Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 1 IN NOME DEL POPOI0 1 943 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R.G.N. 11018/00 - Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron. 4630 Rel. Consigliere - Rep. Dott. Guido VIDIRI Dott. Paolo STILE Consigliere- Ud. 04/12/01 - Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
NZ LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e difende unitamente 2001 all'avvocato VALERIO MARTELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente 4716 -1- avverso la sentenza n. 5101/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/02/00 R.G.N. 34537/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricordo per quanto di ragione. 2 -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO " Con ricorso al ET di Roma OL Provenzano premesso che quale dipendente dell'Amministrazione delle Poste e Telegrafi a seguito di comunicazione era stato collocato a riposo per il raggiungimento della massima anzianità contributiva e premesso che non età - chiedeva aveva raggiunto i 65 anni di l'annullamento del recesso con conseguente o, indell'art. 18 stat. lav. applicazione subordine, il ripristino del rapporto di lavoro in virtù dei principi generali dell'ordinamento in tema di inadempimento del contratto. GU OL Il ET accoglieva la domanda attrice ed il Tribunale di Roma, a seguito di gravame dell'Ente Poste, rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che non era dato rinvenire nella legge 29 gennaio 1994 n. 71 un intento di delegificazione tale da attribuire alla contrattazione collettiva il potere di derogare alle disposizioni di legge regolanti il rapporto lavorativo,che prevedono solo la giusta causa o il giustificato motivo come ragioni legittimanti il licenziamento. Precisava ancora il Tribunale che nel caso di specie il comportamento posto in essere 1 dall'Ente Poste non poteva qualificarsi come licenziamento ma equivaleva ad una presa d'atto del verificarsi dell'evento risolutivo costituito dal raggiungimento della massima anzianità contributiva del dipendente, sicchè la ritenuta nullità della clausola contrattuale di cui all'accordo integrativo comportava che la al contratto collettivo retribuzione intimata era da ritenersi "tamquam non esset" ed il rapporto doveva proseguire "de iure", con relativo obbligo datoriale di dar seguito allo stesso e di corrispondere le retribuzioni dovute per le prestazioni che il prestatore si era trovato LA OLn nell'impossibilità di rendere per fatti a lui non imputabili. Veniva in tal modo a configurarsi una del datore di situazione di "mora accipendi" implicava l'offerta della lavoro, situazione che prestazione al creditore ed il rifiuto di questi senza alcun motivo legittimo. Il Tribunale, infine, affermava che l'obbligo di corrispondere le retribuzioni non tollerava limitazioni e riduzioni in conseguenza di quanto eventualmente percepito nelle more dal lavoratore sicchè non poteva accogliersi la pretesa fatta valere dell'Ente Poste della detraibilità del trattamento (aliunde pensionistico goduto dal dipendente 2 perceptum),il che non precludeva all'ente previdenziale erogatore delle prestazioni pensionistiche di agire per la ripetizione dell'indebito. Avverso tale sentenza la s.p.a. Poste AL propone : ricorso per cassazione affidato ad otto motivi. Resiste con controricorso OL Provenzano. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza del Tribunale per violazione e falsa appliocazione dela legge 71/1994 con particolare riferimento agli Guido OL artt. 6 e 8, adducendo che il giudice d'appello ha errato nel ritenere la contrattazione collettiva di кови settore priva del potere di disciplinare il rapporto dipendenti dell'EPI anche in chiavedei di integrazione, di specialità e sinanche di deroga rispetto alla generale disciplina legislativa. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce violazione o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia lamentando al riguardo che il Tribunale non aveva indicato le disposizioni e le ragioni che rendevano invalida la clausola del del contratto collettivo diretta a contratto ricollegare la cessazione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva. 3 Con il terzo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme del codice civile, della legge n. 604 del 1966 e della legge n. 300 del 1970, sostenendo che dalla lettura delle suddette disposizioni di legge non emerge alcun divieto all'autonomia privata "di individuare cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato". Con il quarto motivo la società denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (come modificato dall'art. 1 legge n. 108/1990) e degli artt. 1362 e segg. c.c. (in relazione Guiolo OLn anche all'art. 1324 c.c.) in sede di interpretazione e qualficazione della intimata risoluzione del rapporto. Sostiene al riguardo che la comunicazione da parte del datore di lavoro della cessazione del rapporto non era altro che un licenziamento atteso che la legge 604/1966 e l'art. 18 stat. lav. individuano le uniche fattispecie estintive praticabili dal datore di lavoro sicchè ogni altra ipotesi(impossibilità sopravvenuta della automatica) prestazione, forza maggiore, risoluzione rileva come causa estintiva, non già alla stregua della disciplina del diritto comune, ma nei limiti in cui 1 configura una giusta causa o un giustificato motivo 4 di licenziamento. Con il quinto ed il sesto motivo la s.p.a. Poste denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 18 1. n. 300/1970 (come modificato dall'art. 1 1. 