Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
La clausola del contratto integrativo del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'EPI - la quale prevede la risoluzione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva di quaranta anni (senza obbligo di preavviso ne' di erogazione della corrispondente indennità) - è affetta da nullità ex art. 1418 cod. civ. sia per il fatto che non è consentito all'autonomia collettiva, in difetto di specifica autorizzazione legislativa, individuare cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dall'ordinamento (dimissioni, mutuo consenso, ovvero licenziamento nei casi previsti dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300), sia perché la clausola si pone in contrasto con l'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e Militari dello Stato, la cui applicazione è stata estesa ai dipendenti dell'Ente Poste con decorrenza dal primo agosto 1994 ad opera dell'art. 6 settimo comma della legge n. 71 del 1994, di conversione del D.L. n. 487 del 1993), il quale, stabilendo il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ha conferito il diritto alla permanenza in servizio sino a tale età, indipendentemente dal raggiungimento della massima anzianità contributiva utile; ne' le associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo possono disporre del diritto così acquisito a rimanere in servizio, in mancanza di uno specifico mandato del titolare ovvero di una sua successiva ratifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/1999, n. 6051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6051 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ettore MERCURIO - Presidente e Relatore -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL NN RI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA N.195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO GHIBELLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENTE POSTE ITALIANE, in persone del Presidente pro tempore, domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N.12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.664/97 del Tribunale di GENOVA, depositata il 26/3/97 R.G.N. 7408/96;
adita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato SERGIO VACIRCA;
udito l'Avvocato Alessandro GHIBELLINI;
udito l'Avvocato Di Carlo Maurizio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento dei primi 4 motivi, rigetto del 5 e 6 , assorbito il 7 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra AN IT VE conveniva in giudizio avanti al Pretore di Genova l'Ente Poste Italiane, alle cui dipendenze aveva lavorato, e chiedeva fosse dichiarata la nullità e l'inefficacia del licenziamento che deduceva esserle stato intimato, prima del raggiungimento del suo 65 anno di età, in applicazione della disposizione dell'accordo integrativo annesso al C.C.N.L. del 22 novembre 1994, la quale prevedeva, in aggiunta alle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti dell'Ente quali stabilite nella stesso contratto collettivo e a decorrere dal 31 gennaio 1995, la risoluzione automatica del rapporto, senza obbligo di preavviso, al raggiungimento della massima anzianità contributiva del dipendente e cioè al compimento dei quaranta anni di servizio utili ai fini pensionistici, disposizione della quale la ricorrente sosteneva la nullità chiedendo altresì la condanna dell'Ente a reintegrarla nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni, o in subordine al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. La ricorrente prospettava la nullità dell'anzidetta disposizione dello accordo integrativo sotto vari profili. Deduceva in particolare che essa introduceva una nuova causa di licenziamento atipica e di origine negoziale quando, nel rapporto di lavoro privatistico, le cause di licenziamento erano tassative e fissate dalla legge;
che violava inoltre il principio generale sancito dall'art. 6, primo comma, della legge 26 febbraio 1982 n.54 - ribadito nell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990 n.407, modificato dall'art. 1 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n.503 - secondo cui il lavoratore poteva optare per la prosecuzione del rapporto lavorativo fino al compimento dell'età fissata per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia;
che la stessa disposizione violava altresì l'art. 6 della legge n.71 del 1994 (di trasformazione dell'Ente), secondo cui, a decorrere dal 1 agosto 1994, al trattamento di quiescenza del personale dell'Ente dovevano essere applicate le norme previste per il personale statale, le quali prevedevano il collocamento a riposo per gli uomini al compimento del 65 ano di età; che era inoltre configurabile violazione della legge n.223 del 1991 in tema di licenziamenti collettivi, in quanto l'accordo integrativo mascherava, di fatto, una procedura di licenziamento collettivo attuata senza il rispetto delle norme poste dalla suddetta legge;
e che infine il detto accordo integrativo violava la norma dell'art. 2118 c.c. in base alla quale doveva comunque riconoscersi, in caso di recesso di una delle parti del rapporto di lavoro, il diritto dell'altra al preavviso o alla indennità sostitutiva. Il Pretore, nel contraddittorio con il convenuto che resisteva alle domande, riteneva la inderogabilità "in pejus" della disciplina legale in tema di diritto di opzione per la prosecuzione fino al raggiungimento della massima età lavorativa, e, in accoglimento delle domande stesse, dichiarava la nullità della disposizione dell'accordo integrativo in questione, dichiarando quindi la illegittimità del licenziamento con condanna dell'Ente Poste alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Genova, con sentenza del 26 marzo 1997, accogliendo l'appello dell'Ente Poste ed in riforma della decisione pretorile, ha respinto la domanda della VE.
