Sentenza 20 maggio 1999
Massime • 2
L'art. 6, comma secondo, del D.L. n.487 del 1993 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito nella legge n. 71 del 1994 dispone che "il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente con rapporto di diritto privato...". Il successivo comma sesto stabilisce che "ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto". Tale ultima disposizione è del tutto consequenziale alla prima: una volta privatizzato il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'EPI sin dal momento stesso della sua istituzione sorgeva la necessità di una norma transitoria che regolasse tale rapporto sino alla stipulazione del (nuovo) contratto collettivo di lavoro, l'entrata in vigore del quale avrebbe segnato la fine della precedente disciplina (peraltro già privatizzata) e avrebbe al tempo stesso rappresentato la fonte della nuova regolamentazione. Solo in questi termini, molto limitati concettualmente, può dunque parlarsi di "delegificazione" del rapporto, non certo nel senso che alla regolamentazione derivante dalla contrattazione collettiva sia stata attribuita, per il semplice richiamo da parte della legge di trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, la stessa efficacia della legge medesima.
Dall'art. 13 della legge n. 724 del 1994 non può desumersi un implicito riconoscimento della possibilità delle organizzazioni sindacali dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane di stipulare validamente accordi collettivi che stabiliscano la risoluzione automatica di rapporti di lavoro al di fuori delle previsioni della legge. Infatti, i trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia vengono presi in considerazione dal primo comma dell'articolo in esame in quanto corrispondenti a diritti (e non a situazioni di soggezione) dei lavoratori, mentre il "collocamento a riposo di ufficio in base ai singoli ordinamenti" è istituto proprio del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'EPI, invece, essendo di natura privatistica fin dal momento dell'istituzione dell'Ente è assoggettato, in quanto tale, al codice civile il quale prevede quali cause di scioglimento quelle di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ.. (In base al suddetto principio la S.C. ha affermato la nullità ex art. 1418 cod. civ. della clausola di risoluzione automatica del rapporto di lavoro per raggiungimento della massima anzianità contributiva, contenuta nell'accordo integrativo del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'EPI).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/1999, n. 4861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4861 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi IGg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI Presidente
Dott. Ettore MERCURIO Consigliere
Dott. Alberto SPANÒ Consigliere
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Luciano VIGOLO Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENTE POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CO MA, elettivamente domiciliato in Roma Via Francesco De Sanctis 15 presso lo studio dell'avv. Antonio Pellegrini che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Arria Claudio, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.686/96 del Tribunale di Mantova depositata il 28/11/96 R.G. 812/96;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/98 dal Relatore Cons. Dott. Vigolo Luciano;
Udito l'avv. Maurizio Di Corto;
Udito l'avv. Cipriani Romolo per delega avv. Pellegrini;
Udito il P.M. , in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 19 marzo 1996, n.50, il Pretore - giudice del lavoro di Mantova dichiarava illegittima la risoluzione automatica del rapporto di lavoro del ricorrente, IG. MA OL, comunicata dall'ente Poste IA, e dichiarava il diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Su appello dell'Ente che si doleva, tra l'altro, della erroneità della declaratoria di nullità della clausola di risoluzione automatica, dell'erronea applicazione della tutela reale, il Tribunale - Sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza in data 8/28 novembre 1996 confermava la sentenza del Pretore e compensava interamente le spese del grado.
Ha ritenuto il giudice del gravame che essendo il rapporto di lavoro tra le parti regolato dalla normativa civilistica ordinarla, le cause di scioglimento di esso sono solo quelle tassativamente previste dalla legge (artt.2118 e 2119 c.civ.) e tra esse non rientrava quella di cui si era avvalso l'Ente, prevista dalla contrattazione collettiva, di contenuto non favorevole al lavoratore e fonte di rango secondario;
la clausola di risoluzione automatica era dunque nella per contrarietà a norma di legge imperativa. Poiché l'ente aveva dedotto, quale causa di risoluzione, la detta clausola contrattuale, dalla dichiarata nullità di essa discendeva l'obbligo del giudice di dichiarare che il rapporto di lavoro è proseguito con tutti i suoi effetti reali ed obbligatori. Non era fondata la domanda subordinata proposta dall'appellante, volta all'accertamento del giustificato motivo di recesso, per l'assorbente ragione che era mancato un atto di volontà del datore di lavoro diretto ad ottenere gli effetti di cui all'art.2118 c.civ., vale a dire che l'Ente mai aveva dichiarato l'intenzione di recedere per giustificato motivo, ne aveva mai specificato la situazione costitutiva di tale motivo. Non era quindi rilevante accertare se nei caso di specie tosse da applicare la tutela reale o quella obbligatoria, in quanto la continuità del rapporto derivava dal solo accertamento della nullità della clausola e della inesistenza di altra fattispecie legittimate la risoluzione.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre l'ente Poste IA con nove motivi.