108/1990) e dell'art. 1418 c.c. (in combinato con contraddittoria l'art. 1324 c.c.) nonchè omessa e motivazione su un punto decisivo della qualificazione del vizio della intimata risoluzione del rapporto e delle conseguenze sanzionatorie (quinto motivo) ed ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 18 1. n. 300/1970 (come modificato dall'art. 1 1. n. 108/1990), degli artt. 1218 e 1223,1227 e 1175,1375 della Guioloilo Vastu e 2094 C.C. nonchè contraddittoria e omessa motivazione su un punto decisivo controversia(sesto motivo). Deduce che il giudice non ha applicato allad'appello erroneamente fattispecie in oggetto il regime sanzionatorio di cui all'art. 18 stat. lav., del tutto speciale rispetto a quello comune e che consentiva la commisurazione del risarcimento del danno dovuto al lavoratore al pregiudizio effettivamente subito con conseguente detrazione dell'aliunde perceptum, nel caso di specie nella fruizione del trattamento consistente pensionistico. Con il settimo motivo la società deduce violazione e 5 falsa applicazione dell'art. 1217 c.c. evidenziando al riguardo l'inconfigurabilità della mora accipiendi del datore di lavoro in mancanza di un offerta da parte del lavoratore delle sue prestazioni lavorative. Con l'ottavo motivo di ricorso la s.p.a. Poste AL deduce infine violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. deducendo che mentre il lavoratore aveva sempre chiesto la declaratoria di illegittimità del licenziamento con le conseguenze risarcitorie dicul all'art. 18 stat. lav., il Tribunale invece aveva ritenuto essersi in presenza КовиGuido OLn di una nullità di diritto comune della clausola del collettivo di risoluzione del rapportocontratto lavorativo.
2. vaL'esame dei motivi del ricorso unitariamente compiuto a causa della connessione logico-giuridica delle critiche alla decisione del Tribunale, nonché dell'esigenza di una trattazione sistematica delle questioni sottoposte allo scrutinio della Corte.
3. L'evento della trasformazione dell'amministrazione postale (azienda autonoma statale) in ente pubblico economico (denominato ente "Poste AL") in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del d.l. 1°. dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni 6 71 -in legge 29 gennaio 1994, n. a partire dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente (che sono stati emanati con d.P.R. 23.12.1993, pubblicati in Gazz. Uff. 31/12/93), ha comportato la successione del nuovo imprenditore pubblico in tutti i rapporti, diritti e beni del soggetto precedente (Stato) e, in particolare, nei rapporti di lavoro (salve alcune eccezioni), la cui natura è divenuta, per effetto del mutamento del soggetto datore di lavoro, necessariamente di diritto privato (come, del resto, esplicitamente sancisce il Guido Кови comma 2 dell'art. 6 del decreto legge).
4. Ne discende che, sul piano dei rapporti di lavoro, nessun rilievo ha avuto l'ulteriore evento della trasformazione dell'ente in società per azioni ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 487/1993, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Deliberazione CIPE 18 dicembre 199, n. 244/1997, pubblicata in Gazz. Uff., 25 agosto 1998, n. 197); tra l'altro, proprio la circostanza che si era già in presenza di rapporti di lavoro di diritto privato e, quindi di "trasformazione" già intervenuta, rende inapplicabile il disposto dell'art. 1 d.1. 6 maggio 1994, n. 432, come sostituito dalla legge di conversione 4 luglio 1994, n. 432, che, con riguardo agli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato, distingue una fase pubblicistica da una di diritto privato, con il prevedere la 7 devoluzione al giudice ordinario delle sole controversie afferenti il periodo del rapporto di lavoro successivo alla trasformazione (cfr. Cass., sez. un. 18 dicembre 1998, n. 12711). , 5. Il comma sesto dello stesso articolo 6 del decreto legge, poi, ha previsto che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti (cioè le condizioni sia economiche che normative) vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, in tal guisa provvedendo a dettare un assetto transitorio della normativa sostanziale, come tale non incompatibile con la natura Guido Value privatistica dei rapporti determinata dalla natura del soggetto datore di lavoro. Infatti, così come è pacifico che la natura pubblica di un rapporto è perfettamente compatibile con una disciplina dettata dal codice civile o dai contratti collettivi, è altrettanto indiscusso che si possa avere un rapporto di diritto privato ancorché la disciplina dei diritti e degli obblighi sia dettata da una normativa particolare.
