Sentenza 20 giugno 2017
Massime • 2
In tema di sospensione del termine di un anno e sei mesi previsto per l'adozione del decreto di confisca dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il rinvio alle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previste dall'art. 304 cod. proc. pen. ha carattere statico e recettizio delle singole cause di sospensione e non si estende, in assenza di un esplicito richiamo, all'intera disciplina prevista da tale norma, cosicchè non è necessaria una pronuncia esplicita, con ordinanza appellabile, che dichiari la sussistenza della singola causa di sospensione.
Tra gli effetti penali che si estinguono, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., a seguito dell'estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini di pericolosità sociale di cui alle misure di prevenzione personali.
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Si sottopone all'attenzione dei lettori questa pronuncia della corte di appello di Napoli che ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur risultando lo stesso gravato da un precedente per un fatto commesso in tempi non recenti, per cui è intervenuta sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p.. Corte appello Napoli sez. III, 07/03/2022, (ud. 25/02/2022, dep. 07/03/2022), n.1804 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE All'udienza del 2 luglio 2018 il Tribunale di santa Maria Capua Vetere ha emesso la sentenza n° 3782/20180, con la quale ha dichiarato Pr. At. Gi., colpevole del delitto a …
Leggi di più… - 2. L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2017, n. 37472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37472 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2017 |
Testo completo
37472-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/06/2017 Sent. n. sez.1264 Presidente GIACOMO PAOLONI Rel. Consigliere - MAURIZIO GIANESINI - REGISTRO GENERALE ANNA CRISCUOLO N.5708/2017 PIERLUIGI DI EF ND BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA RA AR nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso il decreto del 11/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere dr. MAURIZIO GIANESINI;
lette le conclusioni del PG dr. Pietro GAETA che ha chiesto l'annullamento senza rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Il Difensore di AR LA RA, proposto per la misura di prevenzione, e di AR ON IE, NN LA RA e OS LA RA, tutti e tre terzi interessati, ha proposto ricorso per Cassazione contro il decreto con il quale la Corte di Appello di CATANIA ha confermato il decreto con il quale il Tribunale aveva disposto la confisca di prevenzione di beni mobili ed immobili direttamente o indirettamente riconducibili a AR LA RA anche attraverso interposizioni fittizie dei terzi interessati.
2. Il ricorrente ha articolato varie prospettazioni.
2.1 Con prima prospettazione, il ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello avesse erroneamente ritenuto che il decreto di confisca fosse stato adottato entro il termine di un anno e mezzo di cui all'art. 24 decr. leg.vo 159/2011, conteggiando illegittimamente sia i rinvii delle udienze richiesti dalla Difesa sia il termine di 150 giorni dovuto allo svolgimento di perizie che pure erano state disposte dallo stesso Tribunale.
2.2 Con la seconda prospettazione, il ricorrente ha svolto considerazioni critiche circa l'affermata pericolosità sociale del LA RA a partire dal 1992 e circa la insufficienza, nella prospettiva della dimostrazione della stessa pericolosità, di una sentenza di applicazione pena del 1999 che non poteva essere utilizzata dato che, all'epoca, era previsto che la sentenza stessa non facesse stato in alcun altro procedimento.
2.3 Con la terza prospettazione, il ricorrente ha lamentato che la Corte non avesse considerato che i reati sulla base dei quali era stato formulato il giudizio di pericolosità si erano ampiamente prescritti, così che non poteva essere adottata alcuna misura patrimoniale, anche in ragione della conseguente difficoltà di reperire la documentazione relativa alla regolarità degli acquisti patrimoniali.
