Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 1
Con riguardo al rapporto di lavoro con l'ente Poste Italiane, che ha natura privatistica ed al quale trovano applicazione, in materia di licenziamenti, le disposizioni del codice civile e delle leggi n. 604 del 1996 e n. 300 del 1970, il contratto può risolversi solo per licenziamento, per dimissioni, per mutuo consenso, senza che sia invece configurabile una pattizia cessazione automatica del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, non potendo operare - a differenza che nell'ambito del pubblico impiego - l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età. Nè è possibile che tale risoluzione automatica sia prevista con accordo aziendale perché l'efficacia "erga omnes" dello stesso anche nei confronti dei lavoratori non iscritti ai sindacati che l'hanno stipulato è pur sempre condizionata alla circostanza che esso non contenga unicamente disposizioni peggiorative rispetto alla precedente contrattazione collettiva. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto valida la pattuizione contenuta nell'accordo integrativo del contratto collettivo 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'ente Poste Italiane, pattuizione che prevedeva un'ipotesi di risoluzione automatica, e senza obbligo di preavviso, del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5584 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano Buccarelli Presidente
Dott. Ettore Mercurio Consigliere
Dott. Alberto Spanò Cons. relatore
Dott. Pietro Cuoco Consigliere
Dott. Luciano Vigolo Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SI NO, elettivamente domiciliato in Roma, via Acca Larenzia n^ 16 presso l'avv. Stefania Savina, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Gianfranco Marcello del Foro di Catanzaro;
- ricorrente -
contro
Ente Poste Italiane, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n., 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1309/97 del 27 ottobre - 26 novembre 1997, RG. N^ 2273/96;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 1998 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
Udito l'avv. Marcello Gianfranco per il ricorrente e l'avv. Maurizio di Carlo, Avvocato dello Stato, per la parte resistente;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27 luglio 1995 SI NO conveniva dinanzi al Pretore di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro, l'Ente Poste Italiane, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso dell'Ente stesso dal rapporto di lavoro e collocamento a riposo di ufficio con effetto dal raggiungimento del quarantesimo anno di anzianità contributiva, in forza dell'accordo integrativo allegato al CCNL 26 novembre 1994, stipulato tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali.
Resisteva, costituendosi in giudizio, l'Ente Poste Italiane. Il giudice adito, con sentenza 3 ottobre 1996, respingeva la domanda. Detta pronuncia veniva confermata dal Tribunale di Catanzaro con sentenza 27 ottobre - 26 novembre 1997. Il Collegio di merito, a sostegno della decisione, osservava che a seguito della privatizzazione dell'Ente Poste la normativa previgente era destinata, ai sensi del D.L.
1.12.1993 n. 487, a sopravvivere alla stipula del nuovo contratto di lavoro, limitatamente al trattamento di quiescenza, non anche per gli altri istituti e pertanto, in presenza di una mera successione della fonte contrattuale a quella legislativa, non era configurabile un contrasto della clausola in parola rispetto alla disciplina in tema di età pensionabile. Riteneva legittima una clausola di stabilità relativa ricollegata al raggiungimento del massimo contributivo. Propone ricorso per cassazione il SI NO ed avanza due motivi.
Resiste con controricorso l'Ente Poste Italiane.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente verificata, siccome rilevabile di ufficio, pur se la parte resistente si è limitata a farvi cenno nel controricorso e senza sollevare esplicita eccezione al riguardo, l'ammissibilità della presente impugnazione, sotto il profilo della validità della notificazione, avvenuta in data 12 dicembre 1997 presso l'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
Al riguardo l'art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante l'approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, così dispone, al primo comma: "tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente". Il terzo comma dello stesso art. 11 dispone che "le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio". La Corte costituzionale con sentenza n. 97 del 26 giugno 1967, ha peraltro dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità della notificazione.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha affermato che "a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 11, comma terzo, del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, pronunciata dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 97 del 1967, la nullità della notifica del ricorso per Cassazione, eseguita nei confronti della P.A. presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l'Avvocatura generale in Roma, deve ritenersi sanata, con effetto "ex tunc", dalla costituzione in giudizio della parte destinataria (Cass., Sez. U., sent. n. 12029 del 19-12-1990). Nel caso di mancata costituzione dell'intimato è stata inizialmente ravvisata, ove la relativa nullità non venga sanata dalla costituzione dell'intimato, l'inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass., Sez. U., sent. n. 5542 del 12-09-1983,) successivamente l'applicabilità dell'art. 291 cod. proc. civ., e quindi la necessità di rinnovare la notificazione del ricorso e dichiararne l'inammissibilità ove la parte non abbia provveduto all'esecuzione di tale ordine nel termine all'uopo concessole (Cass., Sez. I, sent. n. 6463 del 18-12-1985). Le Sezioni Unite (sent. n. 6241 del 21-06-1990) hanno affermato che opera la sanatoria, con effetto "ex tunc", ove la costituzione in giudizio avvenga anche dopo il decorso del termine dell'art. 370 cod. proc. civ. Nello stesso senso si sono espresse le sentenze Cass., Sez. U., n. 8859 del 28-08- 1990, Cass., Sez. III, n. 3023 del 15-03-1995, Cass., Sez. II, n. 8270 del 13-09-1996, Cass., Sez. III, n. 1501 del 18-02-1997. Atteso che nel caso in esame l'Avvocatura si è costituita in giudizio è dunque intervenuta sanatoria della nullità e si deve procedere all'esame del ricorso.
