Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2018, n. 3181
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Sentenza 14 novembre 2018

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In tema di procedimento di prevenzione, non è consentito alla cancelleria del giudice effettuare comunicazioni o notificazioni al pubblico ministero mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (c.d. PEC), atteso il mancato richiamo dell'art. 153 cod. proc. pen. da parte dell'art. 16, commi 4 e 9, lett. c-bis del d.l. 12 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; ne consegue che i termini per l'impugnazione del decreto di revoca della misura da parte del pubblico ministero decorrono dalla comunicazione eseguita nelle forme di cui all'art. 153, comma 2, cod. proc. pen., ovvero, nel caso in cui si sia proceduto nelle forme della comunicazione digitalizzata, dal giorno in cui il pubblico ministero ha avuto materiale conoscenza del provvedimento.

Nel giudizio di prevenzione, in virtù del disposto di cui all'art. 7, comma 9, d.lgs. 9 giugno 2011, n. 159 - che rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni di cui all'art. 666 cod. proc. pen, in quanto compatibili - è legittimo lo svolgimento di accertamenti preordinati alla verifica delle condizioni per l'applicazione delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, rientrando dette verifiche negli ampi poteri istruttori assegnati al giudice dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2018, n. 3181
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3181
    Data del deposito : 14 novembre 2018

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