Sentenza 2 aprile 2014
Massime • 1
In tema di impugnazioni relative a misure cautelari, la disordinata composizione degli atti inviati al tribunale del riesame, tale da renderne difficile la ricerca ed individuazione, non può essere assimilata alla mancata trasmissione degli stessi, quale vicenda che determina la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa di una misura coercitiva, stante la natura eccezionale della previsione normativa di cui all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2014, n. 19134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19134 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 02/04/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 949
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 1309/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA YO, n. in Libano il 01/01/1955;
avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli in data 18/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice della convalida;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. G. F. Pagano, che ha concluso per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. IA YO propone ricorso per cassazione avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli di conferma dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p., del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 e art. 80, comma 2, in particolare per avere ricevuto da
CA CE e Di PU CE la somma di denaro di Euro 690.000 quale corrispettivo per la compravendita di un'ingente quantità di stupefacente.
2. Con un primo motivo deduce la violazione dell'art. 143 c.p.p., comma 1, in relazione alla omessa traduzione della ordinanza di custodia cautelare in una lingua conosciuta all'indagato (libanese abitante in Germania), evidenziando che l'obbligo della traduzione insorge nel momento stesso di emissione del provvedimento anche perché, nella specie, già in tale momento (in particolare dal contenuto delle intercettazioni in atti) risultava la ignoranza della lingua italiana da parte dell'indagato; di qui la nullità dell'ordinanza riverberantesi sull'interrogatorio di garanzia. Con un secondo motivo lamenta l'omessa motivazione sulla censura sollevata in ordine all'assoluta mancanza di motivazione dell'ordinanza di custodia sia in relazione ai gravi indizi di colpevolezza che in ordine alle esigenze cautelari essendosi trattato di un mero copia - incolla rispetto alle schede predisposte dalla Guardia di Finanza;
sicché il Tribunale non avrebbe potuto in alcun modo integrare una motivazione mancante.
Con un terzo motivo lamenta l'inosservanza e violazione di legge in relazione agli artt. 64 e 65 c.p.p. per avere il G.i.p. delegato del Tribunale di Civitavecchia proceduto all'interrogatorio di garanzia senza disporre del fascicolo del procedimento, non trasmessogli dal G.i.p. delegante e senza che, quindi, l'indagato avesse tempestiva conoscenza degli atti fondanti l'ordinanza.
Con un quarto motivo lamenta la perdita di efficacia della misura per mancata trasmissione al tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento dell'ordinanza impugnata e in particolare delle intercettazioni telefoniche ed ambientali indicate nulla significando che altri atti, di cui pure si era lamentata la mancata trasmissione (allegato B 13 recante riscontro sulle chiede degli alloggiati in hotel), siano stati rinvenuti dal Tribunale;
in ogni caso alla mancata trasmissione dovrebbe equipararsi il mancato rinvenimento dovuto allo stato caotico e disordinato del fascicolo. Con un quinto motivo lamenta, in relazione agli artt. 273 e 292 c.p.p. la mancata prova che la persona colpita dall'ordinanza sia la stessa presentatasi presso l'albergo Palma di Pompei stante la mancata corrispondenza dei documenti e l'irrilevanza del possesso di somma di denaro ingente (314.00 Euro) evidentemente detenuto dopo un anno dalla commissione del fatto. Con un sesto motivo contesta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari a nulla rilevando il possesso della somma di denaro e la intenzione di partire con un volo aereo già prenotato avendo con sè i documenti e le carte di credito del connazionale BA;
ne' si comprenderebbe il riferimento al pericolo di commissione dei medesimi fatti essendo il coinvolgimento dell'indagato limitato ad un episodio del 29/03/2012. Con un ultimo motivo contesta la ritenuta configurabilità dell'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2 non essendo dato di sapere in alcun modo tipo e quantitativo della sostanza contrattata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che, ove anche il G.i.p. avesse avuto l'obbligo di procedere alla traduzione dell'ordinanza in una lingua conosciuta all'indagato, lingua, peraltro, significativamente non individuata neppure dallo stesso ricorrente, la conseguente nullità dell'ordinanza sarebbe stata, comunque, nella specie, sanata dalla avvenuta proposizione della richiesta di riesame volta a censurare anche i profili concernenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. Infatti questa Corte ha già chiarito che la proposizione della richiesta di riesame, anche se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale nella lingua conosciuta dall'indagato che non conosca la lingua italiana, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione (Sez. 2, n. 32555 del 07/06/2011, Bucki, Rv. 250763).
