Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
La clausola dell'art. 22 del c.c.n.l. per i dirigenti dell'Ente Poste Italiane, stipulato a seguito della trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e della relativa privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti, deve ritenersi nulla per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., nella parte in cui prevede l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro al conseguimento della massima anzianità contributiva, poiché le parti collettive non sono state investite della facoltà di derogare alla disciplina legale in materia di risoluzione del rapporto. La medesima clausola non può neanche validamente incidere sul diritto che il dirigente avesse acquisito alla permanenza in servizio per un ulteriore biennio dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età mediante l'esercizio di opzione in tal senso a norma dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992.
Commentario • 1
- 1. Clausola di risoluzione automatica del contratto di lavoroStaiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 15 gennaio 2013
La clausola risolutiva non prescinde dall'inadempimento ma lo presuppone, rendendo automatica la risoluzione del contratto senza necessità di indagare sull'importanza e gravità dell'inadempimento stesso, occorrendo, ai fini della risoluzione, soltanto che questo sia imputabile alla controparte. Infatti, l'indagine sull'esistenza nel contratto di una clausola risolutiva è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se fondata sulla volontà delle parti, quale accertata dal giudicante in base ad una corretta interpretazione del contratto stesso, trattandosi di un accertamento di fatto. La clausola risolutiva non prescinde dall'inadempimento ma lo presuppone …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1999, n. 5501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5501 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Cons. relatore
Dott. Luciano VIGOLO Consigliere
Dott. Guido VIDIRI Consigliere
Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: BA CO, elettivamente domiciliato in Roma, via Ludovisi n. 35, presso lo studio del prof.avv. Gaetano Veneto, che lo rappresenta e difende come Na procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ENTE POSTE ITALIANE, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2144/97 pubblicata il 16 maggio 1997 R.G. 2792/96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Giuseppe Ianniruberto;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Carnevali, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Bari del 7 marzo 1996 IC SI esponeva che:
a) con provvedimento 5 gennaio 1996 del presidente dell'Ente Poste Italiane (E.P.I.), era stato collocato a riposo, ai sensi dell'art. 22 c.c.n.l. per i dirigenti "per massima anzianità contributiva";
b) entrato in servizio il 1^ luglio 1960, aveva maturato detta anzianità non in seguito ad effettivo servizio, ma solo per il computo del riscatto del periodo di studi universitari, al quale, peraltro, con atto del 20 agosto 1994 aveva dichiarato di rinunziare;
c) aveva acquisito il diritto ad essere trattenuto in servizio per un ulteriore biennio, oltre il limite dell'età pensionabile, a far tempo dall'1 aprile 2000, avendo inoltrato la domanda ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, accolta dalla competente Direzione Generale con provvedimento del 2 ottobre 1993, prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1994 n, 71, istitutiva dell'Ente Poste;
d) non era pertanto applicabile nei suoi confronti la nuova disciplina sul collocamento a riposo introdotta dall'art. 22 c.c.n.l. citato.
Sulla base di tale premessa, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla prosecuzione del rapporto nei termini fissati dal provvedimento del Ministero delle Poste e telecomunicazioni del 2 ottobre 1993 e cioè per un biennio oltre il 1^ aprile 2000. Nel contraddittorio delle parti, il Pretore adito, con sentenza 7 ottobre 1996, accoglieva la domanda, che però, a seguito di appello dell'E.P.I., veniva rigettata dal Tribunale di Bari, con sentenza 6-16 maggio 1997, previa riforma della decisione impugnata. Il giudice del gravame osservava che al SI era applicabile l'art. 22 c.c.n.l., ricorrendo una delle ipotesi, ivi previste, ossia il raggiungimento del massimo dell'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici;
che all'applicabilità della disciplina collettiva non erano di ostacolo le disposizioni del d.l. 487/93 convertito nella legge 71/94, cosi che non erano configurabili diritti acquisiti;
che la norma convenzionale derogativa in peius era sorretta dalla predetta normativa, per cui non era più applicabile una disciplina (quella della legge 503 del 1992) del pubblico impiego, travolta dalla legge 71 del 1994; che la precedente disciplina non aveva dato origine al diritto alla prosecuzione, bensi all'aspettativa di diritto realizzabile al momento del raggiungimento dell'età pensionabile, con la conseguenza che, mutata la legislazione, il relativo diritto non si era più maturato;
che, una volta esercitato il diritto potestativo al riscatto degli anni universitari e pervenuta la richiesta all'amministrazione di appartenenza (che con d.m. 30 agosto 1966 n. 31471 aveva ammesso il SI al riscatto di quattro anni corrispondenti alla durata del corso legale di laurea), non era più consentito la revoca della istanza.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrè il SI sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l'Ente Poste Italiane.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sotto l'unitaria denunzia di violazione e falsa applicazione di norme di legge e di principi di diritto, il ricorrente muove alla sentenza impugnata due motivi di censura, che possono essere sintetizzati nei termini seguenti.