2.4 Con la quarta prospettazione, il ricorrente ha denunciato vizi di omessa motivazione circa le censure di merito sollevate con i motivi di appello, specie sul punto della ampia sussistenza di una discreta possidenza patrimoniale prima della assunzione del LA RA presso la Motorizzazione, dovuta alla conclusione di vantaggiose transazioni commerciali in materia immobiliare, e di una discreta disponibilità finanziaria accertata con indagini bancarie del 1993, tanto più che i periti nominati dal Tribunale non avevano preso in esame la capitalizzazione che le disponibilità finanziarie avevano prodotto nell'arco di 20 anni. 1 2.5 Con la quinta prospettazione, il ricorrente ha lamentato, sempre sotto la specie della omessa motivazione, che la confisca di prevenzione disposta dal Tribunale si fosse risolta in una "truffa delle etichette" posto che la stessa si caratterizzava per il tentativo di conseguire un provvedimento ablatorio rimediando alla mancata confisca ex art. 322 ter cod. pen. disposta in sede penale, dove il LA RA era stato condannato per il solo reato di cui all'art. 319 quater cod. pen., confisca che avrebbe comunque dovuto interessare solo il profitto del reato e cioè il pagamento di bollette, ricariche telefoniche e sovvenzioni per la squadra di calcio del Monterosso Almo.
2.6 Con la sesta prospettazione, riferita ai terzi interessati, infine, il ricorrente ha lamentato che la Corte non avesse considerato che entrambi i fratelli del LA RA svolgevano regolare attività lavorativa e che NN LA RA, in particolare, aveva ottenuto nel 2007 un risarcimento di quasi 40.000 euro per un infortunio mentre la moglie AR ON IE aveva percepito redditi dal 1980 al 1996. 3. Il Procuratore generale è intervenuto con la requisitoria in atti e ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto di primo grado e di quello di appello.
3.1 Il Procuratore ha sostanzialmente condiviso le osservazioni critiche svolte nella prima prospettazione difensiva e ha negato fondamento al ragionamento della Corte che aveva affermato che le cause di sospensione del procedimento operavano automaticamente, senza la necessità di un provvedimento "ad hoc", posto che l'art. 24 decr. leg.vo 159/91 non conteneva alcuna effettiva prescrizione ma rinviava, in quanto compatibile, alla disciplina relativa alla sospensione dei termini di custodia cautelare.
3.2 Il rinvio cui si è detto, secondo il Procuratore generale, doveva necessariamente intendersi come rinvio dinamico, a tutta la disciplina delle cause di sospensione della custodia cautelare e non ad una singola norma, come dimostrato anche dalla riserva enunciata nella norma di cui all'art. 24, comma 2 decr. leg.vo 159/2011 ("in quanto compatibili"), così che, parallelamente a quanto disposto appunto dalla generale disciplina della sospensione dei termini di custodia cautelare, era necessario anche nel procedimento di prevenzione patrimoniale uno specifico provvedimento espresso che disponesse la sospensione del relativo termine di decisione, il tutto anche per consentire il contraddittorio delle parti sulla esistenza effettiva della causa di sospensione. 2 3.3 Il Tribunale di primo grado non aveva pronunciato alcuna ordinanza di sospensione e la Corte di Appello aveva condiviso le valutazione sul punto dello stesso Tribunale, incorrendo quindi in una violazione di legge censurabile davanti alla Corte di legittimità mentre non vi era dubbio, sulla base del solo esame degli atti, che il decreto di confisca del Tribunale di RAGUSA fosse stato pronunciato oltre termine di un anno e sei mesi di cui all'art. 24, comma 2 decr. leg.vo 159/2011. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi dei terzi interessati AR ON IE, NN LA 20 RA e OS LA RA inammissibile", quello di AR LA RA è infondato e va rigettato.