Premette il Tribunale, in ordine alla questione della cosiddetta delegificazione - intesa come sistema per cui la disciplina di alcune materie viene sottratta alla normazione primaria, attuata tramite leggi ordinarie, per essere riservata alla normazione secondaria, attuata attraverso regolamenti ed atti di autonomia negoziale -, che nel caso di specie deve escludersi che l'art. 6 sesto comma della legge 29 gennaio 1994 n.71, anche per la sua formulazione testale e non presentando la struttura tipica di una norma di delegificazione, abbia appunto operato una delegificazione del rapporto di lavoro dei lavoratori postelegrafonici e che deve quindi escludersi che abbia rimesso la disciplina di tale rapporto al contratto collettivo di categoria di prossima stipulazione, autorizzando questo a derogare alla disciplina legislativa vigente in materia.
Ritiene quindi il giudice d'appello che il contratto collettivo del settore del 26 novembre 1994 non abbia introdotto deroghe alla suddetta disciplina legislativa, e che il giudizio di legittimità dell'accordo integrativo allegato a tale contratto deve essere condotto, così come quello riguardante ogni altro contratto, verificandone l'osservanza delle norme imperative di legge che disciplinano il rapporto di lavoro.
Ciò posto, il Tribunale rileva anzitutto che nel caso di specie non si era verificata una risoluzione per iniziativa del datore di lavoro, bensì una risoluzione automatica del contratto, in esecuzione di una clausola di stabilità relativa in esso inserita. Osserva quindi che nella specie non era pertinente il richiamo all'opzione di cui all'art. 6 della legge n.54 del 1982, essendo stato il relativo diritto rispettato nel caso in esame nel quale era stata raggiunta dal dipendente la massima anzianità contributiva;
e che neppure era applicabile nella specie, la norma della legge n.407 del 1990 (e successive modificazioni) in quanto i dipendenti dell'Ente Poste potevano ordinariamente protrarre la loro attività lavorativa, in assenza di altra causa di risoluzione del rapporto, sino al 65 anno di età senza la necessità di esercitare alcuna opzione.
A tale ultimo proposito il Tribunale esclude che la norma dell'art. 6 della legge n.407 del 1990 - concernente dunque il prolungamento dell'attività lavorativa anche in caso di raggiungimento della massima anzianità contributiva utile con conseguente aumento di durata della contribuzione obbligatoria, e rispondente al fine primario del risanamento del disavanzo previdenziale con vantaggi meramente marginali per il lavoratore - costituisca espressione di un principio inderogabile dell'ordinamento: e ciò a differenza dall'ipotesi di cui all'art. 6 della legge n.54 del 1982 - non avente peraltro rilevanza (come sopra detto) nella presente fattispecie - che, nel consentire al lavoratore anziano di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro qualora non abbia raggiunto la massima anzianità contributiva, esprime appunto in tal modo un principio inderogabile volto a tutelare il diritto dello stesso lavoratore al raggiungimento della migliore posizione previdenziale.
L'insussistenza di un principio inderogabile dell'ordinamento, che attribuisca al lavoratore il diritto di continuare a lavorare fino a 65 anni prescindendo dalla anzianità contributiva, è affermata dal Tribunale facendo riferimento in primo luogo all'art. 4 secondo comma della legge n.108 del 1990 che esclude dal regime di stabilità
i rapporti di lavoro dei lavoratori ultrasessantenni, salvo il loro diritto di opzione a proseguire il rapporto ai sensi del citato art. 6 della legge n.54 del 1982; e richiamando inoltre sentenza della
Corte Costituzionale (n.15 del 1983) che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n.604 del 1966 nella parte in cui esclude dal regime di stabilità i lavoratori già titolari di pensione di vecchiaia e i lavoratori anziani aventi i requisiti per conseguirla.
