Sentenza 9 luglio 2013
Massime • 1
La parte che eccepisca la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, non può limitarsi ad una dichiarazione di mera incompletezza dei detti atti ma deve documentare, concretamente, di quali atti lamenti la mancata trasmissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2013, n. 32988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32988 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 09/07/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 1637
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Farbizio - Consigliere - N. 15940/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RC RE nato il [...];
avverso la sentenza del Tribunale della Libertà di Sassari del 7.3.2013;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Fabrizio Di Marzio;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Eduardo Scardaccione, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale della libertà di Sassari, decidendo sull'istanza di riesame presentata dall'indagato avente ad oggetto l'ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 14 febbraio 2013, applicativa alla medesima della misura cautelare della custodia in carcere, ha confermato il provvedimento.
2. Ricorre personalmente l'indagato contestando in un primo motivo violazione di legge per essere stato fondato il giudizio della gravità indiziaria sulle dichiarazioni rese dai sommari informatori HI NG e Giuseppe Agostino ZZ, le quali avrebbero dovuto essere considerate inutilizzabili essendo state dette persone ascoltate quali informatori e senza le garanzie dovute all'indagato pur emergendo all'epoca dell'interrogatorio gravi indizi di colpevolezza a loro carico.
In un secondo motivo si contesta come illogica la motivazione del Tribunale del riesame sulla mancanza di elementi, in sede di indagini preliminari, da cui desumere il coinvolgimento dei sommari informatori nella rapina per cui è processo.
Ulteriori vizi di motivazione si lamentano in ordine alla ricostruzione del fatto e alla individuazione dei responsabili, segnalando come il Tribunale del riesame non avrebbe dato risposta alle puntuali doglianze sollevate nella apposita istanza dall'odierno ricorrente.
Infine si lamenta violazione di legge per mancata trasmissione degli atti posti a sostegno della richiesta di custodia cautelare, precisando come talune risultanze istruttorie favorevoli all'indagato non sarebbero state trasmesse alla cancelleria del Tribunale del riesame non risultando presenti dalla lettura del fascicolo processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Così nel primo e secondo motivo, avendo i giudici di merito ampiamente argomentato la insussistenza di indizi di colpevolezza o comunque di elementi utili a far considerare i sommari informatori, al momento della assunzione delle dichiarazioni rese, come soggetti da indagarsi per i fatti in corso di accertamento;
ed avendo in particolare precisato come in quel momento potessero apprezzarsi esclusivamente semplici sospetti, sicuramente non sufficienti a fondare una condizione di indagato quale rivelatasi con riguardo a tali soggetti nel prosieguo delle indagini.
3. Circa le doglianze sulla ricostruzione del fatto deve ribadirsi che per costante orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non Conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Cass. Sez. 6^ sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840). Così si è verificato nel caso di specie, avendo il Tribunale logicamente ricostruito il grave quadro indiziario sulla scorta di coerenti emergenze fattuali quali: l'avere i due minori coindagati effettuato, su richiesta dell'odierno ricorrente, e un'ora prima della effettuata rapina, l'acquisto presso un negozio di pittura e vernici di tute da imbianchino identiche a quelle adoperate dai rapinatori;
il non avere fornito lo stesso ricorrente spiegazione alcuna sulla ragione per cui furono acquistate le tre tute;
l'essere state rinvenute in seguito a perquisizione nella automobile del RC munizioni dello stesso calibro di quelle adoperate per la rapina.
4. Circa l'ultimo motivo deve osservarsi che la parte, che eccepisca la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento dell'ordinanza applicativa di misura cautelare (art. 309 c.p.p., comma 5), non può limitarsi ad una dichiarazione di mera incompletezza dei detti atti ma deve documentare, concretamente, di quali atti si lamenti la mancata trasmissione (Cass. sez. 2, 13.3.2008, n. 13503): il che non è accaduto nel caso di specie, essendosi l'indagato limitato a mere dichiarazioni, non riscontrate, in sede di ricorso.
5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille/00 Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille/00 Euro alla cassa delle ammende.
Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2013