2. In merito ai primi, va preliminarmente ricordato che, in materia di misure di prevenzione, il terzo interessato che propone ricorso per Cassazione contro il decreto che ha disposto la misura della confisca, in quanto portatore di un interesse civilistico, ha un onere di patrocinio, che é soddisfatto solo attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore ex art. 100 cod. proc. pen. (così, da ultimo Cass. Sez. 6 del 23/10/2012 n. 7510, Esposito, Rv 254580); nel caso in esame non risulta che AR ON IE, NN LA RA e OS LA RA abbiano rilasciato al Difensore Avv. Carmelo DI PAOLA la necessaria procura speciale a proporre ricorso per Cassazione, così che i relativi ricorsi vanno dichiarati inammissibili ex art. 591, comma 1 lett. a cod. proc. pen. in quanto proposti da soggetto non legittimato, con le conseguenze in tema di condanna alle spese e sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
3. In merito al ricorso di AR LA RA, va osservato che il tema preliminare portato alla attenzione della Corte è quello della disciplina dei termini di sospensione del procedimento di prevenzione di cui all'art. 24, comma 2 decr. leg.vo 159/2011. 3.1 Come si è sopra accennato, è incontestato in causa che l'immissione in possesso dei beni sequestrati sia avvenuta il 8 marzo 2013 e che il decreto di confisca sia stato pronunciato il 17 giugno 2015, a distanza quindi di oltre un anno e sei mesi, termine quest'ultimo previsto a pena di inefficacia del sequestro dall'art. 24, comma 2 del citato decreto, qualora il decreto di confisca non sia depositato entro il termine suddetto decorrente dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario;
ancora, non è in discussione che il termine suddetto sia stato sospeso per 150 giorni per lo svolgimento di una perizia, come previsto dall'art. 24, comma 2 ultima parte 3 decr. leg.vo 159/2011 e poi ancora di ulteriori sette mesi e quindici giorni in dipendenza di plurime richieste difensive di rinvio, il tutto senza alcun provvedimento dichiarativo della sospensione stessa da parte del Tribunale che procedeva.
3.2 Il tema che si pone specificamente alla attenzione della Corte è quello di stabilire se le citate cause di sospensione del termine di un anno e sei mesi di cui si è detto più sopra operino oggettivamente, senza cioè l'intervento di alcuna pronuncia accertativa da parte del Giudice che procede, o se il rinvio di cui all'art. 24, comma 2 del citato decreto legislativo alle cause di sospensione dei termini di custodia cautelare implichi e comporti un rinvio all'intera disciplina dell'art. 304 del codice di rito, dove è previsto che la sospensione sia formalmente dichiarata dal Giudice con ordinanza appellabile (art. 304, comma 1 e 3 cod. proc. pen.).
3.3 La questione è già stata proposta davanti alla Corte di Appello di CATANIA che ne ha negato però la fondatezza;
la Corte catanese, dopo aver rilevato che l'art. 24, comma 2 più volte citato prevedeva due distinti istituti, quello della proroga con decreto motivato del termine di un anno e sei mesi in caso di indagini complesse o di compendi patrimoniali rilevanti, e quello, diverso, della sospensione del termine stesso nei casi indicati dall'art. 304 cod. proc. pen., in quanto compatibili, ha osservato che il rinvio operato "alle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare" si limitava in realtà ad individuare le ragioni della sospensione del procedimento di prevenzione, senza richiamare tutta la complessa disciplina prevista dall'art. 304 cod. proc. pen., prima tra tutti la necessità di dichiarare formalmente la sussistenza della causa di sospensione con una ordinanza appellabile o comunque impugnabile dal proposto, tanto più che restava sicuramente inapplicabile al procedimento di prevenzione la diposizione di cui all'art. 304, comma 6 cod. proc. pen. che prevede comunque, anche in ipotesi di esistenza di cause di sospensione della custodia cautelare, un termine massimo non superabile. Qualificate quindi le istanze di rinvio della Difesa come cause di sospensione del termine di cui all'art. 24, comma 2 in quanto previste nell'art. 304, comma 1 lett. a cod. proc. pen. che operavano oggettivamente, la Corte siciliana ha rigettato l'appello e ha confermato, sul punto quanto conformemente deciso dal Giudice di primo grado dato che comunque il termine di un anno e sei mesi, detratte le sospensioni di cui si è detto più sopra, era stato rispettato.
