Sentenza 13 marzo 2008
Massime • 1
La parte, che eccepisca la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento dell'ordinanza applicativa di misura cautelare (art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.), non può limitarsi ad una dichiarazione di mera incompletezza dei detti atti ma deve documentare, concretamente, di quali atti si lamenti la mancata trasmissione. (Ha specificato la Corte che, nei procedimenti con più imputati, la disposizione relativa all'obbligo di trasmissione deve ritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso tribunale, a seguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2008, n. 13503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13503 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO GI Maria - Presidente - del 13/03/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 383
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ GI - Consigliere - N. 000140/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OD IO N. IL 08/07/1974;
avverso ORDINANZA del 25/10/2007 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
sentite le richieste del Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO NI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1.1. Con ordinanza in data 25-10-2007, il Tribunale di Bari, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del locale G.I.P. applicativa della misura della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di OD ON, in ordine ai reati ex art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 5 (capo A) della rubrica, per avere partecipato ad un'associazione di tipo mafioso, riconducibile a AL UG, operante nel quartiere Japigia e aree limitrofe di Bari, collegata ad altra associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, contestata al capo B), D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, commi 1, 2 e 3 (capo B) della rubrica, per avere fatto parte della collegata associazione dedita al narcotraffico, svolgendo OD ON il ruolo di componente del sodalizio, impegnato nella gestione e distribuzione degli stupefacenti nel territorio barese di influenza) ed ex artt. 81 e 110 c.p., art. 635 c.p., comma 2, n. 1, L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo G) della rubrica, per avere concorso a danneggiare con armi da guerra l'abitazione del pregiudicato Di Cosola Cosimo, per ragioni di predominio del territorio, e fatto esplodere una bomba a mano contro un'autovettura parcheggiata all'esterno, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere al capo A). Secondo l'ipotesi accusatoria - recepita dal Tribunale del riesame - l'organizzazione mafiosa indicata al capo A) (di cui l'associazione dedita al narcotraffico indicata al capo B) costituiva un'articolazione operativa) si era formata per distacco dalla più ampia compagine criminale, facente capo a PARISI Savino, denominata clan PARISI, sodalizio criminale, la cui mafiosità risultava accertata con sentenza passata in giudicato.
Il Tribunale, nella premessa del provvedimento impugnato, sintetizzava gli esiti delle indagini, che avevano fruito del contributo di diversi collaboratori di giustizia, del contenuto di numerosissime intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche, nonché dei risultati dei servizi di osservazione, pedinamento e controllo, provenienti anche da altri procedimenti (uno dei quali il processo Fourth veniva individuato come l'antecedente logico del presente procedimento, per avere svelato l'attività di narcotraffico, cui era dedita l'associazione contestata al capo B). Sulla base di tali risultanze procedimentali il Tribunale rinveniva le ragioni della genesi della "nuova" formazione associativa di cui al capo A), nel progressivo ridimensionamento, dopo l'operazione Blue Moon, del clan PARISI, che aveva consentito ad alcuni sotto-gruppi di svincolarsi dalle rigide direttive del PARISI Savino e, in particolare, a quello facente capo al AL UG, di acquisire autonomia gestionale, sia pure in un ambito territoriale più ristretto rispetto all'originario clan;
in particolare AL UG, avvalendosi della "competenza" di RT UC, soggetto indicato da molti collaboratori come un suo affiliato, aveva assunto il controllo del commercio della droga, un tempo gestito in modo capillare dalla malavita organizzata del quartiere Japigia, reperendo nuovi canali di approvvigionamento e allacciando rapporti con la criminalità organizzata napoletana e con fornitori olandesi.
