Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/1999, n. 950
CASS
Sentenza 22 marzo 1999

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Ai fini dell'applicazione della misure di prevenzione, devono intendersi quali soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso coloro nei confronti dei quali risultino acquisiti elementi di sicuro valore sintomatico tali da rendere ragionevolmente fondata la probabilità che costoro siano effettivamente aderenti a un'organizzazione criminosa appartenente al genere indicato nella norma (art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646). A tale scopo vanno valorizzati i presupposti soggettivi, ponendosi l'accento sul tipo di condotta che possa apparire sintomatica del collegamento con fenomeni mafiosi e sul modo di estrinsecazione della personalità del soggetto. Gli indici rivelatori di un contesto indiziario di tale tipo sono il tenore di vita, la frequentazione con pregiudicati e mafiosi, i precedenti penali e le altre concrete manifestazioni comportamentali contrastanti con la sicurezza pubblica.

Quando il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della partecipazione a un'associazione mafiosa e non sussistano elementi - a parte il decorso del tempo, di per se non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso.

Il procedimento di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso ha istituzionalmente i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, cosicché l'omessa chiamata del terzo non si pone sullo stesso piano dell'intervento di colui cui può essere applicata la misura, onde la mancata citazione non comporta la nullità del procedimento di prevenzione, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo e, quindi, l'applicazione della misura di prevenzione, ferma restando la facoltà dell' "extraneus" di esplicare le sue difese - postume - con incidente di esecuzione e con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che delibera sull'incidente medesimo.

In tema di appartenenza a sodalizi mafiosi, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre all'indiziato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o no di tipo mafioso; con la conseguenza che è del tutto irrilevante che nel provvedimento ablativo manchi la motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia.

Commentario1

  • 1La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi non
    Tommaso Trinchera · https://dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni Unite - confermando l'orientamento sino ad oggi seguito dalla giurisprudenza prevalente - hanno escluso che, ai fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco. 2. In estrema sintesi, la Suprema Corte è chiamata qui a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/1965. Il provvedimento di confisca aveva come oggetto numerosi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/1999, n. 950
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 950
Data del deposito : 22 marzo 1999

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