3.4 Il ricorrente, come si è anticipato più sopra, ha genericamente confutato, con il ricorso per Cassazione, la decisione della Corte di Appello riproponendo, in 4 termini assertivi e non specificamente riferiti a quanto argomentato dalla Corte, la tesi della necessità, per le cause di sospensione rappresentate dalle richieste di rinvio della Difesa, di un esplicito provvedimento dichiarativo da parte del Giudice della prevenzione e, per la perizia che aveva comportato un differimento delle udienze per un totale di 150 giorni, che si trattava di atti disposto dal Tribunale "per acquisire la prova della pretesa responsabilità del LA RA".
3.5 In merito al tema della sospensione dei termini per lo svolgimento della perizia, va subito osservato che non riveste alcun rilievo la circostanza che l'atto sia stato disposto di ufficio dal Tribunale e non su richiesta di parte, dato che l'art. 24, comma 2 ult. parte decr. leg.vo 159/2001, nella sua lata espressione linguistica, prevede appunto la sospensione del procedimento "per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali", senza distinguere se gli stessi siano stati disposti d'ufficio o su istanza appunto di parte.
3.6 Sul tema invece della sospensione per richieste di rinvio avanzate dalla Difesa, già si è osservata la sostanziale debolezza argomentativa del relativo motivo di ricorso;
ad ogni buon conto, e considerate le ben più accurate osservazioni svolte nelle richieste del Procuratore generale sostanzialmente adesive alla tesi difensiva, va sottolineato come la Corte di legittimità condivida invece la soluzione data alla questione dalla Corte di Appello di CATANIA.
3.7 Già sulla base della mera interpretazione letterale dell'enunciato normativo in questione, quello che prescrive che ai fini del computo del termine più volte citato, "si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare", è possibile infatti affermare che il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 304 cod. proc. pen. è limitato alla individuazione delle relative, singole cause di sospensione e non si estende a ricomprendere tutta la relativa disciplina, e in particolare quella della necessaria dichiarazione delle stesse mediante ordinanza appellabile. L'argomento interpretativo letterale, unitamente a quello c.d. "a contrario" sviluppato più oltre, inducono a ritenere che il rinvio in questione appartenga al genere meramente statico, riproduttivo e recettizio di singole, determinate ipotesi di sospensione, dato che un rinvio che avesse voluto realmente richiamare l'intera disciplina prevista dall'art. 304 cod. proc. pen. avrebbe dovuto esplicitare chiaramente tale intenzione, rendendo così il regime processuale della sospensione analogo a quello della proroga del termine per indagini complesse o compendi patrimoniale rilevanti, dove è testualmente ed espressamente prevista la pronuncia di un decreto motivato. 5 3.8 L'interpretazione letterale sopra praticata, poi, sembra trovare conferma in ulteriori argomenti interpretativi, di ordine più specificamente sistematico, che ne ribadiscono la fondatezza;
in primo luogo, come osservato dalla stessa Corte, in caso di applicabilità dell'intera disciplina di cui all'art. 304 cod. proc. pen. non si darebbe ragione, nel caso del processo di prevenzione, della applicabilità della disposizione di cui all'art. 304, comma 6 cod. proc. pen., che introdurrebbe quindi, in termini sostanzialmente irragionevoli e comunque non facilmente coordinabili con la disciplina specifica del processo di prevenzione, un limite massimo al conteggio temporale delle possibili cause di sospensione del processo stesso. Ulteriore argomento di ordine sistematico è poi rappresentato dalla osservazione che la previsione espressa di una causa di sospensione (quella relativa agli accertamenti peritali prevista dall'art. 24, comma 2 ult. parte decr. leg.vo 159/2011), che non rinvia a quelle indicate nell'art. 304 cod. proc. pen. e non deve sicuramente essere adottata con un provvedimento esplicito, sembra suggerire la praticabilità di un regime complessivo delle cause di