Resiste con controricorso il OL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'Ente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in ordine agli artt. 12 e 15 delle disp. prel. Al cod. civ. e agli artt. 6 e 8 legge 71/1994 e si duole che il Tribunale non abbia ritenuto che legittimamente le parli collettive avevano configurato il raggiungimento della massima anzianità contributiva quale clausola risolutiva del rapporto di lavoro (senza peraltro pregiudicare i diritti pensionistici dei lavoratori) essendosi le parti medesime adeguate alle finalità di economicità di gestione e recupero della qualità dei servizi, fatte proprie dalla legge istitutiva dell'ente Poste IA (con la previsione anche di piani di riassetto e di eventuale riconversione del personale: art.8, d.l. 1^ dicembre 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994 n. 71). Questa (art.6 d.l. cit.) aveva previsto la privatizzazione del rapporto di lavoro con i dipendenti dell'ente, anche se, sino alla stipula del nuovo contratto collettivo, aveva stabilito che dovessero ancora applicarsi loro i trattamenti previgenti. Era la stessa norma di delegificazione del rapporto di lavoro che confliggeva con la precedente disciplina legislativa, non già le fonti regolatrici di diritto privato cui essa rimandava;
non era dunque ravvisabile violazione dei principi sulla gerarchia delle fonti nella emananda normazione collettiva che avrebbe dovuto regolare in toto il rapporto.
In realtà, l'art.6 della legge n.71 del 1994 attribuisce alla contrattazione collettiva una funzione normativa delegata avendo stabilito (comma sesto) che dalla data di stipula del nuovo contratto il rapporto di lavoro dell'Ente sarebbe stato assoggettato alla disciplina collettiva.
Il ricorrente enumera, a tale proposito, molteplici leggi che attribuiscono alla contrattazione collettiva il potere di derogare a norme di legge (altrimenti inderogabili dall'autonomia individuale) o di disciplinare materie prive di regolamentazione. In concreto, il c.c.n.l. di categoria ha previsto (art.861) la facoltà di stipulare accordi integrativi, tanto che, nella stessa data della sua stipulazione, le parti hanno sottoscritto l'accordo integrativo in questione contenente ulteriori ipotesi risolutive rispetto a quelle già enumerate dall'art.79 c.c.n.l. prevedente la risoluzione del rapporto di lavoro al 65^ anno di età, limite superiore a quello generalmente riconosciuto in ambito privato;
inoltre, i lavoratori hanno accettato siffatte pattuizioni collettive per facta concludentia non solo in relazione al limite di età di 65 anni per il pensionamento di vecchiaia, ma anche in punto di retribuzione.
Poiché, alla meno favorevole previsione della risoluzione ai raggiungimento della massima età contributiva, tacevano da contrappeso la più favorevole disposizione sul limite anagrafico ed altre di contenuto retributivo, non può dubitarsi che gli attuali siano assoggettati a quella disciplina collettiva nel suo complesso. Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in ordine agli artt. 6 e 8 della legge 71/94 e si censura la decisione impugnata per non avere il Tribunale considerato la nuova disciplina contrattuale e gli obiettivi perseguiti dal legislatore con la istituzione del nuovo ente (contenimento dei costi, riduzione degli organici, riassetto del personale anche con utilizzazione dei pensionamenti per raggiunti limiti di età e con determinazione di un limite di età pensionabile pari a quello dell'ordinamento privatistico, così come poi previsto nel contratto di programma stipulato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni con l'ente Poste IA in conformità all'art.8 del decreto legge ult. cit.). La legge istitutiva non ha regolato espressamente il rapporto di lavoro del personale, ma ha rilasciato all'autonomia contrattuale la ricerca dei modelli più idonei a perseguire gli obiettivi di risanamento imposti dal legislatore e a tali criteri si era attenuto il contratto collettivo. Rileva in particolare il ricorrente che era stata così fissata una forma risolutiva del rapporto di lavoro concernente dipendenti già con anzianità contributiva massima e quindi destinatari del miglior trattamento pensionistico in assoluto. Col terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme al diritto (art.360, n.3 c.p.c.) in ordine agli artt.6 e 8 legge 71/94 in relazione agli artt. 2068, 2070, 2071 c.c. e all'art. 1418, I^ comma, c.c., nonché all'art.86 del c.c.n.l. accordo integrativo di cui all'art 86 del c.c.n.l. e censura l'affermazione del Tribunale secondo cui alla contrattazione collettiva non spetterebbe il potere di individuare cause di risoluzione del rapporto di lavoro, il Tribunale era così ricorso della violazione dell'art.6 della legge 71 del 1994. Con l'art.86 del c.c.n.l. le parti hanno rimandato ad ulteriore accordo l'individuazione di altre ipotesi risolutive e, nello stesso giorno, stipularono l'accordo integrativo.
L'accordo integrativo, quale patto aggiuntivo o modificativo del contratto collettivo è espressione di una identica autonomia contrattuale, non comportante rinuncia a diritti di singoli, ma configurante ipotesi normativa di carattere generale ed astratto. Col quarto motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n.3 c.p.c.) in ordine agli artt.6 e 8 legge 71/94, all'art.4 del d.p.r. 1092/73 e all'art.2 della legge 46/58, il ricorrente critica l'affermazione del Tribunale che la previgente disciplina consentisse la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al 65^ anno di età in forza dell'art.4 del d.p.r. 1092 del 1973 (t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), che avrebbe abrogato l'art.2 della legge 15 febbraio 1958, n.46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.). In realtà, la legge n.46 del 1958 prevede (art. 1), oltre al collocamento a riposo al 65^ anno di età, anche (art.2, comma secondo) la facolta'
dell'amministrazione di collocare a riposo d'ufficio l'impiegato con quaranta anni di servizio effettivo.
D'altro lato, l'art.2 della legge n.46 del 1958 attiene al collocamento a riposo, e dunque al rapporto di impiego, mentre l'art.4 del d.p.r. 1092 del 1973 concerne la materia pensionistica, cioè
il trattamento di quiescenza connesso alla cessazione per raggiunti limiti di età e al rapporto (pensionistico) subentrante a quello di impiego: ne deriverebbe che la successiva disposizione non poteva ritenersi abrogativa della precedente.
