Sentenza 26 settembre 2017
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari, la trasmissione degli atti al collegio da parte dell'autorità giudiziaria procedente mediante l'uso della posta elettronica certificata (c.d. PEC), non è idonea a far decorrere il termine perentorio di dieci giorni, stabilito per la decisione da parte del tribunale del riesame, a pena di inefficacia della misura, dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. - espressamente richiamato, per le misure reali, dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. - occorrendo, a tal fine, il materiale inoltro degli atti stessi. (In motivazione, la Corte ha precisato che la trasmissione degli atti in forma cartacea, pur se diretta al solo tribunale, è altresì finalizzata a consentire alla difesa di prendere tempestivamente visione degli stessi e di presentare memorie in cancelleria ex art. 127 cod. proc. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2017, n. 51087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51087 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2017 |
Testo completo
5 1087-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez.M33 Vito Di Nicola Angelo M. Socci CC 26/9/2017 Chiara Graziosi R.G.N. 16143/2017 Claudio Cerroni - Relatore - Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UD FR, nato a [...][...] avverso l'ordinanza del 23/2/2017 del Tribunale del riesame di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dei difensore del ricorrente, Avv. Luigi Miceli ed Angelo UD, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/2/2017, il Tribunale del riesame di Messina rigettava il ricorso proposto da FR UD avverso l'ordinanza di sequestro preventivo emessa il 26/1/2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, con la quale era stato disposto il vincolo reale su danaro e beni nella disponibilità del soggetto fino alla concorrenza di 150.000,00 euro;
allo stesso- già destinatario di analoga misura con riguardo al delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. erano contestate violazioni degli artt. 2 e 8, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ascritte in continuazione con l'altro reato perché tutte esecutive di un medesimo disegno criminoso, volto al conseguimento fraudolento di erogazioni pubbliche.
2. Propone ricorso per cassazione il UD, a mezzo dei propri difensori, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 324, comma 7, 309, commi 9 e 10 cod. proc. pen.. La decisione del Tribunale del riesame risulterebbe tardiva, quindi nulla, poiché intervenuta successivamente alla scadenza del termine di dieci giorni di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.; ed invero, a fronte di una trasmissione degli atti, da parte della Procura della Repubblica competente, avvenuta -via posta elettronica certificata (PEC) - 1'8/2/2017, l'udienza camerale sarebbe stata celebrata soltanto il 23/2/2017, con decisione in pari data. Ne conseguirebbe la violazione della norma citata, contrariamente all'assunto del Collegio, atteso che l'invio del fascicolo via PEC dovrebbe ritenersi ad ogni effetto rituale e, quindi, idoneo a far decorrere i termini di cui allo stesso art. 324, comma 7 citato;
· violazione degli artt. 292, 321, 324 cod. proc. pen.. Il decreto di sequestro preventivo conterrebbe, nella parte introduttiva e preliminare, il riferimento al reato di cui agli artt. 110, 640-bis cod. pen. e, nella parte dispositiva, il richiamo alle diverse fattispecie di cui agli artt. 2, 8 e 12-bis, d. lgs. n. 74 del 2000; in questo modo non censurato dal Tribunale risulterebbe dunque violato l'art. - 292, comma 2, cod. proc. pen., che impone al provvedimento genetico della misura anche di carattere reale di contenere la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate. L'assenza di questa, al pari della sua erronea indicazione, comporterebbe una palese violazione del diritto di difesa, da censurare in questa sede con l'annullamento dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso risulta infondato. Con riguardo alla prima questione, di carattere processuale, ritiene il Collegio che debba esser qui confermata la decisione contenuta nell'ordinanza, non risultando l'inoltro del fascicolo via PEC idoneo a far decorrere i termini di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 324, comma 7), fissati a pena di decadenza per l'assunzione della decisione da parte del tribunale del riesame;
ciò in quanto la trasmissione degli atti al collegio, da parte dell'autorità giudiziaria procedente, non può esser assimilata alla notificazione di un atto. 2 5. Come già rilevato da questa Corte (tra le altre, Sez. 4, n. 2431 del 15/12/2016, Dionigi, Rv. 268877), la Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che, per espressa previsione di legge (d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68), consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Benché il servizio PEC presenti forti similitudini con la tradizionale posta elettronica, lo stesso si caratterizza per elementi aggiuntivi, tali da fornire agli utenti la certezza a valore legale - dell'invio e della consegna - (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario;
la PEC, infatti, ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno, con attestazione della data e dell'orario esatti di spedizione. Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto del messaggio, non rendendone possibili modifiche, sia con riguardo al testo che agli eventuali allegati;
tale sistema, infatti, è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio stesso, nei suoi elementi "strutturali" e nel suo oggetto. E non a caso, in tale ottica, è stato previsto come obbligatorio che taluni soggetti professionali, tra i quali gli avvocati, se ne dovessero dotare. Il termine "certificata", dunque, si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio non alterato - e degli eventuali allegati.
