Sentenza 28 giugno 1999
Massime • 1
Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane, come tutti i rapporti di natura privatistica, è regolato dall'ordinaria disciplina civilistica anche con riguardo alle ipotesi di risoluzione; deve pertanto ravvisarsi la nullità ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. della clausola di risoluzione automatica del rapporto di lavoro per raggiungimento della massima anzianità contributiva contenuta nell'accordo integrativo del c.c.n.l. per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane del 26 novembre 1994, dovendosi escludere che l'autonomia privata possa, in assenza di una norma che ciò espressamente consenta, prevedere cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato diverse rispetto a quelle già individuate e disciplinate dall'ordinamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/1999, n. 6701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6701 |
| Data del deposito : | 28 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI Presidente
Dott. Ettore MERCURIO Consigliere
Dott. Alberto SPANÒ Consigliere
Dott. Pietro CUOCO Cons. relatore
Dott. Luciano VIGOLO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENTE POSTE ITALIANE, in persona del Presidente pro tempore domiciliato in Roma via dei Portoghesi presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AD FF, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo 163 presso lo studio dell'avv. RA Gallus che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.710/96 del Tribunale di Cagliari depositata il 20/12/96 R.G. 2258/96;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/98 dal Relatore Cons. Dott. Cuoco Pietro;
Udito l'avv. Maurizio Di Carlo;
Udito l'avv. Gallus RA;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 21 aprile 1995 RA DI, sostenendo che aveva lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni e poi dell'ENTE POSTE ITALIANE (EPI) dal 9 febbraio 1955, che il 31 gennaio 1995 l'EPI gli aveva comunicato il recesso dal rapporto di lavoro per avere egli raggiunto la massima anzianità contributiva, e che il recesso era nullo per la nullità del suo preteso fondamento contrattuale (accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994, che aveva introdotto un'ipotesi di risoluzione automatica del rapporto al conseguimento della massima anzianità contributiva), chiese che il RE di Cagliari in funzione di giudice del Lavoro dichiarasse la nullità del recesso e condannasse l'EPI all'immediata reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. Il RE respinse la domanda. Con sentenza del 20 dicembre 1996 il Tribunale di Cagliari, accogliendo l'appello del DI, dichiarò la nullità della clausola dell'accordo integrativo 26 novembre 1994 contemplante la risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva, ed ordinò la reintegrazione del DI nel posto di lavoro. Afferma il Tribunale che la pretorile affermazione, che deduce la validità della norma collettiva dalla pretesa inesistenza d'una norma di legge che consenta il diritto di protrarre la prestazione lavorativa anche dopo il conseguimento della massima anzianità contributiva, è infondata;
ed invero, il richiamo pretorile all'art. 6 del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 791 (in legge 25 febbraio 1982 n. 54) resta insufficiente, poiché le successive disposizioni (art. 6 primo, terzo e quarto comma della legge 29 dicembre 1990 n. 407) consentono questa protrazione senza affievolimento della tutela normativa (attraverso l'applicazione della legge 11 maggio 1990 n. 108). Da ciò il Tribunale deduce che la clausola in esame, avendo effettuato "un'illegittima compressione di diritti sanciti da disposizioni di legge", è nulla;
che il recesso esercitato dall'EPI è illegittimo;
e che il DI ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'ENTE POSTE ITALLANE percorrendo le linee d'un unico articolato motivo. Resiste RA DI con controricorso, poi coltivato con memoria. Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo del ricorso, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di principi e norme di diritto nonché insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che il decreto legge 1^ dicembre 1993 n. 487 (in legge 29 gennaio 1994 n. 71) dispone che "ai dipendenti dell'ENTE continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione d'un nuovo contratto" (art. 6 sesto comma), e le norme di questo contratto "non prevedono facoltà alcuna di prosecuzione del rapporto analoga a quella di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503" (ricorso, p. 3); aggiunge il ricorrente che l'art. 1 quarto comma del D.L. 28 settembre 1994 n. 553 nel disporre il blocco di qualunque pensionamento anticipato, aveva escluso dal divieto i dipendenti dell'EPI, proprio al fine di non vanificare la politica di risanamento dello stesso"; da cio deduce che "l'unico diritto che poteva dirsi acquisito dal DI era quello di permanere in servizio anche dopo la formale trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in Ente pubblico economico" e non "oltre l'entrata in vigore del nuovo contratto di diritto privato che, segnando il momento dell'effettivo passaggio al rapporto di lavoro privatistico, rendeva inapplicabile nei suoi confronti il beneficio di cui all'art. 16 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 503" (ricorso, pp. 4,5).
