto nel lontano 1993 e proposto, post mortem, per l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale in esame.
E, in proposito, va rilevato che l'ordinamento non prevede che al successore della presunta persona fisica interposta possa essere esteso il procedimento finalizzato all'applicazione della cosiddetta confisca allargata nei confronti del supposto interponente condannato, D.L. n. 306 del 1992, ex art. 11 sexies, conv. in L. n. 356 del 1992, cit.,- così come espressamente previsto, invece, nei riguardi dei successori della persona proposta per la misura di prevenzione patrimoniale, della quale intervenga la morte nel corso del procedimento o anche prima dell'instaurazione di esso, purché nei cinque anni dal decesso, a norma dell'art. 1 bis, comma 6-bis e art.
2-ter, comma 11, dell'abrogata L. 31 maggio 1965, n. 575, come novellata dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125, cui corrispondono, oggi, il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 18, commi 2 e 3 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
Ne consegue l'originaria non rilevata inammissibilità della richiesta di confisca, D.L. n. 306 del 1992, ex art. 11 sexies, conv. in L. n. 356 del 1992 cit., nei confronti dell'erede della persona fisica indicata come interposta nella proprietà di beni attribuiti a soggetto condannato per uno dei delitti previsti dallo stesso art. 12 sexies, in mancanza di accertamento della dedotta interposizione fittizia nel corso di procedimento in contraddittorio delle parti interessate, così come previsto per il parallelo procedimento applicativo di misura di prevenzione patrimoniale, cui devono essere chiamati i terzi che risultino proprietari o comproprietari ovvero titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni sequestrati, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, vigente art. 23, cit., con ammessa estensione del procedimento, nel caso di morte del proposto, nei confronti dei suoi successori, ma non anche nei riguardi dei successori del preteso interposto nella titolarità dei medesimi beni.
1.2. In sintesi e in conclusione, il ricorso del Procuratore generale deve essere respinto con rettifica della motivazione, in diritto, dell'ordinanza impugnata che importa l'infondatezza delle censure sollevate, in quanto erroneamente postulanti la legittimità del presente procedimento, che va invece negata in radice sulla base del seguente principio di diritto: è inammissibile il procedimento per la confisca di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, comma 1, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, come novellato dal D.L. 20 giugno 1994, n. 399, art. 2, conv. in L. 8 agosto 1994, n. 501,
che venga iniziato nei confronti del successore di persona fisica defunta, già convivente more uxorio di persona condannata per uno dei delitti previsti dall'art. 11 sexies, quando la pretesa apparente titolarità dei beni proposti per la confisca non abbia formato oggetto di specifico accertamento in contraddittorio con la presunta persona interposta, la quale, solo post mortem, sia indicata e ritenuta tale;
e ciò perché l'avente causa dal preteso soggetto interposto non è assimilabile all'erede del supposto interponente, condannato con sentenza irrevocabile per taluno dei delitti previsti dall'art. 12 sexies, e non subentra, dunque, nella medesima posizione reale del dante causa, ma è terzo estraneo rispetto al condannato, come tale non assoggettabile alla misura di sicurezza atipica prevista dall'art. 12 sexies, integrante provvedimento ablativo penale con funzione ad un tempo repressiva della ricchezza costituita illecitamente e ostativa alla sua ulteriore circolazione. Al rigetto del ricorso non segue condanna alle spese, trattandosi di impugnazione proposta dal pubblico ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2014