Con specifico riferimento alla posizione di OD ON, detto u sorg oppure u pazz, il Tribunale richiamava, riportandone ampi stralci, l'ordinanza del G.I.P., che individuava un complesso di elementi indiziari emergenti a carico dell'odierno ricorrente e, segnatamente:
le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CO VI (che nel delineare i gruppi delinquenziali, operanti nell'orbita del AL UG, assegnava ad OD ON e al fratello GI, un ruolo di vertice nella zona di Casamassima e limitrofa), gli esiti di intercettazioni ambientali e telefoniche (in particolare:
le intercettazioni di conversazioni in carcere tra il detenuto ZI e altri che confermavano la collocazione malavitosa dei fratelli OD nei "ragazzi" di AL UG;
le conversazioni intercettate tra l'OD e la sua convivente nella sala colloqui del carcere, rivelatrici di uno degli aspetti qualificanti dell'associazione mafiosa, la mutua assistenza;
le intercettazioni di colloqui telefonici, acquisite in altri procedimenti, che confermavano come all'origine dell'agguato ai danni dell'abitazione del DI COSOLA vi fosse il "controllo del territorio") e, con specifico riferimento a quest'ultimo reato, contestato sub G), le s.i.t. rese da US NA e De CO LA, cognati del defunto sodale ON NI. Il Tribunale osservava che il complesso degli elementi indicati fornivano, sotto tutte le angolazioni, un quadro granitico in ordine all'organicità dell'OD ON al clan mafioso del AL UG, alla sua posizione di capo dell'articolazione periferica di Casamassima e gestore del traffico di stupefacenti, ai suoi tentativi di allargare, secondo le precise consegne del capo, la zona di influenza nelle aree limitrofe (Acquaviva delle Fonti e Adelfia), ai contrasti del medesimo prevenuto con altri gruppi malavitosi e, soprattutto, all'attentato all'abitazione del Di Cosola, cui facevano seguito gravi fatti di sangue, culminati nell'estate 2004 con l'omicidio di IC NI.
1.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione OD ON, formulando i seguenti motivi.
Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per illogicità della motivazione mancanza in relazione all'art. 309 c.p.p., comma 5. Con il primo motivo si deduce l'illogicità della motivazione fornita dal Tribunale in relazione all'eccezione di inefficacia formulata sul presupposto della mancata trasmissione di alcuni atti di indagine. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per illogicità della motivazione con riferimento alla specifica imputazione di cui al capo A) della rubrica dell'ordinanza cautelare art. 416 bis c.p.. Con il secondo motivo si deduce l'illogicità della motivazione in ordine al capo di imputazione sub lett. A) della rubrica, sul presupposto che il Tribunale - al fine di contestare la tesi difensiva che negava, con riferimento al presunto clan AL, i tratti distintivi dell'associazione mafiosa - si sia staccato dalle linee dell'ordinanza del G.I.P., per configurare il gruppo in questione, come un'associazione autonoma, senza peraltro riuscire a dimostrare tale assunto.
Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza della motivazione con riferimento alla specifica imputazione di cui al capo B) della rubrica dell'ordinanza custodiale, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e al capo G) artt. 81 e 110 c.p., art. 635 c.p., comma 2, n.
1, L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Con il terzo motivo si deduce l'omessa risposta da parte del Tribunale alle "spiegazioni" sollecitate dalla difesa, con riguardo al reato associativo finalizzato al narcotraffico e con specifico riferimento al contenuto di alcune intercettazioni;
si lamenta una risposta frettolosa "a tutta una serie corposa di quesiti" sulle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento "Uragano" e in ordine alle lacune e incertezze delle dichiarazioni dei collaboranti;
si deduce, quindi, l'"assurdità" delle conclusioni del Tribunale, formulate a carico del RT e non di OD.
Considerazioni analoghe vengono svolte con riguardo al reato sub lett. G), assumendo la carenza di motivazione sul punto in cui si denunciava l'insufficienza del quadro indiziario e l'esistenza di "versioni difformi" sui fatti.
2.1. Il Tribunale ha dichiarato l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata trasmissione di alcuni atti ex art. 309 c.p.p., comma 5 (verbale di interrogatorio di CO VI del 18-2-2005,
verbali di intercettazioni di cui ai R.I.T. 602/03, 710/03 e 1233/03) e, stigmatizzando la palese pretestuosità dell'assunto, ha testualmente affermato che si trattava di "atti, regolarmente trasmessi dall'A.G. procedente e presenti nei 17 faldoni depositati in cancelleria;
circostanza, questa, del resto, nota al difensore il quale, sembra di capire (v. fl. 4 dei motivi aggiunti) lamenta più che altro il fatto che la trasmissione degli atti posti a base dell'ordinanza cautelare impugnata sia avvenuta - del tutto legittimamente - in una sola occasione, con i primi riesami presentati da altri coindagati del proprio assistito").