4. Il secondo motivo è infondato: a fronte di ordinanza applicativa di misura che, per ammissione dello stesso ricorrente, ha comunque diffusamente riportato gli esiti delle indagini preliminari, non può infatti ritenersi versarsi in ipotesi di totale assenza di motivazione che, sola, impedirebbe al Tribunale del riesame di integrare le eventuali carenze motivazionali (cfr. Sez. 3, n. 15416 del 02/02/2011, P.M. in proc. D'Agostino, Rv. 250306; Sez. 3, n. 33753 del 15/07/2010, P.M. in proc. Lteri Lulzim, Rv. 249148); al contrario, nel caso in cui l'ordinanza cautelare del G.i.p. sia motivata, come sostanzialmente lamentato dal ricorrente, "per relationem", il Tribunale del riesame, anche ove ritenga che la motivazione del provvedimento sia inadeguata per la sua eccessiva stringatezza e mancanza di approccio critico, non può certo prescindere dall'esame del materiale indiziario, avendo anzi il potere-dovere di integrare la motivazione del provvedimento genetico (cfr., sia pure con riferimento alla motivazione, Sez. 2, n. 30696 del 20/04/2012, P.M. in proc. Okunmweida, Rv. 253326; Sez. 2, n. 7697 del 30/11/2011, P.M. in proc. Romano ed altri, Rv. 252222).
5. Il terzo motivo è inammissibile.
Premesso che nell'ipotesi in cui l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale venga assunto nella circoscrizione di altro tribunale, l'omessa trasmissione al giudice delegato della richiesta del P.M. e degli atti ad essa allegati a norma dell'art. 291 c.p.p., comma 1, non determina di per sè alcuna nullità quando l'espletamento del relativo incombente sia stato preceduto dal deposito degli atti presso la cancelleria del giudice che ha emesso la misura, a norma dell'art. 293 c.p.p., comma 3, (così, tra le altre, Sez. 6, n. 45623 del 30/10/2012, Cannas e altri, Rv. 253777; Sez. 6, n. 49538 del 25/11/2009, Bonavota, Rv. 245655), nulla in proposito, come invece sarebbe stato necessario per conferire specificità al motivo di doglianza, il ricorrente ha precisato.
6. Il quarto motivo è anch'esso inammissibile;
infatti, la parte che eccepisca la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento dell'ordinanza applicativa di misura cautelare non può limitarsi ad una dichiarazione di mera incompletezza dei detti atti ma deve documentare, concretamente, di quali atti lamenti la mancata trasmissione (Sez. 2, n. 32988 del 09/07/2013, Porcu, Rv. 256842; Sez. 2, n. 13503 del 13/03/2008, Amodeo, Rv. 240175); nella specie, nessuna indicazione specifica il ricorrente risulta avere effettuato, avendo genericamente richiamato, per il tramite dei motivi di riesame, non meglio precisate "intercettazioni telefoniche ed ambientali".
Va poi escluso che alla assenza degli atti per mancata trasmissione degli stessi ex art. 309 c.p.p., comma 10, possa equivalere, come preteso dal ricorrente, una disordinata composizione degli stessi sia pure tale da rendere difficile l'opera di ricerca ed individuazione;
la natura eccezionale della previsione appena ricordata impone, infatti, una interpretazione tassativa del suo contenuto ed esclude ogni possibilità di applicazione analogica.
