Sentenza 22 marzo 1999
Massime • 4
Ai fini dell'applicazione della misure di prevenzione, devono intendersi quali soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso coloro nei confronti dei quali risultino acquisiti elementi di sicuro valore sintomatico tali da rendere ragionevolmente fondata la probabilità che costoro siano effettivamente aderenti a un'organizzazione criminosa appartenente al genere indicato nella norma (art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646). A tale scopo vanno valorizzati i presupposti soggettivi, ponendosi l'accento sul tipo di condotta che possa apparire sintomatica del collegamento con fenomeni mafiosi e sul modo di estrinsecazione della personalità del soggetto. Gli indici rivelatori di un contesto indiziario di tale tipo sono il tenore di vita, la frequentazione con pregiudicati e mafiosi, i precedenti penali e le altre concrete manifestazioni comportamentali contrastanti con la sicurezza pubblica.
Quando il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della partecipazione a un'associazione mafiosa e non sussistano elementi - a parte il decorso del tempo, di per se non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso.
Il procedimento di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso ha istituzionalmente i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, cosicché l'omessa chiamata del terzo non si pone sullo stesso piano dell'intervento di colui cui può essere applicata la misura, onde la mancata citazione non comporta la nullità del procedimento di prevenzione, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo e, quindi, l'applicazione della misura di prevenzione, ferma restando la facoltà dell' "extraneus" di esplicare le sue difese - postume - con incidente di esecuzione e con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che delibera sull'incidente medesimo.
In tema di appartenenza a sodalizi mafiosi, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre all'indiziato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o no di tipo mafioso; con la conseguenza che è del tutto irrilevante che nel provvedimento ablativo manchi la motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia.
Commentario • 1
- 1. La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi nonTommaso Trinchera · https://dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni Unite - confermando l'orientamento sino ad oggi seguito dalla giurisprudenza prevalente - hanno escluso che, ai fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco. 2. In estrema sintesi, la Suprema Corte è chiamata qui a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/1965. Il provvedimento di confisca aveva come oggetto numerosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/1999, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 22 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 22.3.1999
1. Dott. VA Caso Consigliere SENTENZA
2. Dott. VA de Roberto Consigliere N. 950
3. Dott. Ugo Scelfo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere N. 31839/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: IE LO e IE ES, dai terzi interessati IE PP, NO AN, OL NN e IE VA nonché dagli intervenienti IE PP, IR TA e IT RI, avverso il provvedimento 19 marzo 1998 della Corte di appello di Catania.
Letti gli atti, il provvedimento denunciato ed i ricorsi. Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Verderosa, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto sottoscritto dall'avv. Luciano Brancato, IE LO e IE ES e, quali terzi interessati, IE PP, NO AN, OL NN GI e IE VA ricorrono per cassazione contro il decreto 19 marzo 1998 con il quale la Corte di appello di Catania confermava il provvedimento del locale Tribunale che, il 20 dicembre 1995, aveva applicato a IE LO e IE ES la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno ed imposizione di una cauzione di lire 5 milioni ciascuno, disponendo la confisca dei beni indicati nel provvedimento di sequestro.
Deducono violazione di legge, carenza e vizio logico della motivazione sia sulla sussistenza della pericolosità sociale qualificata nei confronti di IE LO e ES sia relativamente ai presupposti per 11 applicazione della misura ablativa patrimoniale.
In prossimità della camera di consiglio i ricorrenti hanno prodotto "note di udienza" a sostegno del ricorso, soprattutto in relazione alle misure di ordine patrimoniale, "note" contenenti l'"atto di intervento" degli ulteriori terzi interessati IE GI, IR TA e IT RI, nonché "note riassuntive, a sintesi del ricorso e delle note", atti sottoscritti dall'avv. Michele Del Re.
OSSERVA IN DIRITTO
1.I ricorsi sono infondati.
1.2. Nel ricorso "principale" si contesta l'esistenza e l'attualità della pericolosità sociale qualificata posta a base delle misure personali.
Il motivo è privo di fondamento.