Sotto ulteriore profilo, il ricorrente rileva che sussistendo anche nel precedente ordinamento il collocamento a riposo per massima anzianità, non sarebbero stati configurabili diritti quesiti del lavoratore (oltretutto si sarebbe trattato di mere aspettative). Inoltre la legge n. 71/94 non prevede alcuna salvezza di diritti acquisiti nell'ambito del rapporto di lavoro del personale rimasto a disposizione dell'Ente, ma solo la salvezza dei diritti pensionistici già maturati nell'ambito della previdenza obbligatoria gestita dall'istituto Postelegrafonici.
Infine, la tutela dei diritti quesiti non è assicurata nella successione di contratti collettivi in relazione a situazioni giuridiche non ancora consolidate e comunque l'accordo integrativo può derogare anche in peius al contratto collettivo. Col quinto motivo, il ricorrente lamenta violazione di norme di diritto (art.360 n. 3 c.p.c.) in ordine all'art.86 c.c.n.l. e all'accordo integrativo, nonché all'art.13 della legge 23 dicembre 1994, n.724. Sostiene che, contrariamente all'assunto del Tribunale, secondo cui si sarebbe violata con l'accordo integrativo una disciplina inderogabile, non è sancito dall'ordinamento (tanto meno da norme costituzionali immediatamente precettive) un diritto assoluto e incondizionato di proseguire nel rapporto di lavoro sino al 65^ anno di età.
Per contro, l'esclusione da parte dell'art.13 della legge dicembre 1994, n.724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) dei dipendenti dell'ente Poste italiane dell'applicazione della sospensione delle disposizioni di legge, di regolamento, di accordi collettivi che prevedono il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto al pensionamento di vecchiaia. costituisce conferma della legittimità della clausola risolutiva. Col sesto motivo di impugnazione, denunciando violazione di norme di diritto (art.360, n.3 c.p.c.) in ordine agli artt.6 legge 71/94 in relazione al D.P.R. 1092/73, nonché all'art.6 della legge 407/90, all'art.1, comma 2 e 3 d.lgs.503 del 1992, all'art. 6 della legge 108/90, l'ente Poste IA sostiene l'ammissibilità nel nuovo ordinamento di entrambe le cause di collocamento a riposo in forza del richiamo da parte dell'art.6, comma settimo della legge n.71 del 1994 alla precedente disciplina previdenziale, continuandosi così la corrispondenza tra collocamento a riposo d'ufficio e relativi trattamenti pensionistici.
La clausola di risoluzione automatica, attinente ad un rapporto di lavoro, non contrasta con alcuna norma inderogabile, in assenza anche di riserva di legge in materia di cause di risoluzione del rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato. La clausola concerne lavoratore che ha già raggiunto il massimo trattamento pensionistico consentito. Norme imperative, nello specifico sistema di settore, possono concernere solo il trattamento pensionistico, per il quale sono fatti salvi i diritti quesiti (art.6, comma settimo, legge n.71 del 1994). Non contengono limitazioni in materia l'art.6 della legge 407 del 1990 e l'art.1 d. lgs. 503 del 1992. La prima norma, attinente all'età pensionabile, opera su un piano ben distinto rispetto a quella di cui all'accordo, attinente all'anzianità contributiva. L'opzione di cui alla legge 407/1990 concerne coloro che sono sul punto di cessare per limiti di età anagrafica ed è esercitabile con una comunicazione al datore di lavoro e avente previdenziale con un anticipo di almeno sei mesi rispetto a tale limite (art.6, comma secondo). L'opzione è consentita nei soli ordinamenti in cui la massima età anagrafica consentita è al di sotto dei 65 anni e comunque non in tutte le gestioni previdenziali esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria cui è ascrivibile la gestione di quiescenza e previdenza cui sono iscritti i dipendenti dell'Ente (comma quarto, art.5 d. l.g.s. 503 del 1992). L'art. 6 della legge 407 del 1990 contiene disposizione introdotta nella regolamentazione di forme assicurative diverse da quella relativa, al personale statale (dovrebbe, altrimenti, concludersi per assurdo che dal 1990, in assenza del diritto di opzione, il collocamento a riposo per raggiunto limite di età degli statali, sarebbe previsto al 62^ anno). Tale facoltà comporta solo la possibilità di scegliere tra il previsto pensionamento per età pensionabile (di vecchiaia fissata per il dipendente statale al 65^ anno e la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la stessa, sul presupposto che l'ordinamento di riferimento già non preveda il pensionamento di vecchiaia al 65^ anno.
Intendimento del legislatore era stato, infatti, quello, di alleggerire la situazione finanziaria dell'INPS: solo indirettamente ne conseguivano benefici per i lavoratori.
L'opzione rientra nella protezione di interessi generali più vasti di quelli previdenziali. Privo di fondamento è l'assunto che la disciplina privatistica del rapporto comporti l'applicazione dell'art.1, commi primo e secondo, d. lgs. 503 del 1992 con prosecuzione del rapporto di lavoro di cui all'art.6 della legge 407 del 1990 sino ai 65^ anno di età.