sospensione dei termini nel procedimento di prevenzione che prescindano dalla necessaria, formale rilevazione delle stesse, dato che, altrimenti, bisognerebbe dare ragione del fatto, sostanzialmente irragionevole e non facilmente giustificabile, che alcune cause di sospensione, quelle individuate con rinvio a quelle dettate in tema di sospensione della custodia cautelare, operano solo se formalmente dichiarate con provvedimento impugnabile mentre altre, quale quella in tema di accertamento peritale, operano oggettivamente, per il solo fatto del loro accadimento e non necessitano di provvedimento dichiarativo espresso. Ancora, la disciplina delle cause di sospensione prevista dall'art. 24, comma 2 decr. leg.vo 159/2011 si applica, oltre che al procedimento di appello in ragione del richiamo dell'art. 27, comma 6, anche ai provvedimenti di urgenza previsti dall'art. 22, comma 1 e, in particolare, al termine di trenta giorni dalla proposta entro il quale deve intervenire, a pena di inefficacia, la convalida del sequestro disposto in via di urgenza;
pare evidente che se si dovesse ritenere che le cause di sospensione del procedimento di convalida di cui all'art. 22, comma 1 operino solo in quanto formalmente dichiarate con un provvedimento impugnabile, sarebbe praticamente impossibile il rispetto del termine dei trenta giorni sopra richiamato, tenuto conto delle formalità di notifica e dei tempi di impugnazione della relativa ordinanza che non avrebbe comunque alcuna efficacia sospensiva della decorrenza del termine stesso. Da ultimo, infine, vi è l'argomento analogico-processuale tratto dalla disciplina del rinvio del dibattimento penale a seguito di richieste provenienti dalla Difesa, disciplina che non prevede alcun formale ed esplicito provvedimento di sospensione del corso della prescrizione (da ultimo, ma si tratta di principio pacifico in giurisprudenza, Cass. Sez. 5 del 23/2/2005 n. 12453, Princiotta. Rv 231694).
3.9 In conclusione, quindi, una pluralità di argomenti interpretativi, letterali e sistematici, conduce alla affermazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di cause di sospensione del procedimento di prevenzione, il rinvio operato dall'art. 24, comma 2 decr. leg.vo alle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previste dal codice di procedura penale deve intendersi riferito alle singole, determinate cause di sospensione e non all'intera disciplina prevista dall'art. 304 cod. proc. pen., così che non è necessaria una pronuncia esplicita, con ordinanza appellabile, che dichiari la sussistenza della causa di sospensione volta a volta ritenuta sussistente.
4. Per il resto, il ricorso è ampiamente infondato.
4.1 Ricordato preliminarmente che il ricorso per Cassazione in tema di misure di prevenzione è limitato alla sola violazione di legge, in essa ricomprese ipotesi di totale mancanza o di mera apparenza di motivazione, va subito rilevato come la Corte, sul tema specifico della pericolosità del LA RA, abbia legittimamente e del tutto adeguatamente fondato il proprio giudizio su una pluralità di indici debitamente elencati nella motivazione stessa ed abbia disatteso motivatamente le censure difensive a mente delle quali non potevano essere ricompresi nella materia valutabile ai fini del giudizio di pericolosità reati per i quali era intervenuta sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., formalmente estintisi per il trascorrere del quinquennio di cui all'art. 444, comma 2 cod. proc. pen., o reati raggiunti da prescrizione;
in particolare, la Corte, quanto al primo tema, ha rilevato che l'estinzione degli effetti penali conseguente al decorso del termine quinquennale non si estendeva a ricomprendere le valutazioni ai fini della pericolosità sociale (così, in termini, Cass. Sez. 1 del 17/12/2998 n. 1063, Rv 243929) e, quanto al secondo, che era possibile una valutazione autonoma in sede di prevenzione a e ai fini dell'accertamento di pericolosità, anche di fatti accertati in sede penale che non avessero dato luogo a condanna per il semplice trascorrere del termine di prescrizione.
