Sentenza 21 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2003, n. 15725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15725 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 1 5725/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR M etto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 5858/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron. 32048 Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud. 28/04/03 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T EN ZA sul ricorso proposto da: LI RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUGGIA 33, presso lo studio dell'avvocato PIETRO GIGANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO MESSINA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PANETTERIA 15, presso lo dell'avvocato ANTONIO SINESIO, che lo 2003 studio rappresenta e difende, giusta delega in atti, e da 2449 -1- ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente la sentenza n. 212/00 del Tribunale di avverso CIVITAVECCHIA, depositata il 29/02/00 - R.G. N. 519/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
! udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 5858/01 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 29 febbraio 2000, il Tribunale di Civitavecchia, confermando la decisione di primo grado appellata da NI GO, ha ribadito l'infondatezza della domanda proposta dal medesimo -dipendente della Ferrovie dello Stato s.p.a. cessato dal servizio prima del 31.12.1995 - per ottenere, ai sensi dell'art.2120 cod.civ., l'accertamento del diritto al computo, nella base di calcolo della indennità di buonuscita, di alcuni emolumenti che concorrevano a formare, in modo fisso e continuativo, la sua normale retribuzione. Ha osservato il Tribunale che, per i dipendenti collocati a riposo fino al 31.12.1995, il sistema di calcolo della indennità suddetta è regolamentato dall'art. 14 della legge n.829/73 con una disciplina speciale - consistente nel commisurare la buonuscita a una quota dell'80% dell'ultimo stipendio, moltiplicata per il numero di anni di servizio - - alla quale non è sovrapponibile quella, fondata sul criterio dell'onnicomprensività, prevista in via generale dall'art.2120 cod.civ. per i lavoratori del settore privato. Per la cassazione di questa sentenza il NI ha proposto ricorso, fondato su tre motivi, al quale la s.p.a. Ferrovie dello Stato ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.2120 e 2121 c.c. e vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente deduce che il principio della onnicomprensività della base di calcolo delle indennità di fine rapporto è stato affermato da ripetute sentenze della Corte Costituzionale (in particolare, la sent. n.243/93) e che le leggi n.75/80 e n.87/84, che hanno allargato la base di calcolo della indennità di buonuscita, sono effetto della sollecitazione del giudice delle leggi ad uniformare in tal senso i vari trattamenti. Rileva poi che l'intangibilità di tale principio - il quale comporta l'applicabilità anche al rapporto dei ferrovieri degli artt. 2120 e 2121 cod. 3 рее, civ. non potrebbe essere posta in dubbio da eventuali contrarie previsioni dei CCNL succedutisi nel tempo, sia prima che dopo la novella introdotta con la legge n.297/82, aggiungendo, peraltro, che nella contrattazione collettiva dei ferrovieri, anche successiva a detta legge, non è dato rinvenire alcuna pattuizione derogatrice. Con il secondo motivo, denunciando violazione, per erronea interpretazione, dell'art. 14 della legge n. 829 del 1973 e vizio di motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), il ricorrente lamenta che, essendo al momento del collocamento a riposo un lavoratore privato, non siano stati applicati al trattamento di fine rapporto i principi generali di determinazione della base di calcolo propri della normativa privatistica. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 1, n.829 del 1973, nonché delle leggi n.210 del 1985, n.537 del 1993 e n.204 del 1995, le quali fanno si che, nell'ambito della stessa azienda, vi siano trattamenti altamente differenziati e perciò palesemente discriminatori a seconda del momento di collocamento a riposo, in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità ed equità di cui agli artt.3, 36 e 38 Cost.. I tre motivi che, presentando evidenti profili di connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono privi di fondamento. La Corte si è già pronunciata in controversie che presentavano l'identica problematica con le sentenze 27 ottobre 2000 n.14223 