Sentenza 30 ottobre 2012
Massime • 1
Nella ipotesi in cui l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare venga assunto nella circoscrizione di altro tribunale, l'omessa trasmissione al giudice delegato di tutti gli atti non determina di per sé alcuna nullità quando l'espletamento dell'interrogatorio sia stato preceduto dal deposito degli stessi presso la cancelleria del giudice che ha emesso la misura.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2012, n. 45623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45623 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2012 |
Testo completo
T PS 45623/ 1 2 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/10/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -- Presidente - N.N. 1431 GIOVANNI DE ROBERTO Dott. - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE RA SERPICO Dott. - Consigliere - N. 9785/2012 Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere -Dott. GIACOMO PAOLONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) NN RA IO N. IL 19/10/1976 2) RU NG N. IL 24/09/1973 3) NT RE N. IL 05/10/1977 avverso la sentenza n. 1280/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 04/10/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RA SERPICO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R.ANIELLO che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ti R.BAVA in sost.ne Avv.Staiano per il Cannas;
Avv.ti SERO M. per RU e con l'avv.BREZIGAR A. per Santoro che insistono;
-2- RITENUTO in FATTO e CONSIDERATO in DIRITTO All'esito di indagini dei CC. di Ferrara e della DDA di Bologna, NN RA IO, RU NG • NT RE venivano sottoposti alla custodia cautelare in carcere in forza di ordinanza del GIP di Bo- logna in data 23/27-02-2009 e successivamente rinviati a giudizio immediato con decreto del 3-8-09, per rispondere dei reati,loro rispettivamente conte - stati, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacen ti plurime cessioni ed acquisti di cocaina e favoreggiamento personale ag gravato ex art.7 DL. 152/91 e, apertosi il dibattimento a seguito di stral- cio presso il Tribunale di Modena, respinte diverse eccezioni preliminari con ordinanza 3-12-09,si procedeva alla trascrizione delle intercettazioni eseguite nella fase delle indagini con perizia ex art.268 co.7 cpp.anche sulle modalità di registrazione della fonia/dati oggetto di trascrizione (cd.Remotizzazione) e con l'ausilio di interprete-traduttore per le conver- sazioni in dialetto calabrese, nonchè a successiva perizia, su istanza delle difese, sulla corrispondenza tra i dati relativi ai files immagazzinati nel server della Procura di Ferrara che procedette alle intercettazioni ed i files depositati nei DVD (masterizzati e trascritti) presso la Procu- ra di Bologna. Nel frattempo, si provvedeva all'audizione del collaboratore di Giustizia TE Angelo Salvatore all'udienza del I-3-2010, reiette le eccezioni preliminari di inutilizzabilità dei precedenti interrogatori ex art.16 qua- ter DL 8/1991 e acquisito il verbale illustrativo della collaborazione, da- tato 4-8-2008, al fascicolo del PM. Sentiti i periti, venivano respinte anche le eccezioni difensive di nullità ed inutilizzabilità delle perizie e le richieste di rinnovazione e ricusaz i ne con due ordinanze all'udienza del 20-5-2010 e,con altra ordinanza in pa- ri data, gli imputati venivano rimessi in termini,ex art. 175 cpp., al fine di presentare istanza di giudizio abbreviato a seguito di decreto di giu- dizio immediato ex art.458 cpp.,per aver potuto accedere al controllo sul- l'estensione del contenuto delle conversazioni registrate all'interno del server solo a seguito delle disposte perizie. В -3- Quindi, in data 4-6-2010,i difensori di NN, RU e NT presentavano istanza di giudizio abbreviato che si svolge-va,previo stralcio delle ri- spettive posizioni, in successive udienze, previa acquisizione del facicolo del PM e di quello delle indagini difensive e senza regressione, con utiliz- zazione anche degli atti legittimamente assunti dal Collegio sino al muta- mento del rito. Con sentenza in data 23-7-2010, il Tribunale di Modena dichiarava i predet- ti imputati, tutti detenuti p.q.c., responsabili di tutti i reati loro ascrit. ti, salvo che per i capi IO e II quanto al NN ed esclusa per tutti