Il ricorrente denuncia col primo mezzo la violazione o errata applicazione dell'art. 2 legge 12 febbraio 1958 n. 46, dell'art. 2 del Decreto Legislativo 29/93, dell'art. 4 legge 108/90.
Col secondo mezzo rileva il difetto di motivazione circa l'esclusione della nullità dell'art. 86 dell'accordo integrativo al vigente contratto di categoria.
I due motivi prospettati vanno esaminati congiuntamente siccome attinenti, sia pure sotto vari profili, alla legittimità dell'accordo integrativo allegato al Contratto Collettivo 26 novembre 1994, col quale le parti hanno stabilito che "la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti dell'Epi, dal 31/1/95, si verifica anche al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con effetto dal giorno successivo a quello del compimento di quaranta anni utili ai fini pensionistici e avviene automaticamente senza obbligo per l'Ente di dare preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva". Trattasi di accordo integrativo stipulato lo stesso giorno del contratto collettivo e con esso le parti introdussero tale causa di risoluzione del rapporto di lavoro, operante in aggiunta alle ipotesi previste dal contratto stesso.
Quanto al primo mezzo si osserva che appaiono fondate le doglianze del ricorrente in ordine all'affermazione svolta dal Tribunale nel senso che ci si troverebbe di fronte ad una mera "successione della fonte contrattuale a quella legislativa, verificatasi per effetto di norme dello stesso rango di quelle abrogate" poiché verrebbero estese al personale dell'Ente Poste Italiane "esclusivamente le norme disciplinanti il trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici, e non anche quelle disciplinanti la fase immediatamente antecedente al trattamento in questione, che è quella del collocamento a riposo". Sostiene in sostanza il Tribunale che nel caso in esame si sarebbe verificata una delegificazione, con passaggio dalla disciplina dettata dalla legge a quella introdotta mediante contrattazione collettiva. Tale impostazione non può essere condivisa. Per vero si fa di regola ricorso alla così detta delegificazione in settori, rimessi al controllo dell'autorità amministrativa, la cui disciplina richiede l'applicazione di norme tecniche ed una formulazione casistica, più congeniali all'Amministrazione, non certo in materie che possano toccare posizioni soggettive delle parti suscettibili di essere abolite o compresse solo con atti aventi forza di legge.
D'altro canto le leggi di delegificazione dettano principi generali cui dovrà uniformarsi la successiva azione degli organi chiamati a disciplinare la materia, ed una attribuzione di poteri assimilabili a quelli del legislatore, tali da trovare il limite solo nel rispetto dei precetti costituzionali dovrebbe quanto meno essere dichiarata in modo esplicito, mentre il comma 6 in discorso si limita ad introdurre una disciplina transitoria.
Il Tribunale ritiene poi di superare il rilievo svolto dall'appellante alla pronuncia di primo grado a proposito dell'illegittimità di una clausola di risoluzione automatica apposta al contratto di lavoro, col richiamo ai principi elaborati in tema di clausole di stabilità relativa.
Tale assunto non può essere condiviso da questa Corte. L'esame della giurisprudenza di legittimità in tema di clausole di stabilità relativa consente infatti di verificare che ne è stata ritenuta la liceità solo in relazione a fattispecie in cui la legge attribuisce al datore di lavoro la facoltà di procedere al licenziamento ad nutum e viene invece pattuita l'automaticità della cessazione del rapporto di lavoro solo al verificarsi dell'evento come il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia (cass., sez. lav., 20 marzo 1998, n. 2986), oppure viene garantita al lavoratore la conservazione del posto per una durata minima (Cass. civ., sez. lav., 15 novembre 1996, n. 10043) o ancora viene posto un limite al potere di licenziare ad nutum il dirigente (Cass. civ., sez. I, 3 novembre 1994, n. 9045), in ogni caso per disciplinare l'esercizio di una facoltà di recedere dal rapporto già attribuita per legge al datore di lavoro, mai per conferirgli un potere di recedere nell'ipotesi di raggiungimento di una determinata anzianità contributiva.
