Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2008, n. 13503
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Sentenza 13 marzo 2008

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La parte, che eccepisca la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento dell'ordinanza applicativa di misura cautelare (art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.), non può limitarsi ad una dichiarazione di mera incompletezza dei detti atti ma deve documentare, concretamente, di quali atti si lamenti la mancata trasmissione. (Ha specificato la Corte che, nei procedimenti con più imputati, la disposizione relativa all'obbligo di trasmissione deve ritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso tribunale, a seguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2008, n. 13503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13503
    Data del deposito : 13 marzo 2008

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