4.2 A fronte delle dettagliate argomentazioni della Corte, il ricorrente ha riproposto, in termini sostanzialmente identici, le censure svolte in sede di 7 appello, senza alcun reale riferimento argomentativo con le considerazioni svolte nella motivazione del provvedimento impugnato e presentando anche valutazioni e prospettazioni di merito non più proponibili in questa specifica sede;
in particolare, poi, il ricorrente ha insistito, del tutto infondatamente, sulla tesi secondo la quale, quando era intervenuto la sentenza di applicazione pena sopra ricordata, era previsto che la stessa "non facesse stato in alcuna altro procedimento", con ciò confondendo all'evidenza la limitata efficacia di giudicato della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con le valutazioni della stessa ai ben diversi fini della affermazione di pericolosità.
4.3 In merito poi al tema della misura patrimoniale della confisca, va ancora osservato come la Corte di sia fatta carico di confutare del tutto argomentatamente le censure sollevate con i motivi di appello, affermando in termini positivi e pienamente provati sia l'effettiva disponibilità in capo al proposto dei beni formalmente intestati alla moglie AR ON IE, senza che potesse riconoscersi rilevanza alcuna alla separazione di fatto o giudiziale tra i due, sia la sproporzione tra redditi lecitamente percepiti dal ricorrente e il valore di immobili, terreni e disponibilità finanziarie oggetto di confisca, confutando con dettaglio di giustificazioni, anche in questa sede specifica, tutte le considerazioni critiche sollevate con i motivi di appello.
4.4 Anche a questo proposito, il ricorrente ha riproposto le tesi già valutate dalla Corte, e ha insistito sulla mancata valutazione di pregresse disponibilità finanziarie del LA RA già da epoca antecedente il 1992; si tratta però di prospettazioni infondate in parte perché accuratamente valutate dalla Corte e riconosciute come non pertinenti e in parte perché la stessa Corte, nel riconoscere che periti non avevano tenuto conto del rendimento delle somme possedute dal LA RA negli anni novanta, ha affermato che tale valutazione appariva superflua in ragione, da un lato, della provata provenienza illecita delle somme accantonate per evasione fiscale e, dall'altro, della omessa valutazione da parte del perito (con condotta quindi favorevole al ricorrente) di spese sicuramente sostenute per il sostentamento del nucleo familiare;
il tema poi della mancata presa in esame, in sede peritale, della capitalizzazione di dette, affermate, disponibilità finanziarie nell'arco di oltre un ventennio introduce comunque un profilo che, oltre ad essere stato adeguatamente valutato dalla Corte, si caratterizza in realtà per la prospettazione di una in sufficienza o illogicità della motivazione che, per quanto sopra si è detto, non può costituire oggetto di ricorso per Cassazione. 8 4.5 Non condivisibile, poi, oltre che non proponibile in questa specifica sede in quanto non specificamente sollevato con i motivi di appello, è il tema relativo al fatto che la disposta confisca di prevenzione si sarebbe risolta in un tardivo "recupero" di una confisca ex art. 322/ter cod. pen. non disposta nei procedimenti di merito a carico del LA RA;
anche su questo punto,che adombra quindi una sorta di non meglio specificata illegittimità della confisca di prevenzione oggetto del ricorso, la Corte ha comunque del tutto adeguatamente osservato che l'intervento di prevenzione, da un lato, e la confisca per equivalente, dall'altro, rispondendo a presupposti, requisiti e ambito di applicabilità del tutto diversi ed indipendenti, possono (ma non devono necessariamente) coesistere, così che l'omissione della adozione della seconda al momento della pronuncia della sentenza di applicazione pena per il reato di cui all'art. 319 quater cod. pen. non ha avuto in realtà alcun rilievo impeditivo alla successiva disposizione della prima.
5. In conclusione, quindi, il ricorso di AR LA RA va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
i ricorsi dei terzi interessati AR ON IE, OS LA RA e NN LA RA vanno dichiarati inammissibili, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di 1.500,00 euro a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di LA RA AR che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi degli altri tre ricorrenti, che condanna al pagamento delle spese processuali e, ciascuno al versamento della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente CANCELLERIA Maurizio GIANESINI Giacomo PAOLONI IN DEPOSITATO 2017 IL PUNDIO AR GIUDIZIARIO G LU 7 Pera Esposito 2 9