Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/1999, n. 6051
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Sentenza 17 giugno 1999

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La clausola del contratto integrativo del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'EPI - la quale prevede la risoluzione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva di quaranta anni (senza obbligo di preavviso ne' di erogazione della corrispondente indennità) - è affetta da nullità ex art. 1418 cod. civ. sia per il fatto che non è consentito all'autonomia collettiva, in difetto di specifica autorizzazione legislativa, individuare cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dall'ordinamento (dimissioni, mutuo consenso, ovvero licenziamento nei casi previsti dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300), sia perché la clausola si pone in contrasto con l'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e Militari dello Stato, la cui applicazione è stata estesa ai dipendenti dell'Ente Poste con decorrenza dal primo agosto 1994 ad opera dell'art. 6 settimo comma della legge n. 71 del 1994, di conversione del D.L. n. 487 del 1993), il quale, stabilendo il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ha conferito il diritto alla permanenza in servizio sino a tale età, indipendentemente dal raggiungimento della massima anzianità contributiva utile; ne' le associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo possono disporre del diritto così acquisito a rimanere in servizio, in mancanza di uno specifico mandato del titolare ovvero di una sua successiva ratifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/1999, n. 6051
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6051
    Data del deposito : 17 giugno 1999

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