Occorre premettere che, alla stregua del disposto dell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la qualità di indiziato di prevenzione coincide con quella di associato richiesta per l'applicazione della sanzione penale, secondo una logica conforme all'ideologia del c.d. "doppio binario"; la differenza va ravvisata soltanto nel fatto che ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, devono intendersi quali soggetti indiziati di appartenenza a associazioni di tipo mafioso coloro nei confronti dei quali risultino acquisiti elementi di sicuro valore sintomatico tali da rendere ragionevolmente fondata la probabilità che essi siano effettivamente aderenti ad una organizzazione criminosa appartenente al genere indicato nella norma sopra ricordata (cfr., ex plurimis, Sez. I, 23 gennaio 1992, Rossetti;
e, soprattutto, Sez. I, 9 giugno 1983, De Maio). Una qualità che rileva ai soli fini sostanziali, come modello normativo anomalo, e non a fini processuali dato che non indica ne' un soggetto colpevole (come richiesto ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 416-bis c.p.) ne' una persona pericolosa ai fini cautelari. A tale scopo vanno, in primo luogo valorizzati i presupposti soggettivi, ponendo l'accento sul tipo di condotta che possa apparire sintomatica del collegamento con fenomeni mafiosi e sul modo di estrinsecazione della personalità del soggetto. Gli indici rivelatori di un contesto indiziario di questo tipo sono molteplici ma è chiaro che assumono esponenziale valenza significante il tenore di vita, la frequentazione con pregiudicati e mafiosi, i precedenti penali e le altre concrete manifestazioni contrastanti con la sicurezza pubblica.
Quanto alla pericolosità, la sostituzione degli artt. 1 e 2 della legge n. 575 del 1965, in forza delle successive stesure derivanti dagli artt. 13 della legge n. 646 del 1982 e 22 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
viene designata dall'essere il proposto un mafioso, nel senso che è la stessa individuazione di tale attributo che determina un giudizio di pericolosità tale da comportare speciali conseguenze nel campo della prevenzione.
Il punto di rilevanza interpretativa ai fini della applicazione delle misure di prevenzione "antimafia" diviene, dunque, il quadro indiziario (da non confondere da quello richiesto dall'art. 192, comma 2, c.p.p.) in grado di attribuire al soggetto la qualità di appartenente ad un'associazione mafiosa, secondo canoni "probatori" ormai sedimentati nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, seguendo un modello corrispondente alle esemplificazioni sopra ricordate.
Ne deriva un sorta di solo apparente emarginazione ermeneutica del concetto di "pericolosità qualificata" risultando essa insita nel quadro indiziario di partecipazione.
Un principio che può dirsi ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, costante nel ritenere che gli specifici elementi sintomatici dell'appartenenza del proposto ad un certo tipo di sodalizio mafioso implicano di per sè una latente e permanente pericolosità sociale;
tanto che, al fine di escludere l'attualità di tale pericolosità, occorre acquisire concreti e contrastanti elementi attestanti il recesso personale del soggetto da quella organizzazione ovvero la disintegrazione del sodalizio. La conseguenza da trarsi è agevole, anche ai fini di contestare le censure in punto di attualità della pericolosità; nel senso che una volta che il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della partecipazione ad un'associazione mafiosa e non sussistono elementi - a parte il decorso del tempo, di per sè non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso (cfr., da ultimo, Sez. I. 27 gennaio 1998, La Rocca). Il tutto anche considerando che la pericolosità che, per essere tale, deve essere necessariamente attuale - è espressamente richiesta solo dall'art.3, comma 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e non anche dagli artt. 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, i quali si limitano a prevedere l'applicabilità delle misure di prevenzione a chi sia indiziato di appartenere ad associazioni mafiose (v. Sez. I, 24 marzo 1997, Fraglica). Donde la conclusione che il requisito dell'attualità della pericolosità sociale è da considerare necessariamente implicito nella ritenuta attualità della presumibile appartenenza del proposto ad una consorteria criminosa di tipo mafioso (Sez. II, 19 dicembre 1996, Bontempo Scavo). Alla stregua dei principi ora enunciati, risulta evidente come la Corte territoriale abbia, con diffusa ed organica motivazione, puntualmente argomentato sulla qualità del quadro indiziario a carico dei IE, pervenendo a conclusioni assolutamente coerenti rispetto alle premesse.
1.3. Il provvedimento impugnato ha indicato quali elementi sintomatici della pericolosità sociale del proposti, anzi tutto, la condanna per gravi reati e, più in particolare, il favoreggiamento per l'ospitalità data al latitante UG ES genero del "Malapassotu" ed appartenente ad una pericolosissima associazione mafiosa.
