Sentenza 14 novembre 2018
Massime • 2
In tema di procedimento di prevenzione, non è consentito alla cancelleria del giudice effettuare comunicazioni o notificazioni al pubblico ministero mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (c.d. PEC), atteso il mancato richiamo dell'art. 153 cod. proc. pen. da parte dell'art. 16, commi 4 e 9, lett. c-bis del d.l. 12 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; ne consegue che i termini per l'impugnazione del decreto di revoca della misura da parte del pubblico ministero decorrono dalla comunicazione eseguita nelle forme di cui all'art. 153, comma 2, cod. proc. pen., ovvero, nel caso in cui si sia proceduto nelle forme della comunicazione digitalizzata, dal giorno in cui il pubblico ministero ha avuto materiale conoscenza del provvedimento.
Nel giudizio di prevenzione, in virtù del disposto di cui all'art. 7, comma 9, d.lgs. 9 giugno 2011, n. 159 - che rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni di cui all'art. 666 cod. proc. pen, in quanto compatibili - è legittimo lo svolgimento di accertamenti preordinati alla verifica delle condizioni per l'applicazione delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, rientrando dette verifiche negli ampi poteri istruttori assegnati al giudice dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2018, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2018 |
Testo completo
03 18 1-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: IA VESSICHELLI Presidente - Sent. n. sez. 2309/2018 CC 14/11/2018 CARLO ZAZA R.G.N. 24619/2018 ROSA PEZZULLO IRENE SCORDAMAGLIA -Relatore - ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE proc.peu e/ FA ET nato a [...] il [...] FA GI FA UL BI IA EL RE EL HA IN NI MARCO avverso il decreto del 23/01/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG G eo for l'auvilla стичито RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso presentato in data 23 aprile 2018, il Procuratore Generale di Firenze ha impugnato il decreto del 23 gennaio 2018 - depositato in data 11 aprile 2018 e nella stessa data comunicato al Procuratore Generale in sede -, con il quale la Corte di appello di Firenze ha revocato la misura di prevenzione patrimoniale disposta, con decreto in data 18 luglio 2016, dal Tribunale di Lucca in pregiudizio di LL ET, quale proposto, e di DA IA, LL UI e di NI RC, quali terzi interessati.
2. Premette la parte pubblica ricorrente di avere depositato l'atto di impugnativa il 23 aprile 2018, perché il termine per impugnare (di dieci giorni), decorrente dal 12 aprile 2018 (data dell'avvenuta comunicazione al Procuratore Generale), veniva a scadere in giorno festivo. Assume poi, denunciando promiscuamente il vizio di violazione di legge e il vizio argomentativo, che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che difettassero, in capo a LL ET, i presupposti di ordine soggettivo per l'applicazione della disposta misura di prevenzione patrimoniale ed aveva reso una motivazione palesemente illogica a sostegno del giudizio di inconsistenza degli elementi dimostrativi della pericolosità sociale del preposto. In particolare, spiega che illegittimamente la Corte di merito aveva svalutato la portata indiziaria della sentenza definitiva di applicazione di pena emessa nei confronti del LL dal Tribunale di Bari, con la quale vieppiù all'esito della riqualificazione del fatto ascritto all'imputato da parte del giudice di legittimità con sentenza del 30 gennaio 2008 - si era delineata a carico del predetto la fattispecie di partecipazione all'associazione criminale di tipo mafioso denominata "Sacra Corona Unita" a far data dal 1994 e fino al 1999: donde la censurabile mancata riconduzione del LL alla categoria di pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 159/2011. Parimenti viziato da evidenti errores in iudicando risulterebbe il provvedimento di cui si chiede l'annullamento, nella parte in cui giunge ad escludere la ricorrenza anche dei presupposti soggettivi di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011, posto che era stata riconosciuta in grado di appello la responsabilità del proposto e dei terzi interessati per il delitto di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356/1992, versandosi in ipotesi di intestazione fittizia, per finalità elusive delle norme in materia di misure di prevenzione, di beni acquistati con risorse di provenienza illecita accumulate in data anteriore agli anni 2007-2008. Nondimeno la segnalata carenza di elementi fattuali idonei a dare sostegno al giudizio di pericolosità da esprimere in capo al LL ET non avrebbe dovuto tradursi nella revoca tout court della confisca, ma avrebbe dovuto essere colmata dalla Corte di merito attivando i previsti poteri istruttori officiosi.
