Sentenza 5 marzo 2015
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione cautelare proposta dal P.M. mediante l'uso della posta elettronica certificata (c.d. PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. - esplicitamente indicato dall'art. 309, comma quarto, a sua volta richiamato dall'art. 310, comma secondo, cod. proc. pen. - e applicabili anche al pubblico ministero sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC.
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Ferma l'astratta possibilità di procedere, avvalendosi dell'invio tramite pec, al deposito dell'atto di impugnazione, anche per i ricorsi di matrice cautelare, la forma di deposito dell'atto di impugnazione per via telematica non è consentita, oltre che alle parti private, anche al Pubblico Ministero. Corte di Cassazione sez. VI Penale, sentenza 11 maggio – 24 giugno 2021, n. 24714 Presidente Fidelbo – Relatore Raddusa Ritenuto in fatto 1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese ha impugnato l'ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto dalla medesima parte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2015, n. 24332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24332 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 05/03/2015
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 348
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 3354/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L'AQUILA;
nei confronti di:
LA HE N. IL 03/03/1969;
ME EX N. IL 21/05/1996;
VI AB N. IL 22/01/1983;
VI IA N. IL 15/03/1986;
avverso l'ordinanza n. 426/2014 TRIB. LIBERTÀ di L'AQUILA, del 18/12/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE E.: rigetto;
Udito il difensore Avv. Del Grosso Maria.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 12 gennaio 2015, pervenuto nella cancelleria del Tribunale di L'Aquila il 19 gennaio 2015 (spedito con raccomandata il 13), il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame della stessa città che aveva dichiarato inammissibile il proprio appello, a sua volta proposto contro l'ordinanza del Gip di Vasto, di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare.
Era stata cioè richiesta la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Vasto nei confronti di AL GH, ME AL, AN RA e AN IU, indagati in ordine ad una serie di furti.
Il gip aveva rigettato tale richiesta e il tribunale del riesame, quale giudice dell'appello, aveva dichiarato inammissibile appunto la impugnazione del pubblico ministero.
Aveva cioè osservato che si trattava di impugnazione non presentata nelle forme di legge, avendo il pubblico ministero impugnante fatto ricorso al fax ed anche alla posta elettronica, mezzi non consentiti dall'art. 583 c.p.p.. Deduce l'impugnante che l'impugnazione spedita per posta elettronica certificata dal dirigente amministrativo della procura di Vasto al dirigente del tribunale di L'Aquila, all'indirizzo di posta elettronica dirigente.tribunale.laquila.giustiziacert.it, deve intendersi come del tutto regolare perché il rispetto letterale delle forme previste dall'art. 583 c.p.p. per l'impugnazione risulta richiesto, dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto nell'ottica e con la finalità di garantire l'accertamento sia della data di spedizione che l'originalità e la provenienza dell'atto spedito (in tal senso cita sentenza n. 7337 del 2014). E nel caso di specie, avendo il pubblico ministero fatto ricorso allo strumento della posta elettronica certificata, con firma digitale ritualmente depositata, le esigenze di garanzia sulla provenienza dell'atto dell'ufficio proponente e sulla data di spedizione debbono ritenersi soddisfatte.
Il ricorso è infondato deve essere rigettato.
Il pubblico ministero impugnante chiede che sia riconosciuta la legittimità della procedura di presentazione della. impugnazione (nella specie, cautelare) attraverso il servizio della posta elettronica certificata la quale consentirebbe di superare i limiti già individuati, dalla giurisprudenza di legittimità, relativamente all'invio della impugnazione attraverso il servizio internet di "posta raccomandata on-line": limiti dati dal fatto che questo strumento, non consentendo la trasmissione dell'atto scritto in originale ma solo l'inoltro di un file digitale in formato testo o immagine, che il gestore del servizio provvede successivamente a stampare e recapitare al destinatario, deve ritenersi inidoneo a soddisfare i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilità, a garanzia dell'autenticità della effettiva riferibilità dell'atto all'impugnante (Sez. 3, Sentenza n. 7337 del 31/01/2014 Ud. (dep. 17/02/2014) Rv. 259630). Ad avviso dell'impugnante, invece, l'invio diretto sulla posta elettronica certificata, a e da l'indirizzo dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari competenti, garantirebbe la riferibilità dell'atto al suo apparente estensore. Senonché, fermo il rilievo che, allo stato, risulta normativamente previsto l'uso della posta elettronica certificata, anche nel processo penale, con riferimento alle sole notificazioni e comunicazioni, a cura della cancelleria, alle persone diverse dall'imputato (v. da ultimo di 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), resta da verificare se possa affermarsi, in via interpretativa, che un simile strumento rientri nel novero delle forme previste tassativamente per la impugnazione cautelare: e cioè, oltre a quella del deposito nella cancelleria del Tribunale competente, anche quelle elencate dall'art. 582 e 583 c.p.p., norme esplicitamente indicate dall'art. 309 c.p.p., comma 4 che, a sua volta, è richiamato dall'art. 310 c.p.p., comma 2. Forme che consistono, in alternativa alla presentazione personale,
nella spedizione con telegramma o con raccomandata, essendo necessario, in quest'ultimo caso, anche la autentica della sottoscrizione della parte privata. Ebbene, deve considerarsi che si tratta di forme tassative che, come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, escludono, tra l'altro, l'uso - per l'invio della impugnazione - del fax, compreso quello installato e registrato come appartenente all'Ufficio giudiziario del Pm impugnante.
Si è affermato cioè che, allo stato e salva ovviamente una modifica della normativa ad opera del legislatore, le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. e applicabili anche al pubblico ministero, sono tassative e non ammettono equipollenti, sicché è inammissibile l'atto di impugnazione proposto dal pubblico ministero a mezzo fax, in quanto tale modalità di trasmissione non è prevista dalla legge, la quale stabilisce soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto (Sez. 1, Sentenza n. 16776 del 04/04/2006 Ud. (dep. 16/05/2006) Rv. 234250; precedenti Conformi: N. 883 del 1998 Rv. 210818, N. 6285 del 1999 Rv. 215020, N. 11751 del 2001 Rv. 225022, N. 42473 del 2001 Rv. 220215, N. 45711 del 2001 Rv. 220370, N. 48234 del 2003 Rv. 227082, N. 47959 del 2004 Rv. 230288).
La PEC, così come il detto fax, garantisce la riferibilità della provenienza del file dal servizio amministrativo che lo spedisce, ne' più e ne' meno del fax appartenente al detto servizio. Nè può dirsi che la rievocata tassatività, fissata dal legislatore con riferimento alla specifica materia de qua, sia superabile alla luce del disposto del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48 che sancisce la equiparazione della trasmissione di un documento informatico con la posta elettronica certificata, alla notificazione a mezzo posta. Infatti, tale norma fa salva comunque la specialità delle normative di settore, nel caso in esame rappresentate dal disposto dell'art. 583 c.p.p., ed inoltre dispone equiparando i due sistemi come altrettanti "mezzi di notificazione", in altri termini prevedendo un meccanismo di conoscenza legale dell'atto notificato ma non anche un sistema in grado di assicurare la sicura riferibilità del contenuto di quel documento informatico alla persona fisica che è la sola legittimata ad adottarlo, assumendosene la responsabilità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso del PM.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2015