la aggravante ex art.7 DL 152/91 per i capi 20 e 21,li condannava, ritenuto più grave il reato associativo e riconosciuta la continuazione con i reati fine, concesse a tutti le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, alla pena di anni 12 di reclusione il NT, anni undici e mesi 4 di re- clusione il NN ed anni cinque e mesi quattro di reclusione il RU can le conseguenti pene accessorie. Attraverso l'esame dell'origine e dello svilupppo modale e temporale delle indagini,la suddetta pronuncia di condanna riteneva integrate comprovata- mente sia le cessioni che le detenzioni di droga costituenti i reati fine rispettivamente contestati(salvo i detti capi di imputazione per il NN) sia il reato associativo sottostante,sia i reati di favoreggiamento perso- nale in ordine all'aiuto asseritamente fornito da NN, NT e RU al latitante RI SE, che sarebbe stato come loro affiliato ad una cosca calabrese, trovandogli rifugio a Modena nel corso della sua latitanza e riguardo alla consegna di denari (Euro 10.000,00=) assicurata al latitante MA LD, anch'egli asseritamente affiliato allo stesso sodalizio, da parte dei predetti NN e NT (capo 22). A tali conclusioni, i giudici del Tribunale modenese pervenivano sulla base delle particolareggiate dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia TE Angelo Salvatore che, in plurimi interrogatori nel cor- so del 2008, aveva delineato la "sinergia" tra lui stesso, sedicente alto esponente nel modenese della cosca calabrese di Cutro facente capo a tal Grande AC NO, ed il duo NN-NT, a loro volta affiliati al- la cosca calabrese di Cirò Farao-MA ed in particolare i periodici В 3 - acquisti di cocaina da lui stesso effettuati,la posizione di vertice di CAN- NAS e NT, fra loro cugini, i canali di approvvigionamento, i loro forni M tori e clienti, i loro sodali, a cominciare dal RU (zio di NN e SANTO- RO), descrivendo espisodi specifici, fatti e persone con riferimenti spazio- 7 temporali e riconoscendo in effigie le persone chiamate in causa. Dette affermazioni accusatorie, ad avviso del cennato giudice di merito, era- state ritenute intrinsecamente coerenti ed attendibili, nonchè corroborate da riscontri esterni, costituiti dalle plrurime intercettazioni eseguite, in cui il linguaggio criptico utilizzato con termini "apparentemente neutri" (cfr.fol.24 sentenza) trovava una razionale spiegazione solo sostituendo-agl stessi-i termini corrispondenti allo stupefacente, nonchè dai rapporti, veri- ficati anche con servizi di osservazione di pg, fra i singoli soggetti coin volti, tutti univocamente identificati, senza contare l'eseguito rilevante se questro di droga (Kg.1,5 di cocaina) oggetto dei suddetti rapporti illeciti. Sempre secondo la cennata sentenza del Tribunale modenese, oltre ai singoli reati fine, doveva ritenersi provato anche il reato associativo (cfr.foll. 183 ss.gg. sentenza), sia a seguito delle dichiarazioni del TE, sia per i riscontri costituiti dal rapporto gerarchico ritenuto esistente tra SANT C RO ed il RU, sia per la presenza di un luogo permanentemente deputato al nascondimento della droga nella disponibilità del RU, nonchè per la seria lità a la frequenza dei reati fine,sia "per lo stabile utilizzo di soggett terzi(Pasini), sia per l'aiuto che si asserisce for nito o pronto a fornire un membro del sodalizio a persone arrestate che ne fanno parte, fermo restar do il ruolo di vertice in detto consesso associativo de-1 NT e del CAI NAS" Anche i contestati reati di favoreggiamento si ritenevano comprovatamente integrati sulla scorta delle intercettazioni telefoniche e relativi riscon ri esterni. Avverso detta sentenza tutti gli anzidetti imputati hanno proposto appello, rinnovando le eccezioni di nullità del decreto del giudizio immediato, della inutilizzabilità delle intercettazioni, per nullità dell'interrogatorio di garanzia in relazione al deposito degli atti sottesi, dell'inattendibilità del TE per difetto di riscontri oggettivi e contraddittorietà di quel li soggettivi, per insussistenza dell'ipotesi di favoreggiamento e, quanto -5- al reato associativo-dell'insufficienza degli elementi acquisiti a support o della corretta configurabilità di detta fattispecie criminosa e, in ogni ca- so, in via subordinata,con richiesta di derubricazione a mera partecipazio- ne. Con sentenza in data 4-10-20II,la Corte territoriale di Bologna , ribadita l'infondatezza delle eccezioni difensive e l'attendibilità delle dichiara- zioni del TE , nonchè la comprovata sussistenza del quadro accusatorio, ad eccezione del fatto di cui al capo 18 per il NN, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, assolveva detto NN da tale reato per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena a suo carico per i restanti reati in anni dieci e mesi otto di reclusione;