3. Con memorie depositate rispettivamente: in data 15 maggio 2018 dal difensore dei terzi interessati DA IA e LL UI;
in data 12 giugno 2018 dal difensore del terzo interessato DI RC e in data 6 settembre 2018 dai difensori di LL ET, è stata rappresentata la tardività del ricorso del Procuratore Generale, come risulterebbe dimostrato dall'attestazione di avvenuto recapito della comunicazione del decreto impugnato alla Procura 1 刈 Generale di Firenze, mediante il sistema della posta elettronica certificata, in data 11 aprile 2018 alle ore 13:55:54. 4. Con requisitoria scritta depositata in data 6 novembre 2018, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Di Leo, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. All'uopo ha argomentato, sia nel senso della tempestività del ricorso, atteso che il sistema della posta elettronica certificata non costituisce strumento utilizzabile per effettuare le notificazioni o le comunicazioni alla parte pubblica, sia nel senso della erroneità in diritto della motivazione posta a sostegno del provvedimento impugnato, avendo il giudice censurato del tutto illegittimamente svalutato la valenza dimostrativa, in funzione dell'accertamento della pericolosità del proposto, dei fatti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso oggetto della sentenza di patteggiamento del Tribunale di Bari e di quelli di intestazione fittizia di beni, ancora oggetto di verifica giudiziaria: tanto più che le eventuali carenze individuate nel corredo degli elementi portati a sostegno della postulata pericolosità sociale del proposto era d'obbligo che fossero colmate da parte del giudice procedente facendo ricorso ai poteri attribuitigli dagli artt. 7, comma 9, d.lgs. 159/2011 e 666 cod. proc. pen.. 5. Con memoria in data 14 novembre 2018, i difensori di LL ET hanno ribadito le osservazioni già formulate in punto di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze, contestando, in aggiunta, le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale presso questa Corte con il rilevare che il richiamo contenuto nell'art. 7, ultimo comma, d.lgs. 159/2011 al codice dell'amministrazione digitale è da ritenersi norma speciale e derogatoria rispetto all'ordinario sistema di notifiche telematiche di cui al d.l.179/2012. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. Occorre, in primo luogo, soffermarsi sul profilo di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale di Firenze discendente dalla rilevata tardiva proposizione dello stesso.
1.1. Giova precisare, avuto riguardo alle modalità di trasmissione della comunicazione del provvedimento impugnato da parte della cancelleria della Corte di appello al Procuratore Generale, eseguita a mezzo di posta elettronica certificata, che l'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 dispone che:< Avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni>> e che l'art. 7 dello stesso decreto legislativo dispone, al comma 10, che:< Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82>>. Va, in proposito, subito ribadito il condivisibile principio, di recente affermato da questa Corte, a mente del quale:< In tema di procedimento di prevenzione, è legittimo l'utilizzo della "PEC" per le notificazioni e le comunicazioni a persona diversa dall'imputato, ai sensi degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, cod. proc. pen., eseguite sia da parte della cancelleria che dell'ufficio della Procura della Repubblica o della Procura Generale presso la Corte di Appello (Sez. 6, n. 21740 del 10/04/2018, Fasulo e altri, Rv. 272934), tanto desumendosi dall'art. 16, comma 9, lett. c-bis) del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, a tenore del quale, a decorrere dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti "dinanzi ai tribunali e alle corti di appello", possano essere operate con la 'PEC' le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. Invero, in tema di utilizzo del mezzo della posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni endoprocedimentali, la giurisprudenza di legittimità