Si afferma ancora nell'impugnata sentenza che le associazioni sindacali hanno il potere di disporre, nei limiti previsti dalla legge, del diritto al lavoro degli aderenti stessi, con l'unico limite dei diritti quesiti.
Osserva la Corte che non appare rispondente a corretti criteri di ermeneutica contrattuale sostenere che nel caso di specie vi sarebbe stata una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ad opera delle parti le quali si sarebbero in tal senso espresse tramite le rispettive rappresentanze sindacali. Occorre, infatti, chiarire, prima di indagare circa i poteri rappresentativi delle organizzazioni sindacali nei riguardi di singoli lavoratori e con riferimento a specifici, essenziali e decisivi aspetti del rapporto di lavoro che, in una disposizione generale ed astratta, diretta a regolare in via tendenzialmente preventiva le fattispecie che ne formano oggetto, quale è la disposizione di un contratto collettivo (o di un accordo collettivo: nel caso di specie il contratto ed il pressoché contestuale accordo non possono logicamente apprezzarsi che come integrantisi a vicenda sia perché non è dedotto che siano intervenuti tra parti collettive diverse, sia comunque in ragione del rinvio del contratto all'accordo integrativo, sia, infine, per la sostanziale equiparabilità gerarchica delle fonti), non può ravvisarsi - in linea di massima - la volontà delle parti di risolvere rapporti in essere. La norma collettiva che viene in rilievo ha una fisionomia essenzialmente unitaria e non sembra possa ipotizzarsi (il che neppure le parti in causa in effetti prospettano), stravolgendone il senso e con indubbi riflessi di irrazionalità per la disparità di trattamento che ne deriverebbe, una diversa configurazione a seconda che debba applicarsi a lavoratori che già abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva al momento dell'accordo integrativo - il rapporto di lavoro dei quali si sarebbe così immediatamente risolto per recesso di entrambe le parti - o ad altri che la avrebbero successivamente maturata, per i quali si sarebbe configurata una clausola di risoluzione automatica (peraltro intervenuta in corso del rapporto), nulla per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
D'altra parte, per sostenere che i soli lavoratori che già avessero maturato la massima anzianità contributiva fossero legittimamente rappresentati in sede di contrattazione collettiva dalle organizzazioni sindacali stipulanti (per gli altri lavoratori il problema non si pone perché la clausola di risoluzione automatica sarebbe stata comunque invalida, per quanto già si sta per dire, anche se stipulata direttamente tra le parti del rapporto di lavoro) nel momento in cui le stesse sancivano la automatica ed istantanea risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, occorrerebbe configurare l'accordo integrativo come accordo aziendale (perciò valido erga omnes: Cass. 5 febbraio 1993, n. 1438; 2 maggio 1990, n. 3607) e ritenere che, in ogni caso, il trattamento derivante dall'accordo risolutorio presentava, per i lavoratori per i quali esso avesse avuto validità e (immediata) efficacia, delle contropartite, peraltro veramente difficili da ipotizzare, anche in astratto, per chi veniva contestualmente a perdere la stessa posizione di lavoratore dipendente.
A tale riguardo, questa Corte ha bensì ritenuto che l'accordo aziendale è efficace anche nei riguardi dei lavoratori non aderenti alle associazioni sindacali che l'hanno stipulato, ma purché non contenga solo disposizioni peggiorative (per i lavoratori) della precedente disciplina collettiva, ossia disposizioni (peggiorative) che non trovino compensazione anche parziale in altri vantaggi attribuiti dallo stesso accordo, in quanto in tal caso l'estensione della sua efficacia ai lavoratori non aderenti ai sindacati stipulanti confliggerebbe con i principi di libertà e di associazione sindacale senza trovare bilanciamento in valori almeno pari ordinati. Non sembra, quindi, anche rimanendo su un piano strettamente concettuale, che il lavoratore cui sia stata comunicata la cessazione del rapporto per avere già raggiunto la massima anzianità contributiva all'entrata in vigore della norma collettiva, possa esprimere, neppure per facta concludentia, adesione ad una pattuizione di tal genere. D'altro canto, la giurisprudenza che attribuisce all'accordo aziendale una efficacia sostanzialmente erga omnes sottolinea la circostanza che esso regola unitariamente indivisibili interessi aziendali dei lavoratori.