A conferma di tale conclusione il Tribunale indica altresì la sospensione del meccanismo dell'opzione di cui al citato art. 6 della legge n.54/1982, apportata dall'art. 1 della legge n.193 del 1984 per i lavoratori ultrasessantenni del settore siderurgico, ed anche la deroga alla sospensione dei pensionamenti per anzianità disposta dall'art. 1, comma quarto, del D.L. n.553 del 1994 per i dipendenti di Enti in via di ristrutturazione o risanamento, tra i quali era compreso lo stesso Ente Poste Italiane: disposizioni legislative, queste ora menzionate, che evidenziavano la preminenza dell'interesse al ridimensionamento dei settori considerati rispetto anche all'interesse al lavoro dei lavoratori in esso occupati, e che confermavano appunto, ad avviso del Tribunale, che la possibilità accordata al lavoratore di continuare a lavorare fino al compimento dei 65 anni di età non costituiva espressione di un principio inderogabile dell'ordinamento.
Da tanto il Tribunale fa discendere la conclusione che la disposizione dell'accordo integrativo oggetto di controversia non contrastava con norme imperative ne' violava principi inderogabili di ordine generale, e che di conseguenza nel caso di specie la risoluzione dei rapporti di lavoro era legittima.
Lo stesso giudice esclude, da ultimo, anche in mancanza di deduzioni al riguardo, la ricorrenza nel caso di specie di una situazione di fatto assoggettabile alla disciplina della legge 223 del 1991 in tema di licenziamenti collettivi;
ed esclude pure la debenza del preavviso, vertendosi in ipotesi non di licenziamento ma di automatica cessazione del rapporto connessa a circostanza oggettiva e predeterminata, con il rigetto quindi della relativa domanda subordinata.
La VE chiede la cassazione di tale sentenza, con ricorso a questa Corte sorretto da sette motivi.
L'Ente Poste Italiane resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione delle disposizioni di ermeneutica contrattuale e legale, violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. e delle leggi 26 febbraio 1982 n.54, 29 dicembre 1990 n.407 e del D.L.vo 30 dicembre 1992 n.503 nonché delle leggi n.604 del 1966, n.300 del 1970 e n.108 del
1990, ed inoltre contraddittorietà della motivazione su punto controverso (ex art. 360 n.3 e n.5 c.p.c.). Censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che la disposizione dell'accordo integrativo in questione costituiva una clausola di stabilità relativa, posto che una clausola di tal genere ha l'unico scopo di limitare la facoltà di recesso del datore di lavoro e di operare quindi solo a favore del lavoratore, mentre la suddetta disposizione accresceva, introducendo inammissibilmente una nuova ipotesi di recesso, la facoltà di recedere dello stesso datore. Rileva contraddittorietà nella motivazione della sentenza per avere questa riconosciuto da un lato il diritto dei dipendenti dell'EPI alla permanenza in servizio fino ai 65 anni di età, ed escluso, dall'altro, nel caso di specie la stabilità del rapporto di lavoro fino a questo limite.
Con il secondo motivo, denunziando violazione o falsa applicazione dell'art. 4 secondo comma della legge 11 maggio 1990 n.108 e insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (ex art. 360 n.3 e n.5 c.p.c.), la ricorrente deduce che la disposizione dell'accordo integrativo in questione contrasta con l'art. 4 secondo comma della legge n.108 del 1990 in quanto, nel consentire la risoluzione del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva, prescinde dalla età del dipendente. Ribadisce la denunzia di contraddittorietà della sentenza, già rilevata con il primo motivo, e lamenta che il Tribunale abbia disatteso anche il principio per cui l'esclusione del regime di stabilità, posta dall'art. 4 secondo comma della legge n.108 del 1990, presuppone, quale condizione tassativa, che il dipendente ultasessantenne sia in possesso dei requisiti pensionistici ed abbia cioè maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. Evidenzia altresì la applicabilità ai postelegrafonici, pur dopo la privatizzazione del loro rapporto di lavoro e in virtù del rinvio di cui all'art. 6 della legge n. 71 del 1994, della disciplina del trattamento di quiescenza per il personale civile dello Stato con il conseguente diritto, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n.1092 del 1973, ad essere collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e quindi anche con il diritto a lavorare sino a tale età pensionabile;
e lamenta che il Tribunale abbia, contraddittoriamente, negato l'esistenza di un tale inderogabile principio pur sostenendo la permanenza del detto limite ai 65 anni di età.