riduceva la pena inflitta al SAN- TORO per i reati a lui ascritti ad anni undici e mesi quattro di reclusio- ne e quella inflitta al RU per i reati ascrittigli ad anni quattro e me- si otto di reclusione, confermando nel resto il giudizio di I^ grado. Avverso tale sentenza tutti i predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo dei rispettivi difensori sostanzialmente ed in sintesi: NN: I) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità,di inu- tilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza per nullità del decreto di giudizio immediato, nonchè della sentenza impugnata, per violazione del disposto di cui all'art.453 co.I^ ter cpp. sia per il mancato perfezionamen- to della procedura incidentale cautelare che per violazione dell'art.34 cpp. in relazione agli artt.24,25 e III Cost.nella parte in cui non prevedono incompatibilità ad emettere il decreto di giudizio immediatophil GIP che ab- bia precedentemente disposto la misura cautelare, in mancanza dell'imprescin- dibile condizione di definizione del procedimento di riesame;
2) Violazione dell'art.606 co.I^ lett.c) ed e) cpp.con conseguente nullità dell'impugnata sentenza in relazione alla nullità della richiesta di giu- dizio immediato, per violazione degli artt.24 e III Cost.nella misura in cui non è stato concesso alla difesa tecnica l'accesso al "server" della Procu- ra, al fine di verificare la perfetta corrispondenza tra le captazioni (ori- ginali)ivi residenti e quelle scaricate dalla PG su supporto informativo. In- by -6- tilizzabilità degli esiti intercettivi della suddetta violazione;
3) Manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto.Nullità della sentenza per violazione dei disposti di cui agli artt.546 co.I^ lett. c) e 125 co.3ˆ cpp. nonchè omessa valutazione di argomenti e prove decisi- c ve analiticamente indicate dalla difesa tecivica;
4) Erronea valutazione in punto di diritto sulla prova a supporto di ogni singolo capo d'imputazione, con conseguente violazione del disposto di cui all'art.606 co.I^ lett.b) ed e) cpp. in punto di:a) intercettazioni;
b)dich i razioni del collaborante in punto di rilevanza accusatoria delle stesse, pur se ritualmente utilizzabili;
5) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonchè inosser- vanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento a tutti i reati fine contestati al NN , fermo restando che, trattandosi, in ogni caso, di cd"droga parlata",la cosa doveva ricondurre, come richiesto dalla difesa, i reati fine nell'alveo dell'art.73 co.V DPR 309/90; quanto ai reati di favoreggiamento ex capi 21-22 non era dato comprovatamente acquisito l'elemento essenziale della consapevolezza-in testa al ricorrente-della lat tanza del ricercato, nè per il MA, il prelevamento della contestata somma di denaro asseritamente fornita a costui dal ricorrente;
6) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale.Mancanza, contrad- dittorietà o manifesta illogicità della motivazione in afferenza al reato associativo ex art.74 DPR 309/90-In via gradata, ricondurre-previa riquali- ficazione giuridica del fatto-la condotta nell'alveo del co.2* dell'art.74 DPR cit. RU: Motivi in tutto identici a quelli del coimputato NN a cui, conseguente- mente, ci si riporta, fermo restando che il ricorrente non risponde del delitto di favoreggiamento del latitante MA LD (capo 22); NT (Motivi avv.Mario Sero): I) Violazione dell'art.606 lett.c) in relazione all'art.417 lett.b) cpp. per inosservanza delle Morme processuali stabilite a pena di nullità, inu- -7- tilizzabilità, inammissibilità o decadenza in ordine a tutti i residui capi contestati all'imputato, trattandosi di contestazione assolutamente generica ed indeterminata in punto di circostanze modali e temporali relative ai fatti anzvdetti;