Orbene, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, per un verso, che i Giudici del riesame abbiano rigettato l'eccezione "senza concretamente indicare alla difesa ove rinvenire gli atti mancanti", facendo ricorso ad un'espressione che conterrebbe un'indiretta conferma del proprio assunto e, per altro verso, che la risposta fornita sia, comunque, incongrua e carente, rispetto al tenore dell'eccezione difensiva con cui si lamentava che la comunicazione di cancelleria dell'avvenuto deposito si riferisse "in maniera indiscriminata" ai plurimi indagati attinti dall'ordinanza cautelare. In sostanza - per quanto è dato comprendere dal tenore della censura, per il vero di non facile lettura - il ricorrente ritiene che il Tribunale dovesse specificamente indicare in quale dei n. 17 faldoni depositati nella cancelleria del Tribunale fossero contenuti gli atti di indagine (asseritamente) mancanti e, ciò anche in considerazione della pluralità di indagati e delle procedure di riesame, per le quali il deposito era avvenuto in unica occasione. Ritiene il Collegio che il motivo - oltre ad incorrere in profili di indeterminatezza, conducenti al rilievo di inammissibilità ex art.591 c.p.p., comma 1, lett. c) - è manifestamente infondato.
Va, infatti, osservato che - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - la motivazione sul punto non è affatto perplessa o contraddittoria, dal momento che il Tribunale ha affermato, in maniera chiara e categorica, sia la presenza tra gli allegati degli atti istruttori cui si fa riferimento in ricorso, sia la loro reperibilità in cancelleria da parte del difensore ("circostanza questa, del resto, nota anche al difensore"): e tanto basta a ritenere soddisfatto l'obbligo di trasmissione, senza necessità di procedere ad una defatigante copiatura, ne' tantomeno di provvedere ad una non prevista cernita, da parte dell'ufficio, degli allegati riferibili allo specifico indagato.
Si rammenta al ricorrente che la parte che eccepisca la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento dell'ordinanza applicativa di misura cautelare (art. 309 c.p.p., comma 5), non può limitarsi ad una dichiarazione di mera incompletezza dei detti atti ma deve documentare concretamente, di quali atti si lamenti la mancata trasmissione (Cass. sez. 6^, 9-5- 2001, n. 24145). Inoltre nei procedimenti con più imputati, la disposizione di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5 deve ritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso tribunale a seguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati (Cass. Sez. 1^, 8 febbraio 1999 n. 1100, rv. 212965). In particolare la surrogabilità della materiale trasmissione degli atti di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5, con la comunicazione del loro già avvenuto invio in occasione di precedenti, analoghe procedure è subordinata all'indicazione degli estremi delle procedure stesse e alla concreta e attuale reperibilità degli atti presso il tribunale del riesame, con conseguente possibilità di una loro agevole individuazione e consultazione (Cass. sez. 1^, 17-10- 2001, n. 4306). Nella specie, a quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato, i faldoni, contenenti gli allegati, si trovavano già nella fisica disponibilità del Tribunale e del difensore, in quanto già trasmessi in unica occasione, per precedenti riesami di altri coindagati ed erano ancora depositati presso la cancelleria del Tribunale: circostanze di cui era edotto il difensore e che erano sufficienti a consentirgli, senza alcun intralcio, la relativa individuazione e consultazione.
È appena il caso di aggiungere che il precedente di questa Corte richiamato in ricorso (sentenza 11-1-2001 n. 12988) riguarda un'ipotesi assolutamente diversa da quella all'esame (in quanto - come si legge nella motivazione - in quella circostanza "solo una parte delle dichiarazioni accusatorie risultavano regolarmente trasmesse ed altre no" per cui necessitava "un'ulteriore specificazione, nel senso che, trattandosi di plurimi indagati, occorreva innanzitutto precisare se gli atti trasmessi al tribunale del riesame erano gli stessi di quelli a suo tempo trasmessi al GIP e, in secondo luogo, quali erano gli interrogatori mancanti eventualmente trascritti, in tutto o in parte, in altri atti, che si riferivano al singolo indagato").