Con il terzo motivo la medesima ricorrente, denunziando violazione e/o falsa applicazione delle leggi n.54 del 1982, n.407 del 1990 e del d.l.vo n.503 del 1992 nonché contraddittorietà di motivazione (ex art. 360 n.3 e n.5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere escluso che la disposizione dell'art. 6 della legge n.407 del 1990 - in tema di opzione per la prosecuzione del rapporto anche ove sia stata raggiunta la massima anzianità contributiva - costituisca espressione di un principio generale dell'ordinamento, quale invece detta disposizione rappresentava, in considerazione delle finalità di risanamento del disavanzo previdenziale e quindi di attuazione di un interesse di natura chiaramente pubblicistica perseguita dalla norma suddetta: e ribadisce quindi l'affermazione di nullità della clausola dell'accordo integrativo in esame per contrarietà a norma imperativa.
Con il quarto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile nonché, sotto altro profilo, delle leggi n.54 del 1982, n.407 del 1990 e del D.l.vo n.503 del 1992 (ex art. 360 n.3 c.p.c.), si deduce che per sostenere la tesi accolta dal Tribunale sarebbe stata necessaria una norma di legge, non essendo sufficiente un accordo collettivo, costituendo regola generale la prosecuzione del lavoro fino al raggiungimento dell'età pensionabile e costituendo invece eccezione la limitazione del lavoro al raggiungimento dell'anzianità contributiva.
Con il quinto motivo, denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge 23 luglio 1991 n.223 ed omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo (ex art. 360 n.3 e n.5 c.p.c.), la sentenza impugnata viene censurata anche per avere disatteso, con poche considerazioni, la tesi della natura collettiva dei licenziamenti in questione - che pure erano superiori a quattro - intimati in arco di tempo inferiore ai 120 giorni, nell'ambito di una medesima provincia e basati sulla ragione di ridurre gli organici.
Con il sesto motivo, denunziando omessa motivazione su punto decisivo (ex art. 360 n.5 c.p.c.), la ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia in alcun modo tenuto conto della questione, pure prospettata nella fase di merito, riguardante il conflitto ravvisabile tra il contratto collettivo - che contemplava nell'art. 79 tassative ipotesi di risoluzione del rapporto mentre nell'art. 80 ("norma finale") si riferiva soltanto alle modalità della risoluzione - e l'accordo integrativo che si poneva in conflitto con il contratto giacché disponeva in materia diversa da quella consentita.
Con il settimo motivo, denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2118 e 2119 c.c. ed omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo (ex art. 360 n.3 e n.5 c.p.c.), la ricorrente assume che a tutto voler concedere doveva essere a lei riconosciuta l'indennità di preavviso sulla base dell'art. 2118 c.c. la cui disciplina era da ritenere inderogabile.
2.-Esaminati congiuntamente gli ora esposti motivi, tra loro connessi sotto molteplici profili - e tenuto altresì conto della censura, prioritariamente sviluppata, con la quale si lamenta l'omessa o carente pronunzia da parte del Tribunale su questioni già poste a base della domanda introduttiva e riproposte in fase d'appello, come quella della tipicità e tassatività delle cause del recesso datoriale - ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto nei limiti e per le considerazioni che seguono. L'art. 6, comma secondo, del d.l. 1 dicembre 1993 n.487 (Trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994 n.71 dispone - per quel che rileva ai fini del presente giudizio - che "il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato (....)".
Il successivo comma sesto stabilisce che "ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione un nuovo contratto".
Quest'ultima disposizione è del tutto conseguenziale alla prima:
una volta privatizzato il rapporto di lavoro dell'EPI sin dal momento stesso dell'Istituzione di questo (a seguito della trasformazione dell'Azienda), era necessaria una norma transitoria che regolasse tale rapporto sino alla stipulazione del (nuovo) contratto collettivo di lavoro, l'entrata in vigore del quale avrebbe segnato la fine della precedente disciplina (peraltro già "privatizzata") e avrebbe al tempo stesso rappresentato la fonte della nuova regolamentazione. Solo in questi termini, così concettualmente ben delimitati, può parlarsi di "delegificazione" della disciplina del rapporto, dovendo escludersi - come pure del resto riconosciuto dallo stesso Tribunale - che la regolamentazione derivata dalla contrattazione collettiva possegga, in virtù di rinvio da parte della legge di trasformazione dell'Amministrazione Poste e Telecomunicazioni, efficacia pari a quella della legge medesima.