2) Violazione dell'art.606 lett.c) in relazione all'art.268 co.3 cpp.per inosservanza delle nomme processuali stabilite a pena di nullità, di inam- mmissibilità o decadenza , stante la nullità dei decreti di intercettazione in difetto di indicazione delle persone operanti nell'attuazione delle intercettazioni, della sottoscrizione dell'ufficiale di pg. che ha redatto il verbalecon conseguente nullità assoluta dei relativi atti,con trascurat a indicazione degli asseriti eccezionali motivi di urgenza e delle ragioni supportanti l'asserita insufficienza ed inidoneità degli impianti presso la competente Procura della Repubblica, con ricorso illegittimo alla cd. remotizzazione;
3) Violazione dell'art.606 lett.b)ed e) cppin relazione al reato associativo contestato al capo 20 ex art.74-DPR 309/90 per erronea applicazione dellä legge penale ed illogicità e contraddittorietà della motivazione, segnata- mente riferita all'accusa di aver svolto un ruolo "apicale" in detta organiz- zazione criminosa, supportata esclusivamente dall'accusa del collaboratore di giustizia TE, priva dei necessari riscontri oggettivi e soggettivi ed al più,ed in via subordinata,eventualmente idonei a ritenere il ricor- rente quale un semplice associato ex-co.VI^ art.74 DPR cit.; 4) Violazione art.606 lett.b) ed e) cpp. in relazione ai capi 21 e 22 della imputazione in riferimento all'art.378 cp.per inosservanza o erronea appli- cazione della legge penale e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto dell'asserita configurabilità e sussistenza del dolo nei contestati reati di favoreggiamento della latitanza del RI SE e per mera incontrollata deduttività dell'accusa quanto alla fornitura di denaro al latitante MA;
5) Violazione dell'art.606 lett.b) ed e) cpp. per inosservanza o erronea ap- plicazione della legge penale e per contraddittorietà o manifesta illogici - tà della motivazione quanto all'accusa dei reati fine contestati ex art.73 DPR 309/90,con trascurata corretta valutazione delle intercettazioni ambientali, segnatamente riferibili ad una ipotesi attenuata ex co.5" dello art.7 3 DPR cit. -8- segue NT (motivi avv.A.Brezigar): I) Eccezione di legittimità costituzionale/nullità del rito immediato per violazione dell'art.453 co.I^ cpp.- Nullità interrogatorio garanzia disposto a carico degli imputati-Conflitto incidentale di costituzionalità sul punto. In particolare, pur preso atto della dichiarata manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.455 cpp. in riferimento agli artt.24 e III Costituzione (cfr. sentenza della Consulta n. 127/03), resta imprescindibile il presupposto e condizione di validità dell'instau- razione del giudizio immediato il previo interrogatorio dello indagato svolto con l' osservanza delle garanzie e formalità di cui all'art.453 co. I e 375 co.3 secondo periodo la cui ritualità formale e sostanziale è sinda- cabile dal giudice del dibattimento. Ciò posto, il difensore ha sostanzialmen- te rilevato la nullità della detta procedura poiché _ il giudice delegato all'interrogatorio, nonostante l'enorme mole di materiale supportante le ri- chieste dell'accusa, ha ritenuto che l'esame relativo potesse essere fatto dalla difesa entro i termini di cui all'art.293 co.3 cpp.,ma la difesa non ha avuto alcuna possibilità telematica di consultare i numerisissimi atti il cui avviso di deposito è stato comunicato, unitamente all'avviso di fis- sazione dell'udienza , il pomeriggio del giorno precedente l'incombenza. In particolare si è testualmente rilevato che "il tempo concesso in questa misura insufficiente a prendere contezza delle copiose carte d'accusa,l'in- terrogatorio rogato a Modena alle ore 9,00 della mattina di sabato, previo avviso alle ore 14,00 del giorno precedente, la mancata trasmissione degli atti al GIP delegato,la mole "inusitata" del fascicolo di indagini, hanno costituito una vera e propria, totale, inibizione all'esercizio della difesa". In ogni caso, fermo restando tale palese violazione del cennato diritto, si invoca, in via subordinata, il conflitto incidentale di costituzionalità dell'art.294 cpp.nella parte in cui non prevede che gli atti presentati per la richiesta di emissione della misura siano trasmessi anche presso la cancelleria del giudice delegato a pena di nullità per contrasto con gli artt.3,24 e III della Costituzione;