7. Il quinto e sesto motivo sono inammissibili.
Va ricordato che l'insussistenza degli indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. è rilevabile in sede di legittimità soltanto se si traduce in mancanza assoluta o in manifesta illogicità della motivazione posta a base del provvedimento applicativo o confermativo, ovvero in violazione di norme di legge. Infatti il sindacato della Corte di cassazione non involge la ricostruzione dei fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, di tal che sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione dell'ordinanza impugnata, si risolvono, in sostanza, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito o nella deduzione di circostanze nuove, mentre oggetto di ricorso può essere soltanto la violazione da parte del giudice dell'obbligo, impostogli dall'art. 292 c.p.p., di esporre gli indizi che giustificano in concreto la misura adottata e, in sede di impugnazione, le ragioni che si oppongono all'accoglimento delle critiche mosse dall'interessato al provvedimento restrittivo (Sez. 1, n. 2898 del 17/06/1993, Perrone, Rv. 194745). Nella specie, l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, che l'indagato è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso, tra l'altro, di passaporto tedesco, di passaporto libanese, di documentazione attestante l'avvenuto versamento su banche estere di ingenti somme di denaro contante, e di banconote di vario taglio per un importo totale di Euro 300.000; ha quindi considerato che, trovato AY in possesso di doppio passaporto, di cui uno tedesco, proprio un passaporto tedesco era stato esibito ai responsabili dell'hotel Palma di Pompei, per la registrazione, il 29/03/2012, dal cittadino di nazionalità libanese che ivi aveva alloggiato desumendosi inoltre, dai vari documenti in oggetto, una parziale corrispondenza quanto alle generalità, al luogo e all'anno di nascita e alla residenza;
ha inoltre evidenziato come AY sia stato trovato in possesso di documenti di pertinenza di BA Noureddine, ovvero della persona che aveva alloggiato a Pompei insieme al cittadino libanese ed arrestato, proprio il giorno prima dell'arresto di AY, presso un bed and breakfast di Roma;
infine, ha ricordato che dalle conversazioni intercettate era risultato che il cittadino libanese in questione aveva dichiarato a CA CE di parlare l'inglese o il tedesco e, in effetti, AY era appunto stato trovato in possesso di passaporto tedesco da cui risultava risiedere a Berlino. Di qui, dunque, la conclusione, non illogica, e, conseguentemente, insindacabile, in ordine al fatto che l'indagato sia appunto da identificare nel cittadino di nazionalità libanese che ebbe ad alloggiare il 29 e 30 marzo all'hotel Palma di Pompei e che ebbe ad incontrarsi, il giorno del fatto, con CA CE e Di PU CE per ricevere la somma di denaro di circa 700.000 Euro quale contropartita per l'acquisto di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Anche con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, specificamente censurata dal sesto motivo, l'ordinanza impugnata ha desunto, secondo un ragionamento non caratterizzato da evidenti illogicità od incongruenze, il pericolo di fuga atteso che l'indagato è stato tratto in arresto mentre era in partenza con un volo per Beirut con al seguito la somma di denaro di 314.000 Euro e recando con sè anche i documenti e le carte di credito di BA, arrestato il giorno prima.
Sicché, in definitiva, il ricorrente finisce, in realtà, per invocare una diversa ed alternativa lettura che, per quanto di pari plausibilità rispetto a quella effettuata dal Tribunale, è inidonea a provocare il sindacato di questa Corte.
8. Il settimo motivo è inammissibile per carenza di interesse;
premesso che l'interesse ad impugnare sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (da ultimo, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269), questa Corte ha già affermato che sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di riesame che abbia confermato l'esistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, solo in quanto dal riconoscimento della citata circostanza conseguano immediati riflessi sulla valutazione della gravità del fatto ovvero sul computo dei termini di durata massima della custodia cautelare (tra le altre, Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507, proprio con riguardo alla circostanza aggravante ex art. 80 cit.;
Sez. 1, n. 30531 del 30/06/2010, Bonfitto, Rv. 248320; Sez. 1, n. 25949 del 27/05/2008, P.M. in proc. NO e altri, Rv. 2404649). Nella specie, nessuna incidenza la questione della configurabilità dell'aggravante in oggetto appare rivestire sul calcolo del termine di durata massima della custodia cautelare, in ragione del limite edittale massimo della pena detentiva previsto per l'ipotesi base del reato contestato, ne' sulla valutazione del fatto concreto, operata dalla ordinanza impugnata indipendentemente dalla esistenza o meno della considerata circostanza aggravante.
9. Il ricorso deve essere quindi rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2014