2. Il motivo è infondato. È necessario premettere che istituendo l'ENTE POSTE ITALIANE il decreto legge 1^ dicembre 1993 n.487 (in legge 29 gennaio 1994 n. 71) dispone che "il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ENTE, con rapporto di diritto privato" (art. 6 secondo comma), e che "ai dipendenti dell'ENTE continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione d'un nuovo contratto" (art. 6 sesto comma).
Con accordo integrativo (del contestuale contratto collettivo nazionale di lavoro) del 26 novembre 1994 le parti, concordando sulla "necessità di utilizzare idonei strumenti che ottengano l'ottimizza ione della complessiva gestione delle risorse umane in un'ottica di efficienza", hanno introdotto con decorrenza dal 31 gennaio 1995 un'ipotesi di risoluzione automatica del rapporto al conseguimento della massima anzianità contributiva, con effetto dal giorno successivo al compimento di quaranta anni utili al fini pensionistici.
3. La sentenza afferma il preesistente diritto del DI a permanere in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età: diritto anteriore alla trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in ente pubblico economico (sentenza, pp. 6, 7); e l'esistenza di questo diritto, riconosciuta anche dal RE (sentenza del Tribunale, p. 5) non è dal ricorrente contestata.
Questo diritto preesisteva al decreto legge 1^ dicembre 1993 n.487 (in legge 29 gennaio 1994 n. 71) ed al successivo contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994 ed al contestuale integrativo accordo collettivo (da cui trae fondamento l'atto risolutivo in controversia) entrato in vigore il 31 gennaio 1995 (sentenza, p. 7).
Aspetto fondamentale della controversia è accertare se la disciplina collettiva abbia il potere di derogare alle norme di legge ed in particolare di sopprimere diritti che nella legge hanno il proprio fondamento.
Ed in questo quadro assume determinante rilievo la funzione della norma di legge che delinea l'iniziale disciplina del rapporto dei dipendenti (art. 6 sesto comma dell'indicata legge 29 gennaio 1994 n. 71: "ai dipendenti dell'ENTE continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione d'un nuovo contratto"). Questa norma è fondata solo sulla necessità di costituire, per il periodo intercorrente fra l'ingresso della legge ed il successivo ingresso "d'un nuovo contratto", una transitoria disciplina del rapporto. Questo periodo transitorio e la relativa disciplina costituiscono il baricentro logico della formula legislativa, nel cui ambito il "contratto" è indicato non come fonte normativa destinataria d'una delega legislativa bensì come mero limite temporale: termine finale di efficacia della preesistente disciplina (di cui si conferma la vigenza) individuato attraverso il termine iniziale di efficacia d'una nuova. Ed il termine iniziate non è obiettivo
(dell'espressione normativa) bensì conseguenza e funzione del termine finale.
Questa funzionale indicazione non conferisce (come è ovvio) alla nuova contrattuale disciplina lo stesso valore della legge che la ipotizza (come mero limite temporale), ne', in particolare, il potere di apportare deroga a norme di legge e di sopprimere diritti fondati su queste norme.
Riscontro dell'assenza d'una volontà normativa in tal senso è la ben diversa espressione che il legislatore ha utilizzato in situazioni analoghe, quando ha inteso conferire alla volontà contrattuale il potere di derogare norme legislative. Ed in particolare, l'art. 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210, ove si dispone che "i contratti collettivi ed i regolamenti di organizzazione che in sede di prima applicazione della presente legge rechino modifiche al vigente regime di costituzione e cessazione del rapporto di lavoro .... non possono, a pena di nullità, contenere una di disciplina della materia meno favorevole "; e l'art. 2 secondo comma del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, ove si dispone che
"eventuali disposizioni di legge regolamento o statuto che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche od a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti od accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario". In queste ipotesi la legge conferisce espressamente alla norma collettiva il potere di deroga.
4. Nè il potere di deroga potrebbe discendere dall'art. 5 commi terzo quarto e quinto del Contratto di Programma. Questo atto, per esser stato stipulato fra il Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni e l'ENTE POSTE ITALIANE (su conforme avviso del Ministero del Tesoro e visto il parere espresso dalle competenti Commissioni Parlamentari), non è idoneo ad incidere nella sfera giuridica del lavoratore quale parte d'un rapporto di lavoro;
e la dichiarata finalità di riduzione dei costi e degli organici (peraltro nella salvaguardia delle esigenze di interesse generale di difesa dell'occupazione) resta inidonea ad introdurre l'invocata causa estintiva del rapporto costituita dal conseguimento della massima anzianità contributiva, ed irrilevante in assenza d'una specifica disposizione che consenta all'autonomia contrattuale l'invocata deroga.