2) Nullità del decreto del giudizio immediato per mancato deposito delle re- gistrazioni telefoniche chiesto tempestivamente dalla difesa ex art.268 cpp. ву -9- per illegittimo diniego d'accesso al Server della Procura di Ferrara al fi- ne di verifica difensiva in relazione al corretto ricorso alla remotizzazio- ne e dunque all'utilizzabilità del materiale probatorio;
conseguente nullità it 6+ di ogni atto conseguente e successivo e della stessa vocatio in ius posta in essere attraverso lo schema del rito immediato e nullità della deriva- ta sentenza impugnata;
3) Nullità della perizia disposta dal Tribunale a quo con l'ordinanza del 17- 12-2009 -mancata sostituzione del perito nominato al fine di verificare la sussistenza dei files:-audio relativi al flusso telematico di cap-tazione telefonica in formato di registrazione originale sul Server della Procura di Ferrara, in esito ad istanze di astensione/ricusazione ritualmente for- mulata dalla difesa-Incompatibilità del perito nominato per il ricorrente di impedimento ex art.36 lett. a)cpp.: sussistenza di tale causa-Inutilizza- bilità dei risultati delle trascrizioni relative alle captazioni telefoni- che per violazione del combinato disposto ex artt.271,268 co.3ˆ cpp.; 4)Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese "erga alios"ed etero accusatorie del collaboratore di giustizia TE per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 16 quater co.I^ DL8/91 in tema di tempestività delle dichiara- zioni rese dal detto collaboratore;
5) Errata applicazione della legge penale e vizio logico della parte motiva della sentenza laddove essa conferma il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, tra gli altri imputati,per il capo 20 dell'incolpazione (art. 74 DPR 30/90-associazione per delinquere finalizzataal traffico di stupefa- centi) per mancanza o non comprovata permanenza del supposto rapporto asso- ciativo sia sotto il profilo oggettivo che sotto l'aspetto soggettivo tipi- cizzante detto reato, secondo gli orientamenti più recenti di questa Corte di legittimità; 6) Errata applicazione della legge penale e vizio logico della parte motiva (contraddittorietà) della sentenza laddove conferma il giudizio di penale responsabilità del ricorrente senza de rubricare il capo 20) nell'ipotesi ripresa dal co.2* della norma contestata (condotta di mera partecipazione nell'associazione di cui all'art.74 DPR 309/90). -10- I ricorsi sono infondati e vanno rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamenti delle spese processuali. Ed invero, quanto alle eccezioni difensive in punto di nullità del decreto di giudizio immediato, della questione di legittimità costituzionale in re- lazione al disposto di cui all'art.453 ter co.I cpp., della inutitilizzabil i- lità delle dichiarazioni del TE Angelo Salvatore ex art.16 quater DL. 8/91, dell'inutili zabilità delle intercettazioni con riflessi sul decreto di giudizio immediato, di nullità delle perizie e di incompatibilità del pe- rito, come innanzi riproposte in questa sede dalla difesa dei ricorrenti, risulta correttamente, puntualmente e motivatamente offerta risposta dalla Corte territoriale bolognese nell'impugnata sentenza, senza che si fosse trascurata, in punto di specificità argomentativa, nessuna delle cennate doglianze difensive (cfr.foll.6-7-8-9-10). Premesso che, in via generale, risulta intuibilmente assorbente il fatto che, in ogni caso, è stato richiesto ed accolto il rito abbreviato, con conseguen- te carattere di sanabilità delle invocate eccezioni di inutilizzabilità, va ribadito il principio di diritto già puntualmente formulato da questa Corte di legittimità a S.U. (cfr.sentenza n.II49 del 25-9-2008, Magistris) secondo cui se è vero che gli atti "patologicamente" inultilizzabili,tali restano anche in sede di giudizio abbreviato, quelli "fisilogicamente inuti- lizzabili"o affetti da nullità relative, quali quelle dedotte inanzi e segna. tamente a riguardo dell'art.16 quater DL 8/91; possono essere ben utiliz-· zabili nel cennato rito previsto ex art.442 cpp. Ciò posto, passando all'esame dei singoli ricorsi, si rileva, quanto a quello proposto dal NN, che il motivo sub I) è infondato alla stregua della de monocorde linea interpretativa disposto dell'art.453 co.I^ ter cpp. operata da questa Corte di legittimità (cfr. in termini Cass.pen.Sez.1,21- 12-2011 n.3310, Liotti;