Si tratta, intatti di lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria al quali la legge assicura, qualora optino per rimanere in servizio oltre l'attuale limite del 61^ anno di età, i miglioramenti pensionistici anche se sia stata già raggiunta l'anzianità contributiva massima (miglioramenti prospettabili esclusivamente in sistemi pensionistici diversi da quello statale). Per i dipendenti dell'ente Poste italiane iscritti a forma sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, prevedente il massimo di pensione ai raggiungimento di 40 anni di contribuzione, non può ritenersi applicabile l'art. 1, comma secondo, del d. lgs. n.503 del 1992, atteso che essi non possono godere degli incentivi e delle maggiorazioni previste dai primi tre commi dell'art. citato. D'altro lato, essi, a differenza dei lavoratori iscritti all'a.g.o., per i quali limite di età anagrafica era fissato ai 60 anni, hanno avuto e continuano ad avere un limite massimo di età per il collocamento a riposo pari già a 65 anni (art.79 e 81 c.c.n.l.). Peraltro, se per assurdo dovesse ritenersi possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il 65^ anno di età, tale prosecuzione avverrebbe in regime di libera recedibilità (art.4, comma secondo, legge 11 maggio 1990, n. 108). Conclusivamente,
secondo il ricorrente, non e l'ammissibile la previsione contrattuale di una risoluzione automatica per raggiungimento di un requisito oggettivo, raggiunto il quale cessa la garanzia di stabilità ed è legittimo persino il recesso unilaterale.
Col settimo motivo del ricorso, l'Ente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all'art.12 disp. prel. C.c. e all'art.4 legge 11 maggio 1990, n.108 e all'art.6 legge 29 dicembre 1990, n.407 per quanto riguarda l'applicabilità della tutela di cui all'art.18 legge n.300/70. Sostiene che, anche prescindendo dalla non applicabilità dell'art.6 della legge 407 del 1990 al personale dell'ente Poste IA e dell'inesistenza nella fattispecie di un diritto di opzione, la sentenza era censurabile per non avere considerato che la legge 407 del 1990, pur successiva alla legge 108 del 1990 non contiene modifiche all'art.4 di quest'ultima, ma anzi ne fa espresso richiamo, talché deve ritenersi perdurare l'applicabilità di detto art.4 ed essere esclusa l'applicabilità dell'art.18 dello Statuto dei lavoratori tranne che per coloro che esercitino il diritto di opzione. La tutela reale non è illimitata ed è connessa a specifici interessi del lavoratore, non ravvisabili però per chi abbia raggiunto il massimo pensionistico consentito, tale essendo l'unico diritto garantito e garantibile.
Con l'ottavo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in ordine agli artt.2118 c.c., all'art. 1 legge 604/66 e all'art. 18 della legge n.300/1970
sostenendosi da parte del ricorrente che in modo erroneo il Tribunale ha ritenuto che l'allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro abbia rappresentato recesso illegittimo, mentre non avrebbe potuto parlarsi di licenziamento in presenza di una risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento dell'anzianità (contributiva) massima in forza di una clausola del c.c.n.l. consensualmente espressa e riferibile alle parti del rapporto e quindi a tutti i lavoratori aventi il massimo di anzianità contributiva, mentre il licenziamento atterrebbe al singolo lavoratore. Per l'automaticità della risoluzione in forza della clausola non è ravvissabile diritto a preavviso o a indennità sostitutiva, non sussistendo neppure quella necessità di reinserimento nel mondo del lavoro che costituisce la ratio di tali istituti ed essendo anticipatamente comunque conosciuta la data di cessazione del rapporto (del resto la legge 26 febbraio 1982, n.54 prevede esonero dal preavviso in caso di cessazione del rapporto di lavoro, prorogato, per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva).
La risoluzione per raggiungimento della massima anzianità non fa venire meno la garanzia di stabilità del rapporto di lavoro, trattandosi di stabilità relativa come quella con cui è fissato il limite anagrafico. È cioè una garanzia contro il recesso ad nutum sino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio. Ma tale tutela non incide nel caso in esame trattandosi di cessazione automatica del rapporto e non di licenziamento (onde l'inapplicabilità della normativa sul preavviso), riguardante lavoratori al culmine della carriera e con massima anzianità contributiva;
la tutela del lavoro può affievolirsi in ragione della scarsa incidenza dell'interesse protetto e della consistenza del trattamento in quiescenza addirittura superiore al trattamento in attività. La garanzia di stabilità si ha solo in presenza di opzione ai fini dell'incremento dell'anzianità contributiva. La clausola di risoluzione automatica è in funzione del risanamento dell'Ente e quindi di tutela del posto di lavoro per intere categorie di lavoratori più deboli di quella dei lavoratori con massima anzianità pensionistica. È principio consolidato la possibilità di introduzione della clausola di stabilità relativa, se prevista negli accordi contrattuali;
essa è stata ritenuta dalla Corte costituzionale pienamente legittima avendo il giudice delle leggi ritenuto legittimo il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del minimo.
Col nono motivo il ricorrente deduce violazione di norme di diritto in ordine all'art.6 della legge 71/94 e agli artt.5 e 8 d.lgs. n. 503/1992. Premette che, istituendo l'ente Poste IA, il legislatore ha stabilito l'iscrizione dei dipendenti in una forma esclusiva dell'a.g.o., prevedendo l'iscrizione del 1^ agosto 1994 al fondo gestito dall'Istituto Postelegrafonici (art.6 legge n.71 del 1994). Detti dipendenti, se provenienti dai ruoli degli uffici principali sono stati precedentemente soggetti a ritenute in funzione di un trattamento di quiescenza a carico dell'Amministrazione P.T. e, attualmente, del Ministero del Tesoro.