Una tale efficacia - può incidentalmente notarsi - non è conferita, alla contrattazione collettiva pur attinente a diverso settore, neppure dall'art. 21 della legge 17 maggio 1985 n.210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato), il quale, dopo aver premesso (comma primo) che "il rapporto di lavoro del personale dipendente (....) è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale", stabilisce che "i contratti collettivi ed i regolamenti di organizzazione che, in sede di prima applicazione della presente legge, rechino modifiche al vigente regime di costituzione e cessazione del rapporto di lavoro (....) non possono, a pena di nullità, contenere una disciplina della materia meno favorevole ai lavoratori di quella vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge". In tal ultimo caso, infatti, la stessa legge, se demanda alla contrattazione collettiva di regolare anche ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro diverse da quelle vigenti all'atto dell'istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato, pone tuttavia la condizione che non si tratti di disciplina meno favorevole di quella vigente al momento dell'entrata in vigore della legge stessa. Nè sembrano appropriatamente invocabili, a sostegno della tesi della cd. delegificazione nell'ampio senso sopra indicato, altre ipotesi nelle quali il contratto collettivo ha funzione integrativa del contenuto della legge per il rinvio che questa ha fatto, ma con tale esplicito intento, alla regolamentazione collettiva di taluni aspetti del rapporto (art. 1 legge 8 dicembre 1977 n.903 circa l'identificazione dei lavori particolarmente pesanti non affidabili alla donna;
l.12 giugno 1990 n.146 circa accordi sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero del personale addetto ai servizi pubblici;
l. 13 maggio 1985 n.190 sull'individuazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri).
È inoltre significativo il raffronto con l'incidenza che la contrattazione collettiva ha avuto nel settore del pubblico impiego a seguito della legge 23 ottobre 1992 n.421 (delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e del d.p.r. 3 febbraio 1993 n.29 ("razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421"), nel testo modificato (da ultimo) dal d.p.r. 31 marzo 1998 n.80 ("nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, emanate in attuazione dell'art. 11, comma quarto, della legge 15 marzo 1997, n.59).
Invero, per tali rapporti (riguardanti dunque i dipendenti "contrattualizzati" delle amministrazioni pubbliche) - ascrivibili ad un genus intermedio fra lavoro pubblico e lavoro privato (v. Corte Cost. n. 313/1996 e 309/1997) e connotati dalla specialità dovuta alla natura pubblica dei datori di lavoro (enti pubblici non economici) e alla connessione con l'esercizio di funzioni pubbliche - specifiche regole stabiliscono e delimitano la relazione fra la legge e la contrattazione collettiva: la qual contrattazione, in particolare, è espressamente abilitata a regolamentare ex novo tutte le materie già disciplinate dalle norme generali e speciali del pubblico impiego, determinandone così l'inapplicabilità (art. 72, comma 1), nonché a regolare la materia del trattamento di fine rapporto (art. 72, comma 4) e a derogare eventuali trattamenti speciali introdotti dalla legge in ambito normativo ed economico (art. 2, commi 2 e 3).
Nulla di tanto innovativo è stato invece introdotto per il rapporto di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici, e così dell'Ente Poste Italiane, per i quali deve dunque confermarsi "a contrario" che il contratto collettivo non può innovare ne' derogare rispetto a norme di legge imperative.
3.-Passando all'esame della clausola in questione, va premesso - sulla base di quanto accertato nel giudizio di merito - che il c.c.n.l. per il personale dipendente dell'EPI in data 26 novembre 1994 (art. 87) ha stabilito la propria decorrenza dalla data di stipulazione ed ha previsto che, dalla medesima data, il rapporto di lavoro del personale dell'ente sarebbe stato disciplinato dal codice civile (libro quinto), nonché dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa, dal regolamento d'azienda, dallo stesso contratto e dal contratto individuale.
L'art. 79 ha quindi stabilito che "la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati dal presente contratto può avvenire:
a) per compimento del 65 anno di età; b) per recesso con diritto al preavviso: licenziamento-dimissioni; c) per invalidità permanente a svolgere qualsiasi mansione della propria qualifica;
d) per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod.civ. o per giustificato motivo;
e) per decesso del dipendente". L'art. 81, in relazione all'ipotesi sopra indicata sub a), ha inoltre disposto che "la risoluzione del rapporto di lavoro (......) avviene automaticamente al realizzarsi della condizione prevista senza obbligo per l'ente di dare preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva. La risoluzione per raggiunti limiti di età avviene dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65 anno". E con l'art. 86, le parti hanno stabilito che "ulteriori modalità di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere previste da idonei accordi collettivi aventi funzione integrativa del presente c.c.n.l.".