idem Cass.pen.Sez.II,6-4-2011, n.17362,Caputo), posto. che l'espresso riferimento contenuto nella norma innanzi citata all'art.309 cpp.(si badi:non alla "definibilità" del provvedimento conclusivo di tale procedimento)o al decorso dei termini per la richiesta di riesame (non dun- que alla decorrenza dei termini di qualsivoglia ulteriore impugnazione), uni tamente all'assenza di ogni richiamo all'art.311 cpp.,con riguardo non solo By -II- al ricorso ovvero alla decisione del giudice del riesame (comma I^), ma an- che al ricorso per saltum (co.2^), fa ragionevolmente ritenere (anche sulla scorta di quanto affermato dalla prevalente dottrina) che il legislatore ab- bia inteso limitare la necessità della dilazione prevista da detta dispo- sizione al solo esaurimento del gravame di merito.D'altra parte, come puntual mente sottolineato da questo giudice di legittimità (cfr.Cass.pen.Sez.I-30- II-2010 n.42305, Alikic ed altri), detta lettura della normativa de qua è cer- tamente coerente "con la dichiarata esigenza di confezionare una norma acceleratoria per i procedimenti con imputati detenuti, che sarebbe di rego- la frustrata se la sua applicazione venisse subordinata alla imponderabile durata del giudizio di legittimità e delle possibili successive fasi rescis- sorie". Quanto all'asserita incompatibilità tra il giudice che ha emesso la misura e quello che ha disposto il giudizio immediato, non si vede come tale incom- patibilità si possa seriamente rappresentare se, come è indubbio anche ad litteram, il presupposto per il giudizio immediato di cui all'art.453 co.I^ bis cpp. è soltanto la misura cautelare, a prescindere che, nella specie,nes- suna ricusazione risulta nè direttamente,nè indirettamente avanzata, pur po - tendo esserlo in termini di esperibilità. Del pari infondato il motivo sub 2), posto che, in ogni caso, correttamente l'impugnata sentenza ha escluso che il rilievo difensivo potesse incidere sulla ritualità della instaurazione del giudizio immediato,ma-se mai-sulla eventuale inutilizzabilità delle intercettazioni (superata dalla disposta celebrazione del giudizio abbreviato). Altrettanto infondata l'ulteriore doglianza di asserita violazione del diritto di difesa quanto alla verifica della "perfetta" corrispondenza tra le captazione de quo;
posto che la perizia in atti ha accertato la piena corrispondenza tra i files contenuti nel server della Procura e quelli messi a disposizione delle parti, a prescindere dal fatto che l'accesso al server per eseguire la vérifica-richiesta non può costitutire un diritto dell'imputato, con conseguente patologia di nullità del giudizio immediato, sopratutto nel caso in cui, come nella specie,sia stato richiesto il giudizic abbreviato. -12- I motivi sub 3) e 4) del ricorso NN sono ai limiti dell'inammissibilità per genericità delle doglianze in una sorta di pedissequa riproposizio- ne di quelle già svolte in sede di giudizio di appello ed a cui l'impugnat a sentenza ha correttamente e motivatamente risposto con analitico esame dei presupposti probatori e del sostrato accusatorio complessivo a carico del la ricorrente, non trascurando puntualizzazione di ogni imputazione in rap- porto al ruolo del NN ed agli elementi a suo carico volta a volta emer - genti (cfr. foll.II ss.gg. sentenza impugnata). Il motivo sub 5) è infondato, a fronte della corretta e motivata risposta offerta in sentenza quanto all'inconfigurabilità, ragionevolmente supporta- ta da rilevi e deduzioni obiettive, dell'invocata attenuante di cui al co.V dell'art.73 DPR 309/90 e tantomeno de quella di cui al co.6^ dell'art.74 DPR cit. (cfr. fol.35) senza contare che, quanto al comprovato coinvolgimento del NN nei delitti di favareggiamento,la sua apprezzabile condotta di consapevole e volontario contributo alla latitanza del RI e del MA LD risulta ineccepibilmente rappresentata in sentenza con motivazione esauriente,corretta e logica (cfr. foll.33-34). Anche il motivo sub 6) è infondato, avuto riguardo alla convincente e moti- vata risposta argomentativa, anche in punto di diritto, offerta in sentenza quanto alla comprovata configurabilità del delitto associativo