Il ricorrente si duole dell'applicazione da parte del giudice di appello della disciplina pensionistica di cui all'art.1 d.lgs. n.503/ del 1992, mentre avrebbe dovuto applicarsi la normativa di cui al titolo secondo del medesimo decreto legislativo, attinente alle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, normativa alla luce della quale non appare sussistere incompatibilità tra le disposizioni che consentono la prosecuzione del rapporto sino al 65^ anno di età e quelle che prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità di servizio.
Il principio della inammissibilità della clausola risolutiva del rapporto di lavoro contenuta nel c.c.n.l. dei dipendenti dell'Ente Poste e nell'accordo integrativo non è sancito da alcuna disposizione di legge.
L'art.5 del d.lgs. 503 del 1992, intitolato età per il pensionamento di vecchiaia non concerne il pensionamento di anzianità.
Il rinvio contenuto del primo comma dell'art.1 dello stesso d.lgs. 503 del 1992 non fa riferimento che al solo graduale innalzamento del limite di età per il pensionamento di vecchiaia in quegli ordinamenti in cui non risulti già fissato al 65^ anno. Le opzioni per la prosecuzione dell'attività lavorativa, oltre la massima età anagrafica, valgono solo per gli ordinamenti (sostitutivi ed esclusivi) che tale età fissano al di sotto di tale limite.
Le disposizioni della contrattazione collettiva in esame non hanno inciso sul regime di conseguimento della pensione di vecchiaia. L'art.5, comma quarto, del citato d.lgs. n.503 del 1992 con l'inciso "le opzioni di cui all'art.1, commi secondo e terzo, ove esercitabili" si riferisce alla facoltà di opzione in tutte le forme di previdenza sostitutive ed esclusive.
L'inammissibilità della clausola di risoluzione automatica non risulta neppure dalle successive disposizioni del d.lgs. 503 del 1992, essendo i pensionamenti di anzianità disciplinati dal solo art.8 d.lgs.cit. riguardante le c.d, pensioni baby con elevazione del requisito contributivo o di servizio minimo.
La disciplina sulla risoluzione del rapporto di lavoro contenuta nel c.c.n.l. e nel contratto integrativo è dunque conforme alle disposizioni in materia previdenziale dei dipendenti postali, così come si era espresso il 14 marzo 1996 il Ministero del Tesoro. Il ricorso è infondato.
Esaminando congiuntamente, per l'intima connessione delle censure, i primi sei e il nono dei motivi di annullamento, rileva la Corte che l'art.6, comma secondo, del d.l. 1^ dicembre 1993, n.71 (Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero) dispone che il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato.
Il successivo comma sesto stabilisce che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto.
La seconda disposizione è del tutto consequenziale alla prima:
una volta privatizzato il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente Poste IA sin dal momento stesso della sua istituzione ( a seguito di trasformazione dell'Azienda telefonica, con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'Ente, emanati con d.p.r. 23 dicembre 1993, in G.U. 31 dicembre 1993), sorgeva la necessità di una norma transitoria che regolasse tale rapporto sino alla stipulazione del (nuovo) contratto collettivo di lavoro, l'entrata in vigore del quale avrebbe segnato la fine della precedente disciplina (peraltro già privatizzata) e avrebbe al tempo stesso rappresentato la fonte della nuova regolamentazione: solo in questi termini, molto limitati concettualmente, può dunque parlarsi di delegificazione del rapporto, ma non certo nel senso, prospettato dal ricorrente, che la regolamentazione che sarebbe derivata dalla contrattazione collettiva dovesse ritenersi possedere, per il semplice richiamo da parte della legge di trasformazione dell'Amministrazione Poste e Telecomunicazioni, la stessa efficacia della legge medesima.
Ben diversamente l'art.21 della legge 17 maggio 1985, n.210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato), dopo avere premesso (comma primo) che il rapporto di lavoro del personale dipendente [.] è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale, stabilisce che i contratti collettivi ed i regolamenti di organizzazione che in sede di prima applicazione della presente legge, rechino modifiche al vigente regime di costituzione e cessazione del rapporto di lavoro [.] non possono, a pena di nullita' contenere una disciplina della materia meno favorevole ai lavoratori di quella vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
In tal caso è la stessa legge che demanda alla contrattazione collettiva di regolare anche ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro diverse da quelle vigenti all'atto della istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato, alla condizione, tuttavia, che non si tratti di disciplina meno favorevole di quella vigente al momento dell'entrata in vigore della legge.
Analogamente, nel rapporto degli addetti ai pubblici servizi di trasporto dipendenti da enti privati, pubblici economici o società, l'art.1, secondo comma, della legge 12 luglio 1988, n.270 (emanata a seguito delle sollecitazioni rivolte al legislatore dalla sentenza della Corte costituzionale n. 500 del 1988) prevede che le disposizioni contenute nel regolamento all.A al r.d. 8 gennaio 1931, n.148, (nonché le norme di legge sostitutive, modificative o integrative dello stesso) possano essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria (alla quale non possono derogare i regolamenti d'azienda).