6. La ricognizione del dato normativo dimostra come la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente (e poi della società) non presenti alcun connotato di specialità, risultando perfettamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 2093 c.c. Più specificamente, nessun tipo di deroga è riscontrabile al sistema generale delle fonti: dalla natura privata del rapporto discende la possibilità di stipulare contratti collettivi di diritto comune, con la sola particolarità che la legge assume il fatto della loro effettiva 8 stipulazione ad evento che determina (in forza della fonte primaria e non certo del contratto) l'inapplicabilità dell'intero corpus della disciplina speciale rimasta in vigore nel periodo transitorio. Nessuna indicazione si rinviene nella legge nel senso di abilitare il contratto collettivo del settore a fare qualcosa di più degli altri contratti collettivi di diritto comune;
nessuna attribuzione di competenza esclusiva a regolare il rapporto o determinati aspetti di esso (cd. "delegificazione", termine adoperato naturalmente in senso in senso ampio e non tecnico).
7. La conclusione esce rafforzata dalla comparazione con le ben diverse previsioni legislative in altri settori, nei quali la cd. delegificazione è stata, in maniera più o meno ampia, realmente st attuata a favore della fonte sociale. . 210/1985 ammette i Per i ferrovieri statali, l'art. 21 della 1 contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione ad incidere, sia pure con il limite della salvezza del trattamento precedente di maggior favore, sulle materie della costituzione e cessazione dei rapporti, della responsabilità civile e disciplinare dei dipendenti. Nel rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto - siano essi dipendenti da enti privati, da enti pubblici economici o da società a partecipazione pubblica – l'art. 1, secondo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (emanata a seguito delle sollecitazioni rivolte al legislatore dalla sentenza costituzionale n. 500 del 1988) prevede che le disposizioni contenute nel regolamento all. A al R.D. 148/1931 (o modificative o integrative dello stesso) possano essere 9 derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, alla quale non possono derogare i regolamenti d'azienda. Tratti affatto peculiari caratterizzano, infine, lo statuto attuale dei dipendenti (cd. "contrattualizzati") delle amministrazioni pubbliche, il cui rapporto di lavoro, in ragione della natura dei datori di lavoro (Stato e ad altri enti pubblici non economici), va ascritto ad un genus intermedio tra lavoro pubblico e lavoro privato (vedi Corte cost. n. 313/1996 e n. 309/1997). La specialità di questi rapporti, discendente dalla loro connessione con l'esercizio di funzioni pubbliche, si manifesta con l'essere assoggettati non soltanto alle disposizioni del capo I, titolo Gaideloten II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ma, primariamente, al complesso di regole specifiche dettate dal d.lgs. n. 29/93, con le successive modifiche e integrazioni, tra le quali vanno segnalate proprio quelle che disegnano in modo peculiare i rapporti tra autonomia collettiva e legge: la contrattazione collettiva è specificamente abilitata a regolamentare ex novo tutte le materie già disciplinate dalle norme generali e speciali del pubblico impiego, sostituendole con specifiche clausole contrattuali e determinandone così l'inapplicabilità (art. 72, comma 1); a regolare la materia del trattamento di fine rapporto (art. 72, comma 4); a derogare tutti gli eventuali trattamenti speciali introdotti successivamente dalla legge in ambito normativo ed economico (art. 2, commi 2 e 3); a definire perfino la tipologia contrattuale (materia tradizionalmente riservata alla legge) ai fini 10 dell'impiego "flessibile" del lavoro pubblico (art. 36). Del resto, che in questo settore la fonte collettiva non incontri altri limiti se non quelli posti dal d.lgs. 29/93, dalle norme costituzionali e dai principi generali, si spiega perché i contratti collettivi non rivestono la medesima natura delle fonti collettive comuni, ma sono contratti tipici con efficacia erga omnes, stipulati dai soggetti selezionati dalla legge secondo precise procedure, legge che determina altresì la tipologia contrattuale e i rapporti tra contratti di diverso livello.
