Sentenza 18 gennaio 2007
Massime • 1
La sentenza di patteggiamento per il delitto di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso costituisce un elemento indiziario da cui poter desumere, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, l'appartenenza alla stessa associazione criminosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2007, n. 13243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13243 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI NI - Presidente - del 18/01/2007
Dott. ESPOSITO NI - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 80
Dott. ZAPPIA ET - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 011853/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE ZI SA, N. IL 07/08/1967;
2) DE ZI RO TO ILARIO, N. IL 06/05/1965;
3) DE ZI CC, N. IL 01/03/1934;
avverso DECRETO del 10/03/2005 CORTE APPELLO di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO NI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA.
OSSERVA
Con decreto emesso dal Tribunale di Lecce, in data 11/04/2003, depositato il 17/04/2003, veniva applicata a De NZ AL e De NZ ET la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., per la durata di anni 2, con l'imposizione del versamento della cauzione della somma di Euro 30.000,00 ciascuno, presso la Cassa delle ammende nel termine di mesi 3 dall'inizio dell'esecuzione della sorveglianza speciale e si ordinava la confisca dei seguenti beni:
1) Quote della "EY US Games S.r.l." con sede in Racale Via Regina Margherita, 32 di proprietà di De NZ AL ed intero compendio aziendale, di cui la società è titolare;
2) Ditta individuale "D NZ AL", con sede in Racale, Via De Gasperi, ed intero compendio aziendale di cui la ditta è titolare;
3) Quote della "Play-Master S.r.l.", con sede in Modena, Via Serafini, n. 27/29/31, di proprietà di De NZ AL;
4) Ditta individuale "OK US-Caffè Roversi", di De NZ ET NI Ilario, con sede in Racale, Via Mazzini, n. 50 ed intero compendio aziendale di cui la ditta è titolare;
5) Quote della "M.M. S.r.l." con sede in Melissano, Via Leonardo Da Vinci, 19/21 di proprietà di De NZ OC ed intero compendio aziendale di cui la ditta è titolare;
6) Autovettura PORSCHE targata BC131WN, intestata a De NZ ET;
7) Autocarro OM110 38hp, targato BS A03722, intestato a De NZ AL;
8) Autocarro IVECO, targato AE147TV, intestato a De NZ AL;
9) Autovettura MERCEDES S320, targata BN246KP, intestata a De NZ AL;
10) Autovettura MERCEDES SL500, targata BT636TN, nella disponibilità di De NZ AL pur essendo intestata a Turso Sandra, nata a [...] il [...], ivi residente in [...];
11) Conto corrente n. 6086203 della M.M. S.r.l. unipersonale di OC De NZ presso la Banca Carime - Filiale di Gallipoli;
12) Conto corrente n. 27/1197 di ET De NZ presso il Banco di Napoli-Filiale di AV;
13) Conto corrente n. 5120 di ET De NZ presso la Banca Popolare Pugliese - Filiale di Racale;
14) Conto corrente n. 1092838 della M.M. S.r.l. unipersonale di OC De NZ presso la Banca Popolare Pugliese - Filiale di Racale;
15) Conto corrente n. 1076697 della OK US di De NZ ET presso la Banca Popolare Pugliese - Filiale di Racale;
16) Conto corrente n. 207124 di AL De NZ presso il Credito Italiano - Filiale di Galatina;
17) Conto corrente n. 445322 della M.M. S.r.l. unipersonale di OC De NZ presso il Credito Italiano - Filiale di Galatina;
18) Conto corrente n. 438445167 della EY US Games di AL De NZ presso il Credito Italiano - Filiale di Galatina;
19) Conto corrente n. 12382 di AL De NZ presso il Monte dei Paschi di Siena - sede di Lecce;
20) Carta di credito n. 2496 di AL De NZ presso il Monte dei Paschi di Siena - sede di Lecce;
21) Conto corrente n. 12384 della EY US Games di AL De NZ presso il Monte dei Paschi di Siena - sede di Lecce;
22) Deposito a risparmio al portatore n. 76501 aperto da De NZ AL presso il Monte dei Paschi di Siena - filiale di Racale;
23) Deposito a risparmio al portatore n. 76601 aperto da AL De NZ presso il Monte dei Paschi di Siena - filiale di Traviano.