Esistono, poi, altre ipotesi, richiamate dallo stesso ricorrente, nelle quali il contratto collettivo ha funzione integrativa del contenuto normativo della legge per il rinvio che questa ha fatto (con tale esplicito intento) alla regolamentazione collettiva di taluni aspetti del rapporto (per esempio: art. 1 legge 8 dicembre 1977, n.903 circa la identificazione dei lavori particolarmente pesanti non affidabili alla donna, legge 12 giugno 1990, n.146 circa accordi sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero del personale addetto ai servizi pubblici, legge 13 maggio 1985 n.190 sulla individuazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri) non sono invece equiparabili a tali fattispecie legali le ipotesi, pure richiamate dal ricorrente, in cui è riconosciuto alle organizzazioni sindacali il solo diritto ad essere consultate;
art.4 della legge 23 luglio 1991, n.223 sui criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità.
Pur restando fermo che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente Poste IA, ente pubblico economico, ha natura privatistica, è significativo il raffronto dal quale possono trarsi, ancora, elementi logici a contrario nella ricostruzione del sistema di regole proprio del rapporto di lavoro dei postelegrafonici) con l'incidenza che la contrattazione collettiva ha avuto nel settore del pubblico impiego a seguito della legge 23 ottobre 1992, n.421 (delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego a norma dell'art.2 della legge 23 ottobre 1992, n.421); del d.p.r. 10 novembre 1993, n.470, del d.p.r. 23 dicembre 1993, n.546 e, infine,
del d.p.r. 31 marzo 1998, n.80 ( nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, emanate in attuazione dell'art.11, comma quarto, della legge 15 marzo 1997, n.59).
Nel nuovo sistema di settore, che ha ricondotto il rapporto di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti (diversi, per quanto ora interessa, dagli enti pubblici economici), sotto la disciplina del diritto civile, delle altre leggi regolanti la materia e dei contratti individuali e collettivi (art.2, comma primo, lett.a legge 421/1992; art.2 d.lgs. n.29/1993, come sostituto dall'art.2 d.lgs. 23 dicembre 1993, n.546;
art.2 d.lgs. 31 marzo 1998, n.80), la regolamentazione collettiva è venuta assumendo un rango di particolare rilievo essendosi espressamente stabilito che eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario (art.2, comma secondo, d.lgs. n.80 del 1998 cit.)
Ancora, dunque, deve rilevarsi come nulla di tanto innovativo si rinviene, invece, nella nuova regolamentazione legislativa (d.l. 487/1993 convertito in l. 71/1994) del rapporto di lavoro di diritto privato dei dipendenti dell'ente Poste IA, per i quali deve, dunque, confermarsi che il contratto collettivo non può innovare o derogare rispetto a norme di legge imperative.
Il ricorrente valorizza, poi, le disposizioni dell'art.8 del d.l. n.487/1993, convertito in legge n.71/1994, prevedente la stipulazione di un contratto di programma tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il presidente dell'Ente su conforme avviso del Ministro del Tesoro, avente ad oggetto i servizi da svolgere, la loro qualità, il contenimento dei costi, le tariffe, ecc. e, sulla base di accertare eccedenze, il piano triennale di riassetto e di eventuale riconversione del personale, il tutto finalizzato [tra l'altro] al risanamento economico finanziario dell'ente.
Ma, a parte la considerazione, non priva di rilievo, che il piano di programma sarebbe stato res inter alios acta rispetto ai dipendenti e alle loro organizzazioni sindacali, non può certo desumersi da siffatta previsione la facoltà delle parti collettive di introdurre la particolare causa estintiva del rapporto del raggiungimento della massima anzianità contributiva, non prevista dall'ordinamento.
Nè a diverse conclusioni può indurre l'art.13 (disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi) della legge 23 dicembre 1994, n.724, il quale, dopo avere stabilito (primo comma) la sospensione della applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, oppure per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti, fatta, eccezione (comma terzo), tra l'altro, per i lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, ha ulteriormente disposto (comma quarto, lettera F) che le disposizioni del comma 3 [da intendersi: le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità] non si applicano altresì [.] per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al d.l. 1^ dicembre 1993, n.487, convertito con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71.
Non sembra, infatti, che da tale disposizione possa desumersi un implicito riconoscimento della possibilità delle organizzazioni sindacali dei dipendenti dell'ente Poste IA di stipulare validamente accordi collettivi che stabiliscano la risoluzione automatica di rapporti di lavoro al di fuori delle previsioni della legge. Infatti i trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, vengono presi in considerazione dal primo comma dall'articolo in esame in quanto corrispondenti a diritti (e non a situazioni di soggezione) dei lavoratori, mentre il collocamento a riposo di ufficio in base ai singoli ordinamenti è istituto proprio del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.
È comunque, assorbente, in linea generale, considerare che ai fini della questione in esame, non possono trarsi argomenti decisivi dalle disposizioni concernenti il trattamento previdenziale dei dipendenti del servizio postale. Mentre infatti, nell'ambito dell'impiego statale i due aspetti sono trattati unitariamente da una medesima disciplina, per il lavoro privato e il lavoro pubblico non statale, la regolamentazione del rapporto di attività è del tutto indipendente dalla normativa (pensionistica) che presuppone la cessazione del rapporto medesimo.
Il c.c.n.l. per il personale dipendente dall'ente Poste IA in data 26 novembre 1994 ha stabilito (art.87) la propria decorrenza dalla data di stipulazione e ha disposto che dalla medesima data il rapporto di lavoro del personale dell'Ente sarebbe stato disciplinato dal codice civile - libro V - dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa, dal regolamento d'azienda, dallo stesso contratto e dal contratto individuale.