8. Pervenuti alla conclusione che i dipendenti del servizio postale lavorano sulla base di un rapporto Gails Vide di lavoro di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, il problema dell'ammissibilità della previsione collettiva di una fattispecie di estinzione automatica del rapporto di lavoro si pone secondo lo schema usuale della gerarchia tra le fonti, in virtù del quale il contratto collettivo non può validamente disporre in contrasto con norme imperative di legge.
9. Non rilevano ai fini della soluzione della questione in esame le disposizioni legislative concernenti il trattamento previdenziale dei dipendenti del servizio postale: a differenza che per l'impiego pubblico statale (dove i due aspetti sono trattati da una stessa disciplina), per il lavoro privato la regolamentazione del rapporto 11 di attività è completamente indipendente da quella che presuppone la cessazione del rapporto stesso, come comprova la considerazione dell'età pensionabile e dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale esclusivamente in chiave di deroga all'applicabilità del regime di stabilità dei rapporti di lavoro (art. 4, co. 2, 1. n. 108 del 1990). Ne consegue che alla previsione dell'art. 6, comma 7, d.l. 487/1993, convertito nella 1. 71/1994, secondo cui per il trattamento di quiescenza dei dipendenti postali si applicano le stesse norme previste per il personale statale, si deve attribuire portata circoscritta, appunto, al trattamento dovuto alla cessazione del Guila Valien servizio, cessazione regolata dal nuovo regime privatistico e non più da quello proprio dell'impiego pubblico (che contempla, ad esempio, la cessazione automatica del rapporto al compimento di un età massima, peraltro con possibilità del dipendente di decidere di protrarre il servizio per altri due anni). 10. Come è noto, nella conclusione di un contratto di lavoro, l'autonomia privata si estrinseca essenzialmente nel consenso all'insorgenza del vincolo, mentre il contenuto હૈ quasi esclusivamente determinato da fonti eteronome (la legge e le cd. fonti sociali), con salvezza soltanto della possibilità di pattuire condizioni di maggior favore per il prestatore d'opera. In particolare, gli effetti integrativi del contratto individuale di lavoro sono espressione della disciplina interventistica volta alla tutela del contraente più debole, ed a circoscrivere, di conseguenza, il potere 12 normativo che di fatto può essere esercitato dal contraente più forte. Vi sono, peraltro, casi (divenuti più frequenti nella legislazione recente) in cui le esigenze di tutela si ritengono compiutamente assicurate dalla contrattazione collettiva, con abilitazione di quest'ultima a derogare norme che restano imperative rispetto alla contrattazione individuale. Ma è necessaria, un'esplicita previsione della legge conevidentemente, specificazione dei settori e delle materie. 11. Il sistema è sicuramente nel senso che l'attività lavorativa subordinata può essere prestata esclusivamente in conformità dei tipi contrattuali previsti dalla legge, tipi contrattuali identificati non sulla base del mero nomen iuris adoperato dalle parti e delle Gunbloboke relative pattuizioni, ma del reale atteggiarsi del rapporto (cd. valore dichiarativo dell'esecuzione). Perciò, si prescinde dall'eventuale termine di durata apposto al contratto e il contratto si considera concluso a tempo indeterminato se si versa fuori dalle ipotesi in cui la legge consente la conclusione di un contratto a tempo determinato. E nel contratto di lavoro a tempo indeterminato la volontà delle parti di realizzare l'interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso (licenziamento e dimissioni), con la conseguenza che, sebbene si sia in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, non si applica la disciplina della rescissione, della risoluzione per inadempimento (ed è esclusa, quindi, la possibilità di pattuire una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 13 1456), o per eccessiva onerosità. 12. La conclusione è, dunque, che all'autonomia privata non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 c.c. o condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 c.c.; di ciò non può fondatamente dubitarsi ove si consideri che alla parte socialmente in grado di predisporre il contenuto contrattuale (il datore di lavoro) non può essere consentito, attraverso la pattuizione di termini o di condizioni risolutive, di sottrarsi alla disciplina limitativa dei licenziamenti (individuali e collettivi) o anche soltanto all'obbligo del preavviso, Gundholder 13. Al quesito se ciò che non è consentito all'autonomia individuale possa ritenersi consentito a quella collettiva deve darsi sicura risposta negativa, sulla base del complesso delle considerazioni già svolte, in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell'estinzione