1.a) In tema di revoca della domanda di riscatto di periodi ricongiungibili ai fini pensionistici, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, si configura un diritto potestativo del pubblico dipendente, del quale costui può o meno avvalersi, e, se già formalmente riconosciuto, di rinunciarvi fino al momento in cui, col provvedimento definitivo di pensione, il periodo riscattato non si sia tramutato in una componente sostanziale del trattamento di quiescenza, con la conseguenza che, non essendo il diritto alla revoca assoggettato alla disciplina restrittiva dettata dall'art. 204 del richiamato d.p.r. 1092, erroneamente è stata negata rilevanza al fatto che egli aveva proposto istanza di revoca prima del definitivo provvedimento pensionistico, senza che potesse al contrario incidere il decorso della prescrizione decennale.
1.b) Il Tribunale ha deciso in contrasto con il d.lgs. 503/1992 e con la legge 71/1994, perché era stata già accolta la domanda diretta ad essere trattenuto in servizio in epoca anteriore alla legge istitutiva dell'Ente Poste, la quale in ogni caso ha disposto che fossero "salvi i diritti acquisiti. . . applicando le norme previste per il personale statale". In questa situazione, del tutto ininfluente è il fatto che, per l'art. 22 c.c.n.l. dei dirigenti, il rapporto si risolverebbe automaticamente, tra l'altro, al raggiungimento del massimo dell'anzianità contributiva ai fini pensionistici, avendo esso ricorrente acquisito il diritto alla permanenza in servizio anche dopo il raggiungimento del limite dell'età pensionabile di 65 anni: nella specie, poi, non era nemmeno configurabile una fattispecie a formazione progressiva, riferibile al caso in cui il diritto sorge solo dopo che le "sequenze progressive" si siano tutte realizzate, dovendo al contrario ravvisarsi un vero e proprio diritto per il quale si è completato il processo di acquisizione nella sfera giuridica individuale, benché per qualche ragione non ancora materialmente attribuito e goduto. Nè vale osservare che il richiamato art. 6 comma 7 menzioni il trattamento di quiescenza, in quanto il diritto di opzione al riscatto consente di "rimodulare" la scadenza e la misura del trattamento in oggetto, riguardando, in concreto, la disciplina del rapporto di lavoro. In ogni caso - continua il ricorrente - l'assetto, del quale si chiede la tutela, si è già consolidato anteriormente alla legge di delegificazione, per cui l'E.P.I., subentrando nei rapporti attivi e passivi dell'Amministrazione delle Poste, ha assunto pure l'obbligo di mantenerlo in servizio fino al 670 anno di età.
2. Osserva la Corte che in ordine logico va esaminata per prima la questione, prospettata con il secondo motivo (riferito sub b), della rilevanza e legittimità della disciplina contenuta nell'art.22 c.c.n.l., dato che sulla base della disposizione, in questa contenuta, l'ente ha provveduto a risolvere il rapporto sul presupposto che SI avrebbe raggiunto la massima anzianità contributiva.
Orbene, l'art. 6 d.l. 1^ dicembre 1993 n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, dopo aver previsto che il personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente con rapporto di diritto privato (comma 2), ha poi aggiunto che ai dipendenti continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo (comma 6): questo sta a significare che, con la trasformazione della precedente amministrazione in ente pubblico economico, si è già avuta. la privatizzazione del rapporto che, però, medio tempore e fino alla stipulazione del contratto collettivo, restava assoggettato alla disciplina in atto alla data di entrata in vigore del decreto 487. Ma a questa privatizzazione non si è accompagnata la previsione che la successiva regolamentazione pattizia dovesse una efficacia pari a quella della legge, secondo una linea di tendenza che in precedenza il legislatore aveva seguito con la istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato (v. art. 21 l. 17 maggio 1985 n. 210, nel quale era disposto che i contratti collettivi non potevano contenere una disciplina meno favorevole per i lavoratori rispetto a quella vigente all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa).