L'art. 79 ha quindi stabilito che la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati dal presente contratto può avvenire: a) compimento del 65^ anno di età: b) per recesso con diritto al preavviso: licenziamento - dimissioni: c) per invalidità permanente a svolgere qualsiasi mansione della propria qualifica: d) per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.civ. o per giustificato motivo: e) per decesso del dipendente.
L'art. 81, in relazione alla ipotesi sopra indicata sub a), ha disposto che la risoluzione del rapporto di lavoro [ ] avviene automaticamente al realizzarsi della condizione prevista senza obbligo per l'ente di dare preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva. La risoluzione per raggiunti limiti di eta' avviene dal primo grado del mese successivo a quello del compimento del 65^ anno.
Con l'art.86, le parti collettive hanno stabilito che ulteriori modalità di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere previste da idonei accordi collettivi aventi funzione integrativa del presente c.c.n.l..
L'accordo integrativo venne stipulato lo stesso giorno della stipulazione del contratto collettivo appena menzionato e con esso le parti hanno stabilito che, oltre alle ipotesi previste dal c.c.n.l., la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti dell'EPI, dal 31 gennaio 1995, si verifica anche al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con effetto dal giorno successivo a quello del compimento di quaranta anni utili ai fini pensionistici ed avviene automaticamente senza obbligo per l'ente di dare preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva.
In presenza di quest'ultima disposizione, in forza della quale l'ente Poste IA sostiene essere intervenuta per i controricorrenti risoluzione automatica del rapporto, si pone la questione della validità della norma pattizia istitutiva di una causa di risoluzione del rapporto di lavoro non prevista dalla legge ma soltanto da una pattuizione negoziale collettiva: in altri termini, il problema è se vi sia spazio per l'autonomia privata nella individuazione di cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato quando l'ordinamento (assolutamente ed inequivocabilmente favorevole, in generale, alla protrazione del rapporto lavorativo nel tempo: v. in particolare legge 15 aprile 1962, n.230 sul contratto di lavoro a termine;
art.3, comma nono del d.l. 30 ottobre 1984, n.726, convertito in legge 18 dicembre 1984, n.863; l. 15 luglio 1966, n.604 e la limitatezza delle ipotesi ammesse di licenziamento ad nutum) già ha individuato le ipotesi nelle quali lo stesso viene a cessare.
Ad avviso del Collegio il quesito deve avere risposta negativa. Esattamente il Tribunale ha affermato che ad un rapporto di lavoro di natura privatistica quale quello intercorrente con l'ente Poste IA deve applicarsi il codice civile che prevede quali cause di scioglimento del rapporto quelle di cui agli artt.2118 e 2119 c.civ..
La giurisprudenza di questa Corte suprema, sulla questione (in parte analoga a quella ora in esame) della configurabilità di cessazione automatica del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età anagrafica, ha più volte precisato che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privatistica (e quindi anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di ente pubblico economico), non può operare l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età, come avviene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli artt.2118 e 2119 c.civ. ed ha ritenuto nulla, per contrasto con la suddetta normativa civilistica, di carattere inderogabile, la clausola contrattuale (nella specie, l'art.43, n.14 del contratto collettivo 25 gennaio 1983 dei dipendenti ENEL) che esoneri il datore di lavoro dal preavviso nell'ipotesi di recesso, per raggiunti limiti di età (Cass. 27 maggio 1995, n. 5977; 25 luglio 1994, n. 6902; 18 dicembre 1993, n. 12558). Ed è appena il caso, a tal proposito, di rilevare come il preavviso (nella fattispecie oggetto delle citate sentenze: nella presente fattispecie, stante la nullità della clausola di cui si discute, non possono evidentemente porsi problemi di preavviso), escludente di per sè l'automaticità della risoluzione, non possa che ricollegarsi ad un atto di volontà del datore di lavoro (non più vincolato - rispetto al superamento dei limiti di età anagrafica, ma non anche di quelli di anziania' contributiva - alla stabilità del rapporto: art.4, comma secondo, legge 11 maggio 1990, n. 108) di risolvere il rapporto di lavoro, e siffatta risoluzione (per raggiungimento dell'età anagrafica prevista dal contratto collettivo) rientra nello schema legale del (legittimo) recesso datoriale.
Questa Corte, infine (cfr. S.U., sent. 7 agosto 1998, n. 7755 in motivazione), richiamandosi all'opinione della dottrina, ha anche affermato che ammettere fattispecie di estinzione del rapporto di lavoro non sottoposte ai limiti generali del sistema dei licenziamenti (fuori a dei casi del venir meno degli elementi costitutivi del rapporto stesso) significherebbe ridurre arbitrariamente i limiti di operatività del sistema. Deve, pertanto, ritenersi la nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.civ. della clausola di risoluzione automatica del rapporto di lavoro per raggiungimento della massima anzianità contributiva contenuta nell'accordo integrativo del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'Ente Poste IA.
Ciò posto, non appare rispondente a corretti criteri di ermeneutica contrattuale sostenere, sotto altro profilo, che nel caso di specie vi sarebbe stata una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ad opera delle parti di esso le quali si sarebbero in tal senso espresse tramite le rispettive rappresentanze sindacali. Infatti, il potere di prevedere anticipatamente, vale a dire in sede di stipulazione del contratto di lavoro o anche successivamente ma prima dell'evento, che il contratto stesso si sarebbe risolto al sopraggiungere di tale evento (nel caso di specie raggiungimento della contribuzione pensionabile massima), non sarebbe spettato neppure direttamente alle parti del contratto, tanto meno, dunque, sarebbe spettato alle organizzazioni sindacali. Tale considerazione rende, dunque, priva di rilievo l'indagine circa l'eventuale efficacia verso tutti i lavoratori di un contratto collettivo, e, in particolare, di un accorcio collettivo aziendale che regoli unitari e indivisibili interessi aziendali degli stessi.
