Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
Tra gli effetti penali che si estinguono a seguito dell'estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini di pericolosità sociale di cui alle misure di prevenzione personali.
Commentario • 1
- 1. Sospensione condizionale: Va concessa in presenza di precedenti per fatti non recenti e disomogenei.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 maggio 2022
Si sottopone all'attenzione dei lettori questa pronuncia della corte di appello di Napoli che ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur risultando lo stesso gravato da un precedente per un fatto commesso in tempi non recenti, per cui è intervenuta sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p.. Corte appello Napoli sez. III, 07/03/2022, (ud. 25/02/2022, dep. 07/03/2022), n.1804 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE All'udienza del 2 luglio 2018 il Tribunale di santa Maria Capua Vetere ha emesso la sentenza n° 3782/20180, con la quale ha dichiarato Pr. At. Gi., colpevole del delitto a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2008, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/12/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3617
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 040832/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE SE, N. IL 19/06/1961;
avverso ORDINANZA del 19/09/2007 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, che ha chiesto annullamento con rinvio.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 19.09.2007 la Corte d'appello di Palermo rigettava l'istanza di LL PP tesa ad ottenere la riabilitazione in relazione alla misura di prevenzione delle sorveglianza speciale di P.S. che gli era stata inflitta il 09.04.1996 e che egli aveva scontato fino al 05.11.1999. Rilevava detta Corte come fosse trascorso il termine di legge di cinque anni, ma che non potesse esprimersi giudizio positivo in ordine alla condotta dell'istante che in data 21.09.2000 si era reso responsabile del reato di cui all'art. 495 c.p., comma 2, per il quale gli era stata applicata la pena, ex art. 444 c.p.p., con sentenza definitiva 10.06.2002 del Gup di Mistretta. Rilevava ancora la Corte come dall'informativa di Polizia risultasse che esso LL in data 23.04.2007 si era incontrato in Catania con un pregiudicato senza fornire di ciò adeguata giustificazione. Infine si riteneva la sostanziale irrilevanza dell'attuale svolgimento di una lecita attività lavorativa, condizione che sussisteva anche al tempo della misura di prevenzione.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per Cassazione l'anzidetto LL che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione:
- erronea svalutazione della documentata attività lavorativa;
- irrilevanza a questi fini dell'incontro in Catania con un pregiudicato, peraltro non conosciuto come tale, incontro giustificato per dimostrati motivi di lavoro;
- il reato di cui alla sentenza 10.06.2002 doveva ritenersi estinto per il passaggio dei cinque anni di cui all'art. 445 c.p.p.. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento dell'impugnata ordinanza.
4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.
Va anzitutto ricordato come, anche in materia di riabilitazione da misura di prevenzione personale, l'imprescindibile condizione di legge consista nell'aver dato il soggetto, nel periodo richiesto, "prova costante ed effettiva di buona condotta", come recita la L. 3 agosto 1988, n. 327, art. 15 che in tal senso ricalca l'analoga dizione dell'art. 179 c.p., comma 1. Va quindi richiamata, e qui ribadita, la costante giurisprudenza di questa Corte che, in corrispondenza a quanto ritenuto in materiali riabilitazione ordinaria, ha insegnato essere necessaria, per l'effettività di una costante buona condotta, una completa incensurabilità di comportamento complessivo, risultando quindi ostativa "qualsiasi nota negativa del di lui comportamento" in quanto "costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore per concedergli una patente di buona condotta" (così, in materia di riabilitazione speciale da sorveglianza di P.S, cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 5470 in data 06.11.1998, Rv. 212675, Gallico;
conforme Cass. Pen. Sez. 1, n. 5944 in data 07.12.2001, Rv. 220691, Valenti). Ciò posto, è di tutta evidenza come tale condizione non possa sussistere nel ricorrente LL. Costui fu colpito dalla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per le sue - tra l'altro - ben pericolose frequentazioni di soggetti apicali di "Cosa Nostra". Nel periodo successivo alla scadenza della misura egli si è reso responsabile del reato di cui all'art. 495 c.p., comma 2, per cui ha patteggiato la pena, ex art. 444 c.p.p., di mesi 8 di reclusione (sentenza del Gup di Mistretta in data 10.06.2002). Ritiene questa Corte che il giusto rigore giurisprudenziale in materia, che sottopone a valutazione a questi fini anche comportamenti socialmente negativi che non costituiscono reato, imponga ancor maggiore fermezza nel giudizio negativo allorquando il soggetto si sia reso responsabile di un fatto previsto dalla legge come reato, posto che esso implica - per definizione - giudizio di alta riprovazione e di sicura pericolosità sociale. È bensì vero che, a tenore della giurisprudenza di questa Corte, le condanne successive non sono di per sè ostative, ma sono da valutare, nella sottesa condotta, in quanto questa possa essere sintomatica della permanenza di atteggiamenti antisociali (così, ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 44668 in data 15.10.2004, Rv. 230299, De Marco). Però va rilevato che ciò, in definitiva, è quanto il giudice del merito ha fatto, valutando - con giudizio immune da censure di tipo logico - essere l'anzidetta condotta significativa di rilevabile antisocialità del LL.
