Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale venga assunto nella circoscrizione di altro tribunale, l'omessa trasmissione al giudice delegato della richiesta del P.M. e degli atti ad essa allegati a norma dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., non determina di per sé alcuna nullità, quando l'espletamento del relativo incombente sia stato preceduto dal deposito degli atti presso la cancelleria del giudice che ha emesso la misura, a norma dell'art. 293, comma terzo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2009, n. 49538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49538 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 25/11/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 2019
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 29884/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA IU, N. IL 20/07/1955;
avverso l'ordinanza n. 450/2009 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 18/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Enrico Delehaye, per il rigetto. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata all'udienza del 18.6.2009 il Tribunale del riesame di Catania rigettava l'appello proposto da TA IU, che lamentava il mancato deposito degli atti ai sensi dell'art. 293 c.p.p., comma 3: emessa la misura cautelare dal GIP di Catania, egli era stato arrestato il giorno 11.2.2009 a Viterbo, ed interrogato per rogatoria dal locale GIP il successivo giorno 14, dopo che in data 13 erano pervenuti al difensore due fax, dalle cancellerie di entrambi i GIP, che informavano del deposito degli atti, tuttavia avvenuto solo presso l'ufficio giudiziario di Catania. Secondo il Tribunale, non vi era stata alcuna violazione del diritto di difesa, posto che la parte era stata posta nelle condizioni di avere accesso alla richiesta del PM e degli altri atti del procedimento presso la cancelleria del GIP catanese, unico giudice procedente.
2. I due motivi di ricorso del TA, presentati nel suo interesse dal difensore fiduciario, in realtà deducono un unico aspetto proposto sotto i profili della violazione di legge in relazione all'art. 293 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. C) e nullità con conseguente inefficacia della misura cautelare personale, e della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione:
- la comunicazione via fax alle ore 10 e 50 del giorno 13, con il deposito degli atti solo a Catania, in relazione ad un interrogatorio da eseguirsi a Viterbo il giorno 14, non avrebbe consentito di prendere materialmente visione degli atti, sicché la norma dell'art.293 c.p.p. non potrebbe che essere interpretata nel senso di mettere a disposizione gli atti presso il giudice che procede all'interrogatorio;
- poiché il mancato deposito della richiesta del p.m. e degli atti che la sostenevano prima dell'interrogatorio di garanzia avrebbe impedito la conoscenza di elementi essenziali per impostare la risposta difensiva, si sarebbe così configurata la nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. C, eccepita nell'interrogatorio che sarebbe pertanto anch'esso nullo, imponendosi la cessazione dell'efficacia della custodia cautelare ex artt. 294 e 302 c.p.p.;
- le argomentazioni del Tribunale sarebbero illogiche giacché riconoscerebbero il diritto della difesa alla conoscenza di quegli atti, ma con l'interpretazione restrittiva vanificherebbero la concreta possibilità di esercitare quel diritto per gli insuperabili problemi logistici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato: al suo rigetto consegue la condanna del TA al pagamento delle spese processuali.
La questione di diritto che il ricorrente pone a questa Corte è se nel caso in cui l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale sia assunto nella circoscrizione di altro tribunale, ex art. 294 c.p.p., comma 5, oltre all'ordinanza cautelare debbano essere trasmessi al giudice delegato - e posti a disposizione della difesa presso tale sede giudiziaria - anche gli atti presentati a norma dell'art. 291 c.p.p., comma 1. La risposta è negativa.
Il microsistema afferente gli adempimenti successivi l'esecuzione di un'ordinanza cautelare personale prevede che:
- il difensore, fiduciario o d'ufficio contestualmente designato, sia informato dell'avvenuta esecuzione della misura immediatamente, tant'è che di ciò va dato atto nel verbale (art. 293 c.p.p., comma 1);
- subito dopo la notificazione od esecuzione l'ordinanza sia depositata nella cancelleria del giudice che l'ha emessa, con la richiesta del pubblico ministero e gli atti presentati con la stessa (art. 293 c.p.p., comma 3, prima parte);
l'avviso dell'avvenuto deposito va notificato al difensore (art. 293 c.p.p., comma 3 seconda parte);
- il contenuto e le modalità dell'interrogatorio sono quelli degli artt. 64 e 65 c.p.p. (art. 294 c.p.p., comma 4), in particolare con la contestazione in forma chiara e precisa del fatto attribuito, l'indicazione degli elementi di prova, la comunicazione delle fonti di prova (se non possa derivarne pregiudizio per le indagini). Da tali norme si evince pertanto che:
- il deposito dell'ordinanza e degli atti che l'hanno fondata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la misura è un incombente obbligatorio, caratterizzato quindi da assoluto automatismo, e costituisce pertanto aspetto della procedura noto alla parte ed alla sua difesa tecnica (S.U. sent. 26798 del 28.6 - 20.7.2005 in proc. Vitale;
Sez. 6, sent. 10854 del 29.1 -14.3.2007 in proc. Ferraio);
la notifica dell'avviso di deposito al difensore assolve la sola funzione di consentire la decorrenza di un termine certo per le eventuali impugnazioni (ex art. 309 c.p.p., comma 3 e art. 391 c.p.p., comma 7: S.U. sent. 26798 del 28.6 - 20.7.2005 in proc.
Vitale);
il diritto di difesa è salvaguardato quando nell'interrogatorio delegato comunque vi sia stata una contestazione esaustiva ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.p. (Sez. 2, sent. 49211 del 18.11 - 23.12.2003 in proc. Zamarian;
Sez. 6, sent. 1146 del 7.3 - 8.5.2000 in proc. Kolovos).
La pretesa del ricorrente di ritenere la nullità per violazione del diritto di difesa per non aver avuto gli atti disponibili presso il giudice della diversa circoscrizione in cui si è svolto l'interrogatorio, ed in ragione del ristretto tempo intercorso tra l'avviso di deposito e l'espletamento dell'interrogatorio in altra sede giudiziaria, è pertanto palesemente infondata, sia perché la conoscenza dell'avvenuto deposito (e comunque la possibilità di verificarne la concretizzazione) costituendo questo un adempimento necessario è conseguente già alla ricezione dell'avviso ex art. 293 c.p.p., comma 1, ovvero alla stessa nomina fiduciaria che intervenga da parte di soggetto nei cui confronti la misura è già stata applicata;
sia perché è sempre facoltà del difensore chiedere un differimento dell'interrogatorio nell'ambito dei cinque giorni previsti dall'art. 294 c.p.p. (Sez. 1, sent. 30733 dell'11 - 27.7.2007 in proc. Bubba); sia perché in definitiva il ricorrente deduce inconvenienti di natura pratica che possono essere fronteggiati con adeguata organizzazione dell'attività difensiva, anche attraverso sostituti.
Va pertanto confermato il principio di diritto per cui, nel caso di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale da assumere in altra circoscrizione, l'omessa trasmissione della richiesta del p.m. e degli atti di cui all'art. 291 c.p.p., comma 1 al giudice incaricato non configura per sè alcuna nullità, il diritto di difesa essendo salvaguardato dall'avvenuto deposito di tali atti presso la cancelleria del giudice che ha emesso la misura, dopo l'esecuzione della misura (Sez. 2, sent. 49211 del 18.11 - 23.12.2003 in proc. Zamarian).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2009