Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2011, n. 32555
CASS
Sentenza 7 giugno 2011

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Massime1

La proposizione della richiesta di riesame, anche se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale nella lingua conosciuta dall'indagato che non conosca la lingua italiana, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione.

Commentario1

  • 1La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di truffa contrattuale
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 maggio 2021

    Cass., Sez. II, 3 dicembre 2020 (dep. 2 febbraio 2021), n. 4039 Cammino Presidente – Filippini Relatore Il professionista che con l'inganno fa credere al cliente di dover eseguire dei lavori (in realtà non occorrenti), inducendolo a sottoscrivere un preventivo ed a erogare un acconto senza poi eseguire quanto concordato né restituire il denaro ricevuto, risponde del delitto di truffa contrattuale, ciò in quanto la vittima si è determinato a contrarre nell'erronea convinzione della necessità delle opere, a nulla rilevando l'eventuale mancanza di diligenza da parte sua, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione causata dalla fiducia ottenuta con artifizi e raggiri (nel caso di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2011, n. 32555
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32555
Data del deposito : 7 giugno 2011

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