2.2. Relativamente al secondo motivo di ricorso si rammenta che in materia di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Cass. pen., Sez. 2^, 17/12/2004, n. 3240). Ciò precisato, si rileva che gli argomenti svolti dal ricorrente, in ordine ad una presunta discrasia tra l'ordinanza genetica e quella del riesame, non infirmano la coerente ed organica analisi interpretativa degli elementi di prova compiuta dal Tribunale, sia attraverso il consentito richiamo per relationem all'ordinanza del G.I.P., sia attraverso la precisa individuazione degli elementi rappresentativi del sodalizio mafioso e della partecipazione del prevenuto.
Alla luce di quanto sopra evidenziato sub 1.1. e della complessiva ricostruzione esaurientemente operata dal Tribunale, il profilo della qualificazione giuridica dei fatti non è censurabile in questa sede:
le argomentazioni del Tribunale, pienamente condivisili, non sono affetta da vizi logico, ma, viceversa, riconducono i fatti, come correttamente ricostruiti, nell'ambito normativo dell'art. 416 bis c.p.. È il caso di precisare che il Collegio non ravvisa alcun contrasto tra l'ipotesi accusatoria, come recepita dal G.I.P., con riguardo alla formazione mafiosa (quale risultato delle tendenze autonomisti che del AL UG e di una sorta di processo di "atomizzazione" del più grande clan dei PARISI) e le considerazioni svolte dal Tribunale del riesame in ordine all'"autonomia gestionale" dell'associazione contestata sub A).
2.3. Merita puntualizzare, in conformità al costante orientamento di questa S.C., che la disposizione di cui all'art. 292 c.p.p., comma 2 ter, (in base alla quale l'ordinanza cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell'imputato) non impone al giudice, in sede di applicazione della misura, l'indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, ne' tantomeno gli prescrive, in sede di riesame della cautela, la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la non pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina delle specifiche allegazioni difensive contrastanti obbiettivamente con gli elementi accusatori (Cass. sez. 6^, 6 luglio 2004, n. 35675). Ciò precisato, si rivela manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso, dal momento che - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - il Tribunale non si è sottratto all'obbligo di motivazione, ma ha espresso le ragioni della sua conferma, dando conto dei motivi di riesame e delle argomentazioni ostative all'accoglimento degli stessi.
Invero le censure formulate risultano attentamente e logicamente scrutinate, segnatamente evidenziando i Giudici del riesame il riscontro delle dichiarazioni del collaborante nelle intercettazioni ambientali e telefoniche e stigmatizzando, altresì, - quanto alle intercettazioni ambientali - la lettura parcellizzata delle risultanze istruttorie da parte del difensore (peraltro attuata "omettendo in modo plateale i riferimenti ...per i quali l'indicazione di ON u sorc o u pacc veniva collegata all'odierno ricorrente") e - quanto alla pretesa sussistenza di versioni difformi in ordine al reato sub G) - osservando che l'argomento si basava su una "valutazione, non semplicemente parcellizzata, ma profondamente erronea" (posto che "sia le dichiarazioni della US, sia quelle rese, pur se da una prospettiva differente, dal De LL LA, documentano in modo coerente e lineare il pieno coinvolgimento dell'OD, il quale, avvalendosi del ON e di altri uomini, aveva inteso lasciare un avvertimento al Di Cosola al quale l'altro aveva reagito, allo stesso modo, ricorrendo al metodo mafioso").
Quanto all'erronea indicazione del nominativo del prevenuto in un punto del provvedimento impugnato, si tratta di un evidente errore materiale che non ha alcuna forza di elisione della motivazione del provvedimento stesso.
Il ricorrente non sottopone a sindacato la logicità della motivazione, ma attraverso deduzioni in fatto, peraltro apodittiche e generiche, intende pervenire ad una diversa ricostruzione degli accadimenti, rispetto a quella effettuata dai giudici di merito. Ciò posto e considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, ritiene il Collegio che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento degli indizi gravi di colpevolezza prescritti dell'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
In definitiva i motivi di ricorso incorrono tutti nella sanzione di inammissibilità.
A mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2008