Circa l'appartenenza dei proposti ad un'associazione di tipo mafioso, il provvedimento denunciato ha puntualizzato: che IE LO era stato amico di IC MA NA, capo del clan mafioso operante in Misterbianco, e suo consigliere fino alla morte del IC, avvenuta nel maggio 1989 (v. le dichiarazioni di RO TT, cognato del AU) e che, dopo la morte del IC il IE era passato nel clan (vincente) PU insieme al figlio (v. le dichiarazioni dello stesso PU). Ha, poi stigmatizzato la frequentazione di pericolosi pregiudicati quali RO AL, RO CO e IA PP nonché la partecipazione (attestata dalle indagini dei carabinieri) al matrimonio di SO LE e NA EL, figli di noti mafiosi calabresi. Il decreto denunciato risulta, poi, contrassegnato da un assetto dimostrativo davvero inattaccabile sul punto (che riverbera decisivi effetti anche sulla legittimità della misura patrimoniale disposta) concernente il rapido arricchimento dei IE nel settore degli autotrasporti rimarcando, oltre ai dati oggettivi, rappresentati dalla repentina ascesa delle l'aziende IE, le dichiarazioni dell'autotrasportatore RR AN TT (autoaccusatosi della strage di Capaci e dell'omicidio Chinnici) che prestò la sua opera per conto della SIVAD, poi divenuta IG (oggi gruppo SMA- La Rinascente), il quale ha riferito che le questioni relative ai rapporti fra le società di autotrasporto erano risolte da AL ON, capo decina della famiglia di S. LO, dichiarando che i IE gli avevano fatto capire di avere, quale socio in affari, DO AN, nipote di TT PA. Ha puntualizzato, ancora, come dagli atti risulti che effettivamente sia la ditta individuale IE ES sia la società STS stipularono contratti con la IG e che vi fu concorrenza con il RR;
non omettendo di segnalare il valore significante delle ammissioni di IE ES il quale ha riferito che il RR voleva sostituirsi al "gruppo IE".
Ha pure precisato la Corte territoriale come - dato, ancora una volta, ampiamente significante - nonostante la mancanza di mezzi (LO ha svolto attività di bracciante, saltuaria dal 1953 al 1957, stabile dal 1958 al 1964; nel 1965 risulta iscritto come disoccupato;
nel 1973 inizia a svolgere attività di autotrasportatore;
nel 1975 viene assunto come dattilografo dal Comune di Misterbianco;
nello stesso periodo trasforma la sua ditta in impresa familiare, associando il figlio ES anch'egli nullatenente, il quale costituisce nel 1997 - quando le disponibilità della famiglia ammontano ad appena 6.422.000 - la propria ditta individuale) non risulta che i IE abbiano fatto alcun ricorso al credito e che dal 1997 inizia l'ascesa del "gruppo" che raggiunge il monopolio di fatto in alcuni settori degli autotrasporti siciliani;
vengono, inoltre acquistati numerosi immobili senza che risultino risparmi precedentemente accumulati. Un quadro complessivo, dunque, ampiamente articolato, rispetto al quale le doglianze dei ricorrenti non sembrano eccedere una (peraltro velleitaria e superficiale) richiesta di rivisitazione dei fatti e dell'assetto indiziario a loro carico così da porsi ai limiti dell'ammissibilità.
2. Relativamente alle misure patrimoniali, i ricorrenti denunciano mancanza di motivazione circa l'esistenza di indizi inerenti ai beni, indizi dai quali possa ricavarsi la conclusione che i beni stessi siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego. La statuizione della Corte territoriale sarebbe allora la risultante di una acritica condivisione degli argomenti -erronei - utilizzati dalla perizia. Si lamenta, ancora, l'assenza di accertamento per ogni singolo bene della sussistenza dei requisiti che legittimano la confisca, senza considerare la possibilità che una parte di tali beni siano stati acquisiti legittimamente, segnalandosi la necessità di una più specifica indagine quando si tratti di beni che appartengono a soggetti diversi dai proposti.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
2.1. La decisione ora al vaglio della Corte risulta, infatti, ampiamente motivata tanto sul dato - peraltro incontestato - della disponibilità dei beni confiscati da parte dei proposti, tanto sull'essere l'ingente patrimonio accumulato il frutto di impiego di capitali di sospetta provenienza. Ha segnalato, ancora, come il capitale investito non troverebbe giustificazione neppure nei proventi delle imprese a loro volta costituite alla stregua delle possibilità apparenti. D'altro canto, a fronte di tali dati di così univoca valenza, nessuna prova è stata fornita dai ricorrenti circa eventuali risparmi in precedenza accumulati e non consumati. Dal che correttamente deduce che tutte le volte in cui le disponibilità patrimoniali hanno subito un salto di qualità, i corrispondenti impegni economici sono sempre risultati incompatibili con le apparenti disponibilità dei proposti. Correttamente rimarcando l'irrilevanza di eventuali frodi fiscali, trattandosi comunque di proventi di illecita provenienza.