L'accordo integrativo in questione venne stipulato lo stesso giorno della stipulazione del contratto collettivo appena menzionato, e con esso le parti hanno stabilito che, "oltre alle ipotesi previste dal c.c.n.l., la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti dell'EPI, dal 31 gennaio 1995, si verifica anche al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con effetto dal giorno successivo a quello del compimento di quaranta anni utili ai fini pensionistici ed avviene automaticamente senza obbligo per l'ente di dare preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva". 4.-Orbene, ritiene la Corte che di una disposizione collettiva, che introduca una causa di risoluzione automatica del rapporto non prevista dalla legge, debba essere affermata la nullità per contrarietà a norme imperative ai sensi dell'art. 1418 cod.civ.:
nullità configurabile anche in ipotesi di contrarietà (non ad una singola norma ma) ad un principio legislativo d'ordine generale. E ciò perché non è consentito all'autonomia collettiva, in difetto di specifica autorizzazione legislativa, individuare cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato diverse e ulteriori rispetto a quelle (recesso unilaterale di una delle parti, mutuo consenso, od altre cause specificamente previste dal codice o da leggi speciali, come ad esempio dall'art. 18 quinto comma legge n.300 del 1970) già contemplate e disciplinate nell'ordinamento: il quale, in via generale, è inequivocabilmente favorevole - ovviamente "de jure condito" - alla protrazione del rapporto lavorativo nel tempo (v.., in particolare, legge 15 aprile 1962 n.230 sul contratto di lavoro a termine, art. 3, comma nono, d.l. 30 ottobre 1984 n.726, convertito in legge 18 dicembre 1984 n.863, in tema di contratto di formazione e lavoro, legge 15 luglio 1966 n.604 e limitatezza delle ipotesi ammesse di licenziamento ad nutum).
Affermazione d'invalidità, questa ora enunciata, che risulta pure in linea con recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (v. S.U. 7 agosto 1998 n. 7755 in motivazione), nella quale è stato affermato, pur in relazione a diversa ipotesi che "ammettere fattispecie di estinzione del rapporto di lavoro non sottoposte ai limiti generali del sistema dei licenziamenti (fuori dei casi del venir meno degli elementi costitutivi del rapporto stesso) significherebbe ridurre arbitrariamente i limiti di operatività del sistema".
Ciò posto, neppure appare rispondente a corretti criteri di ermeneutica contrattuale sostenere che, nel caso di specie, si configurerebbe una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ad opera delle stesse parti, le quali e nel caso i lavoratori) in tal senso si sarebbero espressi per tramite delle rappresentanze sindacali. Ancor prima d'indagare su quali siano i poteri rappresentativi delle organizzazioni sindacali nei riguardi di singoli lavoratori, e con riferimento a specifici ed essenziali aspetti del rapporto di lavoro, occorre infatti chiarire che in una disposizione generale ed astratta, volta a disciplinare in via tendenzialmente preventiva le fattispecie che ne formano oggetto, quale è la disposizione di un contratto o di un accordo collettivo (nel caso di specie, il contratto collettivo e il contestuale accordo devono logicamente apprezzarsi come integrantisi a vicenda, sia perché non è dedotto che essi siano intervenuti fra parti collettive diverse sia, comunque, in considerazione del rinvio, necessariamente ricettizio, del contratto all'accordo integrativo, e sia, nella specie, per la sostanziale equiparabilità gerarchica delle due fonti), non può ravvisarsi - in linea di massima - la volontà delle parti di risolvere rapporti in essere. La norma collettiva di cui si discute ha fisionomia sostanzialmente unitaria, e non sembra - se non stravolgendone il senso e ad essa attribuendo indubbi aspetti di irrazionalità, per la disparità di trattamento ad essa conseguente - che possa ipotizzarsi una diversa configurazione della stessa a seconda che debba essere applicata a lavoratori che già abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva al momento dell'accordo integrativo (il rapporto dei quali si sarebbe così immediatamente risolto per risoluzione consensuale) o ad altri che l'avrebbero successivamente maturata (per i quali si sarebbe configurata come pattuizione di una condizione risolutiva - peraltro intervenuta, siffatta pattuizione, in corso di rapporto - nulla per le ragioni già sopra dette).