Avverso il decreto del Tribunale proponevano appello De NZ ET, De NZ AL e De NZ OC e la Corte territoriale di Lecce, con provvedimento del 10/3/2005, rigettava le impugnazioni proposte.
Ricorrono per Cassazione i predetti deducendo quanto segue:
- Prendendo in considerazione dapprima la posizione di De NZ ET, osserva la difesa che, non diversamente dalla valutazione operata dal Tribunale, la Corte di Appello di Lecce aveva ancorato il giudizio relativo all'appartenenza dell'uomo all'associazione di stampo mafioso denominata "Sacra Corona Unita" unicamente alla sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce con la quale, in data 2.12.1996, su richiesta dello stesso De NZ ed ai sensi dell'art. 444 e segg. c.p.p., era stata applicata la pena di un anno e sei mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. La sentenza in questione, contrariamente alle apodittiche argomentazioni della Corte di merito, non poteva affatto qualificarsi come elemento idoneo a far ritenere il ricorrente quale "indiziato" a norma della L. n. 575 del 1965, art.
1. E ciò per più ragioni. In primo luogo, perché la Corte di Appello dava una definizione della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. che era del tutto in contrasto con quella da tempo ampiamente accreditata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, nonché da larga parte della dottrina.
Osserva la difesa che in tale ipotesi il potere del Giudice, è, invero, contenuto entro i limiti di un mero accertamento negativo dell'assenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., senza alcun dovere di verifica positiva della responsabilità dell'imputato.
Ne conseguiva, pertanto, che il giudizio operato dalla Corte di merito in relazione alla valenza da attribuire (in linea generale) alla sentenza di patteggiamento, risulta palesemente viziato, nel senso che non prendeva affatto in considerazione l'ipotesi - che astrattamente era ben potuta ricorrere anche con riferimento alla sentenza emessa a carico del De NZ dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce emessa in data 2.12.1996 - che i fatti emergenti dal processo potessero essere stati tali da non escludere manifestamente l'insussistenza del fatto. D'altro canto, giovava ricordare che le regole di giudizio utilizzate come parametro dal Giudice in sede di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non hanno la medesima ampiezza di quelle che vengono in rilievo all'esito del dibattimento e che vincolano il Giudice ai criteri degli artt. 529, 530 e 531 c.p.p., sicché, in presenza di una richiesta di applicazione della pena, l'organo giurisdizionale vi aderirà anche se la prova della colpevolezza è insufficiente o contraddittoria, situazione che nel giudizio ordinario porterebbe, invece, all'assoluzione dell'imputato.
Era, dunque, errata - ad avviso del ricorrente - la affermazione della Corte di Appello nel momento in cui riteneva che la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del De NZ avesse implicato automaticamente un giudizio di palese non estraneità del soggetto all'associazione di tipo mafioso, laddove, al contrario, era pacifico che l'accertamento del Giudice, investito della richiesta ex art. 444 c.p.p., è sommario e sfocia ugualmente nell'accoglimento della richiesta anche quando gli elementi raccolti nei confronti dell'imputato siano insufficienti, talché il giudizio dibattimentale si concluderebbe diversamente con una sentenza di proscioglimento.
Tanto premesso, osserva la difesa che non poteva non evidenziarsi che il giudizio che la Corte di Appello aveva operato relativamente alla "attualità" della appartenenza di De NZ ET ad un sodalizio criminoso risultava condotto in modo a dir poco approssimativo, nonché in palese contrasto con i principi da tempo espressi dalla giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, appariva davvero arduo che il ricorrente potesse essere definito "attualmente" pericoloso per il solo ed esclusivo fatto di avere riportato, in data 2.12.1996, una condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. Nella motivazione dell'impugnato provvedimento, infatti, si ometteva del tutto di prendere in considerazione l'epoca decisamente risalente nella quale il De NZ intese patteggiare quella pena: ed è oltremodo difficile che taluno possa risultare attualmente indiziato di appartenenza per un precedente giudiziario che risale al 1996 e che, peraltro, concerne fatti asseritamente posti in essere nell'ancor più lontano 1994 (quel procedimento penale, infatti, recava il numero 7871/1994 R.G.N.R.-P.M).