L'esistenza di disposizioni, che consentano di "delegificare" il rapporto in questione, nel senso cioè di permettere alla contrattazione collettiva di innovare o derogare in peius l'assetto normativo esistente, non emerge da alcun norma vigente: ne' dall'art. 8 del richiamato d.l. 487/1993 (relativo al contratto di programma tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e l'E.P.I., finalizzato al risanamento economico finanziario dell'ente), dal quale non emerge la facoltà delle parti collettive di introdurre particolari ipotesi di risoluzione del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva;
ne' dall'art. 13 l. 23 dicembre 1994 n. 724 (disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi) - che, dopo aver stabilito la sospensione dell'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi, che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati, ha poi disposto (comma 4 lett. F) la esclusione da tale disciplina dei rapporti dei dipendenti dell'ente, ora parte in causa - è corretto desumere un implicito riconoscimento della possibilità per le organizzazioni sindacali di stipulare validamente accordi collettivi per i lavoratori dell'E.P.I., che consentissero la risoluzione del rapporto nella ipotesi prospettata.
In questo contesto normativo, alla luce del quale non si traggono elementi per ravvisare un potere delle parti sociali di stipulare accordi con la previsione di ipotesi di risoluzione automatica del rapporto di lavoro, va esaminata la questione della validità di una clausola collettiva, che invece introduca ipotesi del genere.
Questa Corte, in una situazione in parte simile a quella in esame (art. 43 n. 14 c.c.n.l. 25 gennaio 1983 per i dipendenti ENEL), ha espressamente dichiarato nulla la clausola, che preveda l'automatica risoluzione del rapporto per il raggiungimento del limite di età (quando non è più operante la tutela della stabilità del rapporto), in quanto è pur sempre necessaria - oltre alla volontà del recedente - la osservanza del periodo di preavviso (tra le varie conformi Cass. 27 maggio 1995 n. 5977), precisando, in epoca più recente (Cass. sez. un. 7 agosto 1998 n. 7755), che ammettere fattispecie di estinzione del rapporto di lavoro, non sottoposte ai limiti generali del sistema dei licenziamenti, in pratica significherebbe ridurre arbitrariamente i limiti di operatività del sistema stesso.
Sotto un diverso profilo non è nemmeno pensabile che, in occasione della stipula dell'art. 22, le organizzazioni sindacali potessero legittimamente disporre di un diritto dei singoli lavoratori, pur in mancanza di una delega loro conferita: anche a voler ravvisare nella regolamentazione collettiva in questione un contratto aziendale, nondimeno deve negarsi che questo possa far venir meno un diritto, che il lavoratore assume di aver già acquisito (per aver esercitato la opzione, prevista dall'art. 16 d.lgs. 503 del 1992, allo scopo di rimanere in servizio per un ulteriore biennio dopo il compimento, del 65^ anno di età). In conclusione, questa Corte è dell'avviso che, non essendovi alcuna disposizione di legge che abbia abilitato le parti collettive ad incidere sulla regolamentazione preesistente sulla disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, pur dopo la trasformazione in Ente Poste Italiane avvenuta a seguito del d.l. 1^ dicembre 1993 n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994 n. 71, va ritenuta la nullità - per contrarietà a norme di imperative ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. - dell'art. 22 c.c.n.l. per i dirigenti del predetto ente, nella parte in cui prevede l'automatica risoluzione del rapporto al compimento della massima anzianità contributiva, per cui la sentenza impugnata, avendo deciso la controversia ritenendo di poter applicare quella clausola in quanto legittima, deve essere cassata.
In questa situazione, la questione dell'ammissibilità della revoca della domanda di riscatto del periodo di studi universitari - che costituisce oggetto del primo motivo di ricorso - resta assorbita dalla ritenuta nullità della clausola contrattuale. La sentenza impugnata va quindi cassata ed il giudice di rinvio provvederà ad accertare se il ricorrente abbia o meno acquisito il diritto a restare in servizio per un ulteriore biennio dopo il compimento del 65^ anno di età, dato che della relativa indagine di fatto il Tribunale non si è fatto per nulla carico, avendo deciso la controversia soltanto sulla base dell'art. 22 c.c.n.l.. 3. Il giudice di rinvio provvederà, oltre che sulle spese dei gradi di merito, anche sul quelle del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Trani.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1999