Vero è che, come sostiene il ricorrente, la valutazione comparativa di vantaggi e svantaggi derivanti dal contratto deve essere operata su un piano complessivo e non con riferimento, in particolare, al singolo lavoratore, ma quando siano individuabili settori di dipendenti di ampiezza non certo modesta, quale può essere quello dei lavoratori di un'azienda che copra l'intero territorio nazionale i quali già abbiano superato l'anzianità contributiva massima, non si può sostenere che lo svantaggio della immediata cessazione del rapporto di lavoro trovi compenso nell'aumento dell'anzianità anagrafica massima al 65^ anno (superiore a quella normalmente prevista nel settore privato, ma comunque non applicabile a chi viene a perdere il posto per l'avvenuto raggiungimento dell'anzianità contributiva massima), o in più vantaggiosi meccanismi retributivi, dei quali concretamente i lavoratori licenziati non possono fruire, talché neppure può ravvisarsi realisticamente accettazione tacita dell'accordo collettivo per facta concludentia in relazione alla percezione di benefici retributivi, che al più sarebbe ipotizzabile solo tra l'entrata in vigore dell'accordo integrativo e la data, di poco posteriore, di operatività della clausola di risoluzione della quale si discute.
La Corte deve quindi verificare la validità della norma pattizia istitutiva di una causa di risoluzione del rapporto di lavoro non prevista dalla legge, ma soltanto da un accordo negoziale collettivo. Si deve anzitutto escludere che, essendo stata riservata alla legge la disciplina del trattamento di quiescenza, possa considerarsi come demandata alla contrattazione collettiva la regolamentazione di ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro comunque collegate alla possibilità di godere del trattamento pensionistico e tali da ridurre fortemente, se non da vanificare nella generalità dei casi, l'ambito di applicazione del principio per cui, dovendo applicare l'Istituto postelegrafonici, ai sensi del comma 7 del citato art. 6, le norme previste per il personale statale, l'età anagrafica massima di servizio è di 65 anni, ben superiore quindi a quella prevista per il settore privato.
Si deve ancora negare che vi sia spazio per l'autonomia privata nella individuazione di cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato quando l'ordinamento (assolutamente ed inequivocabilmente favorevole, in generale, alla protrazione del rapporto lavorativo nel tempo: v. in particolare legge 15 aprile 1962, n.230 sul contratto di lavoro a termine;
art.3, comma nono del D.L. 30 ottobre 1984, n.726, convertito in legge 18 dicembre 1984, n.863; l. 15 luglio 1966, n.604 e la limitatezza delle ipotesi ammesse di licenziamento ad nutum) già ha individuato le ipotesi nelle quali lo stesso viene a cessare.
Ed invero ad un rapporto di lavoro di natura privatistica quale quello intercorrente con l'ente Poste Italiane deve applicarsi il codice civile e la legge n.604 del 1966 (oltreché la legge n.300 del 1970) e pertanto il contratto di lavoro può risolversi solo per licenziamento, per dimissioni, per mutuo consenso (o dissenso), per lo spirare dei termini per la ripresa del servizio previsti dall'art.18, comma quinto, legge 20 maggio 1970, n.300. La giurisprudenza di questa Corte suprema, nelle sentenze 27 maggio 1995, n. 5977, 25 luglio 1994, n. 6902, 18 dicembre 1993, n. 12558 si è pronunziata circa la configurabilità della cessazione automatica del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età anagrafica ed ha chiarito che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privatistica, e quindi anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di ente pubblico economico, non può operare l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età, come avviene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per là risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli artt.2118 e 2119 codice civile ed ha ritenuto nulla, per contrasto con la suddetta normativa civilistica, di carattere inderogabile, la clausola contrattuale introdotta all'art.43, n.14 del contratto collettivo 25 gennaio 1983 dei dipendenti ENEL che esonera il datore di lavoro dal preavviso nell'ipotesi di recesso per raggiunti limiti di età. E poiché l'automaticità della risoluzione esclude il preavviso, il potere del datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età anagrafica prevista dal contratto collettivo) rientra nello schema legale del (legittimo) recesso datoriale e si ricollega ad un atto di volontà del datore di lavoro, non più vincolato, ai sensi dell'art.4, comma secondo, legge 11 maggio 1990, n.108, alla stabilità del rapporto rispetto al superamento dei limiti di età anagrafica, non anche di quelli di anzianità contributiva. Si nota ancora che questa Corte (S.U., sent. 7 agosto 1998, n. 7755 in motivazione), richiamandosi all'opinione della dottrina, ha affermato che ammettere fattispecie di estinzione del rapporto di lavoro non sottoposte ai limiti generali del sistema dei licenziamenti (fuori dei casi del venir meno degli elementi costitutivi del rapporto stesso) significherebbe ridurre arbitrariamente i limiti di operatività del sistema. Si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme che provvederà in ordine all'appello proposto da SI NO avverso la sentenza del Pretore di Catanzaro 3 ottobre 1996, uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati e deciderà altresi per le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa l'impugnata sentenza.
Rinvia anche per le spese al Tribunale Lamezia Terme. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 1999