La Corte di Appello, poi, ricollegava ad un momento assolutamente indefinito l'accertamento della attualità, anziché valutare se quest'ultima fosse esistente (o meno) solo ed esclusivamente al tempo del giudizio di primo grado, così come da tempo affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In particolare, i Giudici della Corte di Appello avevano trascurato di considerare che il giudizio di primo grado aveva avuto inizio alla fine del 2002 e si era concluso con il decreto emesso dalla prima Sezione Penale del Tribunale di Lecce nell'aprile 2003:
sicché, anche a non voler aderire all'orientamento che individua quale momento della decisione relativo all'accertamento dell'attualità anche quello in cui decide il Giudice di appello, andava, in ogni caso, preso atto che era oggettivamente insostenibile affermare nel 2003 una attualità della appartenenza del De NZ in base a fatti di ben nove anni prima!
La debolezza delle argomentazioni spese dalla Corte di Appello al fine di confermare il provvedimento in precedenza adottato dal Tribunale era resa, infine, manifesta dalla inesistenza di qualsivoglia considerazione critica che si dimostrasse idonea a confutare l'ulteriore elemento favorevole a RO De NZ, rappresentato dalla sentenza di assoluzione emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari in data 18.10.2004 nel procedimento penale che aveva visto il De NZ sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Ed infatti, nel sistematico rifiuto di prendere atto della esistenza di elementi favorevoli al proposto, la Corte di Appello non aveva speso un solo rigo di motivazione per dare conto della ritenuta irrilevanza di tale argomento difensivo, ritenendo semplicemente di disattenderlo e finendo con il "recuperare" quanto già affermato a proposito della sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. riportata dal De NZ nel dicembre del 1996.
In altri termini, anche a fronte della prova, acclarata da un provvedimento giurisdizionale, che il De NZ aveva reciso ogni collegamento con qualsivoglia sodalizio criminale, la Corte di Appello reiterava il proprio convincimento circa la presunta appartenenza del De NZ ad un'associazione di stampo mafioso, "blindandolo" nel precedente giudiziario risalente al lontano 1996 e, nel contempo, rifiutando di apprezzare il contenuto di quello dell'ottobre del 2004, incontestabilmente più "attuale" ai fini della valutazione della sussistenza della appartenenza al sodalizio criminoso.
Quanto alla posizione di De NZ AL, osserva la difesa che il giudizio di appartenenza all'associazione maliosa denominata Sacra Corona Unita poggiava su elementi ancor più labili di quelli individuati per il fratello RO, senza contare che nessun approfondimento era stato svolto in ordine all'accertamento del requisito dell'"attualità". In particolare, per la Corte di merito risultava sufficiente un solo episodio, che, peraltro, trovava origine nella parola di due collaboratori di giustizia ed era risalente al lontano 1994, per giungere alla conclusione che AL De NZ era stato chiaramente appartenente ad una associazione tra quelle previste dalla L. n. 575 del 1965, art.
1. Orbene, la palese insufficienza di tale lontano episodio a qualificare il ricorrente come indiziato di appartenere ad un gruppo mafioso, è resa evidente da alcune circostanze che la medesima Corte di Appello non poteva fare a meno di sottolineare. Nell'episodio in questione, il De NZ appariva chiaramente essere egli stesso oggetto di un tentativo di aggressione attuato dai componenti di un vero e proprio gruppo criminale;
sicché la circostanza che egli nell'occasione detenesse un'arma, ovvero che l'agguato era stato scongiurato grazie all'intervento di IS IT LO, siccome non accompagnata da ulteriori elementi, non si dimostrava affatto sufficiente ad indicare addirittura l'appartenenza del De NZ al sodalizio facente capo al IS.
In secondo luogo, ed a tutto voler concedere, non era evidente che la condotta del ricorrente era comunque del tutto insufficiente ad integrare il requisito della "appartenenza" prevista dalla L. n.575 del 1965, art.
1. Posto che per tali episodi il De NZ non era stato mai sottoposto a procedimento penale per alcun reato, men che meno per quello di cui all'art. 416 bis c.p., doveva convenirsi che la nozione di "appartenenza" non poteva che indicare i livelli di partecipazione al sodalizio contenuti nell'art. 416 bis c.p., in quanto si poteva appartenere ad un'associazione solo attraverso gli specifici legami indicati in "partecipazione, promozione, direzione ed organizzazione".