5. Nè il potere di deroga potrebbe discendere dall'esclusione, ex art. 13 quarto comma lettera "f" della legge 23 dicembre 1994 n.724, della sospensione della "applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia" (art. 13 primo comma dell'indicata legge). Da questa inapplicabilità non è deducibile che la legislazione, approvando il processo di ristrutturazione dell'ente, ha tenuto conto dell'ipotesi risolutiva, prevista dall'art. 22 del c.c.n.l. sottoscritto per il personale dirigente dell'ENTE,
ritenendola meritevole di tutela. Ed invero, l'indicata sospensione (esclusa nel rapporto in esame) ha per oggetto "ogni disposizione che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati": ciò che è "sospeso" (e non per i dipendenti dell'EPI) è "il diritto" del lavoratore (al pensionamento anticipato).
Poiché è in discussione la legittimità del (collettivo) consenso a costituire la nuova causa di risoluzione, nella ritenuta illegittimità di questo consenso, l'atto datorile che pone termine al rapporto, non essendo ricollegabile alla volontà del lavoratore, è normativamente qualificabile come recesso (art. 2118 cod. civ.); e l'oggettività e la predeterminazione dell'evento cui è connessa la risoluzione non sono idonei a legittimarlo.
6. Come poi il Tribunale rileva, il disposto dell'art, 6 del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 791 (in legge 25 febbraio 1982 n.54) che prevede per gli iscritti all'A.G.O. ed alle gestioni sostitutive esclusive ed esonerative della medesima, che non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile, di optare per la continuazione del rapporto fino al perfezionamento di questo requisito, è irrilevante al fine di dedurre l'inesistenza d'un diritto a protrarre il rapporto anche dopo il conseguimento della massima anzianità contributiva, Ed invero, l'art. 6 primo comma della successiva legge 29 dicembre 1990 n. 407 prevede che gli iscritti all'A.G.O. ed alle gestioni sostitutive esonerative od esclusive "possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima ..."(età elevata al compimento del sessantacinquesimo anno dall'art. 1 secondo comma della legge 30 dicembre 1992 n. 503). E pertanto la stessa normativa vigente prevedeva il diritto di protrarre il rapporto anche dopo il conseguimento della massima anzianità contributiva. E da questa angolazione è interessante il processo storico dell'intento normativo (di segno opposto a ciò che il ricorrente intenderebbe dedurre): inizialmente diretto a favorire anche l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro (attraverso incremento dell'anzianità contributiva, art. 16 della legge 23 aprile 1981 n.155), poi a favorire la protrazione del rapporto anche dopo il conseguimento di questa anzianità (art. 6 primo comma della legge 29 dicembre 1990 n. 407), poi ad "esigere" questa protrazione attraverso limiti contributivi (art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503) e (più estesamente) attraverso la sospensione delle norme che prevedono trattamenti pensionistici anticipati nei confronti dei limiti anagrafici (art. 13 della legge 23 dicembre 1994 n. 724), e poi a favorire la protrazione del rapporto anche dopo questi limiti (art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503).
7. Da queste osservazioni discende che, poiché il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ENTE POSTE ITALIANE è regolato dall'ordinaria normativa civilistica e tra le cause del relativo scioglimento non rientra l'ipotesi (meno favorevole al lavoratore) delineata dalla clausola collettiva in esame (contenuta nell'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dell'ENTE POSTE ITALIANE del 26 novembre 1994) e questa deroga contrattuale non ha fondamento in un potere conferito dalla legge, in applicazione degli artt. 1418 e 1419 cod. civ. e nella misura della situazione dedotta in controversia, l'indicata clausola è nulla.
8. In ordine al l'argomentazione (dedotta dall'Ente in ricorso a pag. 4 e ripetuta a pag. 5) avente per oggetto "l'inapplicabilità dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503" alla situazione in esame, è da osservare che l'applicazione di questa norma (ove si prevede il diritto dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici alla prosecuzione del rapporto per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo), astrattamente presupponendo nel caso in esame (come lo stesso EPI sostiene: ricorso, p. 4) l'esigenza d'una protrazione oltre il sessantacinquesimo anno di età, è estranea al concreto svolgimento del rapporto in controversia, ove il DI (nato il [...]:
sentenza, p. 6) aveva chiesto di permanere in servizio oltre il quarantesimo anno contributivo e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età" (sentenza, p. 3). Ed in assenza d'ogni autosufficiente specificazione (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), questo aspetto della ricorrente censura è inammissibile. Il ricorso deve essere respinto. La novità della questione legittima la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 19999