e del relat i- vo ruolo verticistico in tale consesso rivestito consapevolmente e volonta- riamente dal ricorrente (cfr.foll.30-31 e 32 sentenza impugnata). Quanto al ricorso del RU,stante l'assoluta conformità delle argomenta- zioni censorie svolte dalla difesa a quelle dedotte dal coimputato NN (con esclusione del reato sub capo 22 di cui il RU non risponde), non resta che riportarsi a quanto innanzi dedotto a riguardo del NN,con integrale richiamo a tanto, sia in punto di infondatezza delle eccezioni in rito che di quelle nel merito, con relativo rigetto del gravame. del Passando all'esame ricorso del NT, i motivi proposti da entrambi i difensori nei rispettivi ricorsi (Avv.ti Sero/ Brezigar) con relativa notazione delle eccezioni in rito e di quella di legittimità costituzionale, sono tutti infondati e vanno, pertanto, rigettati. -13- Nello specifico si osserva quanto ai motivi proposti a mezzo Avv.Sero: il motivo sub I) è ai limiti dell'inammissibilità, risolvendosi in una espo- sizione di doglianze del tutto generiche, con supina riproposizione di quelle già proposte in appello ed a cui l'impugnata sentenza ha offerto corretta e motivata risposta (cfr.foll.IO ss.gg.), a prescindere da riferi menti in punto di mero fatto operati dal ricorrente e, come tali, improponi- bili in questa sede di legittimità. Il motivo sub 2), a prescindere da caratteri di genericità, è infondato, posto che alcuna violazione dell'art.268 co.3^ cpp. risulta configurabile nella specie,con asserito ricorso illegittimo alla cd. remotizzazione del- le intercettazioni. Al riguardo va opportunamente richiamato l'indirizzo di questa Corte di legittimità in subiecta materia, a cui l'impugnata sentenza si è motivata- mente conformata anche in ossequio ai precetti formali di cui all'art.89 disp.att.cpp. condizione perVa,pertanto, ribadito il principio di diritto secondo cui l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione- che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso,consiste nella immissio- ne dei dati captati in una memoria informatica centralizzata-avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti,non rilevando che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati.Tale riproduzione, pertanto, può essere eseguita "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria, trattan- dosi di operazione "estranea alla nozione di registrazione, la cui remotiz- zazione non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consen- tito l'accesso alle registrazioni originali"(cfr.nello specifico:Cass.pen. S.U.26-6-2008 n.36359,Ciani ). Nè è causa di inutilizzabilità delle intercettazioni e di nullità dei rela- tivi decreti autorizzativi il fatto che il verbale relativo a tali inter- privo formalmente di data e luogo di formazione di tale cettazioni sia atto nè che la firma del pubblico ufficiale che lo ha redatto sia legibile (cfr. in termini Cass.pen.Sez. I,4-03-2010 n.21054,Bruno ed altri). -14- Il tutto, a prescindere dal fatto che il motivo in esame è carente di sufficiente specificità e fermo restando che, in ogni caso, nella specie, risulta comprovatamente confermato che le intercettazioni sono state ese- guite presso la competente Procura della Repubblica,nei termini innanzi segnalati. Del pari infondato il motivo sub 3), avuto riguardo alla corretta, logica e motivata risposta offerta nell'impugnata sentenza a supporto del compro- vato e consapevole ruolo verticistico del ricorrente in seno al consesso associativo ex art.74 DPR 309/90 (cfr. in termini foll.30-II-32 sentenza impugnata), con altrettanto motivata esclusione dell'invocata attenuante di cui al co.6* dell'art.cit.