Deduce ancora la difesa che l'impugnato provvedimento aveva omesso, altresì, di fornire qualsivoglia giustificazione in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito dell'"attualità" dell'appartenenza del De NZ ad una associazione di tipo mafioso.
La contraddittorietà del decreto, infine, si coglieva a piene mani nel momento in cui i Giudici della Corte di merito, a sostegno della attualità della appartenenza di AL De NZ a gruppi mafiosi, utilizzavano lo stesso argomento che la difesa aveva offerto unicamente per dimostrare l'avvenuta dissociazione di RO De NZ da qualsivoglia sodalizio criminale e che l'impugnato provvedimento, tuttavia, aveva inspiegabilmente ritenuto di disattendere.
Ed infatti, la Corte di Appello ancorava l'attualità dell'inserimento di AL De NZ in ambienti mafiosi alla pronuncia di condanna alla pena di anni 9 e 4 mesi di reclusione riportata dall'uomo per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (e non anche di stampo mafioso, come erroneamente indicato nell'impugnato decreto) ed inflitta con la medesima sentenza del 18.10.2004 con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce aveva assolto ET De NZ dalla stessa contestazione di accusa elevata nei confronti del fratello. L'utilizzo, per finalità contrapposte, di uno stesso elemento acquisito agli atti del procedimento costituiva all'evidenza, l'espressione maggiormente indicativa della illogicità della motivazione del decreto della Corte di Appello.
- Per quanto riguardava la misura di carattere patrimoniale, evidenzia la difesa che la motivazione dell'impugnato provvedimento si limitava a riepilogare i beni di cui era stata disposta la confisca, con l'unica aggiunta, meramente apodittica, per la quale sarebbe "indubbio che tutti i profitti dell'azienda ed i beni con essi acquistati siano il frutto del reimpiego dei proventi ricavati direttamente dallo svolgimento di un'attività commerciale illecita". Al di là dell'assoluta genericità con la quale la Corte di Appello si limitava a confermare il provvedimento del Tribunale, non poteva non evidenziarsi il totale disimpegno da parte dei Giudici del gravame che, a fronte di censure ben precise, non avevano ritenuto opportuno spendere un solo rigo per confutare la tesi difensiva. Senza contare, da ultimo, che nel decreto non si faceva accenno alcuno alla consulenza tecnica di parte con la quale si era offerta la riprova della liceità dei flussi economici derivanti dall'attività imprenditoriale dei De NZ, soprattutto con riferimento in zone lontane dalle province di Lecce e Brindisi.
Tutte le argomentazioni svolte dalla difesa che precedono, infine, involgevano, altresì, quella parte dell'impugnato provvedimento che aveva confermato la confisca delle quote della "M.M. srl" di proprietà di De NZ OC, dell'intero compendio aziendale e del conto corrente della stessa società.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, la difesa chiede che l'impugnato decreto venga annullato con ogni conseguente statuizione.
I ricorsi sono infondati e, come tali, vanno rigettati. - Rileva questa Corte di legittimità che per quanto riguarda la posizione di De NZ ET, la Corte territoriale ha, innanzitutto, evidenziato, al fine di ritenere sussistente l'appartenenza del predetto all'associazione di stampo mafioso denominata SCU, che il predetto, con sentenza del GIP presso il Tribunale di Lecce del 02/12/1996, divenuta irrevocabile il 17/01/1997, aveva riportato condanna, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale), applicata su richiesta dell'imputato, ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. La condanna riportata per il su indicato reato associativo deve essere considerata certamente indicativa - come ritenuto dal Tribunale prima e dalla Corte dopo, (e diversamente da quanto sostenuto nei motivi di impugnazione) - della circostanza che il De NZ ET appartenesse all'associazione di stampo mafioso denominata SCU, (specificamente si trattava del gruppo diretto da IT LO IS, che aveva costituito un'autonoma formazione derivata dalla Sacra Corona Unita, operante nei comuni di Racale, AV ed AL e dedita alle estorsioni, alle rapine ed al traffico di sostanze stupefacenti). Esattamente, i Giudici di merito hanno ritenuto che la suddetta condanna costituisse un elemento idoneo a far ritenere che sussistessero sufficienti indizi dell'inserimento del De NZ nell'organizzazione criminale innanzi indicata.
