Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
È inapplicabile il principio del divieto di "bis in idem" tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, poichè il presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione è una "condizione" personale di pericolosità, la quale è desumibile da più fatti, anche non costituenti illecito, mentre il presupposto tipico per l'applicazione di una sanzione penale è un fatto-reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale. (Fattispecie relativa alla applicazione della misura della sorveglianza speciale nei confronti di soggetto indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, ancorchè già condannato per partecipazione alla stessa associazione e, come tale, destinatario anche della misura di sicurezza della libertà vigilata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2015, n. 44608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44608 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
44 6 0 8 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai signori magistrati: 1670 Antonio Agrò N. sent. sez. Presidente Consigliere CC 06/10/2015 Vincenzo Rotundo Consigliere relatore N. R.G.01733/2015 Orlando Villoni Consigliere Gaetano De Amicis Alessandra Bassi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT IG, n. Marina di Gioiosa Ionica (Rc) 18.8.1948 avverso il decreto n. 47/14 della Corte d'Appello di Torino del 10/12/2014 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
lette le note scritte del pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. P. Gaeta, che ha concluso per il rigetto letta la memoria difensiva depositata in Cancelleria in data 28/09/2015 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato, la Prima Sezione Penale della Corte d'Appello di Torino ha con- fermato quello emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del locale Tribunale il 02/07/2014, con cui era stata applicata nei confronti di NC IG la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno della durata di tre anni, ribadendo la sussistenza a suo carico di una condizione di pericolosità sociale qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a) d. lgs. n. 159 del 2011. La Corte territoriale ha ricordato che il proposto è stato condannato in primo e secondo grado per partecipazione all'articolazione piemontese della 'ndrangheta calabrese, compagine criminale dotata di propria autonoma struttura (art 416-bis cod. pen.) e che alla pena deten- tiva è stata aggiunta la misura di sicurezza della libertà vigilata, essendo stata ravvisata la sussistenza di una pericolosità sociale concreta e perdurante. La Corte ha, perciò, respinto la tesi sostenuta dell'appellante dell'illegittimità del cumulo di tale misura con la sorveglianza speciale di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) d. lgs. n. 159 del 2011 per contrasto con l'art. 4, comma 1 del Protocollo CEDU n. 7 e con il principio di ne bis in idem nell'accezione accoltane dalla sentenza della CEDU Grande VE c. Italia del 4 marzo 2014, disattendendo anche la richiesta di sospensione del procedimento per rimettere la questione alla Corte Costituzionale per contrasto con l'art. 117 Cost. e con la citata previsione convenzionale. Quanto al merito, la Corte torinese ha respinto l'unica doglianza formulata attinente alla pretesa non attualità della pericolosità sociale del proposto per risalire le condotte ascrittegli ad epoca anteriore al 2008, osservando che il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito della ritenuta attualità dell'appartenenza all'associazione di tipo mafioso, salvo che non ricorrano elementi da cui desumere l'intervenuta interruzione del vincolo asso- ciativo e che a tal fine non aveva rilevanza l'intervenuta revoca della misura cautelare disposta unicamente a motivo del lungo periodo trascorso dall'imputato in custodia cautelare.
2. Avverso il decreto ha proposto impugnazione il ricorrente, il quale, riproponendo le doglianze già articolate dinanzi alla Corte territoriale, deduce violazione di legge in relazione all'art. 4, comma 1 del Protocollo CEDU n. 7 e l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1 lett. a) d. lgs. n. 159 del 2011 per contrasto con l'art. 117 Cost. e con la citata norma convenzionale nella parte in cui prevede che la sorveglianza speciale possa applicarsi agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ancorché già condan- nati per partecipazione alle stesse associazioni e come tali fatti segno della misura di sicurezza della libertà vigilata.
3. Nelle note scritte, l'ufficio del Procuratore Generale in sede ricorda che in una recente decisione di questa Corte di Cassazione è stata respinta la tesi dell'operatività del principio del ne bis in idem tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, caposaldo argomen- tativo alla base delle doglianze di cui al ricorso, dal momento che il presupposto per l'applica- 2 d. zione di una misura di prevenzione non è un illecito (penale), bensì una condizione generale di pericolosità, desumibile non solo da singoli fatti illeciti, ma da un più ampio quadro di abitu- dini di vita, rapporti e frequentazioni ed inoltre che, secondo la stessa giurisprudenza della CEDU, la misura di prevenzione ha funzione e natura ben distinte rispetto a quelle della san- zione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.
2. Del tutto appropriatamente il Procuratore Generale ha richiamato il nucleo centrale della decisione emessa proprio da questa Sezione Sesta, n. 32715 del 16/07/2014, Muià ed al, Rv. 261444, che ha ben messo in evidenza la sostanziale differenza dei presupposti posti alla base dell'imposizione di una misura di prevenzione ai sensi del d. lgs. n. 159 del 2011 rispetto a quelli tipici dell'applicazione della sanzione penale. Da un lato, infatti, sta una condizione personale desumibile da più fatti, costituenti o meno illecito, dall'altro un fatto - reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale, talché appare addirittura improponibile il richiamo all'istituto del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen. o nell'accezione più ampia accolta dalla citata sentenza della CEDU, Grande VE c. Italia del 2014 che postulano, per l'appunto, l'identità del fatto natura- listicamente o giuridicamente inteso, ancorché oggetto di verifica giudiziale nell'ambito di distinti ambiti processuali. Tale assorbente rilievo: a) rende superfluo soffermarsi sul distinto aspetto che nella specie il principio del ne bis in idem non possa venire in considerazione anche per il non maturato carattere di definitività sia dell'accertamento in sede penale sia di quello in ambito di prevenzione;
b) confina nel campo della manifesta irrilevanza la dedotta questione di costituzionalità dell'art. 4, comma 1 lett. a) d. lgs. n. 159 del 2011. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
3 d. dichiara inammissibile suali e della somma di € Roma, 06/10/2015 Il consigliere esten Orlando il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende. Il Presidente Antonio Agrò DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 4 NOV 2015 M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U Piera/Esposito