del rapporto. In particolare, la giurisprudenza della Corte ha più volte precisato che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata (e, quindi, anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici) non può operare l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per* la risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli art. 2118 e 2119 c.c, ritenendo nulla, per contrasto con la 14 suddetta normativa civilistica, di carattere inderogabile, la clausola contrattuale collettiva recante l'esonero dal datore di lavoro dal preavviso in caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (cfr. Cass. 5977/95, 6901/94, 12558/93, con riguardo alla contrattazione collettiva dei dipendenti Enel). La giurisprudenza menzionata ha pure escluso che la validità di una clausola del genere potesse recuperarsi sotto il profilo della condizione di maggior favore praticata ai dipendenti ai quali lo stesso contratto collettivo assicurava una stabilità superiore a quella garantita dalla legge, sulla considerazione che in nessun caso può ammettersi che l'estinzione del rapporto di lavoro per volontà Привили delle parti non consegua al negozio di recesso, la cui legittimità deve essere valutata alla stregua del regime di stabilità applicabile nel caso concreto. 14. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per ritenere destituite di fondamento giuridico anche tutte le altre argomentazioni adoperate dall'azienda postale per sostenere l'ammissibilità dell'estinzione dei rapporti di lavoro al verificarsi dell'evento previsto dalla pattuizione collettiva: la conformità del risultato ad un indirizzo di politica aziendale, ancorché imposto da una fonte primaria, non vale a conferire validità ad uno strumento giuridico al quale la legge non consente di ricorrere;
in nessun caso è consentito contemplare pattiziamente l'estinzione automatica del rapporto di lavoro, ancorché l'intento perseguito sia, in ipotesi, quello di assicurare ai rapporti stabilità superiore a quella garantita 15 dalla legge. 15. Conclusivamente, al contratto collettivo di diritto comune non è consentito regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale, mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva. L'incompatibilità tra tipo legale e apposizione di simili clausole risulta evidente ove si consideri che se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque Guntoldthen controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità, ex art. 1418 dell'elemento accidentale.C.C., A conclusioni nella sostanza identiche, la giurisprudenza della Corte è già pervenuta nella definizione di controversie analoghe, concernenti specificamente la risoluzione del rapporto dei lavoratori del servizio postale (Cass. 4 marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, n. 4861; 4 giugno 1999, n. 5501; 7 giugno 1999, n. 5584; 17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701, 21 gennaio 2000, n. 610). 16.. Una volta escluso che il contratto di lavoro subordinato di diritto comune possa risolversi automaticamente in forza di previsione pattizia, perché non tollera, in nessun caso, l'apposizione di simili clausole, altra questione è se la cessazione delle prestazioni lavorative alla data del raggiungimento della 16 massima anzianità contributiva sia avvenuta a seguito dell'intimazione di recesso da parte dell'azienda postale. 17. Al riguardo appare pertinente il richiamo dell'orientamento della giurisprudenza della Corte secondo il quale, nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non sono applicabili - tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell'azione diretta Gundoloben dell'illegittimità del termine non comeall'accertamento impugnazione del licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) - né la norma dell'art. 6 delladi nullità parziale del contratto legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimo recesso, né la norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro (ancorché la conversione del rapporto a termine nel rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno); é peraltro salva l'applicabilità di entrambe le norme citate qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare (con un atto nel quale non é assolutamente ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato un vero e proprio licenziamento nel presupposto dell'illegittimità del termine e della 17 durata indeterminata del rapporto (Cass. sez. un. 6 luglio 1991, n. 7471, e le successive, conformi, decisioni). Facendo applicazione, entro i limiti di compatibilità, dei richiamati principi alla fattispecie in esame, le situazioni giuridiche astrattamente configurabili sono due: nella prima, le parti si limitano ad adeguare i comportamenti alla, ritenuta, avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato, ma nella realtà il rapporto continua inalterato a causa della nullità della clausola collettiva che tale estinzione contempla;