5.-Al riguardo appare comunque fondato e decisivo il rilievo, reiteratamente prospettato nel contesto del ricorso (ed in ispecie nel quarto motivo), e con il quale sostanzialmente si deduce la non sopprimibilità ad opera delle organizzazioni sindacali di un diritto, attribuito per legge ai dipendenti dell'Ente, a rimanere in servizio sino al compimento dei 65 anni di età.
Va invero rilevato che l'art. 6 settimo comma della citata legge n.71 del 1994 (di conversione del D.L. n.487 del 1993) ha stabilito la applicabilità a decorrere dal 1 agosto 1994, a tutto il personale rimasto in servizio presso l'Ente Poste, pur con rapporto di lavoro di diritto privato, delle norme sul trattamento di quiescenza previste per il personale statale: sicché anche nei confronti del suddetto personale deve trovare applicazione la norma (dell'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092 recante il "Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", che abrogava, nell'art. 254, tutte le precedenti norme in tema di tale trattamento) che, stabilendo il collocamento a riposo degli impiegati civili dello Stato al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ha in tal modo ad essi conferito il diritto a rimanere in servizio sino a tale età, indipendentemente dal raggiungimento della massima anzianità contributiva utile ai fini del collocamento in pensione. Siffatto diritto, di fonte legale - che esclude dunque la facoltà di terzi, senza il consenso del titolare, di disporre del diritto stesso stabilendo la cessazione del servizio, con il contestuale collocamento a riposo, prima del raggiungimento di quel limite di età - era dunque già acquisito dai singoli dipendenti dell'Ente Poste (pur nell'ambito del rapporto privatistico sorto a seguito della trasformazione in ente pubblico economico dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni) nel momento in cui intervenne l'accordo collettivo integrativo di che trattasi, stipulato il 26 novembre 1994.
Ciò stante, deve affermarsi, alla stregua di costante giurisprudenza di questa Corte, l'insussistenza di un potere delle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi di disporre di un diritto del singolo lavoratore da lui già acquisito - come quello di rimanere in servizio e non essere collocato a riposo prima del compimento dei 65 anni di età (di difetto, naturalmente, di altre, diverse e legittime, cause risolutive) -, senza un preventivo specifico mandato dal titolare a disporre e in difetto comunque di una successiva ratifica, anche mediante fatti concludenti o con la concreta esecuzione della clausola collettiva, da parte del singolo lavoratore interessato.
Giova infatti ricordare che il nostro ordinamento riconosce alle organizzazioni sindacali - secondo i principi desumibili dalla Costituzione (art. 39), dallo Statuto dei lavoratori e dalle norme sul processo del lavoro - la funzione di stipulare contratti collettivi di lavoro, di sostenere le rivendicazioni dei lavoratori, di assisterli nelle conciliazioni e nelle controversie individuali, di svolgere opera di promozione sociale, ma non attribuisce alle medesime organizzazioni alcun potere di rappresentanza in ordine ad atti dispositivi di diritti soggettivi acquisiti ed incidenti su posizioni giuridiche già consolidate, in difetto di una espressa previsione normativa in tal senso e comunque di uno specifico mandato dei singoli associati (v. tra le altre Cass. 3 settembre 1988 n. 5016 e 13 settembre 1986 n. 5592;
cfr. da ultimo Cass. 23 luglio 1994 n. 6845). 6.-In conclusione, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, attinenti a questioni ricavabili dai molteplici rilievi e dalle plurime censure sviluppate dalla ricorrente, l'impugnata sentenza deve ritenersi viziata dalla violazione di norme imperative e dei principi giuridici cogenti quali sopra esaminati, ed il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
Restano assorbite e superate le ulteriori diverse censure, e le connesse questioni, pure formulate e trattate nell'atto di impugnazione, il cui esame, alla stregua di quanto prima argomentato, non appare necessario ai fini della presente decisione di legittimità.
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nel Tribunale di Chiavari (sezione lavoro), il quale procederà a nuovo esame tenendo conto dei rilievi prima svolti e uniformandosi ai principi di diritti sopra enunciati. Il giudice di rinvio provvederà altresì sulle spese del presente giudizio (art. 385 ult.co. C.P.C.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia la causa al Tribunale di Chiavari, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 14 ottobre 1998.