appare, allo stato, orientata ad un riconoscimento limitato a ben definite ipotesi atteso che tale forma di notifica appare derogatoria rispetto all'ordinario regime delle notifiche e, pertanto, si pone come alternativa privilegiata soltanto in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari - (Sez. 3, n. 6883 del 26/10/2016 - dep. 14/02/2017, Manzi, Rv. 269197; Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016, Cacciatore, Rv. 268192; Sez. 5, n. 24332 del 05/03/2015, Pmt. Alamaru, Rv. 263900; Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015, Livisianu, Rv. 263189; Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Rv. 258443), tra le quali non si colloca quella che qui si affronta, come risulta dal mancato richiamo nella disposizione menzionata - ma anche in quella di cui all'art. 16, comma 4, stesso decreto dell'art. 153 cod.proc.pen. che dispone, al comma 2, che: < Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta>>. Donde si deve concludere che le disposizioni appena rammentate consentono l'utilizzo della PEC da parte della cancelleria del giudice o della segreteria del pubblico ministero per le comunicazioni e le notificazioni dirette alle parti private diverse dall'imputato o dal proposto, ma non anche per quelle dirette al pubblico ministero. Va sottolineato, in proposito, che l'art. 2, comma 6, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (cd. "Codice digitale") lascia intendere che le disposizioni dettate presuppongano operante il processo telematico;
di modo che, ove questo non sia instaurato, come accade nel processo penale, appare erroneo ipotizzare l'applicazione di talune delle norme (quella di cui all'art.7, comma 10, d.lgs. n. 159/2011), che nella volontà del legislatore si inscrivono nella cornice di un processo organizzato in base agli strumenti digitali. Sicché, avuto riguardo alla inesistenza nel procedimento penale di un fascicolo telematico, che costituisce il necessario approdo dell'architettura digitale degli atti giudiziari, quale strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo, accessibile e consultabile da tutte le parti >>, coerentemente, l'uso del mezzo informatico in argomento per la trasmissione di atti endoprocessuali è consentito nei 3 H soli casi espressamente previsti dalla legge (Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272740).
1.2. Nondimeno, nella fattispecie che ci occupa, occorre fare applicazione del principio di diritto affermato in tema di riesame di misure cautelari, secondo il quale: La trasmissione degli atti al collegio da parte dell'autorità giudiziaria procedente mediante l'uso della posta elettronica certificata (c.d. PEC), non è idonea a far decorrere il termine perentorio di dieci giorni, stabilito per la decisione da parte del tribunale del riesame, a pena di inefficacia della misura, dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. - espressamente richiamato, per le misure reali, dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. -, occorrendo, a tal fine, il materiale inoltro degli atti stessi >> (Sez. 3, n. 51087 del 26/09/2017, Tudisca, Rv. 272065). Ne viene che, per identità di ratio, considerata la necessità di assicurare l'effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento da impugnare ed avuto riguardo alla natura dei relativi termini, stabiliti a pena di decadenza, solo dalla data della materiale consegna dell'avviso di deposito del provvedimento del giudice o del provvedimento stesso, eseguita nelle forme di cui all'art. 153, comma 2, cod. proc.pen - prescindendo, dunque, da incerte operazioni di stampa da parte della segreteria del pubblico ministero, ad oggi, peraltro, neppure disciplinate nelle forme e nei tempi - decorrono i termini previsti per l'impugnazione del pubblico ministero;
con la conseguenza che, ove tale consegna non abbia avuto luogo, essendosi proceduto nelle forme della comunicazione digitalizzata, i termini per impugnare devono farsi decorrere dal giorno in cui il pubblico ministero ha avuto materiale conoscenza del provvedimento stesso.