6. La posta elettronica certificata, quindi, come valido strumento di comunicazione e notificazione, alternativo rispetto a quelli tradizionali, con il quale si intende portare a conoscenza il destinatario del contenuto di un determinato atto processuale, a lui diretto. Quel che, peraltro, emerge con chiarezza dalla lettera dell'art. 16, comma 4, d.l. 16 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla I. 17 dicembre 2012, n. 221, a mente del quale "Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria". -nei termini appena7. Deve allora affermarsi che la notifica a mezzo PEC richiamati - è pienamente valida ed efficace a far decorrere i termini processuali, e si perfeziona con la ricezione del messaggio di consegna;
la ricevuta telematica che attesti la consegna medesima al destinatario, infatti, costituisce prova legale 3 де dell'avvenuta notifica, al pari della cartolina di A/R sottoscritta dall'incaricato alla ricezione atti presso l'ufficio del difensore, che peraltro si ribadisce oggi ha - - l'obbligo di legge, e non la facoltà, di disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Alla luce di queste premesse, questa Corte ha quindi concluso che la notifica di atti destinati all'imputato o altra parte privata, che possano o debbano essere consegnati al difensore, effettuata a mezzo PEC, si perfeziona con l'attestazione, apposta in calce all'atto dal cancelliere trasmittente, dell'avvenuto invio del testo originale - la cui mancanza costituisce, peraltro, mera irregolarità mentre non è necessaria la conferma della avvenuta ricezione da parte del destinatario (Sez. 2, n. 52517 del 3/11/2016, Russo, Rv. 268816). Ancora, si è sostenuto che è valida la notifica tramite posta elettronica effettuata, ai sensi dell'art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., dal difensore dell'imputato a quello della persona offesa (Sez. 2, n. 6320 dell'11/1/2017, Pacilli, Rv. 268984). Nel medesimo senso, si è poi affermato che è valida la notifica effettuata, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., così come ai sensi dell'art. 161, comma 4, stesso codice, mediante invio al difensore, tramite posta elettronica certificata, dell'atto da notificare all'imputato, atteso che la disposizione di cui all'art. 16, comma quarto, sopra citato, che esclude la possibilità di utilizzare la PEC per le notificazioni all'imputato, va riferita esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse (Sez. 4, n. 40907 del 19/9/2016, Baldissarri, Rv. 268340; Sez. 4, n. 16622 del 31/3/2016, Severi, Rv. 266529, particolarmente diffusa sul punto;
Sez. 4, n. 9892 del 3/12/2014, Bibaj, Rv. 262453). La PEC, quindi, come strumento di invio di comunicazioni, notificazioni ed avvisi, con il quale si ribadisce il destinatario è portato a conoscenza del - - contenuto di un atto, a lui diretto, che, altrimenti, gli sarebbe stato inoltrato con le consuete modalità "cartacee", a norma del codice di rito;
non già, diversamente, come strumento alternativo rispetto a quelli richiesti dal - medesimo testo per il deposito, l'inoltro o la trasmissione di atti nelle cancellerie, con riguardo ai quali, infatti, la disciplina in esame non risulta ancora operativa.