In tal senso vanno disattesi i rilievi critici del ricorrente sul punto.
Non può certo dirsi che il fatto cui si riferisce l'anzidetta sentenza sia irrilevante a questi fini, trattandosi (come ricorda lo stesso atto di ricorso) di falso sulla propria identità per mascherare la mancanza della patente di guida. Il delitto di falsità personale, in quanto costituito da attività ingannatoria, inoltre qui spesa nei confronti di pubblici ufficiali accertatori di un fatto non commendevole, non può certo dirsi insignificante ai fini della richiesta prova di effettiva buona condotta.
Va altresì respinta la tesi difensiva secondo cui detta sentenza non potrebbe essere valutata agli effetti in parola, per essere trascorsi i cinque anni di cui all'art. 445 c.p.p., comma 2. Ed invero con il decorso di tale termine si estinguono solo gli "effetti penali" tra i quali risulta evidente non possano comprendersi le valutazioni ai fini di pericolosità sociale di cui alle misure di prevenzione personali. In proposito varrà ricordare come la giurisprudenza di questa Corte abbia insegnato che gli "effetti penali" vanno intesi in senso restrittivo, così, in modo significativo, non potendosi ricomprendere l'iscrizione nel casellario giudiziale (in tal senso Cass. Pen. Sez. 6, n. 4315 in data 04.11.1997, Rv. 209216, Palazzesi). In conclusione, gli "effetti penali" di cui all'art. 445 c.p.p., comma 2, peraltro da intendere in senso restrittivo, e le valutazioni ai fini della pericolosità sociale si collocano concettualmente su piani diversi, di tal che i secondi risultano legittimi, ed anzi imposti ai fini di legge, anche ove gli effetti penali strictu sensu si siano esauriti. Su tale base, dunque, già si impone reiezione del gravame, avendo correttamente deciso la Corte territoriale che, invero, sul fatto sotteso a tale sentenza riportata dal LL fonda in modo precipuo il suo giudizio negativo sintomatico del permanere dell'antisocialità.
Il rigetto deciso dall'impugnata ordinanza trova poi un secondo sostegno anche nell'episodio dell'incontro con soggetto pregiudicato, peraltro chiaramente indicato in motivazione come ulteriore rispetto a giudizio già adeguato ("A ciò va aggiunto....") che parimenti conforta, in mancanza di giustificazione adeguata, il reso giudizio. Ed invero il richiedente ebbe a giustificare il viaggio per lavoro, ma non i motivi dell'incontro. Anche su ciò la motivazione della Corte palermitana, logica e coerente, risulta incensurabile in questa sede.
Infine, la condizione lavorativa è stata correttamente giudicata non risolutiva, a questi effetti, posto che sussisteva anche al tempo della sottoposizione alla misura di prevenzione e, di per sè, per quanto positiva, non è certo ostativa a condotte antisociali. In definitiva il ricorso, infondato, deve essere respinto. Alla completa reiezione del gravame consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente LL PP al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009