1.3. Pertanto, nel caso al vaglio, in assenza di comunicazione dell'avviso di deposito del decreto della Corte di appello nelle forme codificate, poiché il Procuratore Generale di Firenze ha attestato l'avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato da parte del suo ufficio in data 12 aprile 2018, da tale momento sono decorsi i termini per impugnarlo;
con la conseguenza che, venendo questi a scadere nella giornata festiva del 22 aprile 2018, la presentazione del ricorso per cassazione nella successiva giornata del 23 aprile 2018 non può considerarsi fuori termine.
2. Tanto premesso, le censure articolate nel merito devono essere accolte.
2.1. E' jus receptum - a far data dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18 del 03/07/1996, Simonelli e altri, Rv. 205261 che il presupposto per l'applicazione di una - misura di prevenzione non è un "illecito", ma una "condizione" generale di pericolosità, la quale è desumibile non solo da singoli fatti illeciti, ma da un più ampio quadro di abitudini di vita, di rapporti e frequentazioni, con la conseguenza che è possibile utilizzare, ai fini del giudizio in tal senso da compiersi, elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, anche non ancora conclusi o con epilogo assolutorio (Sez. 6, n. 44608 del 06/10/2015, Cincinnato, Rv. 265056; Sez. 1, n. 47764 del 06/11/2008, Mendicino, Rv. 242507; Sez. 2, n. 2542 del 09/05/2000, Coraglia, Rv. 217801).
2.2. In particolare, in tema di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 159/2011, si è affermato che devono intendersi tali coloro nei confronti dei quali risultino 4 G acquisiti elementi di sicuro valore sintomatico tali da rendere ragionevolmente fondata la probabilità che costoro siano effettivamente aderenti a un'organizzazione criminosa di cui all'art. 416-bis cod.pen., senza che sia raggiunta la prova dell'appartenenza ad una congrega di tal fatta (Sez. 6, n. 2148 del 27/05/1997, Di Giovanni G, Rv. 208310). A tale scopo vanno valorizzati i comportamenti che possano apparire sintomatici del collegamento con fenomeni mafiosi e le modalità di estrinsecazione della personalità del soggetto, quali il tenore di vita, la frequentazione con pregiudicati e mafiosi, i precedenti penali e le altre concrete manifestazioni comportamentali contrastanti con la sicurezza pubblica (Sez. 6, n. 950 del 22/03/1999, Riela L e altri, Rv. 214504).
2.3. Alla stregua di tali parametri ermeneutici e del concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa (Sez. 6, n. 9747 del 29/01/2014, Romeo, Rv. 259074; Sez. 2, n. 19943 del 21/02/2012, Stefano, Rv. 252841), è evidente l'error iuris in cui è incorsa la Corte territoriale nell'escludere che, ai fini del giudizio di pericolosità qualificata da compiersi con riguardo alla posizione di LL ET, fossero sufficienti gli elementi indiziari circa l'appartenenza del predetto all'associazione di stampo mafioso denominata 'Sacra Corona Unita', ritraibili dalla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari del 5 dicembre 2006, divenuta irrevocabile il 30 gennaio 2008, con la quale il proposto aveva riportato condanna, per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., alla pena applicata su sua richiesta, ai sensi dell' artt. 444 cod. proc. pen., in relazione alla contestazione di avere costituito e diretto un settore operativo in Albania, specializzato in attività cantieristica navale per la realizzazione di velocissime imbarcazioni destinate, in via esclusiva, all'esercizio delle attività illecite gestite dagli associati al cartello criminale (in particolare l'importazione di tabacchi lavorati esteri) e alla successiva manutenzione, assistenza e fornitura dei pezzi di ricambio delle predette imbarcazioni dal 1994 al 1999. 