(cfr.fol.35). mootivataAnche il motivo sub 4) è infondato, avuto riguardo alla corretta, e logica risposta offerta in sentenza a supporto della prova accusatoria circa la consapevole e volontaria condotta di favoreggiamento personale dei latitanti RI e MA(cfr.foll.33-34 e 35), a prescindere da nor isolati riferimenti in punto di mero fatto operati in ricorso e,come tali, improponibili in questa sede di legittimità. Il motivo sub 5 è manifestamente infondato, avuto riguardo non solo a caratteri di non isolata genericità delle doglianze oltre che di riferimen- ti in punto di mero fatto, ma considerata la puntuale, corretta,logica e mot. vata risposta offerta in sentenza quanto alla comprovata responsabilità circa i reati fine ed alla non configurabilità dell'ipotesi di cui al co. V dell'art.73 DPR 309/90 (cfr. foll.IO ss.gg.fino a fol.30). Quanto ai motivi proposti a mezzo Avv. Brezigar, si osserva: Va innanzitutto ribadito l'effetto sostanzialmente "sanante" dell'accesso al giudizio abbreviato rispetto alle eccezioni di cui si è già detto per il NT con il ricorso dell'avv.Sēro e di quanto si è dedotto innanzi in ordine ai rilievi circa la cd.remotizzazione delle risultanze delle in- tercettazioni accusatorie (cfr.motivo sub 2) del predetto ricorso). In ogni caso, quanto al motivo sub I) del ricorso in esame,ve ribadito il principio secondo cui nell'ipotesi in cui l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare venga assunto nella circoscrizione di altro tribunale, l'omessa trasmissione al giudice delegato di tutti gli atti non ду -15 - determina per sè alcuna nullità, quando l'espletamento dell'interrogatorio sia stato preceduto dal deposito degli atti presso la cancelleria del giu- dice che ha emesso la misura ex art.293 co.3 cpp. (cfr.Cass.pen.Sez.VI, 15-II-09, Bonavolta;
S.U.28-6-05,Vitale), senza contare che il procedimento previsto dall'art.453 co.I bis cpp. si fonda sullo stato di custodia caute - lare e, quindi,l'unico interrogatorio a venire in considerazione è quello di cui all'art.294 cpp. per il quale valgono le regole innanzi enunciate. Nè pregio alcuno assume l'eccezione di legittimità costituzionale dedotta in relazione all'art.294 cpp.,posto che la stessa sistematica logicoprogram matica dell'istituto in esame garantisce, volta a volta, la tutela del dirit. to della difesa anche con la scanzione temporale degli atti da porre in es- sere in una concettualizzazione di immediatezza dello sviluppo della rela- tiva procedura in rapporto alle condizioni in vinculis dell'imputato. Del resto, più che una questione di accesso al giudizio iimediato, sembra potersi ipotizzare una questione che attiene piuttosto alla misura caute- lare che, com'è noto, avrebbe dovuto essere avanzata tempestivamente non in sede di giudizio di cognizione e ciò proprio per le caratteristiche speci- fiche del rito previsto dal ço.I bis dell'art.453 cpp. di guisa che la questione di conflitto incidentale di costituzionalità è irrilevante, oltre che manifestamente infondata. Anche il motivo sub 2) è infondato per le stesse ragioni già espote innanzi circa l'infondatezza del motivo sub 2) del ricorso a firma Avv.Sero. .Il motivo sub 3) in punto di incompatibilità del perito è manifestamente infondato,posto che alcuna istanza di rituale ricusazione risulta al riguar do utilmente proposta, entro i termini di legge. Quanto al motivo sub 4) circa l'asserita inutilizzabilità delle dichiara- zioni del collaboratore di giustizia TE Salvatore,va ribadito il principio di diritto,già innanzi richiamato in ordine al ricorso del NN in relazione all'inequivoco tracciato offerto al riguardo della decisione di questa Corte di legittimità a S.U.(n.II49 del 25-9-08,Msgistris) Si tratta di dichiarazioni re se prima della formazione del verbale illu- strativo e confermate dopo la sua redazione. Orbene, a prescindere dalla piena utilizzabulità di tali dichiarazione in sede di giudizio abbreviato, resta, in ogni caso, il fatto che allorchè -16- venne redatto il verbale illustrativo, dette dichiarazioni furono comunque allegate, e fedelmente riprodotte. I motivi sub 5) e 6) trovano una corretta,logica e motivata risposta nell'impugnata sentenza (cfr. 30-31-32 € 35), anche in punto di oggettiva e comprovata configurabilità del delitto associativo in relazione al ruolo inequivocamente verticistico del ricorrente come,del resto,già innanzi de- dotto per la posizione del coimputato NN (cfr.risposta al motivo sub 6) del relativo ricorso). Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono i proposti ricorsi sono infondati e vanno rigettati con la conseguente condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese pro- cessuali. Così deciso in Roma, il 30-10-2012 IL PRESIDENTE de Re AREIL CONSIGLIERE EST. DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 21 NOV 2012, MADIREADER IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO TE SUR Piora Esposito COR