Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2008, n. 1063
CASS
Sentenza 17 dicembre 2008

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Massime1

Tra gli effetti penali che si estinguono a seguito dell'estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini di pericolosità sociale di cui alle misure di prevenzione personali.

Commentario1

  • 1Sospensione condizionale: Va concessa in presenza di precedenti per fatti non recenti e disomogenei.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 maggio 2022

    Si sottopone all'attenzione dei lettori questa pronuncia della corte di appello di Napoli che ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur risultando lo stesso gravato da un precedente per un fatto commesso in tempi non recenti, per cui è intervenuta sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p.. Corte appello Napoli sez. III, 07/03/2022, (ud. 25/02/2022, dep. 07/03/2022), n.1804 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE All'udienza del 2 luglio 2018 il Tribunale di santa Maria Capua Vetere ha emesso la sentenza n° 3782/20180, con la quale ha dichiarato Pr. At. Gi., colpevole del delitto a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2008, n. 1063
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1063
Data del deposito : 17 dicembre 2008

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