2.4. La condanna riportata per il menzionato reato associativo deve essere, infatti, considerata certamente indicativa della circostanza che il proposto appartenesse ad un'associazione di stampo mafioso (la 'Sacra Corona Unita'), posto che è principio costantemente affermato quello secondo il quale, se è vero che la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato non contiene un'affermazione di responsabilità del richiedente in ordine al reato in relazione al quale è stata patteggiata la pena, tuttavia non può disconoscersi che il giudice, per poter emettere la sentenza deve valutare che non ricorrano i presupposti per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.: cioè che non emerga chiaramente l'insussistenza del fatto o l'estraneità del prevenuto al delitto contestato. Donde, in questa prospettiva, deve essere ribadita la regula iuris per la quale è legittimo addurre, a sostegno del giudizio di pericolosità sociale del prevenuto, elementi risultanti dal giudizio penale di cognizione conclusosi con sentenza di patteggiamento che, quantunque non sia una decisione che accerta la responsabilità, non è, tuttavia, una conclusione assolutoria per l'imputato; sicché il giudice della prevenzione, che legittimamente può ritenere la pericolosità sociale anche sulla base di elementi acquisiti in un giudizio conclusosi con sentenza di assoluzione, a maggior ragione può trarre spunti da quanto emerge nel rito speciale, per trasfonderli nel giudizio di pericolosità sociale (Sez. 1, n. 2142 del 16/04/1998, Castellano, Rv. 211032; nello stesso senso, Sez. 6, n. 37472 del 20/06/2017, La Terra e altro, Rv. 271370; Sez. 1, n. 1063 del 17/12/2008 - dep. 13/01/2009, Ciminello, Rv. 243929; Sez. 2, n. 13243 del 18/01/2007, De Lorenzis Rv. 236385).
3. Dei principi generali richiamati occorre fare parimenti applicazione per stigmatizzare l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale nel non ritenere che dalla pendenza a carico del LL ET e dei terzi interessati di un procedimento per il delitto di cui all'art. 12- quinquies I. n. 356/1992 si potessero trarre elementi probatori o indiziari utili a fondare il giudizio di pericolosità sociale nei confronti del proposto anche ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011. Deve, al riguardo, osservarsi che, poiché il delitto in parola, può configurare non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione, ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, allorché l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015 - dep. 08/06/2015, Bilacaj e altri, Rv. 264178), i comportamenti di sistematica intestazione a terzi (per lo più familiari) da parte del LL ET di beni facenti parte del suo cospicuo patrimonio nel periodo immediatamente prossimo (anni 2007 - 2008) al passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento dianzi menzionata, in relazione al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non potevano che costituire indicatori assai significativi della pericolosità sociale delineata dall'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2001. 4. Coglie nel segno, infine, anche il rilievo censorio che si dirige sulla mancata attivazione da parte della Corte territoriale dei poteri istruttori officiosi riconosciuti al giudice della prevenzione per colmare le lacune probatorie eventualmente riscontrate.
4.1. In virtù del disposto di cui all'art. 7, comma 9, d.lgs. 159/2011 che stabilisce che:Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale>>, deve ritenersi pienamente legittimo lo svolgimento di accertamenti, nell'ambito del giudizio di prevenzione, per verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle relative misure personali o patrimoniali, posto che il giudice dispone di ampi poteri istruttori ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc.pen.. In tal senso, del resto, si è già espressa questa Corte affermando che:< In tema di misure di prevenzione, quando il creditore cessionario di crediti "in blocco" ex art. 58 d.lgs. 1 settembre 1983, n. 385, pone a fondamento dell'istanza di ammissione del credito elementi documentali corredati da specifiche indicazioni in ordine all'acquisto della titolarità dei crediti, il giudice che ritiene insufficiente la documentazione prodotta deve far ricorso ai propri autonomi poteri istruttori e, previa attivazione del contraddittorio, assumere direttamente informazioni ovvero chiedere ulteriore documentazione e precisazioni all'istante (Sez. 2, n. 28839 del 03/06/2015, Italfondiario Spa, Rv. 264298). 刈 5. Da quanto argomentato discende l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze che si atterrà ai principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 14/11/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia IA VessichelliMarit Tule Уши жентельнеете DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 GEN. 2019 Il Funzionario Giudiziario Diana UBALDI 7