Sentenza 7 giugno 2011
Massime • 1
La proposizione della richiesta di riesame, anche se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale nella lingua conosciuta dall'indagato che non conosca la lingua italiana, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione.
Commentario • 1
- 1. La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di truffa contrattualeFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 maggio 2021
Cass., Sez. II, 3 dicembre 2020 (dep. 2 febbraio 2021), n. 4039 Cammino Presidente – Filippini Relatore Il professionista che con l'inganno fa credere al cliente di dover eseguire dei lavori (in realtà non occorrenti), inducendolo a sottoscrivere un preventivo ed a erogare un acconto senza poi eseguire quanto concordato né restituire il denaro ricevuto, risponde del delitto di truffa contrattuale, ciò in quanto la vittima si è determinato a contrarre nell'erronea convinzione della necessità delle opere, a nulla rilevando l'eventuale mancanza di diligenza da parte sua, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione causata dalla fiducia ottenuta con artifizi e raggiri (nel caso di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2011, n. 32555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32555 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 07/06/2011
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1194
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 9028/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) KI AM N. IL 14/06/1984;
avverso l'ordinanza n. 2602/2010 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 30/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIBERTO PAGANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Antonio Mura che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con trasmissione degli atti al GIP per la traduzione dell'ordinanza cautelare.
OSSERVA
KI DA, indagato in ordine al delitto di concorso in rapina impropria (art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 2) ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano in data 30.12.2010 che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Gip di Sondrio del 10 dicembre 2010 che ha imposto la custodia cautelare in carcere.
Il difensore deduce la nullità dell'ordinanza impositiva della misura in quanto non tradotta in lingua polacca, rilevando che l'indagato non conosce la lingua italiana. Rileva che la nullità non è stata sanata dall'impugnazione in sede di riesame proposta dal difensore e non anche dallo stesso indagato personalmente, con la conseguenza che non si è prodotta alcuna sanatoria ex art. 183 c.p.p.. Il ricorso è infondato alla luce del principio di legittimità che statuisce che la proposizione della richiesta di riesame anche nel merito del provvedimento custodiate ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale emessa nei confronti dell'indagato che non conosce la lingua italiana, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata solo ed esclusivamente per dedurre la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare (Cass. 6^ n. 38584 del 22.5.08, depositata 13.10,0 8, rv. 241403; Cass. 6^ n. 14588 del 20.3.06, Ajbari, rv. 234036). Il principio vale anche quando il riesame è chiesto dal difensore, come nel caso in esame e in quello di cui al primo precedente di legittimità appena citato, in quanto comunque è stato raggiunto lo scopo tipico dell'atto omesso (la traduzione), vale a dire la conoscenza degli elementi costitutivi dell'accusa e la possibilità di contrapporvi argomenti difensivi dinanzi al giudice della cautela con il ricorso che l'indagato, tramite il suo difensore di fiducia ha in concreto effettuato. Al rigetto del ricorso dell'indagato segue, per il disposto dell'art.616 c.p.p., la condanna del Ciappei al pagamento delle spese processuali. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 giugno 2011. Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011