Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2004, n. 3984
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Sentenza 27 febbraio 2004

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La distinzione fra i due tipi di marchio, "debole" e "forte", si riverbera sulla loro tutela, nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del "cuore" del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume caratterizzando la sua spiccata attitudine individualizzante. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, la quale, applicando i criteri di giudizio propri del marchio forte, si era riferita, per escludere la confondibilità di segni distintivi similari - "Diana" e "Diana de Silva", usati per contraddistinguere prodotti di pelletteria -, non alla presenza di lievi modifiche o aggiunte, ma al contesto ed al significato distintivo di tali segni, che ha ritenuto essere - con valutazione congruamente e correttamente motivata - affatto differenziati).

Ai sensi degli artt. 70 e 72 cod. proc. civ., il pubblico ministero non è parte necessaria nei giudizi in cui venga dedotta, ancorché in forma di accertamento negativo, questione relativa alla illegittimità, per contraffazione, di un marchio d'impresa, o questione relativa alla sussistenza di atti di concorrenza sleale per uso di segni distintivi idonei a produrre confusione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2004, n. 3984
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3984
    Data del deposito : 27 febbraio 2004

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