nella seconda evenienza, esprimono comunque la volontà di recedere dal rapporto. Guidoldu 18. Consegue da quanto sinora detto che l'avere il Tribunale ritenuto, con motivazione congrua e non censurabile in questa sede di legittimità, che nella fattispecie in esame si fosse in presenza di una clausola comportante la risoluzione automatica del rapporto lavorativo comportava l'applicabilità delle regole relative al risarcimento dei danni, versandosi in una ipotesi di responsabilità contrattuale. Ne consegue che la suddetta decisione, che non ha affatto violato il disposto dell'art. 112 c.p.c. (il giudice d'appello si è infatti limitato a dare una diversa definizione giuridica ai fatti di causa senza mutare il petitum e la causa petendi) va sul punto pienamente condivisa;
come va anche condivisa nella parte in cui ha ritenuto configurabile nel caso di specie una mora accipiendi per l'ingiustificato rifiuto dell'ente datore di lavoro di ricevere le prestazioni del proprio dipendente, sicchè le censure del ricorrente 18 rivelano, oltre che su tale parte della sentenza impugnata si generiche, prive di fondamento. 19. Come detto, il Tribunale ha, dunque, ritenuto che nella fattispecie in esame si fosse in presenza di una clausola di risoluzione automatica del rapporto lavorativo comportante l'applicabilità delle regole relative al risarcimento dei danni, versandosi in una ipotesi di responsabilità contrattuale. Ne consegue che la suddetta decisione, improntata ad una corretta qualificazione della fattispecie in esame in termini di illegittima risoluzione del rapporto lavorativo e, pertanto, non censurabile su tale punto - nè sull'altro, come pure si è detto, attinente all'obbligo Guildboken di corresponsione a titolo di mora accipiendi delle retribuzioni dovute per le prestazioni che il lavoratore si è trovato nell'impossibilità di rendere per fatto a lui non imputabile - va cassata, invece, nella parte in cui non ha tenuto presente ai fini della quantificazione del danno da corrispondersi al dipendente del trattamento pensionistico dallo stesso goduto(aliud perceptum). Sulla base dei principi generali vigenti in materia di risarcimento danni e specificatamente alla stregua della regola della - compensatio lucri cum damno e della funzione dell'istituto risarcitorio diretto a rivalere il danneggiato dei pregiudizi subiti e non certo ad operare come causa di ingiustificati arricchimenti - va condiviso l'orientamento secondo cui devono considerarsi detraibili da quanto spettante a titolo di risarcimento dei danni subiti dal lavoratore tutti quegli emolumenti che quest'ultimo non 19. avrebbe percepito se non avesse visto interrotto illegittimamente il proprio rapporto lavorativo,e cioè oltre all'indennità di disoccupazione(o l'indennità di mobilità ex art. 8 1. 23 luglio 1991 n. 223) (cfr. al riguardo Cass. 29 marzo 1996 n. 2906), anche le erogazioni pensionistiche dallo stesso lavoratore godute nel periodo di ingiustificato allontanamento dal posto di lavoro (cfr. in tali sensi Cass. 3 novembre 2000 n. 14387; Cass.. 5 giugno 1996 n. 5228). Le considerazioni ora svolte inducono, pertanto, questa Corte a non condividere la contraria tesi della non detraibilità delle erogazioni pensionistiche(seguita invece da Cass. 29 marzo 2000 n. 6548), dovendosi ribadire ancora una volta che devono essere valutati ai Genololden fini della quantificazione della somma da liquidare a titolo risarcitorio sia il danno che il vantaggio che siano conseguenza Kimmediata e diretta di uno stesso fatto generatore, giusta il dettato dell'art. 1223 c.c. (cfr. al riguardo Cass. 3 novembre 2000 n. 14387 cit.). 20. Per concludere, il ricorso va accolto per quanto di ragione e per l'effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura con la quale si denunzia il mancato computo del trattamento pensionistico ai fini della determinazione dei danni da liquidarsi al dipendente. Ne consegue che, alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari nuovi accertamenti di fatto la causa va rimessa ad un nuovo giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di L'aquila, che farà applicazione di quanto ora detto. 21. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle 20 spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte d'appello di L'Aquila. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Guirloloten Chillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I oggi, 11 FEB. 2002 D , O L A L 0 S IL CANCELLIERE O 1 S B . A I T T , D R A A A ' S M T L E S L P 3 S E O 7 I P D - 2 N 8 I M 3 - I S G 5 1 N O A 1 E D A S E D E I T & G A , N G O O E E S R T L T E T I S I R A I G L D E L R E O D 21