9. Questo principio, qui da ribadire, è stato peraltro già affermato con riguardo al deposito della lista testimoniale di cui all'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., che non può esser effettuato con modalità diverse da quelle previste a pena di inammissibilità, comprese quelle telematiche, in assenza di norme derogatorie o che, comunque, lo consentano espressamente, come la disciplina di cui al d.l. n. 179 del 2012 sopra citato (Sez. 3, n. 6883 del 26/10/2016, 4 Manzi, Rv. 269197). Nell'occasione, in particolare, si è sottolineato che la trasmissione della lista a mezzo posta elettronica certificata onera la cancelleria che la riceve della attività di stampa e materiale deposito dell'atto con modalità nemmeno temporalmente scandite, con conseguente possibilità di ulteriore abbreviazione del termine previsto dall'art. 468, comma 1, cod. proc. pen. La lista testimoniale non è indirizzata solo al giudice, ma anche alle parti che possono chiedere di essere ammessi a prova contraria e devono essere messe in condizione di farlo. L'inesistenza, nel processo penale, di un fascicolo informatico impedisce alle altri parti di accedervi in tempo reale e consultare immediatamente gli atti depositati con modalità telematiche. Il "deposito telematico", inoltre, necessita dell'indicazione di regole precise in ordine alle modalità e tempestività dell'adempimento che, previste per il processo civile (art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012, cit.), sono del tutto assenti in quello penale». Nei medesimi termini, poi, questa Corte ha anche escluso che la parte privata possa presentare via PEC un'istanza di rimessione (Sez. 1, n. 18235 del 28/1/2015, Livisianu, Rv. 263189) o, in generale, un'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC (Sez. 4, n. 18832 del 30/3/2016, Mandato, Rv. 266931). Ancora, si è dichiarata inammissibile l'impugnazione cautelare proposta dal pubblico ministero mediante l'uso della posta elettronica in oggetto, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione medesima, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. esplicitamente indicato dall'art. 309, comma quarto, a sua volta richiamato dall'art. 310, comma secondo, cod. proc. pen. e applicabili anche al - pubblico ministero, sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC (Sez. 5, n. 24332 del 5/3/2015, Alamaru, Rv. 263900). 10. Orbene, così richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ritiene il Collegio che lo stesso ben possa esser applicato anche al caso in esame, sì da escludersi che la trasmissione degli atti di cui all'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. che non si esaurisce in una mera comunicazione/notificazione possa avvenire tramite posta elettronica certificata, occorrendo, per contro, l'inoltro materiale del fascicolo medesimo;
trattasi, infatti, di un incombente che, pur diretto al solo tribunale del riesame, non è destinato ad "esaurirsi" in esso, ben potendo la difesa prendere visione degli stessi atti (quel che, peraltro, non di rado costituisce motivo primario 5 де dell'impugnazione) che, per l'appunto, restano depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza, giusta l'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. Quei medesimi atti, ancora, in ragione dei quali le parti possono presentare memorie in cancelleria, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 324, comma 6, citato, sì da evidenziarsi in modo ulteriore la necessità che la relativa trasmissione da parte del pubblico ministero avvenga nel rispetto del termine di cui all'art. 324, comma 3, cit. espressamente in modo cartaceo. Solo dalla stessa, dunque, e senza dover attendere incerte operazioni di stampa da parte della cancelleria (ad oggi non disciplinate nelle forme e nei tempi), possono decorrere i ristretti termini previsti per gli avvisi, di cui ancora al comma 6 in esame, in uno con quello per la decisione che, a mente dell'art. 309, comma 9, ripreso dall'art. 324, comma 7, deve avvenire entro il termine perentorio di dieci giorni proprio dalla ricezione degli atti. 11. Termine che, peraltro, risulta pienamente rispettato nel caso di specie. Ed invero come da verifica dell'incarto processuale, che questo Collegio ha - legittimamente compiuto, attesa la natura della doglianza - il timbro di deposito del fascicolo cartaceo nella cancelleria del tribunale del riesame, unico riferimento dal quale verificare il rispetto dell'art. 324, comma 7 citato, porta la è data del 15/2/2017, sicché la pronuncia dell'ordinanza al 23/2/2017 avvenuta nel termine dei 10 giorni di cui alla norma appena citata. La prima doglianza, pertanto, deve essere rigettata. 12. A conclusioni di radicale inammissibilità, invece, perviene la Corte quanto alla successiva, concernente l'omessa descrizione del fatto contestato, nell'ordinanza di sequestro preventivo, in uno con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate. Rileva il Collegio, infatti, che tale censura non è stata proposta in sede di riesame, né con la memoria depositata in udienza camerale di merito, sì da non poter esser avanzata per la prima volta innanzi a questa Corte, non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (tra le altre, Sez. 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226; Sez. 4, n. 44146 del 3/10/2014, Parisi, Rv. 260952). 13. Il ricorso, pertanto, deve esser rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 6 عی
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Mengoni Vito Di Nicola что систе DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 NOV 2017 1 IL CANCELLIERE Luana Mariani 7