ed 11 febbraio 2002 n.1936, dalla seconda delle quali è stato tratto il seguente principio di diritto:"Con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro la data del 31 dicembre 1995, per i quali, a norma degli art. 21 legge n. 210 del 1985 e 13 legge n. 204 del 1995, trova ancora applicazione la disciplina dettata dall'art. 14 legge n. 829 del 1973, l'indennità di buonuscita va commisurata all'ultimo stipendio in base al quale siano stati 4 versati i contributi previdenziali, dovendosi escludere dal relativo calcolo i compensi che, pure erogati in modo continuativo, non rientrino in tale nozione di stipendio, e non potendosi ritenere, al riguardo, che la base di calcolo dell'indennità risulti ampliata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l'esclusione dal calcolo dell'indennità integrativa speciale) e del susseguente intervento del legislatore (legge n. 87 del 1994), posto che la necessità di un tale intervento (analogo a quello concernente l'inclusione della tredicesima mensilità) esclude la vigenza di un principio di onnicomprensività o l'introduzione di un analogo principio da parte della stessa Corte costituzionale;
né, d'altra parte, una eventuale disparità di trattamento rispetto ai dipendenti cessati dal servizio successivamente alla suddetta data del 31 dicembre 1995 susciterebbe dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Costituzione, in quanto la diversità temporale, diversificando le situazioni, ne impedirebbe il raffronto". A ciò deve aggiungersi (vedi, in motivazione, la già citata sentenza n.14223/00) che le diverse modalità di calcolo della indennità di buonuscita rispetto a quelle del trattamento di fine rapporto non suscitano dubbi di legittimità costituzionale della relativa disciplina neppure in relazione agli artt. 36 e 38 Costituzione;
ove si consideri, per un verso, che la ripetuta indennità, pur se calcolata su una base più ridotta, quanto a voci incluse, è, tuttavia, commisurata all'ultima, di norma più elevata, retribuzione (onde dovrebbe dimostrarsi - circostanza dal ricorrente neppure allegata - che, ciò nonostante, essa risulta di ammontare inferiore a quello che si avrebbe applicando i criteri propri del t.f.r.) e, sotto altro profilo, che, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.243 del 1993, quel che rileva ai fini dei principi costituzionali suindicati è il risultato complessivo dei vari meccanismi, nel senso della garanzia di un adeguato bilanciamento tra le limitazioni e i 5 Fee vantaggi previsti da un determinato metodo di calcolo, così da attribuire posizioni sufficientemente perequate a categorie omologhe di soggetti, pur senza dover necessariamente pervenire a trattamenti identici. In coerenza con i principi suesposti questa Corte ha inoltre affermato la non computabilità del c.d. premio di esercizio nella indennità di buonuscita dovuta al personale ferroviario collocato a riposo fino al 31 dicembre 1995 (vedi Cass. 10 maggio 2002 n.6738 e successive conformi); rilevando (anche) a tale proposito che, fino alla data suddetta, ogni questione in merito al computo della buonuscita è legislativamente risolta nel senso della esclusione, dalla sua base di calcolo, di ogni emolumento diverso da quelli indicati nel citato art. 14 della legge n. 829 del 1973 e nelle successive modifiche (art. 8 della legge 20 marzo 1980 n. 75 e art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, che hanno aggiunto alla base di calcolo della buonuscita, rispettivamente, la tredicesima mensilità e la percentuale del 60% dell'indennità integrativa speciale), sicché, fino alla medesima data. la contrattazione collettiva poteva disporre soltanto in conformità alla previsione di legge, e non gà stabilire una disciplina autonoma e diversa, a pena di nullità delle relative clausole. Ne discende che il ricorso del lavoratore deve essere rigettato, non avendo il Collegio ragione di discostarsi dalle menzionate pronunce, la cui motivazione fa propria, anche considerando l'assenza di rilievi o argomenti difensivi del ricorrente che dalle stesse non siano stati già confutati. Il ricorrente va, quindi, condannato al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 10,00 per esborsi ed in euro 1.300,00 (milletrecento/00) per onorari, oltre a spese generali, IVA e CAP. 6 Fee Così deciso, in Roma, il 28 aprile 2003 Il Presidente ༼ངས་ཀར་'“ག་ ན་ཝ་ར་ལགས་འཕར་ཨ་ Il Consigliere estensore Flowerds Eeficcicliello IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria HOCO 21 OTT. 2003 ✓✓ CANCELLIERE R O 7