Ed, invero, è principio del tutto costante che, se è pur vero che la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta dell'imputato) non contiene un'affermazione di responsabilità del richiedente in ordine al reato in relazione al quale è stata patteggiata la pena, tuttavia non può disconoscersi che il Giudice, per poter emettere la sentenza deve valutare che non ricorrano i presupposti per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e cioè che non emerga chiaramente l'insussistenza del fatto o l'estraneità del prevenuto al delitto contestato.
Orbene, in tale prospettiva, e con riferimento all'applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444-445 c.p.p.), questa Corte, (sez. I, 16/4/1998, Castellano), ha ritenuto la legittimità di un giudizio di pericolosità sociale desunto da elementi di fatto emergenti da un procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento, atteso che siffatta sentenza, pur non accertando la responsabilità, non integra gli estremi di una conclusione assolutoria per l'imputato, "sicché il giudice della prevenzione, che legittimamente può ritenere la pericolosità sociale anche sulla base di elementi acquisiti in un giudizio conclusosi con una sentenza di assoluzione, a maggior ragione può trarre spunti da quanto emerge nel rito speciale, per trasfonderli nel giudizio di pericolosità sociale". Ed è, appunto, quanto avvenuto nel caso di specie ove, prima il Tribunale e poi la Corte territoriale hanno esaminato, una per una, le risultanze emergenti dagli atti della sentenza ex art. 444 c.p.p. (pagg.
7-23 decreto imp.), onde pervenire alla conclusione che De NZ ET era indiziato di appartenere anche attualmente alla medesima organizzazione di stampo mafioso, in passato diretta da IS IT LO, e conseguentemente va confermata l'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale di P.S., disposta nei confronti del De NZ ET dal Tribunale di Lecce, e ribadita con il decreto impugnato della Corte di appello;
così come va confermato il provvedimento anche nella parte in cui si dispone la confisca della ditta individuale "OK US - Caffè Roversi", di De NZ ET NI Ilario, con sede in Racale, Via Mazzini, n. 50 ed intero compendio aziendale di cui la ditta è titolare, avendo i giudici di merito, con adeguate argomentazioni, accertato che l'attività aziendale, svolta dal proposto per la distribuzione del caffè da lui prodotto, era stata esercitata mediante l'uso di metodi gravemente intimidatori, tipici di una organizzazione criminale di tipo mafioso. - Anche per quanto riguarda De NZ AL, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che il medesimo era da considerarsi indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa denominata SCU ed inizialmente diretta da IT LO IS. Sul punto, la Corte territoriale ha elencato (pagg. 25-43 decreto imp.) numerosissime risultanze probatorie sicuramente dimostrative che l'inserimento del De NZ in un'organizzazione di stampo mafioso era ancora attuale al momento della emissione del decreto del Tribunale.
Ha aggiunto la Corte di appello, a conferma dell'attualità dell'inserimento del De NZ in ambiti associativi di stampo mafioso, che lo stesso era stato condannato, con sentenza del GIP presso il Tribunale di Lecce, emessa in data 18/10/2004, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata anche al traffico di sostanze stupefacenti e di spaccio delle stesse, alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione, come risultava dalla copia del dispositivo di detta sentenza, prodotto dalla stessa difesa, sia pure al fine di dimostrare che il De NZ ET era stato assolto dagli stessi reati per non aver commesso il fatto.
Ha puntualmente precisato la Corte che l'attività commerciale svolta dal De NZ AL - che si imponeva sul mercato, ricorrendo a metodi mafiosi ed addirittura al danneggiamento dei locali, mediante attentati dinamitardi, nei confronti di coloro che non intendevano soggiacere all'acquisto dei suoi prodotti e che frodava gli esercenti stessi nella ripartizione degli incassi, in violazione dell'accordo concluso con l'esercente stesso - certamente alterava il sistema della libera concorrenza e infondeva timore nell'ambiente commerciale.