3. Nelle "note di udienza" l'avv. Del Re ha, anzi tutto, denunciato la nullità del provvedimento impugnato per la mancata comunicazione del procedimento a IE GI, sorella di IE ES, che gestì l'impresa familiare dal 1989; nonché a IR TA, coniuge di IE ES in comunione di beni con il marito e IT RI, moglie di SA IE.
Rileva il collegio come il motivo risulta proposto nei soli motivi nuovi - senza che rilevi il suo contenuto, considerato che i terzi interessati che si assumono pretermessi hanno sicuramente avuto conoscenza dei provvedimenti ablativi - donde la sua inammissibilità.
Va peraltro ricordato come sia costante nella giurisprudenza di questa Corte Suprema il principio secondo cui il procedimento di prevenzione ha istituzionalmente i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, cosicché l'omessa chiamata del terzo non si pone sullo stesso piano dell'intervento di colui cui può essere applicata la misura, onde l'omessa citazione non comporta la nullità del procedimento di prevenzione, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo e, quindi, l'applicazione della misura di prevenzione, ferma restando la facoltà dell'extraneus di esplicare le sue difese - postume - con incidente di esecuzione e con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che delibera sull'incidente medesimo (cfr., ex plurimis, Sez. V, 19 maggio 1998, Cassani).
4. Chiaramente prive di fondamento appaiono, poi, le censure aventi ad oggetto la mancata intestazione nella deliberazione di alcuni terzi interessati i cui nominativi risultano, invece nel dispositivo, emergendo dal provvedimento impugnato la verifica della posizione di ciascuno dei soggetti indicati nella parte dispositiva della decisione.
5. Si denuncia, ancora, nelle "note", l'automatica applicazione della motivazione relativa alle misure personali a quelle reali. Più in particolare, secondo i ricorrenti, non sarebbe sufficiente l'indicazione dei beni come di provenienza illecita, occorrendo che la provenienza sia di origine mafiosa, profilandosi, altrimenti l'illegittimità costituzionale dell'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui fa sussistere a carico del soggetto indiziato di appartenere ad un'associazione mafiosa un onere speciale ed illimitato relativamente alle altre attività illecite;
così da stabilire che l'evasione fiscale commessa da un soggetto mafioso viene valutata con parametri diversi rispetto all'evasione fiscale di soggetto non mafioso.
Rileva il Collegio come la giurisprudenza di questa Corte sia costante nel senso che, in tema di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre all'indiziato di tale appartenenza tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o no di tipo mafioso;
con la conseguenza che è del tutto irrilevante che nel provvedimento ablativo manchi la motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia (Sez. I, 26 novembre 1998, Bommarito), anche se essi costituiscono il reimpiego dei proventi dell'evasione fiscale (sez. II, 26 gennaio 1998, Corsa). Il fatto che il soggetto sia indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa e, dunque, sottoposto a misura di prevenzione personale, non può far certo intravedere alcuna lesione del principio di eguaglianza nel caso di sottoposizione a procedimento ablativo di beni percepiti mediante frodi fiscali rispetto ad altri soggetti che non siano indiziati dell'appartenenza a simili sodalizi. Al contrario, il sistema si rivela davvero ineccepibile anche sotto il profilo della razionalità intrinseca, potendosi altrimenti conferire agli indiziati di appartenenza ad un'associazione mafiosa la possibilità di sfuggire alla confisca solo allegando che i beni acquisiti con modalità mafiose sono stati impunemente accresciuti utilizzando modalità parimenti illecite;
tanto da costituire una sorta di regime "premiale" per i mafiosi cui sarebbe consentito di incrementare, così da sottrarsi alla confisca, i beni provento della "mafiosità", il loro patrimonio (v., per qualche cenno, Corte costituzionale, sentenza n. 675 del 1988). È, pertanto, l'opposta ipotesi interpretativa a rivelarsi, nella sia intrinseca irragionevolezza, contra Constitutionem;
donde la manifesta infondatezza dell'eccezione a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 5. Palesemente inammissibili risultano, infine, gli ulteriori motivi incentrati sulla violazione del principio di proporzionalità tra investimento illecito e confisca, sull'erronea interpretazione dell'art.
2-bis, circa il repentino ingiustificato arricchimento e sulla mancanza di motivazione quanto all'unitarietà del gruppo "IE". Il primo di tali motivi riposa infatti sulla circostanza, del tutto erronea, che il pregresso acquisto dei beni sia giustificato;
gli altri risultano palesemente smentiti dall'ampia motivazione contenuta su entrambi i punti dall'impugnato decreto.
6. I ricorsi devono, dunque, essere rigettati ed i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara la manifesta infondatezza della eccezione di legittimità costituzionale. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999