Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2017, n. 51087
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Sentenza 26 settembre 2017

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In tema di riesame di misure cautelari, la trasmissione degli atti al collegio da parte dell'autorità giudiziaria procedente mediante l'uso della posta elettronica certificata (c.d. PEC), non è idonea a far decorrere il termine perentorio di dieci giorni, stabilito per la decisione da parte del tribunale del riesame, a pena di inefficacia della misura, dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. - espressamente richiamato, per le misure reali, dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. - occorrendo, a tal fine, il materiale inoltro degli atti stessi. (In motivazione, la Corte ha precisato che la trasmissione degli atti in forma cartacea, pur se diretta al solo tribunale, è altresì finalizzata a consentire alla difesa di prendere tempestivamente visione degli stessi e di presentare memorie in cancelleria ex art. 127 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2017, n. 51087
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51087
    Data del deposito : 26 settembre 2017

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