Tutto ciò era, a corretto parere dei giudici di merito, indicativo di elevata pericolosità sociale di De NZ AL, che non si limitava a mantenere la posizione economica e commerciale già acquisita in precedenza, ma usava, invece, metodi di stampo mafioso per imporre agli esercenti il proprio prodotto e per ricavare, quindi, proventi, sicuramente illeciti, anche perché ottenuti truffando gli esercenti stessi. Sicché, esattamente la Corte territoriale ha confermato, anche nei confronti del De NZ AL, la misura di prevenzione applicatagli dal Tribunale di Lecce, così come esattamente è stata anche confermata la confisca già disposta dal Giudice di primo grado di tutti i beni prima elencati.
Conclusivamente, in ordine alla posizione dei due ricorrenti, ritiene questa Corte di dover affermare che il complesso motivazionale in esame ha correttamente utilizzato il materiale investigativo e giudiziario raccolto a carico di ricorrenti De NZ AL e De NZ ET in procedimenti penali a carico di costoro instaurati e conclusisi con la condanna dei medesimi ricorrenti ovvero con sentenza di patteggiamento (il che, per le ragioni dinanzi esposte ed a differenza di quanto preteso in ricorso, è tecnica argomentativa del tutto corretta); ha individuato, in fatto, indici rivelatori di un contesto indiziario di appartenenza dei ricorrenti ad associazione mafiosa, ritenendo, in specie, con congrua motivazione, che, a carico dei medesimi ricorrenti, sussistessero elementi dimostrativi di un concorso di costoro allo specifico contesto criminale associativo;
ha, infine, identificato i termini di tale contesto, prendendo atto dell'assenza di fatti testimonianti che tale aggregato potesse dirsi disgregato o che l'esperienza esistenziale dei prevenuti manifestasse segni di totale dissociazione da tale ambito, con l'effetto di doversi dire permanente e latente la pericolosità di costoro.
Del resto, nessuno dei temi oggetto del ricorso in atti appare estraneo alla compiuta motivazione adoperata dal Giudice a qua:
non il tema della sussistenza di elementi indizianti dell'appartenenza di entrambi i ricorrenti De NZ ad associazione mafiosa;
non il tema della significanza indiziaria degli elementi fattuali emergenti da una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. resa nei confronti di De NZ ET;
non il tema delle ragioni che avevano spinto il medesimo ET De NZ ad accedere a siffatta sentenza di patteggiamento;
non il tema dell'attualità della pericolosità qualificata dei ricorrenti, con specifico riguardo al preteso recesso dal contesto associativo di ET De NZ od al denunciato carattere remoto degli indici fattuali sintomatici della pericolosità qualificata di AL De NZ - questione ove è spiccato il difetto di correlazione tra i motivi di ricorso ed i diffusi contenuti della decisione impugnata, che segue, nel tempo, il dispiegarsi di siffatta pericolosità e dei suoi indizi -; non il tema del rilievo della voce di collaboratori di giustizia in ordine al monopolio dei De NZ nella gestione dei video giochi e nella distribuzione del caffè; non il tema dell'incremento dell'attività dell'azienda della "OK US" in epoca successiva alla sottoposizione a sequestro;
non il tema della non significanza, rispetto al contesto indiziario addensatosi nei riguardo di De NZ ET, di una sentenza di proscioglimento del 18/10/2004 del cui preteso, assorbente rilievo, tuttavia il ricorrente non espone in alcun modo le ragioni.
- Le medesime considerazioni valgono anche per quanto attiene la confisca di quote e C.C. intestati a De NZ OC precisandosi che la Corte territoriale ha opportunamente richiamato oggettivi accertamenti effettuati dal perito e dall'amministratore giudiziario, in virtù dei quali non poteva dubitarsi che AL De NZ avesse gestito l'attività nel campo dei videogiochi servendosi anche della società "M.M. S.r.l." intestata a suo padre OC De NZ, sicché correttamente è stata disattesa dai Giudici di merito la deduzione difensiva secondo cui non esisteva alcun elemento concreto da cui potesse desumersi la riconducibilità sotto il profilo economico, finanziario e gestionale della "M.M. S.r.l." a De NZ AL tale da potersi concludere per l'interposizione fittizia di OC De NZ nella gestione della attività commerciale del figlio AL. Esattamente, quindi, è stata confermata la confisca delle quote della "M.M. S.r.l." di proprietà di De NZ OC e dell'intero compendio aziendale e del conto corrente della stessa società. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in C.C., il 18 gennaio 2007.
Depositato Cancelleria il 30 marzo 2007