Occorre, infatti, chiarire - ancor prima di indagare su quali siano i poteri rappresentativi delle organizzazioni sindacali nei riguardi di singoli lavoratori e con riferimento a specifici, essenziali e decisivi aspetti del rapporto di lavoro - che, in una disposizione generale ed astratta, diretta a regolare in via tendenzialmente preventiva le fattispecie che ne formano oggetto, quale è la disposizione di un contratto collettivo (o di un accordo collettivo: nel caso di specie il contratto ed il pressoché contestuale accordo non possono logicamente apprezzarsi che come integrantisi a vicenda sia perché non è dedotto che siano intervenuti tra parti collettive diverse, sia comunque in ragione del rinvio del contratto all'accordo integrativo, sia, infine, per la sostanziale equiparabilità gerarchica delle fonti), non può ravvisarsi - in linea di massima - la volontà delle parti di risolvere rapporti in essere. La norma collettiva che viene in rilievo ha una fisionomia essenzialmente unitaria e non sembra possa ipotizzarsi (il che neppure le parti in causa in effetti prospettano), stravolgendone il senso e con indubbi riflessi di irrazionalità per la disparità di trattamento che ne deriverebbe, una diversa configurazione a seconda che debba applicarsi a lavoratori che già abbiano raggiunto la massima anzianita' contributiva al momento dell'accordo integrativo - il rapporto di lavoro dei quali si sarebbe così immediatamente risolto per recesso di entrambe le parti - o ad altri che la avrebbero successivamente maturata, per i quali si sarebbe configurata una clausola di risoluzione automatica (peraltro intervenuta in corso del rapporto), nulla per le ragioni già dette.
Le considerazioni sin qui svolte sono assorbenti rispetto alle deduzioni del ricorrente (quarto motivo) in ordine alla insussistenza di diritti quesiti dei dipendenti dell'ente Poste IA rispetto al precedente rapporto pubblicistico con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazione e, in senso speculare, in ordine alla sopravvivenza, nel nuovo ordinamento privatistico dell'ente, del disposto dell'art.2, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n.46 (nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello stato)
sulla facoltà dell'amministrazione di collocare a riposo d'ufficio l'impiegato quando abbia compiuto quaranta anni di servizio effettivo;
peraltro, analoga norma non è contenuta nel d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 (t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) che, anzi. con l'art.254 ha abrogato tutte le altre norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data del 21 dicembre 1973, salve le disposizioni richiamate dal presente testo unico.
Del pari assorbite sono le altre questioni, trattate particolarmente nel sesto motivo di ricorso, in ordine alla individuazione della massima anzianità anagrafica consentita per la prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente Poste, alla stabilità o meno del rapporto medesimo, una volta che si ritenga che comunque il rapporto di lavoro privato non tollera una clausola di risoluzione automatica di fonte contrattuale e che, in realtà, la comunicazione da parte del datore di lavoro della cessazione del rapporto al verificarsi dell'evento dedotto nella clausola (nell'errato convincimento della sua validità) non costituisce licenziamento (e quindi neppure licenziamento ad nutum) essendo volta per sua natura (al di là delle espressioni di volta in volta adoperate nelle singole comunicazioni) soltanto a significare al lavoratore che il rapporto deve intendersi risolto in forza della clausola e della verificazione dell'evento in essa previsto e non in forza di una atto di volontà datoriale.
Sotto tale profilo, se da un lato appaiono corrette le affermazioni contenute nel settimo e nell'ottavo motivo, secondo cui non sarebbe applicabile alla fattispecie l'art. 18 legge 219 maggio 1970, n.300, particolarmente in punto di reintegrazione del lavoratore, talché questa, intesa nel senso tecnico-giuridico dell'espressione, non avrebbe potuto ordinarsi (e, infatti, il Pretore si è limitato a dichiarare la continuità del rapporto), deve, d'altro lato rilevarsi che nello svolgimento del successivo motivo ottavo il ricorrente insiste solo sulla circostanza che alla cessazione del rapporto per effetto di clausola di risoluzione automatica avrebbe dovuto riconnettersi il diritto al preavviso. Rileva, pertanto, la Corte che, come detto, i giudici di merito si sono limitati ad accertare e dichiarare la continuità del rapporto di lavoro con tutti i suoi effetti reali e obbligatori senza che, conseguentemente, dovessero porsi problemi di preavviso. Tali considerazioni sono evidentemente assorbenti rispetto a tutte le altre argomentazioni svolte nel settimo e nell'ottavo motivo di annullamento.
Le stesse considerazioni sulla nullità della clausola del contratto integrativo sono assorbenti rispetto a qualsiasi altra indagine in punto di ammissibilità e di necessità da parte del lavoratore di esercitare un qualche diritto di opzione - v. in particolare sesto e nono motivo del ricorso - per la prosecuzione del rapporto oltre il limite della massima anzianità contributiva ed in ordine alla individuazione dell'età anagrafica massima sino alla quale il rapporto avrebbe potuto protrarsi.
Conclusivamente, assorbito altresì ogni ulteriore rilievo di censura il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1999