Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/1999, n. 4861
CASS
Sentenza 20 maggio 1999

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L'art. 6, comma secondo, del D.L. n.487 del 1993 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito nella legge n. 71 del 1994 dispone che "il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente con rapporto di diritto privato...". Il successivo comma sesto stabilisce che "ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto". Tale ultima disposizione è del tutto consequenziale alla prima: una volta privatizzato il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'EPI sin dal momento stesso della sua istituzione sorgeva la necessità di una norma transitoria che regolasse tale rapporto sino alla stipulazione del (nuovo) contratto collettivo di lavoro, l'entrata in vigore del quale avrebbe segnato la fine della precedente disciplina (peraltro già privatizzata) e avrebbe al tempo stesso rappresentato la fonte della nuova regolamentazione. Solo in questi termini, molto limitati concettualmente, può dunque parlarsi di "delegificazione" del rapporto, non certo nel senso che alla regolamentazione derivante dalla contrattazione collettiva sia stata attribuita, per il semplice richiamo da parte della legge di trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, la stessa efficacia della legge medesima.

Dall'art. 13 della legge n. 724 del 1994 non può desumersi un implicito riconoscimento della possibilità delle organizzazioni sindacali dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane di stipulare validamente accordi collettivi che stabiliscano la risoluzione automatica di rapporti di lavoro al di fuori delle previsioni della legge. Infatti, i trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia vengono presi in considerazione dal primo comma dell'articolo in esame in quanto corrispondenti a diritti (e non a situazioni di soggezione) dei lavoratori, mentre il "collocamento a riposo di ufficio in base ai singoli ordinamenti" è istituto proprio del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'EPI, invece, essendo di natura privatistica fin dal momento dell'istituzione dell'Ente è assoggettato, in quanto tale, al codice civile il quale prevede quali cause di scioglimento quelle di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ.. (In base al suddetto principio la S.C. ha affermato la nullità ex art. 1418 cod. civ. della clausola di risoluzione automatica del rapporto di lavoro per raggiungimento della massima anzianità contributiva, contenuta nell'accordo integrativo del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'EPI).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/1999, n. 4861
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4861
    Data del deposito : 20 maggio 1999

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